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Regione Umbria. Giunta Regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 461 SEDUTA DEL 19/05/2021

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Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 461 SEDUTA DEL 19/05/2021

OGGETTO: Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate).

Preadozione.

PRESENZE

Tesei Donatella Presidente della Giunta Presente

Morroni Roberto Vice Presidente della Giunta Presente

Agabiti Paola Componente della Giunta Presente

Coletto Luca Componente della Giunta Presente

Fioroni Michele Componente della Giunta Presente

Melasecche Germini Enrico Componente della Giunta Presente

Presidente: Donatella Tesei

Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge L’atto si compone di 49 pagine

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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dall’Assessore Enrico Melasecche Germini avente ad oggetto: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)”;

Vista la l.r. 21 gennaio 2015, n. 1;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Ritenuto di provvedere alla preadozione del citato disegno di legge della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di preadottare l’allegato disegno di legge, avente ad oggetto: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)” e la relazione che lo accompagna;

2) di indicare il proprio Assessore Enrico Melasecche Germini di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

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Oggetto: Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate). Preadozione.

R E L A Z I O N E

Dall’approvazione del T.U. sul Governo del territorio avvenuta nell’anno 2015, con la legge regionale n. 1, si è avuta la possibilità di effettuare un monitoraggio sulla sua applicazione sia nel confronto con gli operatori privati che con le strutture pubbliche preposte all’attuazione della stessa.

Il suddetto confronto è avvenuto sia in applicazione del tavolo di cui all’art. 251 del testo unico sia in rapporto alle varie esigenze messe in evidenza dai consiglieri regionali all’interno dell’Assemblea Legislativa.

Già con la legge regionale 8/2018, la Regione ha operato alcune modifiche dispositive dovute alla necessità di adeguarsi al decreto ministeriale 2 marzo 2018 che ha definito alcuni interventi afferenti l’edilizia libera diversi da quanto stabilito dal T.U. e alla Sentenza della Corte Costituzionale n.

68/2018 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli non coerenti con le norme nazionali di cui al DPR 380/2001.

Recentemente nel corso dell’anno 2019 e soprattutto nel corso dell’anno 2020 sono state apportate modifiche alle norme nazionali con vari provvedimenti che hanno determinato ricadute anche a livello regionale, aventi natura di principio fondamentale.

L’emergenza sanitaria verificatasi a seguito della pandemia da Covid 19, ha determinato una nuova crisi economica anche nell’ambito dell’attività edilizia, rendendo quasi necessario un intervento per attuare delle misure che consentano la ripresa.

Infatti, il Governo ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di realizzare un’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure, ha emanato il DL 76/2020, poi convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 -Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) - contenente anche modifiche al DPR 380/2001. Tali modifiche sono riportate all’art. 10 e 10 bis della legge 120/2020 citata.

Il Servizio Segreteria di Giunta - Attività legislativa, con proprio parere prot.163151 del 11.11.2020, ha comunicato la sostanziale applicazione a livello regionale delle suddette norme di semplificazione, in quanto contenenti principi fondamentali nelle materie di potestà concorrente, ragione per cui le stesse si sono ritenute operative anche nei confronti della legislazione regionale. Viste però le numerose richieste pervenute in merito all’applicazione delle modifiche del DPR 380/2001 a livello regionale principalmente in rapporto agli interventi previsti dal “Superbonus 110%” che è una misura di incentivazione introdotta dal D.L. “Rilancio” 19 maggio 2020, n. 34, si è ritenuto necessario predisporre un adeguamento alla Legge regionale 1/2015.

Complessivamente, l’obiettivo è dunque quello di chiarire i contenuti di alcune disposizioni della legge regionale che risultano di applicazione incerta o comunque di modificare gli stessi al fine di renderli più efficaci.

L’impianto normativo attuato con il Testo Unico rimane inalterato, sono inevitabili però adeguamenti e correzioni conseguenti alle sopraggiunte esigenze.

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Oltre a quanto già descritto, si è provveduto ad adeguare il Testo unico al riordino istituzionale effettuato con LR 10/2015 con il quale sono state riallocate presso la Regione alcune funzioni affidate a suo tempo alle Province.

Inoltre sono stati formulati adeguamenti relativi alla disciplina relativa alla Pianificazione Paesaggistica al fine di aggiornarne i contenuti alla più recente rielaborazione del Piano Paesaggistico regionale, esito del lavoro di copianificazione con il Ministero per i beni e le attività culturali (ora Ministero della Cultura) e il Ministero per l’ambiente e la tutela del territorio e del mare (ora Ministero della Transizione ecologica) nonché del confronto con i Comuni.

La disciplina regionale relativa all’attività edilizia, è stata inoltre aggiornata e allineata con la vigente normativa statale in materia paesaggistica di cui al Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e D.P.R. 31/2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.), chiarendone i relativi rapporti, con particolare riferimento all’operato della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio.

In aggiunta, si è provveduto ad adeguare anche la parte del Testo unico inerente la materia “sismica”

a seguito delle modifiche apportate al dpr 380/01 dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del Decreto Legge 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri), con particolare riferimento alle disposizioni dell’art. 94-bis e alle relative linee guida nazionali di cui al decreto 30.04.2020, nonché dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni).

