SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 16 maggio 2002 *
Nel procedimento C-321/99 P,
Associação dos Refinadores de Açúcar Portugueses (ARAP), con sede in Lisbona (Portogallo),
Alcantara Refinarias — Açúcares SA, con sede in Santa Iria de Azóia (Porto- gallo),
e
Refinarias de Açúcar Reunidas SA (RAR), con sede in Oporto (Portogallo), rappresentate dall'avv. G. van der Wal, advocaat, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) il 17 giugno 1999 nella causa T-82/96, ARAP e a./Commissione (Racc.
pag. II-1889),
* Lingua processuale: l'inglese.
procedimento in cui le altre parti sono:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Macdonald Flett, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
Repubblica portoghese, rappresentata dalla sig.ra S. Brasil de Brito e dal sig.
L. Inês Fernandes, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, e
DAI — Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial SA, con sede in Monte da Barca (Portogallo), rappresentata dagli avv.ti L. Sáragga Leal, D. Franco e R. Oliveira, advogados, con domicilio eletto in Lussemburgo,
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet (relatore), R. Schintgen e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: L.A. Geelhoed
cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capodivisione
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 29 marzo 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 dicembre 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 27 agosto 1999, l'Associação dos Refinadores de Açúcar Portogueses (ARAP), l'Alcântara Refinarias — Açúcares S.A. e la Refinarias de Açúcar Reunidas S.A. (RAR) hanno impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado 17 giugno 1999, causa T-82/96, ARAP e a./Commissione (Racc. pag. II-1889; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale è stato respinto il loro ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 11 gennaio 1996 di non sollevare obiezioni nei confronti degli aiuti di Stato accordati alla Sociedade de Desenvolvimento Agro-industrial SA (in prosieguo: la «DAI») e notificati con il n. N11/95 (in prosieguo: la «decisione impugnata» o ľ«atto impugnato»), nonché della lettera della Commissione 19 marzo 1996 che informava le ricorrenti di tale decisione (in prosieguo: la
«lettera 19 marzo 1996»).
Contesto normativo
2 Ai sensi dell'art. 42, primo comma, del Trattato CE (divenuto art. 36, primo comma, CE), «[l]e disposizioni del capitolo relative alle norme in materia di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio (...) avuto riguardo agli obiettivi [di politica agricola comune] enunciati nell'articolo 39».
3 A questo proposito, il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4), stabilisce, all'art. 44, che, «[f]atte salve disposizioni contrarie [di questo stesso] regolamento, gli articoli 92-94 del Trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1», fra i quali figurano in particolare lo zucchero di barbabietola e lo zucchero di canna, nonché le barbabietole da zucchero e le canne da zucchero. Ai sensi dell'art. 45 di tale regolamento, «nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 33 e 110 del Trattato».
4 Ai sensi dell'art. 26 e dall'allegato I, capitolo XIV, lett. c), dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adeguamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23; in prosieguo: ľ «Atto d'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese»), è stata attribuita alla Repubblica portoghese una quota di produzione di zucchero di barbabietola pari a 60 000 tonnellate all'anno. Tale quota era destinata alle imprese con sede nell'area continentale del Portogallo e che potevano «ivi avviare una produzione di zucchero». Tale quota è stata portata a 70 000 tonnellate dall'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 30 luglio 1996, n. 1599, che modifica il regolamento n. 1785/81 (GU L 206, pag. 43).
5 Il regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei
loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9), dà ai fondi strutturali, per rafforzare la coesione economica e sociale ai sensi dell'art. 130 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 158 CE), il compito, in particolare, di promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo (in prosieguo: l'«obiettivo n. 1»), di accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie [in prosieguo: l'«obiettivo n. 5 a)»] e di promuovere lo sviluppo delle zone rurali [in prosieguo: l'«obiettivo n. 5 b)»]. Secondo l'allegato di tale regolamento, il Portogallo viene considerato nel complesso come regione contemplata dall'obiettivo n. 1.
6 Il Consiglio, con il suo regolamento (CEE) 19 dicembre 1988, n. 4256 (GU L 374, pag. 25), ha previsto le disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2052/88, per quanto riguarda il Fondo europeo d'orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione «orientamento».
7 Ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 4256/88, il Consiglio ha definito le condizioni e le modalità del contributo del FEAOG, sezione «orientamento», alle misure di miglioramento delle condizioni di commercializzazione e di trasfor- mazione dei prodotti agricoli, ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui al regolamento n. 2052/88, nel regolamento (CEE) 29 marzo 1990, n. 866, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (GU L 91, pag, 1).
8 L'art. 1, n. 1, del regolamento n. 866/90, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1993, n. 3669 (GU L 338, pag. 26; in prosieguo: il
«regolamento n. 866/90»), istituisce un'azione comune ai sensi dell'obiettivo n. 5 a) che mira altresì a contribuire alla realizzazione degli obiettivi nn. 1 e 5 b).
9 I l regolamento n. 866/90 prevede l'adozione, da parte della Commissione, di
«criteri di selezione» che, ai sensi all'art. 8, n. 1, stabiliscono gli investimenti da considerare ammissibili a un contributo del FEAOG, sezione «orientamento», fissando talune priorità e indicando gli investimenti da escludere da un finanziamento comunitario. Ai sensi dell'art. 8, n. 2, di tale regolamento, «[i]
criteri di selezione sono stabiliti conformemente agli orientamenti delle politiche comunitarie, ed in particolare della politica agricola comune».
10 Ai sensi dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 866/90, la Commissione ha adottato la decisione 22 marzo 1994, 94/173/CE, che fissa i criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli, e che abroga la decisione 90/342/CEE (GU L 79, pag. 29). Emerge dal settimo 'considerando' della decisione 94/173 che «i criteri di scelta esprimono gli orientamenti della politica agricola comune», e dal quinto 'considerando' che la loro applicazione
«dovrebbe tener conto dei bisogni specifici debitamente giustificati di talune produzioni locali». Tale decisione esclude, al punto 2.8 dell'allegato, «tutti gli investimenti nel settore dello zucchero (...), tranne quelli concernenti:
— (...)
— l'utilizzazione della quota prevista dall'atto di adesione del Portogallo (per il continente, 60 000 t di zucchero)».
1 1 Ai sensi dell'art. 16, n. 5, del regolamento n. 866/90, «[g]li Stati membri possono adottare, nel campo dell'applicazione del presente regolamento, misure di aiuto le cui condizioni o modalità di concessione si discostino da quelle in esso previste o i
cui importi superino i massimali in esso previsti, purché tali misure siano adottate in conformità degli articoli 92-94 del Trattato».
12 Secondo la comunicazione della Commissione 12 luglio 1994 in merito agli aiuti di Stato relativi ad investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (GU C 189, pag. 5; in prosieguo: la
«comunicazione 12 luglio 1994»), in sede di applicazione di tali disposizioni del Trattato a misure di aiuti di Stato, la Commissione applica per analogia, in particolare, le restrizioni settoriali relative al cofinanziamento di tali investimenti da parte della Comunità. Tale regola di valutazione è stata ripresa nella comunicazione della Commissione 23 marzo 1995, in merito agli aiuti di Stato nel medesimo settore (GU C 71, pag. 6; in prosieguo: la «comunicazione 23 marzo 1995») e in quella 2 febbraio 1996 sullo stesso argomento (GU C 29, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione 2 febbraio 1996»). Secondo quest'ultima comu- nicazione sono esclusi, fra gli altri, tutti gli aiuti di Stato relativi agli investimenti di cui al punto 2.8 dell'allegato alla decisione 94/173, qualora non siano soddisfatte le condizioni specifiche ivi contemplate.
Fatti all'origine della controversia
13 Secondo la decisione impugnata, notificata al governo portoghese con lettera 11 gennaio 1996, la Commissione non ha sollevato obiezioni, ai sensi degli artt. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE), con riguardo agli aiuti di Stato n. N11/95 accordati dalla Repubblica Portoghese al progetto d'investimento della DAI per la creazione di una raffineria di zucchero di barbabietola a Coruche (Portogallo), nella valle del Tago e della Sorraia.
