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4 del Regolamento in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio ai sensi del D.lgs

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(1)

Efficacia sospensiva del termine decennale di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio.

(Risposta a quesito dell’8 marzo 2017)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell’8 marzo 2017, ha adottato la seguente delibera:

"vista la nota n. 1914 del 20 luglio 2016 del Presidente ff. del Tribunale di … con la quale ha trasmesso un quesito formulato dalla dott.ssa … in merito al termine decennale di permanenza dell'incarico

osserva:

Con la nota in esame viene evidenziato che in data 25 settembre 2017 scadrà il periodo di dieci anni della assegnazione della dott.ssa … alla terza civile del Tribunale di …, avendo preso possesso il 25 settembre 2007. La dott.ssa … ha dato conto di assenze dall'ufficio a vario titolo, chiedendo se tali periodi debbano o meno essere considerati ai fini del computo del termine decennale in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio.

Va innanzitutto richiamato l'art. 4 del Regolamento in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio ai sensi del D.lgs. n. 160/2006, come successivamente modificato dalla L. n.

111/2007, a tenore del quale:

"1. Determinano l'efficacia sospensiva dei termini di permanenza massima nella stessa posizione tabellare.

a) il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa per un periodo superiore a tre mesi;

b) il periodo di astensione facoltativa per maternità qualora, anche se intervallato da ferie e/o malattie, unito al periodo di astensione obbligatoria, determini una assenza continuativa dal lavoro per maternità nel complesso superiore ai tre mesi;

c) i periodi superiori a tre mesi trascorsi in congedo straordinario, in supplenza e in applicazione a tempo pieno;

d) tutte le ipotesi in cui, per effetto di provvedimenti di esonero totale dal lavoro deliberati dal CSM e/o oggetto di specifica previsione di Legge, il magistrato risulti effettivamente assente dall'ufficio per un periodo continuativo superiore ai sei mesi.

La sospensione dei termini di permanenza massima non potrà comunque avere durata complessiva superiore agli anni due."

In via istruttoria la Settima Commissione ha acquisito dalla Quarta Commissione i conteggi relativi ai periodi di assenza della dott.ssa …. Va in ogni caso rilevato come i periodi di congedo ordinario non sono di competenza di questo Consiglio, se non limitatamente ai profili organizzativi. Ne consegue peraltro che il calcolo effettivo dei periodi di sospensione non può essere effettuato dal Consiglio, dovendo essere considerati anche i periodi di ferie (in tal senso la su citata lettera b).

Risultano pertanto le seguenti assenze, complessivamente considerate, non considerati i periodi di congedo ordinario: 13 giorni di congedo straordinario per malattia ai sensi dell'art. 37 TU n. 3/1957;

7 mesi e 16 gg di interdizione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 151/2001; 10 mesi di congedo per maternità ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001; 7 mesi e 22 giorni di congedo parentale ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001; 10 gg di congedo per malattia del figlio ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001.

Non pare in discussione che il periodo di interdizione dal lavoro per complicanze nella gestazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 151/2001 sia assimilabile al periodo di astensione obbligatoria per maternità ai sensi dell'art. 16 del Dgs. n. 151/2001. All'astensione facoltativa per maternità va poi ricondotto il congedo parentale ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, all'epoca vigente.

Per quanto attiene al congedo per malattia, ai sensi della su richiamata lettera b), rileva il congedo per malattia del magistrato, non avendo viceversa rilievo il congedo per malattia del figlio.

(2)

Va infine osservato che qualora i periodi di assenza per i motivi sopra indicati fossero superiori a due anni, trova applicazione la disposizione di chiusura dell'art. 4 del Regolamento in esame, non potendo avere la sospensione dei termini di permanenza massima durata superiore ai due anni.

Tanto premesso

delibera di rispondere al quesito nei seguenti termini:

- il periodo di interdizione dal lavoro per complicanze nella gestazione di cui all'art. 17 del D.Lgs.

n. 151/2001 è assimilabile al periodo di astensione obbligatoria per maternità ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001;

- il congedo parentale ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 va ricondotto all'astensione facoltativa per maternità;

- nei casi di periodi di assenza superiori a due anni, trova applicazione la disposizione di cui all'art.

4 del Regolamento in materia di permanenza nell’incarico presso lo stesso Ufficio, a tenore del quale la sospensione dei termini di permanenza massima non può comunque avere durata complessiva superiore ai due anni.”

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