Infine è stato modificato l’art. 51 inerente la determinazione della premialità per interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici, al fine di renderlo più chiaro e di facile applicazione.

La presente proposta di modifica della L.R. 1/2015 contiene norme di carattere generale, ordinamentale, descrittivo e programmatorio che non comportano implicazioni di tipo finanziario.

Di seguito si illustra sinteticamente il contenuto dei singoli articoli:

Art. 1 – Introduce modifiche all’articolo 6 Vengono rimodulate le funzioni delle province a seguito della l.r. 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” che ha riallocato nella Regione funzioni già conferite alle province.

Art. 2 – Introduce modifiche all’articolo 7. Vengono introdotte, al fine di allinearsi ai contenuti dell’art.

3 D.P.R. 380/2001 come novellato dall’art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020, nuove definizioni relativamente agli “interventi di manutenzione straordinaria” e agli “interventi di ristrutturazione edilizia” e viene sostituito il punto 5) della lettera e) del comma 1 relativamente alla specificazione delle ipotesi in cui l’installazione di manufatti leggeri sia da considerare quale intervento di nuova costruzione.

In particolare con riferimento alla definizione dell’intervento di manutenzione straordinaria ci sono due rilevanti novità:

• la possibilità di considerare interventi di manutenzione straordinaria anche quelli che comportano mutamenti delle destinazioni d’uso (qualora non ne conseguano mutamenti urbanisticamente rilevanti, secondo la definizione data dal comma 4 dell’art. 155 l.r. 1/2015, e sempre che tale passaggio ad una diversa categoria funzionale non comporti un aumento del carico urbanistico);

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• la possibilità di far rientrare in questa categoria di interventi edilizi anche la modifica dei prospetti qualora necessaria per mantenere o acquisire l’agibilità di un edificio legittimamente realizzato ovvero per l’accesso allo stesso.

La novità più sostanziale riguarda la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia.

Le innovazioni maggiormente significative apportate alla disposizione previgente sono:

- l’inserimento di una più articolata previsione per cui rientrano nella ristrutturazione edilizia “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico”, potendo ormai rientrare nella nozione di ristrutturazione – salvo in ordine agli edifici vincolati – qualsiasi intervento di demolizione e ricostruzione anche con caratteristiche molto differenti rispetto al preesistente, (salvi i limiti volumetrici);

- l’aggiunta di un ulteriore periodo per cui i medesimi interventi di demolizione e ricostruzione possono prevedere, “nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”;

- l’equiparazione agli edifici vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 di quelli ubicati nelle zone omogenee A e in quelle ad esse assimilabili in base ai piani urbanistici comunali, nonché “nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico”, fatte salve

“le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici”.

È stato inoltre sostituito il punto 5 della lettera e) del comma 1 al fine di specificare che il permesso di costruire non è necessario per le tende e le unità abitative mobili collocate in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti in quanto non rientrano nella categoria degli interventi di nuova costruzione, a condizione che tali strutture non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno.

Art. 3 – Introduce modifiche all’articolo 11. Viene inserito al comma 1, lettera f) la specificazione

“esterno agli ambiti” per allineare i contenuti ivi descritti al redigendo Piano Paesaggistico Regionale che ha definito la metodologia e i contenuti tecnici delle “Misure per il corretto inserimento paesaggistico” degli interventi paesaggisticamente rilevanti nei territori esterni ai beni paesaggistici.

Art. 4 – Introduce modifiche all’articolo 12. Le modifiche sono conseguenti alla presa d’atto dello stato attuale del redigendo PPR, in particolare si prevede:

- la modifica alla lettera c) “Quadro di assetto del paesaggio regionale” sopprimendo le parole “, con particolare riferimento ai beni paesaggistici, nonché agli ambiti locali di pianificazione paesaggistica con specifiche normative d'uso”, a seguito di una semplificazione della struttura e dei contenuti dell’elaborato;

- la nuova istituzione della lettera c bis) “prescrizioni d’uso specifiche per i beni paesaggistici di cui all’art. 136 del Dlgs 42/2004” elaborato costituito sia da tavole grafiche che elaborati testuali, al fine di dare rilievo e autonomia ai uno dei “compiti” fondamentali del PPR previsti dall’art. 143 del Dlgs 42/2004;

- la nuova istituzione della lettera c ter) “quadro strategico del paesaggio umbro”, elaborato, che, in coerenza con le finalità e gli obiettivi del PPR indicati all’art. 10 della l.r. 1/2015 e in riferimento alle

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misure di coordinamento previste all’art.145 del Dlgs 42/2004, è costituito dalla visione guida del paesaggio, dalle linee guida per temi prioritari e dalle progettualità programmatiche ricomprendenti i progetti strategici di paesaggio.

- la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente: d) disposizioni di attuazione, contenenti prescrizioni, direttive ed indirizzi.”

Art. 5 – Introduce modifiche all’articolo 29. Viene sostituito il termine “provincia” con “Regione” a seguito della l.r. 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” che ha riallocato nella Regione funzioni già conferite alle province.

Art. 6 - Introduce modifiche all’articolo 30. Viene sostituito il termine “provincia” con “Regione” a seguito della l.r. 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” che ha riallocato nella Regione funzioni già conferite alle province.