14 Il progetto d'investimento in esame era destinato alla produzione della quota di zucchero bianco attribuita alla Repubblica portoghese dall'Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese.
1 5 Il procedimento d'esame degli aiuti accordati alla DAI si è svolto nel modo seguente davanti alla Commissione. In un primo tempo, le autorità portoghesi hanno notificato tali aiuti per ottenere un contributo finanziario da parte dei Fondi strutturali. Tale domanda d'aiuto comunitario, presentata inizialmente nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), è stata modificata per essere successivamente presentata nell'ambito del FEAOG, sezione «orien- tamento», in quanto essa doveva essere esaminata alla luce delle norme relative al settore agricolo e non all'industria.
16 Le raffinerie di zucchero di canna Alcântara Refinarias — Açúcares SA e Refinarias de Açúcar Reunidas SA (RAR), che erano in quel momento le sole produttrici di zucchero con sede nel Portogallo continentale, e l'associazione che riuniva tali due società, l'Associação dos Refinadores de Açúcar Portugueses (ARAP), hanno presentato denunce contro gli aiuti accordati alla DAI.
17 In seguito a tali denunce le autorità portoghesi hanno altresì notificato tali aiuti in un secondo momento, ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato.
18 Gli aiuti accordati alla DAI sono di tre tipi.
19 Un primo aiuto di PTE 1 275 290 000 si presenta sotto la forma di esenzioni fiscali accordate nell'ambito del regime generale di aiuti istituito in Portogallo con il decreto legge 20 marzo 1990, n. 95 (in prosieguo: il «decreto legge
n. 95/90»), che modifica l'«Estatuto dos Beneficios Fiscais» (legge portoghese sui benefici fiscali) e che istituisce un regime specifico in favore dei grandi progetti d'investimento. Tale regime prevede speciali esenzioni fiscali, limitate ad un periodo di dieci anni, in favore delle società che realizzano investimenti superiori a PTE 10 miliardi. L'ammontare massimo dell'aiuto può raggiungere il 10%
netto degli investimenti effettuati e, in casi eccezionali, il 20% di tali investimenti.
20 Il regime istituito con il decreto legge 95/90 è stato approvato, ai sensi dell'art. 92 del Trattato, con la decisione della Commissione 3 luglio 1991 [SG (91) D/13312] (in prosieguo: la «decisione 3 luglio 1991»), notificata al governo portoghese il 15 luglio seguente, a condizione che gli aiuti individuali rispettino
«le normative e gli inquadramenti del diritto comunitario che riguardano settori industriali, agricoli e della pesca». Inoltre, la detta decisione ha imposto al governo portoghese di notificare «tutti i progetti che beneficiano di esenzioni di un'incidenza tra il 10 e il 20% (ESL) e tutti quelli che rientrano nei settori più delicati». Tale regime generale di aiuti era in vigore fino al 31 dicembre 1995.
Con decisione notificata al governo portoghese il 30 maggio 1996, la Commissione ha approvato la proroga di tale regime alle stesse condizioni, fino al 1999, eliminando tuttavia l'obbligo di notificare i progetti che rientrano nei settori più delicati, che non era più menzionato.
21 Nella decisione impugnata la Commissione ha constatato anzitutto che l'aiuto pubblico all'investimento accordato sotto forma di esenzioni fiscali in favore della DAI era concesso effettivamente in applicazione del regime di aiuti istituito con il decreto n. 95/90. Essa ha successivamente rilevato che tale parte dell'aiuto non superava il 10% dell'investimento e che le norme comunitarie applicabili a questo settore dell'agricoltura, a cui si riferiva la decisione 3 luglio 1991, non imponevano in questo caso di rispettare l'obbligo di notifica preventiva di cui all'art. 93, n. 3, del Trattato. Infine, dopo aver precisato che l'esame, ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato, della parte relativa agli investimenti aveva riguardato la verifica del rispetto delle disposizioni comunitarie in merito agli aiuti di Stato nel settore agricolo, la Commissione ha ritenuto che le esenzioni fiscali di cui trattasi non fossero escluse dalla decisione 94/173.
22 Un secondo aiuto di PTE 380 000 000, destinato alla formazione professionale del personale della nuova raffineria, è stato ritenuto compatibile con il mercato comune. La decisione impugnata indica a questo proposito che, «secondo la prassi della Commissione, le misure di questo tipo destinate all'acquisizione di nuove conoscenze sono autorizzate fino al 100% delle spese ammissibili» e che,
«[n]ella fattispecie, secondo le precisazioni delle autorità portoghesi, l'aiuto non supera il 68% delle spese ammissibili».
23 La Commissione ha ritenuto, nella decisione impugnata, che il terzo tipo di aiuto di cui trattasi, dell'importo di PTE 1 912 335 000 (vale a dire il 15% degli investimenti ammissibili), che rappresentava il cofinanziamento di investimenti ammissibili per un aiuto comunitario di un importo di PTE 6 372 065 000 (vale a dire 49,97% degli investimenti ammissibili), ai sensi del regolamento n. 866/90, non rientrasse nel campo d'applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato. Essa ha rimandato a un esame successivo la verifica del fatto che il progetto di raffineria di zucchero soddisfacesse o meno le condizioni fissate dal detto regolamento per ottenere un finanziamento comunitario.
24 Con lettera 19 marzo 1996 la Commissione ha informato le tre ricorrenti della sua decisione 11 gennaio 1996 di non sollevare obiezioni, ai sensi dell'art. 92 del Trattato, riguardo agli aiuti accordati alla DAI.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
25 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 maggio 1996, le ricorrenti hanno proposto, ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), un ricorso diretto all'annullamento della decisione impugnata nonché della lettera 19 marzo 1996. La Repubblica portoghese e la DAI sono intervenute a sostegno delle conclusioni della Commissione. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso.
26 Il Tribunale, a titolo preliminare, ha esaminato le eccezioni d'irricevibilità sollevate dalla Commissione, sostenuta in ciò dalla Repubblica portoghese e dalla DAI, nei confronti della domanda di annullamento.
27 Innanzi tutto esso ha dichiarato irricevibile la domanda di annullamento della lettera 19 marzo 1996. Ai punti 29 e 30 della sentenza impugnata esso ha concluso che tale lettera era meramente informativa e non costituiva, di conseguenza, un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173 del Trattato.
28 Il Tribunale ha successivamente esaminato, ai punti 35-37 della sentenza impugnata, il primo motivo d'irricevibilità sollevato dalla Commissione, relativo alla decisione impugnata nella parte in cui essa riguarda l'aiuto accordato sotto forma di esenzioni fiscali. La Commissione sosteneva che tali esenzioni erano oggetto della decisione 3 luglio 1991 e che pertanto essa, con la decisione impugnata, si era limitata a constatare che tali esenzioni costituivano aiuti esistenti. A suo giudizio, l'annullamento della decisione impugnata non avrebbe potuto in alcun modo rimettere in discussione tali aiuti, di modo che le ricorrenti sarebbero state prive d'interesse ad agire. Il Tribunale non ha accolto tale eccezione d'irricevibilità. Esso ha dichiarato di dovere, da una parte, esaminare preventivamente se tali misure fossero compatibili con la politica agricola comune per valutare se esse fossero effettivamente oggetto della decisione 3 luglio 1991 e, dall'altra, valutare la regolarità di tale ultima decisione. Esso ha affermato che, se avesse annullato la decisione impugnata a motivo dell'incom- patibilità delle suddette esenzioni con le norme della politica agricola comune ovvero dell'irregolarità della decisione 3 luglio 1991, tale annullamento avrebbe avuto l'effetto di rimettere in discussione gli aiuti già versati alla DAI, il che dimostrava che le ricorrenti avevano un effettivo interesse ad agire. A questo proposito esso ha ritenuto che la questione, distinta, della ricevibilità dell'ecce- zione d'illegittimità della decisione 3 luglio 1991, poteva essere esaminata solo successivamente in sede di valutazione della fondatezza della domanda di annullamento.
