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GESTIONE COMMISSARIALE EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

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Academic year: 2022

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GESTIONE COMMISSARIALE

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24, art. 19 - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione.

Decreto del Vicepresidente Giunta Regionale del 31 dicembre 2014, n.1

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI, PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Determinazione n. 58 / SA del 9 febbraio 2015

Oggetto: Ammissione all’utilizzo dei benefici di cui all’art. 33, comma 3, Legge n. 104/92.

Dipendente G.S.

Il Dirigente

VISTA l’istanza del 26.01.15, acquisita al protocollo dell’Ente n. 1528 del 27.01.15, agli atti d’ufficio, con la quale il dipendente G.S., assunto a tempo indeterminato e pieno, con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo cat. C, chiede di usufruire di 3 giorni di permesso mensile retribuiti, per l’assistenza di un familiare disabile, a norma dell’art.33, comma 3, della legge n. 104/92;

VISTO il verbale della Commissione Medica per l’accertamento dell’handicap ai sensi della L.104/92 del 20.01.15, con il quale l’ASL di Carbonia certifica il familiare del dipendente sopra citato “portatore di handicap in situazione di gravità” non soggetto a revisione;

CONSIDERATO che detta certificazione è valida “fino al perfezionamento del giudizio da parte dell’I.N.P.S.”;

RICHIAMATA la legge del 05.2.1992 n. 104 recante norme per l’assistenza l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e specificatamente il comma 3 dell’art.33 che testualmente recita: “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge,parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto e' riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.”;

Dato atto che dalla dichiarazione del dipendente si evince che:

− il familiare assistito non è ricoverato a tempo pieno;

− nessun altro familiare beneficia dei permessi per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave;

− il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto o di diritto da cui consegua la perdita delle agevolazioni di legge;

Visti:

− l’art. 19, comma 6, del C.C.N.L. 06.07.1995;

(2)

l’art. 19 della legge 08.3.2000 n. 53;

− il parere - Dipartimento Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni - Servizio Trattamento del Personale, 18 febbraio 2008, n. 13;

− il comma 4 dell’art. 71 del D.Lgs. n. 112 del 25.6.2008 (convertito in L.133 del 06.8.08) in merito alla quantificazione ad ore dei permessi retribuiti;

l’art. 24 della legge n. 183 del 4.11.2010;

− la circolare - Dipartimento Funzione Pubblica Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni - Servizio Trattamento Personale 06.12.2010 n. 13: "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica - legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24.”;

la circolare - Dipartimento della Funzione Pubblica 03.02.2012 n. 1: "Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità - decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 ("Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi")."

− C.C.N.L. vigenti del Comparto Regioni e Autonomie Locali;

RITENUTO di dover accogliere l’istanza prodotta dal dipendente G.S., in quanto legittimamente proposta e, quindi, di provvedere in merito;

DETERMINA

o Di accogliere per le argomentazioni riportate in narrativa, l’istanza avanzata dal dipendente G.S., assunto a tempo indeterminato e pieno, con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo cat. C, volta ad usufruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito per l’assistenza di un familiare disabile, a norma dell’art.33, comma 3 della legge n. 104/92;

o Di dare atto che, come risulta dal verbale, l’accertamento della disabilità con connotazione di gravità non è suscettibile di revisione, pertanto, i permessi di cui sopra vengono concessi, salvo mutamenti nelle condizioni legittimanti l’utilizzo dei permessi, che il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente;

o Di dare atto che il richiedente dovrà produrre la certificazione definitiva di accertamento dell’handicap, rilasciata dall’I.N.P.S.;

o Di stabilire che per la concessione di detti permessi, lo stesso dipendente presenterà, di volta in volta, apposita istanza al Dirigente con il quale concorderà anticipatamente le modalità di fruizione secondo una pianificazione quantomeno mensile;

o Di stabilire, che i permessi in questione non sono computabili al fine del raggiungimento del limite fissato per gli altri permessi retribuiti, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili, nel caso in cui il dipendente opti per una fruizione frazionata del permesso giornaliero;

o Di trasmettere copia del presente provvedimento al dipendente interessato ed al Dirigente dell’Area dei servizi di appartenenza.

IL DIRIGENTE Dott.ssa Anna Maria Congiu

f.to

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