Art. 7 - Introduce modifiche all’articolo 32. Viene sostituito il termine “provincia” con “Regione” a seguito della l.r. 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” che ha riallocato nella Regione funzioni già conferite alle province.

Al comma 4 viene aggiunta la lettera m bis) al fine di consentire l’applicazione della procedura semplificata di variante al PRG anche all’ipotesi in cui detta variante si renda necessaria in seguito alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile.

Art. 8 – Introduce modifiche all’articolo 38. Stante la necessità di meglio definire il valore delle quantità edificatorie fruibili in seguito all’eliminazione dei detrattori ambientali, è stato inserito l’inciso che criteri e modalità per il calcolo di detto valore saranno stabiliti dalla Giunta regionale, con apposito atto, per evitare incertezze interpretative e disparità di trattamento tra i diversi territori comunali.

Art. 9 – Introduce modifiche all’articolo 51. Viene sostituita al comma 2, la parola “complessiva” con

“esistente” in quanto la premialità deve essere calcolata sulla superficie esistente e non su quella comprensiva anche dell’ampliamento. Inoltre sempre al comma 2, viene spostato l’inciso “compresi eventuali ampliamenti e cambiamenti di destinazioni d’uso”, in modo che la frase risulti più chiara.

Vengono eliminate al primo capoverso del comma 3 le parole “allo Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE)”, che vengono poi aggiunte al secondo capoverso del medesimo comma. Viene inoltre eliminata la parola “anche”. Questa modifica serve a chiarire l’iter procedurale per il rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale.

Art. 10 – Introduce modifiche all’articolo 89. La Corte Costituzionale con sentenza n. 175 del 20.06.2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 89 nella parte in cui escludeva nelle zone agricole ogni forma di recinzione, è stata pertanto introdotta la possibilità di realizzare recinzioni a protezione delle colture agricole, delle attività zootecniche e degli edifici.

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Art. 11 – Introduce modifiche all’articolo 94. La competenza ad autorizzare l’abbattimento degli olivi è concessa dal comune; nel caso di abbattimento a causa di morte fisiologica, improduttività, eccessiva fittezza dell’impianto, occorreva per quanto previsto dal comma 5 il previo parere dell’unione speciali di comuni, è stato precisato che tale previo parere deve essere rilasciato dall’Agenzia Forestale regionale in luogo dell’unione dei comuni al fine di chiarire l’attribuzione della specifica competenza.

Art. 12 – Introduce modifiche all’articolo 95. Viene sostituito il termine “provincia” con “Regione” a seguito della l.r. 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” che ha riallocato nella Regione funzioni già conferite alle province.

Art. 13 – Introduce modifiche all’articolo 100. Viene sostituito il termine “provincia” con “Regione” a seguito della l.r. 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” che ha riallocato nella Regione funzioni già conferite alle province.

Art. 14 – Sostituisce il precedente articolo 110. È stata modificata la rubrica dell’articolo “Funzioni riallocate alla Regione ai sensi della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10”, vengono illustrate le funzioni riallocate in Regione relativamente alle funzioni amministrative in materia paesaggistica e ai provvedimenti inerenti le infrastrutture energetiche precedentemente conferite alle Province. Si rappresenta altresì che le somme riscosse dalla Regione ai sensi dell’art. 167 del Dlgs 42/2004 sono incamerate nell’apposito capitolo di Bilancio (Cap. 00451_E) già istituito in seguito alla l.r. 10/2015.

Art. 15 – Introduce modifiche all’articolo 111. Viene rimodulato l’articolo a seguito della l.r. 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” che ha riallocato nella Regione funzioni già conferite alle province. Al comma 8 si aggiornano i riferimenti della vigente normativa statale di cui al D.P.R. 31/2017; al comma 9 si è ritenuto opportuno formulare con maggiore chiarezza il rapporto tra l’autorizzazione paesaggistica, gli interventi edilizi non soggetti a titolo abilitativo in materia edilizia e quelli soggetti a titolo abilitativo.

Art. 16 – Introduce modifiche all’articolo 112. Al comma 2, nell’ottica dello snellimento dei procedimenti, si prevede di ampliare le fattispecie di esonero dal parere della commissione anche per gli interventi di manutenzione straordinaria qualora ricadenti nelle ipotesi di esclusione previste dal D.P.R. 31/2017; si prevede poi l’adeguamento del comma 7 in rapporto alla vigente disciplina statale di cui al D.P.R. 31/2017. Infatti nella riconferma dell’opportunità dell’espressione della commissione anche per gli interventi soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al d.p.r. 31/2017, nel comma viene introdotta una specificazione relativa alla tempistica più ristretta (massimo venti giorni), per l’acquisizione dei pareri della commissione inerenti gli interventi soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al d.p.r. 31/2017, in ottemperanza alla medesima disciplina statale sovraordinata. Al comma 7 bis. di nuova istituzione, viene modificata la formulazione precedente (contenuta nell’ex comma 7) che prevedeva la produzione della Relazione paesaggistica semplificata anche per le istanze relative ad interventi ricadenti in aree non sottoposte a tutela paesaggistica di cui al d.lgs. 42/2004; con la nuova formulazione viene prevista, per gli interventi da sottoporsi al parere della Commissione ma esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, una specifica relazione illustrativa

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inerente una valutazione del corretto inserimento dell’intervento nel contesto di riferimento, le sue ricadute e le eventuali misure di inserimento paesaggistico.