29 Infine, il Tribunale ha respinto, ai punti 38-40 della sentenza impugnata, il secondo motivo d'irricevibilità secondo il quale le ricorrenti non sarebbero state direttamente e individualmente interessate dalla decisione impugnata ai sensi
dell'art. 173, quarto comma, del Trattato. Esso ha concluso che queste ultime potevano ottenere il rispetto delle garanzie processuali loro conferite dall'art. 92, n. 2, del Trattato, nella loro qualità di terzi interessati, qualora la Commissione avesse deciso di non aprire il procedimento previsto da tale disposizione, solo nel caso in cui avessero avuto la possibilità di contestare una decisione del genere dinanzi al Tribunale. Inoltre, secondo il Tribunale, soltanto l'adozione della decisione impugnata ha permesso alle ricorrenti di valutare in che misura i loro interessi fossero colpiti.
30 Nel merito della decisione impugnata, il Tribunale ha esaminato l'uno dopo l'altro i motivi sollevati dalle ricorrenti contro le tre categorie di aiuti accordati alla DAI, ossia le esenzioni fiscali, l'aiuto alla formazione professionale e l'aiuto all'investimento ai sensi del regolamento n. 866/90.
31 Il primo motivo sollevato dalle ricorrenti contro le esenzioni fiscali concerneva l'illegittimità della decisione 3 luglio 1991.
32 Per quanto riguarda l'eccezione d'irricevibilità nei confronti di tale motivo, secondo la quale le ricorrenti avrebbero dovuto proporre un ricorso contro tali misure dinanzi al giudice nazionale e richiamare l'art. 184 del Trattato (divenuto art. 241 CE) per escludere l'applicazione della suddetta decisione, il Tribunale ha concluso, ai punti 46-50 della sentenza impugnata, che essa non poteva essere accolta. Esso ha ritenuto che la tutela giurisdizionale effettiva dei diritti delle ricorrenti sarebbe stata garantita solo qualora esse avessero avuto la possibilità di richiamarsi all'irregolarità della decisione 3 luglio 1991 in via di eccezione, nell'ambito di un ricorso proposto contro la decisione della Commissione relativa a un aiuto individuale, che sola avrebbe permesso di stabilire con certezza in che misura i loro interessi fossero colpiti.
33 Ai punti 55-57 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto la prima parte del primo motivo, relativa all'asserita mancanza di controllo delle conseguenze
settoriali del regime generale di esenzioni fiscali. Esso ha concluso che le ricorrenti non avevano dimostrato che il rispetto delle norme applicabili nel settore dello zucchero non era garantito dalle condizioni stabilite nella decisione 3 luglio 1991. Inoltre, esso ha precisato che gli aiuti accordati nel settore dello zucchero in applicazione del regime generale delle esenzioni fiscali non sfuggivano al controllo della Commissione, dato che tale istituzione può verificare in qualsiasi momento la compatibilità di un aiuto individuale con la detta decisione e, in particolare, con le norme applicabili nel settore agricolo interessato.
34 La seconda parte del primo motivo, relativa all'asserita mancanza di trasparenza del procedimento d'adozione della decisione 3 luglio 1991, è stata respinta dal Tribunale ai punti 61 - 63 della sentenza impugnata. Il Tribunale ha concluso che la mancanza di pubblicità riguardante la notifica e l'esame di un aiuto ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato non può essere equiparata ad una mancanza di trasparenza. Sebbene il Tribunale abbia riconosciuto che l'esame di un aiuto di Stato nell'ambito di tale fase preliminare non permetteva alla Commissione di prendere in considerazione gli interessi dei terzi, esso ha sottolineato che tale soluzione era assistita da garanzie sufficienti e di conseguenza era pienamente giustificata da esigenze di rapidità allorché, manifestamente, la misura notificata dallo Stato membro interessato, o esposta in una denuncia proveniente da un terzo, non costituiva un aiuto di Stato o costituiva un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune.
35 Il Tribunale ha altresì respinto, ai punti 66-68 della sentenza impugnata, la terza parte del primo motivo, relativa all'asserita irregolarità del procedimento interno d'adozione della decisione 3 luglio 1991, poiché le ricorrenti non avevano presentato, a suo giudizio, alcun elemento significativo che permettesse di sollevare seri dubbi riguardo alla legittimità di tale procedimento.
36 Ai p u n t i 7 2 - 7 5 della sentenza i m p u g n a t a , il T r i b u n a l e h a respinto il s e c o n d o m o t i v o sollevato dalle ricorrenti, relativo al fatto c h e la C o m m i s s i o n e a v r e b b e
dovuto valutare le esenzioni fiscali alla luce degli artt. 92 e 93 del Trattato. Esso ha ricordato che la Corte, nella sentenza 5 ottobre 1994, causa C-47/91, Italia/
Commissione (Racc. pag. I-4635), aveva dichiarato che, una volta che sia stato approvato dalla Commissione un regime generale di aiuti, le misure individuali di esecuzione non devono esserle notificate, salvo il caso in cui alcune riserve siano state formulate in tal senso nella decisione di approvazione. Esso ha sottolineato che l'esame da parte della Commissione di ciascun aiuto individuale sarebbe contrario, nel caso di specie, ai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Il Tribunale ha altresì dichiarato che un aiuto individuale concesso in esecuzione di un regime generale di aiuti in via di principio non poteva essere considerato applicazione imprevedibile di tale regime. Il Tribunale ha poi rilevato che, nel caso in esame, le esenzioni fiscali non eccedevano il 10%
dell'importo degli investimenti realizzati e che queste erano compatibili con il diritto comunitario applicabile nel settore interessato. Secondo il Tribunale, esse erano quindi conformi alle condizioni fissate dalla decisione 3 luglio 1991 e pertanto non dovevano essere notificate alla Commissione, di modo che quest'ultima non avrebbe dovuto esaminarle alla luce dell'art. 92 del Trattato.
37 Il terzo motivo relativo alle esenzioni fiscali, fondato sulla loro pretesa incompatibilità con la politica agricola comune, è stato respinto dal Tribunale ai punti 84-94 della sentenza impugnata. Il Tribunale ha innanzitutto ricordato che la Commissione doveva esaminare la regolarità delle esenzioni fiscali accordate alla DAI alla luce delle sole condizioni imposte nella decisione 3 luglio 1991 e, in particolare, delle norme applicabili nel settore dello zucchero. Esso ha successivamente rilevato che tali esenzioni fiscali, che mirano a facilitare lo sviluppo di alcune regioni economiche ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, erano compatibili con gli obiettivi perseguiti sia dal regolamento n. 1785/81 sia dalle azioni strutturali della Comunità nel settore agricolo. Il Tribunale ne ha dedotto che gli argomenti delle ricorrenti relativi all'aggrava- mento della sovrapproduzione di zucchero della Comunità e all'appesantimento degli oneri che gravano sul FEAOG, sezione «orientamento», non erano tali da rimettere in discussione gli aiuti in favore della creazione di una raffineria di zucchero di barbabietola in Portogallo. Infine, esso ha rilevato che gli atti non contenevano seri indizi che potessero mettere in dubbio la redditività della raffineria beneficiaria delle misure di cui trattasi.
38 Quanto al motivo unico sollevato dalle ricorrenti riguardante l'aiuto alla formazione professionale e relativo a una pretesa violazione dell'art. 92, n. 3,
lett. c), del Trattato, Il Tribunale l'ha respinto ai punti 98-101 della sentenza impugnata. Il Tribunale ha dichiarato, innanzi tutto, che ognuno dei tre tipi di aiuti accordati alla DAI doveva essere esaminato individualmente alla luce del regime giuridico ad esso applicabile. Successivamente, esso ha osservato che, ai sensi della giurisprudenza della Corte (sentenza 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punti 24 e 25), il giudice comunitario, nell'ambito del controllo di legittimità di una decisione adottata ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, deve limitarsi a esaminare se la Commissione non abbia ecceduto i limiti del suo potere discrezionale commet- tendo un errore manifesto o uno sviamento di potere. Il Tribunale ha constatato, infine, che le ricorrenti non deducevano alcun argomento serio che potesse mettere in discussione il fatto che l'aiuto alla formazione professionale di cui trattasi avrebbe facilitato lo sviluppo di talune attività economiche senza modificare le condizioni degli scambi in modo contrario all'interesse comune.
