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IX LEGISLATURA ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N Settembre ore Sono presenti i Consiglieri:

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(1)

IX LEGISLATURA

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N.

35

28 Settembre 2010 - ore 10.00

Presidenza del Presidente VALERIO CATTANEO e dei Vicepresidenti RICCARDO MOLINARI

ROBERTO PLACIDO

Nel giorno 28 settembre 2010 alle ore 10.00 in Torino - Palazzo Lascaris, via Alfieri 15 - sotto la Presidenza del Presidente VALERIO CATTANEO e dei Vicepresidenti RICCARDO MOLINARI, ROBERTO PLACIDO, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari LORENZO LEARDI, GIANFRANCO NOVERO, TULLIO PONSO, si è adunato il Consiglio regionale come dall'avviso inviato nel termine legale ai singoli Consiglieri.

Sono presenti i Consiglieri:

ANGELERI A. - ARTESIO E. - BIOLE' F. - BOETI A. - BONO D. - BOTTA F. - BOTTA M. - BRESSO M. - BURZI A. - BUSSOLA C. - CAROSSA M. - CATTANEO V. - CERUTTI M. - COMBA F. - CORTOPASSI A. - COSTA Rosa Anna - COSTA Raffaele - CURSIO L. - DE MAGISTRIS R. - DELL'UTRI M. - GARIGLIO D. - GIORDANO M. - GOFFI A. - GREGORIO F. - LA ROCCA G. - LAUS M. - LEARDI L. - LEO G. - LEPRI S. - LUPI M. - MACCANTI E. - MANICA G. - MARINELLO M. - MASTRULLO A. - MOLINARI R. - MONTARULI A. - MOTTA A. - MOTTA M. - MULIERE R. - NEGRO G. - NOVERO G. - PEDRALE L. - PENTENERO G. - PLACIDO R. - PONSO T. - RESCHIGNA A. - RONZANI G. - SACCHETTO C. - SPAGNUOLO C. - STARA A. - TARICCO G. - TENTONI A. - TIRAMANI P. - TOSELLI P. - VALLE R. - VIGNALE G.

Sono in congedo i Consiglieri:

CANTORE D. - COTA R.

Non sono presenti i Consiglieri:

BUQUICCHIO A. - GIOVINE M.

Sono inoltre presenti gli Assessori regionali:

BONINO B. - CAVALLERA U. - CIRIO A. - FERRERO C. - QUAGLIA G.

(o m i s s i s)

DCR 20 – 40272

“Istituzione dell’ ‘Associazione regionale per il Tibet e i diritti umani’”.

(Proposta di deliberazione n. 14).

(2)

Punto 5) Proposta di deliberazione n. 14 “Istituzione dell’ ‘Associazione regionale per il Tibet e i diritti umani’”.

(o m i s s i s)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale

Premesso che il Parlamento europeo ha avviato la campagna europea “Una bandiera per uno status di piena autonomia per il Tibet” ed ha approvato in data 6 luglio 2000 una Risoluzione con la quale, tra l’altro, “invita i governi degli Stati membri ad esaminare seriamente la possibilità di riconoscere il governo tibetano in esilio legittimo rappresentante del popolo tibetano qualora, entro un termine di tre anni, le autorità di Pechino ed il governo tibetano in esilio non abbiano raggiunto un accordo relativo ad un nuovo statuto per il Tibet, mediante negoziati organizzati sotto l’egida del Segretario Generale delle Nazioni Unite”;

rilevato che, alla luce di tale Risoluzione, numerose Associazioni “pro-Tibet” hanno deciso di chiedere a comuni, province e regioni in tutta Europa di approvare ordini del giorno analoghi a quello adottato dal Parlamento europeo, accompagnando tale approvazione con il gesto simbolico della esposizione permanente della bandiera tibetana nelle sedi istituzionali fino a quando il Tibet non avrà il suo status di autonomia;