Art. 17 – Introduce modifiche all’articolo 114. Viene sostituito il termine “provincia” con “Regione” a seguito della l.r. 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” che ha riallocato nella Regione funzioni già conferite alle province.

E’ stato inserito l’obbligo di presentare al comune ai fini dell’agibilità dell’immobile i progetti degli impianti di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 in materia di fonti rinnovabili di energia.

Art. 18 – Introduce modifiche all’articolo 118. E’ stata soppressa la lettera e) del comma 1 relativa alla possibilità di realizzare opere interne alle unità immobiliari di cui alla lettera g) comma 1 dell’art. 7, in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla Sentenza della Corte costituzionale n.

68 del 05 aprile 2018.

Al comma 3 è stato tolto il riferimento alle lettere b) e c) del comma 2 che risultavano già abrogate ad opera dell’art. 55 comma 4 l.r. 22 ottobre 2018 n. 8.

Art. 19 – Introduce modifiche all’articolo 123. Al comma 4 è stato corretto l’errore materiale di riferimento alla VAS in luogo della VIA nel caso in cui questa sia necessaria ai fini del rilascio del PdC.

Art. 20 – Inserisce l’articolo 139 bis, introducendo per la prima volta la definizione di stato legittimo dell’immobile, in conformità anche a quanto previsto all’articolo 9-bis comma 1-bis del D.P.R. n. 380 del 2001 introdotto dall’art. 10 comma 1 lettera d) della L. 120/2020. Tale definizione risulta quanto mai opportuna per chiarire l’ambito di dette verifiche e, di conseguenza, anche per perseguire gli abusi.

In base a detto articolo si stabilisce che stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio. Per gli immobili costruiti in epoca antecedente l’obbligo del titolo edilizio, lo stato legittimo si può desumere dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti (riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d’archivio, altro atto pubblico o privato). Inoltre tali indicazioni sono valide anche nei casi in cui si possa provare l’esistenza di un titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia più reperibile una copia.

Art. 21 – Introduce modifiche all’articolo 141. Viene sostituito il termine “provincia” con “Regione” a seguito della l.r. 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” che ha riallocato nella Regione funzioni già conferite alle province.

Art. 22 – Introduce modifiche all’articolo 143. Al comma 5 ove si prevede la sanzione in caso di abuso in zona vincolata viene tolto l’inciso che essa venga irrogata “in rapporto alla gravità dell’abuso”, analogamente al D.P.R. 380/2001 che non contiene tale specifica.

Art. 23 - Introduce modifiche all’articolo 144. Viene sostituito il termine “provincia” con “Regione” a seguito della l.r. 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta,

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delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” che ha riallocato nella Regione funzioni già conferite alle province.

Art. 24 - Introduce modifiche all’articolo 145. Viene sostituito il termine “provincia” con “Regione” a seguito della l.r. 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” che ha riallocato nella Regione funzioni già conferite alle province.

Art. 25 - Introduce modifiche all’articolo 146. Viene sostituito il termine “provincia” con “Regione” a seguito della l.r. 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” che ha riallocato nella Regione funzioni già conferite alle province.

Art. 26 – Viene introdotto l’art. 147 bis. La modifica riguarda l’introduzione di uno specifico articolo dedicato alle tolleranze costruttive, analogamente all’introduzione nel D.P.R. 380/2001 dell’art.34-bis;

in particolare si ribadisce il precedente valore del 2% rispetto alle misure indicate nel titolo edilizio, entro il quale non si ha violazione edilizia, ed è specificato che costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di minima entità, la diversa collocazione di impianti e delle opere interne e modifiche alle finiture degli edifici eseguite durante i lavori di attuazione dei titoli edilizi.

Tutto ciò è valido solo se non comportano violazioni della disciplina dell’attività edilizia, non pregiudichino l’agibilità dell’immobile e non interessino edifici sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs.

42/2004. Le tolleranze esecutive di cui sopra, non costituendo violazioni edilizie, si potranno regolarizzare con dichiarazione del tecnico nella modulistica relativa a nuove istanze presentate oppure con una dichiarazione asseverata allegata al rogito per la compravendita dell’unita immobiliare.

La definizione è già contenuta in parte nella legge regionale (art. 145 commi 7 e 8 l.r. 1/2015).

Art. 27 - Introduce modifiche all’articolo 148. Viene sostituito il termine “provincia” con “Regione” a seguito della l.r. 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” che ha riallocato nella Regione funzioni già conferite alle province.

Art. 28 - Introduce modifiche all’articolo 150. Viene sostituito il termine “provincia” con “Regione” a seguito della l.r. 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” che ha riallocato nella Regione funzioni già conferite alle province.

Art. 29 - Introduce modifiche all’articolo 151. Viene sostituito il termine “provincia” con “Regione” a seguito della l.r. 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” che ha riallocato nella Regione funzioni già conferite alle province.

Art. 30 - Introduce modifiche all’articolo 152. Viene sostituito il termine “provincia” con “Regione” a seguito della l.r. 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” che ha riallocato

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nella Regione funzioni già conferite alle province. Per le stesse motivazioni viene soppresso il comma 3.