39 Quanto alla parte della decisione impugnata che riguarda l'aiuto all'investimento ai sensi del regolamento n. 866/90, le ricorrenti hanno dedotto due motivi a sostegno della loro domanda d'annullamento. In primo luogo esse hanno sostenuto che gli aiuti di Stato che soddisfano le condizioni stabilite da tale regolamento per beneficiare di un cofinanziamento comunitario restavano sottoposti agli artt. 92 e 93 del Trattato. In secondo luogo, esse sostenevano che il regolamento n. 866/90 escludeva l'aiuto all'investimento di cui trattasi.
40 Ai punti 111-120 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il primo di tali motivi, che esso ha ritenuto basato sull'art. 44 del regolamento n. 1785/81, il quale dispone, in applicazione dell'art. 42 del Trattato, che l'art. 92 del Trattato, in particolare, si applica alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli solo nella misura stabilita dal Consiglio. Il Tribunale ha constatato, innanzi tutto, che le azioni di ordine strutturale condotte nell'ambito del FEAOG, sezione
«orientamento», non rientravano nel campo d'applicazione del regolamento n. 1785/81, ma in quello del regolamento n. 866/90, il quale si basa sugli artt. 42 del Trattato e 43 CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 37 CE). Dalla mancanza, nel regolamento n. 866/90, di una disposizione che preveda espressamente l'applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato nonché dell'art. 94
del Trattato CE (divenuto art. 89 CE) agli aiuti ammissibili ad un cofinanzia- mento della Comunità nell'ambito del FEAOG, sezione «orientamento», il Tribunale ha concluso che tali aiuti dovevano essere valutati nell'ambito proprio dell'azione comune condotta secondo quest'ultimo regolamento, e non potevano costituire oggetto di un esame ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato.
41 Il Tribunale ha successivamente rilevato che, anche ammettendo che l'art. 44 del regolamento n. 1785/81 potesse essere interpretato nel senso che preveda l'applicazione degli artt. 92-94 del Trattato a qualsiasi misura d'aiuto relativa alla produzione e alla commercializzazione dello zucchero, esso avrebbe dovuto essere applicato tenendo conto degli obiettivi della politica agricola comune, la cui preminenza sull'applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla concorrenza è sancita dal Trattato medesimo all'art. 42. Orbene, secondo il Tribunale, l'applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato ad aiuti ammissibili per un cofinanziamento della Comunità nell'ambito del regolamento n. 866/90 rischierebbe di far fallire il perseguimento di taluni obiettivi della politica agricola comune per mezzo di un'azione strutturale specifica condotta in conformità con i criteri definiti dalla decisione 94/173. Il Tribunale ha ritenuto che il regolamento n. 866/90 garantisse esso stesso la coerenza degli aiuti all'investimento, cofinanziati dalla Comunità e dallo Stato membro interessato ai sensi di tale regolamento, con la politica agricola comune. Esso ha quindi dichiarato che l'applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato agli aiuti all'investimento ammissibili per un cofinanziamento della Comunità ai sensi del regolamento n. 866/90 sarebbe incompatibile con la preminenza assegnata dal Trattato alla politica agricola comune sull'applicazione delle norme della concorrenza.
42 Infine, al punto 124 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il secondo motivo delle ricorrenti, secondo il quale l'aiuto all'investimento sarebbe escluso dal regolamento n. 866/90 poiché sarebbe incompatibile con la politica agricola comune e non potrebbe basarsi sulla decisione 94/173, essa stessa incompatibile con tale politica. Il Tribunale ha ritenuto, riferendosi ai punti 89 e 90 della propria sentenza, che gli aiuti concessi per consentire l'uso della quota assegnata all'area continentale del Portogallo non fossero incompatibili con gli obiettivi della politica agricola comune.
Conclusioni delle parti
43 Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:
— dichiarare il ricorso ricevibile;
— annullare la sentenza impugnata nella misura resa necessaria dal ricorso;
— annullare la decisione impugnata o rinviare la causa al Tribunale ai sensi dell'art. 54 dello Statuto CE della Corte di giustizia;
— condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
44 La Commissione conclude che la Corte voglia:
— annullare i punti 35-95 della motivazione della sentenza impugnata e dichiarare irricevibile il ricorso nei limiti in cui era rivolto contro la parte della decisione impugnata relativa alle esenzioni fiscali o, in subordine,
— annullare i punti 35-41 e 46-50 della sentenza impugnata, mantenendo in vigore la sentenza per la parte restante, o, in ulteriore subordine,
— dichiarare nulla l'espressione «in their view», contenuta nel punto 36 della versione inglese della sentenza impugnata, nonché gli altri punti di tale sentenza che la Corte riterrà opportuno annullare e pronunciarsi sui motivi di ricevibilità sollevati dalla Commissione ma respinti dal Tribunale;
e
— dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile e/o manifestamente infon- dato, senza avviare la fase orale, e condannare le ricorrenti alle spese del procedimento, o
— respingere il ricorso e condannare le ricorrenti alle spese del procedimento.
45 La Repubblica portoghese conclude che la Corte voglia:
— confermare la sentenza impugnata;
— respingere integralmente il ricorso contro tale sentenza.
46 La DAI conclude che la Corte voglia:
— dichiarare il ricorso irricevibile per quanto riguarda la prima e la seconda parte del primo motivo, la seconda e la terza parte del secondo motivo, nonché il quarto e il sesto motivo;
— respingere il ricorso in quanto infondato per il resto, e
— condannare le ricorrenti alle spese di entrambi i gradi del procedimento,
o
— respingere integralmente il ricorso in quanto infondato, e
— condannare le ricorrenti alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Sulla ricevibilità del ricorso principale
47 L a C o m m i s s i o n e e la D A I i n v i t a n o la C o r t e a dichiarare manifestamente irricevibile il ricorso principale, in q u a n t o si limiterebbe a ripetere o a r i p r o d u r r e
pedissequamente i motivi dedotti dinanzi al Tribunale, senza presentare argomenti giuridici diretti in modo specifico all'annullamento della sentenza impugnata.
48 Secondo una costante giurisprudenza, non risponde ai requisiti di motivazione di cui all'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia e all'art. 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura della Corte il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi. Infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, esula dalla competenza di questa (v., in particolare, ordinanza 25 marzo 1998, causa C-174/97 P, FFSA e a./Commissione, Racc. pag. I-1303, punto 24).
49 Tuttavia, ove un ricorrente contesti l'interpretazione o l'applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un'impugnazione (v. sentenza 13 luglio 2000, causa C-210/98 P, Salzgitter/Commissione, Racc. pag. I-5843, punto 43). Infatti, se un ricorrente non potesse basare così l'impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d'impu- gnazione sarebbe privato di una parte di significato.
50 Orbene, nella fattispecie, il ricorso principale, considerato complessivamente, mira appunto a mettere in discussione la posizione adottata dal Tribunale su varie questioni di diritto che gli erano state sottoposte in primo grado. Esso include la precisa individuazione degli aspetti della sentenza impugnata che vengono criticati e dei motivi e degli argomenti sui quali si fonda.
51 Di conseguenza, occorre respingere la domanda diretta a che la Corte dichiari il ricorso principale manifestamente irricevibile nel suo insieme.
Sul ricorso incidentale della Commissione
Argomenti delle partì
52 La Commissione sostiene che il ricorso dinanzi al Tribunale, nei limiti in cui era diretto avverso la parte della decisione impugnata relativa alle esenzioni fiscali, era irricevibile. Il Tribunale avrebbe concluso a torto, ai punti 35-37 della sentenza impugnata, che una lettera della Commissione nella quale si afferma che un aiuto individuale rientra in un regime generale di aiuti di Stato già approvato costituisce sempre un atto che può essere oggetto di sindacato giurisdizionale ai sensi dell'art. 173 del Trattato. Secondo la Commissione, le ricorrenti non avevano alcun interesse giuridico ad ottenere l'annullamento dell'atto impugnato, poiché tale annullamento non avrebbe affatto modificato la loro situazione giuridica. Tale atto avrebbe semplicemente constatato che le esenzioni fiscali in esame configuravano aiuti esistenti, che rientrano in un regime generale approvato. Esso non produrrebbe pertanto alcun effetto giuridico né costitui- rebbe quindi una decisione. La Commissione richiama i seguenti argomenti a sostegno delle sue conclusioni.