dato atto che il Consiglio regionale del Piemonte, nella seduta del 5 dicembre 2000, ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno n 112 “Riconoscimento dei diritti del popolo tibetano”, con il quale ha aderito alla campagna europea e ha fatto propria la Risoluzione del Parlamento europeo;

preso atto che in data 9 marzo 2002 è stato organizzato presso il Consiglio regionale del Piemonte un incontro tra gli enti locali che hanno aderito alla suddetta iniziativa, nel corso del quale i partecipanti hanno costituito l’”Associazione di Comuni, Province e Regioni per il Tibet”, finalizzata a promuovere e coordinare la campagna europea “Una bandiera per uno status di piena autonomia per il Tibet”, a sostenere presso gli Stati membri dell’UE la risoluzione del Parlamento Europeo del 6 luglio 2000, e a supportare l’iniziativa del Dalai Lama e del governo tibetano nei confronti delle autorità della Repubblica popolare cinese;

viste le delibere n. 12 e n. 21 del 2003 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con le quali, rispettivamente, veniva assicurato alla suddetta associazione il supporto funzionale delle strutture della Direzione Comunicazione Istituzionale preposte alle attività di solidarietà e cooperazione internazionale, e veniva conferito al consigliere Mellano l’incarico di coordinamento e rappresentanza dell’associazione, in raccordo con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

considerato che, con l’avvio della IX legislatura si intende istituire l’“Associazione regionale per il Tibet e i diritti umani” e contestualmente approvarne il relativo Statuto;

(3)

acquisito il parere della VI Commissione consiliare permanente, espresso all’unanimità in data 16 settembre 2010

d e l i b e r a

- di istituire l’“Associazione regionale per il Tibet e i diritti umani”;

- di approvare lo Statuto della suddetta Associazione, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).

(4)

Allegato A) STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE REGIONALE PER IL TIBET E I DIRITTI UMANI

ARTICOLO 1

(Denominazione, sede e finalità)

1. Il Consiglio regionale, presso la propria sede, istituisce, quale socio fondatore, l’“Associazione regionale per il Tibet e i diritti umani”.

2. L’Associazione opera senza scopo di lucro, attraverso l’impegno volontario degli associati e dei soggetti con i quali collabora, di cui all’art. 4.

3. L’Associazione si propone:

a) di diffondere la conoscenza, anche attraverso l’organizzazione di convegni e manifestazioni, della cultura e delle tradizioni tibetane;

b) di sostenere il popolo tibetano nelle sue richieste di riconoscimento dei propri diritti civili e politici;

c) di pubblicare materiale informativo sulle tradizioni culturali e religiose del popolo tibetano;

d) di promuovere il rispetto e la tutela dei diritti umani con particolare riferimento al diritto di autodeterminazione dei popoli.

4. L’Associazione, per la sua attività si avvale delle risorse finanziarie, dei mezzi e del personale assegnati alla struttura del Consiglio regionale competente in materia di comunicazione istituzionale dell’Assemblea che svolge anche funzioni di segreteria, secondo le modalità definite dall’Ufficio di presidenza.

ARTICOLO 2 (Qualità di socio)

1. I Consiglieri regionali in carica possono aderire, con la qualità di socio, all’Associazione secondo le modalità definite con deliberazione dell’Ufficio di presidenza.

ARTICOLO 3

(Perdita della qualità di socio) 1. La qualità di socio si perde:

a) per espressa volontà di recedere dall’Associazione a seguito di comunicazione scritta;

b) con deliberazione dell’assemblea, assunta a maggioranza dei componenti, per il compimento di atti contrari alle finalità e agli scopi associativi

ARTICOLO 4 (Collaborazioni)

1. L’Associazione può collaborare con tutti gli enti che hanno aderito all’“Associazione di Comuni, Province e Regioni per il Tibet” e con gli enti che portano a conoscenza del Consiglio regionale l’approvazione da parte dei loro organi istituzionali di atti o provvedimenti a favore del Tibet e del riconoscimento dei diritti umani.