Art. 31 – Introduce modifiche all’articolo 154. Al comma 2 viene tolto il riferimento all’art. 147 in seguito alla dichiarazione d’illegittimità costituzionale di quest’ultimo in seguito alla Sentenza della Corte costituzionale n. 68/2018.

Viene sostituito il termine “provincia” con “Regione” a seguito della l.r. 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” che ha riallocato nella Regione funzioni già conferite alle province. Viene introdotto il comma 6bis che riguarda il necessario coordinamento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria.

Art. 32 - Introduce modifiche all’articolo 157. Al comma 3 sono state soppresse le parole “di cui ai commi 1 e 2” e le parole “e di altezza massima“ sono state sostituite con “di altezza massima e di distanze” e dopo la parola attuativi è stato aggiunto il seguente periodo ”e dalle norme regolamentari attuative del presente T.U, comunque nel rispetto di quanto previsto in materia dal Codice Civile e dal Codice della Strada”, al fine di consentire il miglioramento sismico.

Art. 33 - Introduce modifiche all’articolo 164. Viene sostituito il termine “provincia” con “Regione” a seguito della l.r. 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” che ha riallocato nella Regione funzioni già conferite alle province.

Art. 34- Introduce modifiche all’articolo 178. Viene sostituito il termine “provincia” con “Regione” a seguito della l.r. 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” che ha riallocato nella Regione funzioni già conferite alle province.

Art. 35- Introduce modifiche all’articolo 199. La modifica apportata all’articolo 199 con la cancellazione del comma 3, lettera d) riguarda il riallineamento della legge regionale alle disposizioni del dpr 380/01, riallocando le funzioni di controllo (art. 68 dpr 380/01) e di accertamento delle violazioni (art. 69 dpr 380/01) in capo al dirigente o responsabile dell’ufficio comunale territorialmente competente.

Art. 36 - Introduce modifiche all’articolo 201. Vengono aggiunti i commi 4bis, 4ter e 6 bis. Inserisce aggiornamenti necessari a riaccordare le procedure alle nuove categorie di interventi in materia di semplificazione “sismica” di cui all’art. 94bis del DPR 380/01 e alle linee guida nazionali (decreto 30.4.2020). Al comma 5 sono definite specifiche procedurali per i lavori pubblici.

Art. 37 - Introduce modifiche all’articolo 202, sostituendo il comma 1 e inserendo i commi 1bis e 5bis.

Inserisce, in tema di autorizzazione sismica preventiva, aggiornamenti necessari a riaccordare le procedure alle nuove categorie di interventi in materia di semplificazione “sismica” di cui all’art. 94bis del dpr 380/01 e alle linee guida nazionali (decreto 30.4.2020). Al comma 1bis è introdotta opportuna certificazione volta ad evitare l’insorgere di contenziosi tra comproprietari degli immobili oggetto di interventi strutturali. Con il comma 5bis si introduce la proroga della validità del titolo sismico.

Art. 38 - Inserisce l’art. 202 bis. Vengono inserite disposizioni volte a supportare i soggetti attuatori di lavori pubblici nella verifica di conformità dei progetti alle norme tecniche vigenti finalizzate alla validazione degli stessi, ai sensi del dlgs 50/2016.

(11)

Art. 39 - Introduce modifiche all’articolo 203. Inserisce, in tema di autorizzazione sismica, modifiche volte a raccordare le procedure alle nuove categorie di interventi in materia di semplificazione

“sismica” di cui all’art. 94bis del dpr 380/01 e delle linee guida nazionali di cui al decreto 30.4.2020.

Art. 40 - Introduce modifiche all’articolo 204. Inserisce, in tema di depositi sismici, aggiornamenti necessari a riaccordare le procedure alle nuove categorie di interventi in materia di semplificazione

“sismica” di cui all’art. 94bis del dpr 380/01 e alle linee guida nazionali (decreto 30.4.2020). Al comma 1bis è introdotta opportuna certificazione volta ad evitare l’insorgere di contenziosi tra comproprietari degli immobili oggetto di interventi strutturali. Con il comma 4bis si introduce la proroga della validità del titolo sismico.

Art. 41 - Introduce modifiche all’articolo 205. Inserisce, in tema di depositi sismici, modifiche volte a raccordare le procedure alle nuove categorie di interventi in materia di semplificazione “sismica” di cui all’art. 94bis del DPR 380/01 e delle linee guida nazionali di cui al decreto 30.4.2020.

Art. 42 – Inserisce l’articolo 205 bis. Tale articolo in tema di depositi sismici di opere prive di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, ha la finalità di raccordare le procedure alle nuove categorie di interventi in materia di semplificazione “sismica” di cui all’art. 94bis del dpr 380/01 e delle linee guida nazionali di cui al decreto 30.4.2020.

Art. 43 - Introduce modifiche all’articolo 206. Inserisce, in tema di certificato di rispondenza e asseverazione, aggiornamenti necessari per rispondere alla nuova disciplina introdotta dai commi 7 e 8-bis e 8-ter dell’art. 67 del dpr 380/01, con legge 55/2019. Si prevede anche (comma 1, lett. b)), come già avviene per il collaudo ai sensi del comma 7 dell’articolo 67 del d.p.r. 380/01, che il deposito del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal D.L. equivalga al certificato di rispondenze delle opere alle norme tecniche vigenti. È anche prevista (comma 1bis) la trasmissione del collaudo e del certificato di regolare esecuzione in Regione al fine di attuare le azioni di controllo e sanzione di propria competenza.