53 A titolo preliminare, la Commissione sostiene che le tesi del Tribunale ai punti 35 e 36 della sentenza impugnata, secondo le quali, da una parte, il motivo d'irricevibilità eccepito dalla Commissione non poteva essere accolto, e, dall'altra, la questione d'irricevibilità non poteva essere esaminata in questa fase della sentenza, si contraddicono fra loro. Tale contraddizione interna sarebbe incompatibile con l'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE).
54 Con altri argomenti, la Commissione sviluppa la sua tesi centrale secondo cui l'atto impugnato non ha, nei confronti dei terzi quali sono le ricorrenti, il carattere di una decisione, bensì quello d'una comunicazione di fatto. Il ragionamento del Tribunale, che subordina la questione della ricevibilità del
ricorso a quella del suo esame nel merito, porterebbe alla conseguenza di consentire ai denuncianti di rimettere in discussione la validità di una decisione di approvazione di un regime generale di aiuti della Commissione, divenuta tuttavia definitiva, in favore di una contestazione avverso un aiuto individuale. Si attenterebbe dunque agli interessi dei beneficiari dell'aiuto e degli Stati membri interessati, violando i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, quali riconosciuti dalle sentenze Italia/Commissione, citata, e 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf (Racc.
pag. I-833). I denuncianti si vedrebbero in tal modo riconoscere una nuova via di ricorso quando le loro contestazioni dovrebbero essere dirette, a proposito di aiuti come quelli in esame, davanti al giudice nazionale, spettando a quest'ultimo, se lo ritiene necessario, presentare alla Corte una questione relativa alla validità della decisione di approvazione del regime generale di aiuti.
55 In via subordinata la Commissione domanda alla Corte che il punto 36 della sentenza impugnata sia annullato nella parte in cui si fonda sull'espressione «in their view», nella sua versione inglese — lingua processuale della presente causa.
Infatti sarebbe giuridicamente scorretto basare la ricevibilità di un ricorso d'annullamento dinanzi al Tribunale sul punto di vista soggettivo del ricorrente.
56 Le ricorrenti s o s t e n g o n o , q u a n t o alla pretesa c o n t r a d d i z i o n e interna fra i p u n t i 3 5 e 3 6 della sentenza i m p u g n a t a , che la C o m m i s s i o n e n o n fornisce la d i m o s t r a z i o n e di alcun errore di diritto. In ogni caso, una tale contraddizione non può portare all'annullamento della sentenza.
57 Quanto agli altri argomenti della Commissione, le ricorrenti sostengono che i motivi della sentenza impugnata devono essere confermati. Esse ritengono che la questione della ricevibilità del ricorso di annullamento sia subordinata proprio a quella di sapere se le esenzioni fiscali accordate in applicazione del decreto legge n. 95/90 rientrino nel campo di applicazione della decisione 3 luglio 1991. Esse asseriscono che la decisione con cui la Commissione ha ritenuto che una misura di aiuto individuale appartenesse a un regime generale di aiuti già approvato
colpisca direttamente i loro interessi e pertanto non possa risolversi in una mera informazione. La tutela giurisdizionale delle ricorrenti nell'ambito della norma- tiva sugli aiuti di Stato implicherebbe la ricevibilità del loro ricorso, in quanto esso rappresenterebbe il solo rimedio giuridico che consenta di esaminare la legittimità della decisione 3 luglio 1991 e di valutare se la misura di aiuto individuale in esame abbia rispettato il regime generale.
58 Per quanto riguarda l'argomento della Commissione secondo il quale la Corte dovrebbe annullare l'espressione «in their view» al punto 36 della versione inglese della sentenza impugnata, le ricorrenti sostengono che il Tribunale non ha basato la ricevibilità del ricorso su un'analisi soggettiva dei loro interessi. Esso si sarebbe limitato a dichiarare che le ricorrenti avevano interesse a domandare l'annullamento della decisione impugnata basandosi sul fatto che le esenzioni fiscali in esame, secondo loro, non erano disciplinate dalla decisione 3 luglio 1991. Il Tribunale avrebbe del resto esaminato la fondatezza di tale tesi ai punti 44-50 della sentenza impugnata.
Giudizio della Corte
59 In primo luogo, dalla lettura dei punti 35 e 36 della sentenza impugnata risulta che questi, contrariamente a quanto afferma la Commissione, non sono tra loro in contraddizione. Al punto 35 il Tribunale ha respinto direttamente l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione. Al punto 36 ha spiegato i motivi per i quali riteneva di non poter accogliere tale eccezione. Vero è che, alla fine del punto 36, esso ha rinviato a un esame ulteriore una questione di ricevibilità, ma quest'ultima era relativa alla tesi più specifica della Commissione secondo cui l'eccezione d'illegittimità della decisione 3 luglio 1991 sarebbe stata essa stessa irricevibile. Il Tribunale ha quindi esaminato tale questione specifica ai punti 44-50 della sentenza impugnata. L'argomento relativo a una contraddi- zione nella motivazione non può dunque essere accolto.
60 In s e c o n d o l u o g o , per q u a n t o r i g u a r d a l'interesse a d agire delle ricorrenti c o n t r o la p a r t e della decisione i m p u g n a t a relativa alle esenzioni fiscali, risulta in effetti
dalla giurisprudenza della Corte, come ricorda la Commissione, che gli aiuti individuali concessi in applicazione di un regime generale di aiuti approvato dalla Commissione e conformi alle condizioni di tale regime hanno il carattere di aiuti esistenti, che non necessitano di notifica (sentenza Italia/Commissione, citata, punti 21-26). Dal momento che non sono notificati prima della loro attuazione, tali aiuti non richiedono un'espressa decisione della Commissione e la loro legittimità può essere valutata solo dinanzi al giudice nazionale (sentenza TWD Textilwerke Deggendorf, citata, punti 15-18).
61 Tuttavia, la presente controversia non s'inserisce nel medesimo contesto. Infatti, risulta dagli atti del fascicolo che le misure individuali di esenzione fiscale di cui trattasi sono state esaminate dalla Commissione, a cui erano state indirizzate le denunce in merito delle ricorrenti. La Commissione ha ritenuto che tali misure fossero conformi alle due condizioni stabilite dalla decisione 3 luglio 1991 che consentivano di qualificarle come aiuti esistenti, esonerati in quanto tali da un obbligo di formale notifica e da un esame di compatibilità con gli artt. 92 e 93 del Trattato. Con tale presa di posizione, la Commissione non si è limitata a prendere atto del fatto che le misure individuali in esame avevano il carattere di aiuti esistenti. Essa ha altresì rinunciato, ritenendo che la decisione 3 luglio 1991 ricomprendesse tali misure, ad aprire il procedimento ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato. Orbene, le ricorrenti, che avrebbero potuto intervenire in qualità di denuncianti nell'ambito di tale procedimento se la Commissione l'avesse avviato, sarebbero private di tale garanzia, se non avessero la possibilità di contestare dinanzi al Tribunale la valutazione effettuata dalla Commissione (v., in tal senso, sentenza 19 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/Commissione, Racc.
pag. I-2487, punti 20-24).
62 Pertanto, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto, dichiarando, al punto 36 della sentenza impugnata, che la circostanza che gli aiuti in esame avessero il carattere di aiuti esistenti non privava tuttavia le ricorrenti dell'interesse ad agire nella fattispecie, poiché tali aiuti potevano non rientrare nel campo di applicazione della decisione 3 luglio 1991, e, ai punti 39 e 40 della medesima sentenza, che le ricorrenti potevano ottenere il rispetto delle garanzie processuali loro conferite ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato soltanto se avessero avuto la possibilità di contestare la decisione impugnata dinanzi al giudice comunitario.
63 In terzo luogo, quando alla domanda in via subordinata della Commissione diretta all'annullamento delle parole «in their view», al punto 36 della versione inglese della sentenza impugnata, dalla motivazione di tale sentenza si evince che il Tribunale non ha fondato la ricevibilità del ricorso su un'analisi soggettiva degli interessi delle ricorrenti, bensì, come spiegato più sopra, sulle norme che disciplinano la ricevibilità del ricorso di cui all'art. 173 del Trattato. In tale contesto, la domanda della Commissione, anche volendo supporne la ricevibilità, risulta infondata.