2. L’Associazione può, altresì, collaborare con tutte le associazioni e le organizzazioni non governative nazionali e internazionali che si riconoscono nei principi della solidarietà internazionale e che si occupano della salvaguardia dei diritti umani.

ARTICOLO 5 (Organi dell’Associazione) 1. Sono organi dell’associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Presidente dell’associazione e due vicepresidenti.

(5)

ARTICOLO 6 (Assemblea dei soci) 1. L’Assemblea dei soci è composta da tutti i soci.

2. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria annualmente, su convocazione del Presidente dell’Associazione.

3. L’Assemblea adotta in particolare:

a) il piano di attività da sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

b) la relazione finale che deve essere trasmessa all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

c) le deliberazioni di cui all’articolo 9, comma 1.

4. L’assemblea può riunirsi in via straordinaria su richiesta motivata del Presidente, di uno dei vicepresidenti o di un quinto dei soci.

ARTICOLO 7

(Convocazione e deliberazioni dell’Assemblea)

1. L’Associazione manifesta la sua volontà attraverso le decisioni dell’Assemblea dei soci.

2. A ogni socio spetta un voto nell’Assemblea dell’Associazione.

3. Le deliberazioni dell’Associazione sono assunte in assemblea con la maggioranza di voti, indipendentemente dal numero degli intervenuti.

4. Ai soci è dato avviso mediante comunicazione scritta, anche via e-mail, indicando il luogo, il giorno, l’ora e l’oggetto della convocazione almeno tre giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

5. I soggetti di cui all’articolo 4 possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dell’Assemblea che hanno a oggetto argomenti di rilevante interesse.

6. Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, uno dei vicepresidenti, coadiuvato, per la redazione del verbale, dagli uffici di cui all’articolo 1, comma 4. Il presidente constata la regolarità delle convocazioni e della costituzione dell’assemblea e sottoscrive il verbale della deliberazione assembleare.

ARTICOLO 8

(Durata in carica dell’Assemblea)

1. L’Assemblea, all’inizio di ogni legislatura, è rinnovata con le designazioni dei nuovi consiglieri ARTICOLO 9

(Presidente e Vice Presidenti)

1. All’inizio di ogni legislatura l’Assemblea dei soci nomina il Presidente e due vicepresidenti, di cui uno, ove sia possibile, di minoranza.

2. Il Presidente e i vicepresidenti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.

3. Il Presidente:

a) rappresenta l’Associazione e cura l’esecuzione delle decisioni;

b) convoca l’Assemblea dei soci, ne determina l’ordine del giorno delle sedute, le presiede e ne sottoscrive i verbali e le decisioni;

c) predispone il piano di attività e la relazione finale, presentandole all’assemblea per l’adozione, dà attuazione, al piano di attività.

4. I vicepresidenti assistono il presidente, collaborano con lui e, in caso di impedimento, lo sostituiscono nello svolgimento delle attività di cui al comma 3.

(6)

ARTICOLO 10 (Revisione dello Statuto)

1. Il Presidente o uno dei due vicepresidenti ha facoltà di proporre all’Assemblea dei soci la modifica dello statuto dell’associazione, che delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Le revisioni integrali o parziali dello Statuto sono approvate del Consiglio regionale.

3. Le modifiche formali o materiali sono approvate dall’ufficio di Presidenza, sentita la commissione consiliare competente.

ARTICOLO 11 (Norma finale)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si richiamano le disposizioni di legge.

(7)

(o m i s s i s)

IL PRESIDENTE (Valerio CATTANEO)

IL VICE PRESIDENTE (Riccardo MOLINARI)

IL VICE PRESIDENTE (Roberto PLACIDO)

I CONSIGLIERI SEGRETARI IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE

(Lorenzo LEARDI) (Ornella GALLIERO)

(Gianfranco NOVERO) (Tullio PONSO)

SB/AR/mi

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