Art. 44 - Introduce modifiche all’articolo 207. Introduce specifiche procedurali volte alla semplificazione amministrativa.

Art. 45 - Introduce modifiche all’articolo 208. In tema di vigilanza e controllo, inserisce aggiornamento necessario per rispondere alla nuova disciplina introdotta dall’art. 94bis del DPR 380/01, con legge 55/19, e dal decreto 30.04.2020. E’ definita (comma 3) la procedura per la trasmissione delle comunicazioni finali dei lavori alla Regione, necessarie all’azione di controllo.

Art. 46 – Introduce modifiche all’articolo 210, modificando il vigente comma 3.

Art. 47 –Introduce gli articoli 211 bis e 211ter. L’art. 211 bis mira a manutenere ed evolvere i sistemi informatici della sismica (Portale telematico Umbria-SiS, sistema di gestione SISMICA), già esistenti e funzionanti, nonché promuove la loro integrazione con quelli dei SUAPE comunali. Ciò al fine di garantire ed assicurare agli utenti un servizio digitale efficace ed efficiente. L’ art. 211 ter prevede la digitalizzazione degli archivi cartacei della “sismica” delle sedi di Perugia, Terni e Orvieto, finalizzata alla completa gestione informatica dei processi.

Art. 48 - Introduce modifiche all’articolo 241. Il riferimento fatto alle province, viene modificato a seguito della l.r. 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” che ha riallocato nella Regione funzioni già conferite alle province.

(12)

Art. 49 – Sostituisce il vigente articolo 250. Viene prevista la redazione di atti di indirizzo in materia sismica necessari per rispondere alla nuova disciplina introdotta dall’art. 94-bis del dpr 380/01, con legge 55/19, e con quanto disposto dal decreto 30.04.20. La disposizione fa seguito a quanto già in fase di sperimentazione con DGR 596/20.

Art. 50 - Introduce modifiche all’articolo 252. Viene sostituito il termine “provincia” con “Regione” a seguito della l.r. 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” che ha riallocato nella Regione funzioni già conferite alle province

Art. 51 – Introduce modifiche all’articolo 257. Viene tolto il riferimento ai dati forniti dalle province in materia di osservatorio sull’abusivismo edilizio a seguito della l.r. 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” che ha riallocato nella Regione funzioni già conferite alle province.

Art. 52 – Introduce modifiche all’articolo 266. Viene tolto il riferimento alle province a seguito della l.r.

2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” che ha riallocato nella Regione funzioni già conferite alle province.

Art. 53 – Introduce modifiche all’articolo 268. È stato corretto un errore materiale di erronea indicazione del Capo (IV in luogo di Capo III) in materia di rete escursionistica.

Art. 54 - Introduce modifiche all’articolo 269. Con la cancellazione del primo periodo del comma 3, si prevede l’abolizione della sanzione amministrativa “supplementare” regionale data l’esiguità della stessa e la presenza di ulteriori sanzioni (amministrative e penali) a carico dei soggetti interessati.

. Art. 55 - Viene introdotta la norma transitoria la quale prevede che la disciplina prevista all’articolo 89, comma 2 della l.r. 1/2015, come sopra modificata dall’articolo 10, si applica a tutti i rapporti non ancora esauriti al momento dell’entrata in vigore della legge oggetto della presente proposta.

(13)

Disegno di legge: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)”.

Art. 1

(Modificazioni all’articolo 6)

1. Il punto 1) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente: “1) le funzioni in materia di pianificazione di area vasta di cui al Titolo II, Capo III;”.

2. I punti 3), 4), 5), 7), 8), 9) e 10) della lettera b) del comma 2, dell’articolo 6 della l.r. 1/2015, sono soppressi.

Art. 2

(Modificazioni all’articolo 7)

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 1/2015, è sostituita dalla seguente:

“b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d'uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione

(14)

straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);”.

2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 1/2015, è sostituita dalla seguente:

“d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti,

sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le

innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.

Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro

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ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004, nonché fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;

3. Il punto 5) della lettera e) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 1/2015, è sostituito dal seguente:

“5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, aeromobili che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa in strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche

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dimensionali e tecnico – costruttive previste dalle normative regionali di settore;”.

Art. 3

(Modificazioni all’articolo 11)

1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 1/2015 dopo le parole “nel contesto paesaggistico” sono inserite le seguenti: “esterno agli ambiti di cui”.

Art. 4

(Modificazioni all’articolo 12)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 1/2015 le parole “, con particolare riferimento ai beni paesaggistici, nonché agli ambiti locali di pianificazione paesaggistica con specifiche normative d'uso” sono soppresse.

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 1/2015 sono inserite le seguenti: “c bis) prescrizioni d’uso specifiche per i beni paesaggistici di cui all’art. 136 del d.lgs. 42/2004;

c ter) quadro strategico del paesaggio umbro;”.

3. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 1/2015 è sostituita dalla seguente: d) disposizioni di attuazione, contenenti prescrizioni, direttive ed indirizzi.”.