64 Da quanto precede consegue che il ricorso incidentale della Commissione va respinto.
Sulla fondatezza del ricorso principale
Sul primo motivo, relativo all'eccezione d'illegittimità della decisione 3 luglio 1991
Argomenti delle parti
65 Con il primo motivo le ricorrenti contestano al Tribunale d'aver commesso un errore di diritto dichiarando, ai punti 55-57 della sentenza impugnata, che la decisione 3 luglio 1991, con cui la Commissione ha approvato il regime generale di esenzioni fiscali previsto dal decreto legge n. 95/90, garantiva il rispetto della normativa applicabile nel settore dello zucchero. Secondo loro, tale conclusione si fonderebbe su due constatazioni erronee.
66 Da una parte, nella decisione 3 luglio 1991, la Commissione avrebbe subordinato la concessione di un aiuto individuale, ai sensi del decreto legge n. 95/90, alla condizione di rispettare le «normative e gli inquadramenti del diritto comunitario che riguardano settori industriali, agricoli e della pesca». Orbene, contrariamente a quanto avrebbe ritenuto il Tribunale, una condizione del genere sarebbe insufficiente e troppo imprecisa per poter essere considerata idonea a preservare taluni interessi della politica agricola comune in un settore delicato, come quello dello zucchero.
67 Dall'altra, il Tribunale avrebbe erroneamente dedotto dall'art. 93 del Trattato che la Commissione può verificare in qualsiasi momento la compatibilità di un aiuto individuale accordato al settore dello zucchero con le norme applicabili al settore agricolo interessato. A tal proposito le ricorrenti sostengono che non si può ritenere che le competenze attribuite alla Commissione dall'art. 93, n. 1, del Trattato, le quali non le consentono di sospendere il versamento degli aiuti, sostituiscano adeguatamente, in caso di applicazione di un regime generale di aiuti, il procedimento di cui all'art. 93, nn. 2 e 3, del Trattato. Inoltre, la posizione dei terzi sarebbe decisamente indebolita nell'ambito dell'«esame permanente» di cui all'art. 93, n. 1, del Trattato rispetto a quella loro propria nell'ambito di applicazione dell'art. 93, nn. 2 e 3, del Trattato.
68 La Commissione ribatte che tale motivo, che si limiterebbe a riprodurre argomenti dedotti in primo grado, non è ricevibile. Nel merito, essa condivide l'analisi effettuata ai punti 55-57 della sentenza impugnata e sostiene che, quando approva un regime generale di aiuti, essa deve, come ha fatto nel caso di specie, adottare le misure necessarie atte ad assicurare che siano rispettate anche le norme settoriali specifiche da essa adottate.
69 Il governo portoghese fa valere che l'opinione del Tribunale si basa, sostanzial- mente, sul principio secondo cui l'approvazione di un regime generale di aiuti non implica mai deroghe alle norme applicabili a ciascun settore. Poiché la Commissione può legittimamente approvare un regime generale di aiuti, il
ragionamento da essa seguito nella decisione 3 luglio 1991, e che è stato confermato dal Tribunale, sarebbe quello che assicura la migliore applicazione di ogni norma potenzialmente applicabile in sede di attuazione di tale regime. Il governo portoghese respinge, inoltre, la tesi delle ricorrenti secondo cui l'approvazione di un regime di questo tipo dovrebbe essere accompagnata dall'elenco delle condizioni settoriali applicabili. Una soluzione del genere comporterebbe inconvenienti pratici e giuridici, poiché la pretesa necessità di elencare tali condizioni nuocerebbe alla chiarezza di tale regime. Tale governo afferma altresì che il Tribunale ha tenuto conto, al punto 56 della sentenza impugnata, del rispetto delle norme settoriali e della tutela degli interessi dei terzi, quando ha sottolineato che la Commissione poteva verificare la regolarità degli aiuti in qualsiasi momento.
70 La DAI sostiene, per gli stessi motivi della Commissione, che tale primo motivo è irricevibile. Nel merito, essa ritiene che la tutela degli interessi dei terzi non sia più debole in sede di applicazione dell'art. 93, n. 1, del Trattato di quanto avvenga nell'ambito del n. 3 dello stesso articolo.
Giudizio della Corte
71 Quanto alla ricevibilità di tale motivo, occorre dare alla Commissione e alla DAI la medesima risposta data, ai punti 48-51 della presente sentenza, relativamente all'eccezione di irricevibilità che esse hanno sollevato rispetto all'insieme del ricorso principale e, in seguito, respingere tale eccezione.
72 Nel merito, occorre ricordare, da una parte, che, secondo una costante giurisprudenza, la Commissione può approvare regimi generali di aiuti nell'am- bito della missione di sorveglianza attribuitale ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato ed esonerare gli Stati membri dall'obbligo di notificarle gli aiuti
individuali effettuati in base a tali regimi, alle condizioni da essa eventualmente stabilite nella decisione con cui essi vengono approvati (sentenze Italia/
Commissione, citata, punto 21, e 15 maggio 1997, causa C-278/95 P, Siemens/
Commissione, Racc. pag. I-2507, punti 31-33). La Commissione dispone in materia di un ampio potere discrezionale (sentenza 14 gennaio 1997, causa C-169/95, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-135, punto 18).
73 Dall'altra, spetta alla Commissione, quando approva un regime generale di aiuti, adottare le misure necessarie per garantire che le norme settoriali diverse da quelle generali in materia di concorrenza siano rispettate dalla Stato membro interessato.
74 Nel caso in esame la Commissione ha subordinato l'approvazione di cui alla decisione 3 luglio 1 9 9 1 . all'espressa condizione che gli aiuti individuali rispettassero «le normative e gli inquadramenti del diritto comunitario che riguardano settori industriali, agricoli e della pesca». Inoltre, essa vi ha previsto l'obbligo per il governo portoghese di notificare «tutti i progetti che beneficiano di esenzioni di un'incidenza tra il 10 e il 2 0 % (ESL) e tutti quelli che rientrano nei settori più delicati».
75 O r b e n e , c o m e già dinanzi al T r i b u n a l e , n e p p u r e in sede d ' i m p u g n a z i o n e le ricorrenti richiamano argomenti atti a stabilire che tali obblighi avrebbero violato le norme applicabili al settore dello zucchero o sarebbero insufficienti, al punto di inficiare la legittimità della decisione 3 luglio 1991.
76 Inoltre, è pacifico che la Commissione non è privata, dopo aver adottato una decisione d'approvazione di un regime generale di aiuti, della possibilità di esaminare la compatibilità di un aiuto individuale con tale decisione. Un esame di questo tipo può essere effettuato in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 93, n. 1,
del Trattato, segnatamente in caso di denunce che possono essere indirizzate alla Commissione. La decisione 3 luglio 1991 non ha pertanto l'effetto di vietare di tener conto degli interessi legittimi dei terzi né può, in tale contesto, essere considerata una restrizione illegittima al campo di applicazione dell'art. 93, nn. 2 e 3, del Trattato.
77 Pertanto, il Tribunale, dichiarando che le condizione fissate dalla Commissione nella decisione 3 luglio 1991 non erano insufficienti e che tale decisione non aveva pregiudicato la tutela degli interessi legittimi delle ricorrenti, non ha commesso un errore di diritto. Di conseguenza, il primo motivo deve essere respinto.
Sul secondo motivo, relativo al fatto che le esenzioni fiscali avrebbero dovuto essere notificate alla Commissione
Argomenti delle parti
78 Le ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché, ai punti 72-75, ha dichiarato che la Commissione non aveva diritto di esaminare la compatibilità delle esenzioni accordate alla DAI con l'art. 92 del Trattato. Esse ribattono che tali esenzioni fiscali non costituirebbero un caso di applicazione pura, semplice e prevedibile del regime generale di aiuti approvato dalla Commissione. Nel delicato settore dello zucchero, caratterizzato da un rilevante eccesso di produzione, il governo portoghese avrebbe dovuto notificare alla Commissione misure di questo tipo e questa avrebbe dovuto esaminarne la compatibilità direttamente nei confronti degli artt. 92 e 93 del Trattato, per prendere in considerazione esigenze che essa non aveva potuto valutare al momento dell'approvazione del regime generale. Il Tribunale non avrebbe dunque applicato correttamente la citata sentenza Italia/Commissione.
79 La Commissione ritiene che il secondo motivo sia manifestamente irricevibile, come il primo e per le stesse ragioni. Nel merito, essa sostiene di essere tenuta ad applicare le norme del Trattato pertinenti, come avrebbe fatto, nel caso di specie, in modo tale da tener conto degli obiettivi della politica regionale e settoriale.
Peraltro, a differenza di quanto affermano le ricorrenti, dalla sentenza Italia/
Commissione, citata, risulterebbe che, dopo avere approvato un regime generale di aiuti, la Commissione non può avviare il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato, nei confronti di un aiuto individuale accordato ai sensi di tale regime, senza aver previamente verificato se tale aiuto soddisfi le condizioni del regime approvato.
80 Il governo portoghese sostiene che la Commissione non ha omesso di analizzare la compatibilità settoriale del regime di esenzioni fiscali di cui trattasi. Tale aiuto sarebbe stato approvato conformemente all'art. 16, n. 5, del regolamento n. 866/90, che stabilirebbe che gli Stati membri possono adottare talune misure di aiuti il cui importo superi quello previsto per l'azione comune d'intervento del FEAOG, sezione «orientamento».
81 La DAI f a valere che i l secondo motivo del ricorso principale è irricevibile poiché si limita a ripetere gli argomenti del ricorso proposto al Tribunale e poiché rimette in discussione la valutazione, che sarebbe di mero fatto, relativa al carattere prevedibile dell'applicazione del decreto legge n. 95/90 all'aiuto di cui trattasi. In via subordinata, la DAI sostiene che tale aiuto non doveva essere notificato, dato che nessuna disposizione della decisione 3 luglio 1991 obbligava in tal senso la Repubblica portoghese.
Giudizio della Corte
82 In primo luogo, il secondo motivo del ricorso principale individua in maniera precisa gli elementi criticati della sentenza impugnata e comporta la formulazione
degli argomenti di diritto che lo sostengono. D'altra parte, tale censura si riferisce alla violazione del diritto comunitario che il Tribunale avrebbe commesso nel giudicare che la Commissione non doveva esaminare la compatibilità dell'aiuto individuale con gli artt. 92 e 93 del Trattato e pertanto non mette in discussione una valutazione di fatto che, in sede d'impugnazione, non rientra nella competenza della Corte. Ne consegue che tale motivo è ricevibile.
83 In secondo luogo, la Commissione, quando si occupa di un aiuto individuale che si sostiene essere stato concesso in base ad un regime già autorizzato, non può esaminarlo direttamente rispetto al Trattato. Essa deve stabilire, prima dell'inizio di qualsiasi procedimento, se l'aiuto rientri nel regime generale e soddisfi le condizioni fissate dalla decisione di approvazione dello stesso. Se non procedesse in tal modo, la Commissione potrebbe, in occasione dell'esame di ciascun aiuto individuale, modificare la sua decisione di approvazione del regime di aiuti, la quale presupponeva già un esame alla luce dell'art. 92 del Trattato, mettendo in tal modo a repentaglio i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento (sentenza Italia/Commissione, citata, punto 24). Un aiuto che costituisce un'applicazione rigorosa e prevedibile delle condizioni stabilite nella decisione d'approvazione del regime generale approvato è pertanto ritenuto un aiuto esistente (sentenza Italia/Commissione, citata, punto 25), che non deve essere notificato alla Commissione né esaminato alla luce dell'art. 92 del Trattato.
84 Nella presente controversia, come è stato detto al punto 20 della presente sentenza, la decisione 3 luglio 1991, che approva il regime di aiuti istituito con il decreto n. 95/90, ha subordinato l'autorizzazione delle esenzioni fiscali a due condizioni che la Commissione, con la decisione impugnata, ha verificato fossero rispettate e constatato che fossero soddisfatte.
85 A questo proposito, la condizione relativa alle norme applicabili nel settore agricolo interessato non è stata accompagnata, nella decisione 3 luglio 1991, dall'obbligo di notifica preventiva degli aiuti interessati. Con tale decisione la Commissione, invece, ha voluto che le dette norme fossero effettivamente
rispettate al momento della concessione degli aiuti individuali. Orbene, si evince dal testo della decisione impugnata che la Commissione ha ritenuto che il progetto di costruzione di una raffineria di zucchero di barbabietola in Portogallo, ammissibile a un finanziamento comunitario ai sensi del FEAOG, fosse per questo conforme agli obiettivi della politica agricola comune.
86 Da quanto precede risulta che il Tribunale, dichiarando, ai punti 72-75 della sentenza impugnata, che le esenzioni fiscali accordate alla DAI non dovevano essere notificate e che la Commissione non era legittimata ad esaminarle direttamente alla luce dell'art. 92 del Trattato, non ha commesso un errore nell'applicazione del diritto comunitario. Il secondo motivo va di conseguenza respinto.
Sul terzo motivo, relativo al fatto che le esenzioni fiscali sarebbero incompatibili con gli obiettivi della politica agricola comune
Argomenti delle parti
87 Le ricorrenti asseriscono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo, ai punti 84-94 della sentenza impugnata, che l'applicazione del decreto legge n. 95/90 all'industria dello zucchero non era incompatibile con gli obiettivi della politica agricola comune. A sostegno di questo motivo esse deducono tre argomenti.
88 Innanzitutto, esse sostengono che il progetto di raffineria di cui trattasi non si sottrarrebbe all'applicazione delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato né a quella delle norme relative all'organizzazione comune dei mercati dello
zucchero. Diversamente dall'art. 14 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 2 1 e GU 1995, L 1, pag. 1; in prosieguo: l'«Atto di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia»), l'Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese non conterrebbe una disposizione che autorizza aiuti di Stato eccezionali. In mancanza di una simile autorizzazione straordinaria in quest'ultimo Atto, si dovrebbe presumere che la norma che vieta gli aiuti alla trasformazione delle barbabietole da zucchero, di cui al regolamento n. 1785/81, si applichi al progetto d'investimento di cui trattasi.
89 Inoltre, le ricorrenti rimproverano al Tribunale di avere ritenuto ingiustamente, ai punti 89 e 90 della sentenza impugnata, che la concessione di una quota di zucchero alla Repubblica portoghese autorizzasse il governo portoghese ad accordare un aiuto di Stato alla costruzione di una raffineria di zucchero nella regione continentale del Portogallo, aiuto che, secondo loro, creerebbe un produttore di zucchero del tutto artificiale e falserebbe i rapporti di concorrenza aggravando la sovrapproduzione nel mercato comune dello zucchero.
90 Infine, contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale al punto 90 della sentenza impugnata, né il regolamento n. 866/90 né la decisione 94/173 consentirebbero di concludere che l'aiuto di cui trattasi sia compatibile con l'organizzazione comune del mercato dello zucchero. Le ricorrenti affermano che la decisione 94/173 ha illegittimamente reso ammissibili al cofinanziamento comunitario taluni investimenti nell'industria portoghese dello zucchero di barbabietola e che la Commissione, con questa decisione, ha erroneamente ritenuto che tale ammissibilità sussistesse per il solo fatto che alla Repubblica portoghese era stata concessa una quota di zucchero. Esse rilevano che questo errore è rimasto negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.
91 La Commissione afferma che il terzo motivo è irricevibile per le stesse ragioni dei primi due. Essa sostiene, nel merito, che le disposizioni relative all'adesione di
Stati membri diversi dalla Repubblica portoghese non sono affatto pertinenti nella fattispecie e che il fondamento giuridico che consente l'aiuto di cui trattasi è la decisione 3 luglio 1991. A suo parere, le ricorrenti omettono di considerare il fatto che il regolamento n. 866/90 e la decisione 94/173 fanno parte integrante della politica agricola comune. Il regolamento n. 1785/81 dovrebbe infatti essere interpretato congiuntamente a tali testi, che prevedono espressamente per la quota portoghese una deroga alla norma che vieta gli aiuti di Stato nel settore dello zucchero. Inoltre, secondo la Commissione, l'aiuto controverso è stato autorizzato anche come aiuto regionale, ambito nel quale la Commissione disporrebbe di un ampio potere discrezionale per stabilire ciò che è compatibile con il mercato comune.