Art. 5

(Modificazioni all’articolo 29)

1. Al comma 1 dell’articolo 29 della l.r.

1/2015, le parole “provincia competente”

sono sostituite dalla seguente: “Regione”

e le parole “Qualora la provincia” sono sostituite dalle seguenti: “Qualora la

(17)

Regione”.

2. Al comma 2 dell’articolo 29 della l.r.

1/2015, la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

3. Al comma 3 dell’articolo 29 della l.r.

1/2015, la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

4. Al comma 9 dell’articolo 29 della l.r.

1/2015, la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

5. Al comma 10 dell’articolo 29 della l.r.

1/2015, le parole “provincia” sono sostituite dalle seguenti: “Regione”.

6. Il comma 11 dell’articolo 29 della l.r.

1/2015 è sostituito dal seguente: “11.

L'accordo definitivo e le deliberazioni della Regione, di cui ai commi 9 e 10, sono trasmesse alla provincia, al comune ed agli enti coinvolti nella conferenza, entro quindici giorni dalla adozione delle deliberazioni medesime.”.

Art. 6

(Modificazione all’articolo 30)

1. Al comma 1 dell’articolo 30 della l.r.

1/2015, la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

Art. 7

(Modificazioni all’articolo 32)

1. Al comma 3, primo periodo, dell’articolo 32 della l.r. 1/2015, la parola

“provincia” è sostituita dalla seguente:

“Regione”.

2. Al comma 3 dell’articolo 32 della l.r.

1/2015, ogni qualvolta viene nominata la parola “provincia” questa è sostituita dalla seguente: “Regione”.

3. Alla lettera m) del comma 4, dell’articolo 32 della l.r. 1/2015 il segno di punteggiatura: “.” è sostituito con: “;”.

4. Dopo la lettera m) del comma 4, dell’articolo 32 della l.r. 1/2015 è aggiunta

(18)

la seguente: “m bis) varianti ai fini di quanto previsto all’articolo 109.”.

Art. 8

(Integrazione all’articolo 38)

1. Al comma 3 dell’articolo 38 della l.r.

1/2015 dopo le parole “il trenta per cento come premialità” sono aggiunte le seguenti: “secondo i criteri e modalità che saranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposito atto di indirizzo.”.

Art. 9

(Modificazioni all’articolo 51)

1. Il comma 2 dell’articolo 51 della l.r.

1/2015 è sostituito dal seguente: “2. Nel caso di edifici esistenti sui quali si eseguono interventi edilizi che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale, compresi eventuali ampliamenti e cambiamenti di destinazioni d’uso, gli incrementi di cui al comma 1 si applicano alla SUC esistente interessata dall’intervento. Nel caso di interventi edilizi che interessano edifici all’interno dei centri storici, la SUC di incremento è utilizzabile come previsto all’articolo 36, comma 2 e agli articoli 42 e 43.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 51 della l.r.

1/2015 è sostituito dal seguente: “3.

L’interessato ai benefici di cui ai commi 1 e 2, nonché alla riduzione degli oneri, come previsto all’articolo 133 comma 3, richiede il rilascio, da parte del soggetto competente per la certificazione di sostenibilità ambientale, di un attestato preliminare di conformità del punteggio e della classe di appartenenza del fabbricato con le stesse modalità previste all’articolo 164. L’attestato preliminare di conformità è trasmesso allo Sportello unico per le attività produttive e per

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l’attività edilizia (SUAPE) del comune a cura dell’interessato, ai fini del riconoscimento dei benefici per il rilascio del titolo abilitativo.”.

Art. 10

(Modificazioni all’articolo 89)

1. Il comma 2 dell’articolo 89 della l.r.

1/2015 è sostituito dal seguente: “2. In tutte le zone agricole è compatibile la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative pertinenziali alle abitazioni o alle attività di servizi e agrituristiche. In tali zone è altresì consentita la realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, compresa la rete escursionistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, nonché la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, per l'irrigazione e di opere pertinenziali. È consentita nello spazio rurale la realizzazione delle strutture per l'esercizio dell'attività venatoria di cui agli articoli 24 e 25 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), con le modalità e caratteristiche ivi previste, per una superficie relativa all'area di sedime non superiore a metri quadrati quattro per singola struttura, nonché è consentita l'apposizione di tabellazioni previste dalla stessa legge regionale, finalizzate a delimitare i territori e le attività interessate. Nelle zone agricole, previa una comunicazione all’amministrazione comunale sono consentite recinzioni e reti protettive di precaria installazione, non stabilmente infisse al suolo, immediatamente asportabili e che non comportino alcuna permanente trasformazione del terreno, comunque con aperture per il passaggio pedonale, a protezione delle colture agricole e delle

(20)

attività zootecniche dalla fauna selvatica, nonché a protezione degli edifici o delle attrezzature ad esse funzionali. Tali recinzioni non devono causare interruzione di strade di uso pubblico.”.

Art. 11

(Modificazione all’articolo 94)

1. Al comma 5 dell’articolo 94 della l.r.

1/2015 le parole “dell'unione speciale di comuni di cui al Capo I del Titolo III della”

sono sostituite dalle seguenti:

“dell’Agenzia Forestale regionale di cui alla”.

Art. 12

(Modificazione all’articolo 95)

1. Al comma 5 dell’articolo 95 della l.r.

1/2015, la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

Art. 13

(Modificazione all’articolo 100) 1. Al comma 4 dell’articolo 100 della l.r.