92 Il governo portoghese fa valere che l'art. 16, n. 5, del regolamento n. 866/90 consente agli Stati membri di adottare misure di aiuti complementari all'azione comunitaria. Inoltre, l'art. 25 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 giugno 1992, n. 1600, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (GU L 173, pag. 1), prevedrebbe la concessione di aiuti alla produzione di barbabietola da zucchero e alla trasformazione in zucchero bianco delle barbabietole raccolte nelle Azzorre nel limite di una produzione globale di 10 000 tonnellate di zucchero raffinato. Ciò dimostrerebbe che, a livello comunitario, le misure d'aiuto nel settore dello zucchero non sono sistematicamente escluse. Il governo portoghese fa poi valere che la quota di zucchero concessa alla Repubblica portoghese è stata fissata all'interno dello strumento giuridico di rango più elevato, vale a dire l'Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese.
93 La DAI, dal suo canto, sostiene che un aiuto che favorisce l'utilizzo della quota di zucchero attribuita alla Repubblica portoghese con tale Atto di adesione non potrebbe valutato contrario agli obiettivi della politica agricola comune. Essa aggiunge che il Tribunale non ha dichiarato che la legittimità dell'aiuto concesso alla DAI risultava automaticamente dall'attribuzione di tale quota con il suddetto Atto di adesione. Al contrario, risulterebbe chiaramente dal ragionamento del Tribunale che il fondamento giuridico della concessione di un simile aiuto deve essere ricercato fra le disposizioni pertinenti del regolamento n. 866/90 e della decisione 94/173.
Giudizio della Corte
94 In primo luogo, con il terzo motivo, che presenta argomenti circostanziati, le ricorrenti contestano con precisione la motivazione della sentenza impugnata.
Questo motivo è pertanto ricevibile.
95 In secondo luogo, le esenzioni fiscali accordate alla DAI devono rispettare, come dispone la decisione 3 luglio 1991, le norme della politica agricola comune nel settore dello zucchero stabilite con il regolamento n. 1785/81.
96 Ebbene, da una parte, l'art. 44 di tale regolamento dispone che gli artt. 92-94 del Trattato si applicano alla produzione e al commercio dello zucchero. La medesima disposizione precisa che tale norma generale si applica «[f]atte salve disposizioni contrarie del presente regolamento». L'art. 45 di questo regolamento stabilisce così che deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di politica agricola comune previsti dall'art. 39 del Trattato CE (divenuto art. 33 CE). Inoltre, come ha rilevato il Tribunale al punto 89 della sentenza impugnata, l'art. 24 del medesimo regolamento è stato proprio modificato dall'Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese affinché quest'ultimo Stato membro, nella parte continentale del suo territorio, possa beneficiare di una quota di produzione di zucchero pari a 60 000 tonnellate.
97 Da tali disposizioni si evince che il regolamento n. 1785/81, sebbene non autorizzi esso stesso il versamento di aiuti di Stato a un progetto destinato a utilizzare tale quota, non esclude affatto una simile possibilità.
98 Il Tribunale, al punto 89 della sentenza impugnata, ha effettuato la stessa previa constatazione e pertanto non ha considerato che l'aiuto fiscale accordato alla DAI
poteva essere dichiarato compatibile con la politica agricola comune solamente in ragione dell'attribuzione di tale quota. Alla luce di quanto sopra, l'argomento secondo cui l'Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese non conterrebbe, a differenza dell'Atto di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, una clausola che attribuisce eccezionalmente aiuti di Stato è, comunque, irrilevante.
99 Dall'altra parte, l'art. 45 del regolamento n. 1785/81 rimanda agli obiettivi generali della politica agricola comune di cui all'art. 39 del Trattato, fra i quali figura, al n. 2, lett. a), la necessaria considerazione del «carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole». Le norme applicabili agli investimenti nel settore dello zucchero non sono quindi soltanto quelle stabilite dal regolamento n. 1785/81. Esse sono contenute anche nei testi che disciplinano le azioni di politica strutturale e regionale della Comunità.
100 Orbene, tali testi prevedono la possibilità per la Comunità, nonché per la Repubblica portoghese, di accordare un sostegno finanziario al progetto d'investimento in esame.
101 Innanzi tutto, l'art. 16, n. 5, del regolamento n. 866/90, regolamento che si basa sugli artt. 42 e 43 del Trattato e quindi è parte integrante della politica agricola comune, prevede la possibilità per gli Stati membri di concedere, al di fuori delle misure specificamente previste da tale regolamento, aiuti alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli alle condizioni di cui agli artt. 92-94 del Trattato.
102 Inoltre, l'aiuto accordato alla DAI rispetta i criteri di ammissibilità degli investimenti che possono beneficiare di interventi finanziari del FEAOG, sezione
«orientamento», di cui alla decisione 94/173. Tale decisione dispone infatti, al
punto 2.8 dell'allegato che, in deroga alla norma che esclude gli investimenti nel settore dello zucchero, gli investimenti destinati a consentire l'utilizzazione della quota prevista dall'Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese possono beneficiare di un finanziamento comunitario.
103 Orbene, con la decisione impugnata la Commissione ha sottolineato che, nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, gli aiuti di Stato dovevano essere conformi ai criteri di selezione degli investimenti di cui alla decisione 94/173. Peraltro, tale orientamento è quello che figura nelle comunicazioni della Commissione in materia di aiuti di Stato nel settore in esame, quali le comunicazioni 12 luglio 1994 e 23 marzo 1995 nonché la comunicazione 2 febbraio 1996, successiva ai fatti della presente controversia.
104 Pertanto la Commissione, ritenendo che gli obiettivi della politica regionale e agricola della Comunità giustificassero il trattamento particolare riservato al progetto d'investimento di cui trattasi, nei confronti di una regione rientrante nell'obiettivo n. 1, non ha usato in modo manifestamente scorretto il suo potere discrezionale. Essa non ha neanche violato i presupposti dell'autorizzazione conferitale ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 866/90 per stabilire i criteri di ammissibilità degli investimenti per le azioni comunitarie.
105 Infine, occorre sottolineare che la considerazione specifica dell'investimento della DAI risulta proprio dal trattamento particolare riconosciuto alla Repubblica portoghese con l'Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, come sottolineato dal Tribunale al punto 89 della sentenza impugnata.
106 Pertanto devono essere respinti gli argomenti delle ricorrenti secondo cui la decisione impugnata creerebbe un produttore di zucchero del tutto artificiale e falserebbe i rapporti di concorrenza aggravando la sovrapproduzione nel mercato comune dello zucchero.
107 Da quanto precede consegue che il Tribunale, dichiarando che le esenzioni fiscali accordate alla DAI non erano incompatibili con gli obiettivi della politica agricola comune, non ha commesso alcun errore di diritto. Alla luce di quanto sopra, il terzo motivo non può che essere respinto.
Sul quarto motivo, relativo all'errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso rifiutando di valutare l'effetto cumulato degli aiuti controversi
Argomenti delle parti
108 Con il quarto motivo le ricorrenti rimproverano al Tribunale di non aver tenuto conto, ai punti 98-101 della sentenza impugnata, degli effetti cumulati delle varie misure di aiuto controverse. L'insieme di tali misure rappresenterebbe più del 60% degli investimenti della DAI e le consentirebbe di avviare una produzione eccedentaria pari al 20-25% del consumo nazionale, con prezzi garantiti e a un costo inferiore al 40% dei costi fissi che possono essere ammortizzati su un periodo molto lungo. In tal modo si sarebbe accordata alla DAI una posizione straordinariamente vantaggiosa.
109 La Commissione sostiene che tale motivo è manifestamente irricevibile. Nel merito essa fa valere che tale motivo non può essere accolto perché essa disporrebbe di un ampio potere discrezionale nella materia e non sarebbe stato dimostrato alcun errore manifesto.