1/2015, la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

Art. 14

(Sostituzione dell’articolo 110) 1. L’articolo 110 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 110

Funzioni riallocate alla Regione ai sensi della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10

1. Ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di

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area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative) sono esercitate dalla Regione le funzioni concernenti:

a) le funzioni amministrative di cui agli articoli 146, 152, 154, 159, 167 e 181 del d.lgs. 42/2004 attinenti le opere e le infrastrutture energetiche a rete o puntuali che interessano più comuni relative alle opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta, avente tensione non superiore a centocinquanta kV, con esclusione degli interventi riguardanti la rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica;

b) il provvedimento per l'autorizzazione edilizia ai sensi dell'articolo 238 e dell'articolo 52-quater del d.p.r. 327/2001, delle infrastrutture energetiche a rete e puntuali relative alle opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta avente tensione non superiore a centocinquanta kV, qualora le stesse infrastrutture interessano il territorio di più comuni e con esclusione degli interventi riguardanti la rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica.

2. Per la determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’articolo 167 del d.lgs. 42/2004, la Regione può avvalersi delle disposizioni di cui al decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali 26 settembre 1997 (Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo) e di organi tecnici statali e regionali. I proventi delle sanzioni, limitatamente alle funzioni di cui al comma 1, sono incamerati dalla Regione e sono inseriti in apposito capitolo di bilancio, da utilizzare esclusivamente per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e

(22)

ambientali.”.

Art. 15

(Modificazioni all’articolo 111)

1. Al comma 2 dell’articolo 111 della l.r.

1/2015 le parole “provincia competente per territorio” sono sostituite dalla seguente: “Regione”.

2. Al comma 3 dell’articolo 111 della l.r.

1/2015 le parole: “statali, regionali e provinciali” sono sostituite dalle seguenti

“statali e regionali”.

3. Al comma 8 dell’articolo 111 della l.r.

1/2015 le parole: “9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni)”

sono sostituite dalle seguenti: “13 febbraio 2017, n. 31, (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)”.

4. Il comma 9 dell’articolo 111 della l.r.

1/2015 è sostituito dal seguente: “9.

L'autorizzazione paesaggistica è atto presupposto al rilascio del titolo abilitativo edilizio, nonché alla esecuzione delle opere di cui all'articolo 118.”.

Art. 16

(Modificazioni all’articolo 112) 1. Al comma 2 dell’articolo 112 della l.r.

1/2015 dopo le parole “ai sensi del lgs.

42/2004” sono aggiunte le seguenti: “e gli interventi di manutenzione straordinaria qualora ricadenti nelle ipotesi di

esclusione previste dal dpr 31/2017.”.

2. Il comma 7 dell’articolo 112 della l.r.

1/2015 è sostituito dal seguente: “7. I

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pareri della commissione, obbligatori e non vincolanti, sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta avanzata dal responsabile del procedimento. I pareri della commissione relativi agli interventi soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al d.p.r.

31/2017 sono espressi entro il termine massimo di venti giorni nel rispetto dei termini procedimentali di cui all’articolo 11 dello stesso d.p.r. 31/2017.”.

3. Dopo il comma 7 dell’articolo 112 della l.r. 1/2015 è inserito il seguente: “7 bis) Ai fini del parere di cui al comma 1, per interventi in aree non sottoposte a tutela paesaggistica di cui al d.lgs.42/2004, all'istanza è allegata una relazione illustrativa che descriva anche il contesto di riferimento progettuale, nonché la compatibilità dell’intervento proposto, gli effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera e le eventuali misure di inserimento paesaggistico.”.

Art. 17

(Modificazioni all’articolo 114)

1. Al comma 8 dell’articolo 114 della l.r. 1/2015 la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

2. Al comma 9 dell’articolo 114 della l.r.

1/2015 dopo le parole “all'interno degli edifici)” sono aggiunte le seguenti; “, nonché quelli di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia)”.

Art. 18

(Modificazioni all’articolo 118)

1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 118 della l.r. 1/2015 è

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soppressa.

2. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 118 della l.r. 1/2015 le parole:

“b), c),” sono soppresse.

3. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 118 della l.r. 1/2015 le parole:

“b), c),” sono soppresse e al secondo periodo le parole: “al comma 2, lettera b) pubbliche o di pubblica utilità, e” sono sostituite dalla seguente: “alla”.

Art. 19

(Modificazione all’articolo 123) 1. Al comma 4 dell’articolo 123 della l.r.

1/2015 la parola “VAS” è sostituita dalla seguente: “VIA”.

Art. 20

(Inserimento dell’articolo 139 bis) 1. Dopo l’articolo 139 della l.r. 1/2015 è inserito il seguente:

“Art. 139 bis

Stato legittimo degli immobili

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi da 2 a 5, lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione, integrato dagli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, dai titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, dalle tolleranze costruttive di cui all’articolo 147 bis nonché dalla regolarizzazione delle difformità che consegue al pagamento delle sanzioni pecuniarie.

2. L’asseverazione del tecnico abilitato circa lo stato legittimo dell’immobile è allegata alle istanze di permesso di costruire ed alle comunicazioni e asseverazioni edilizie disciplinate dalla presente legge, secondo quanto

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specificato dalla modulistica edilizia unificata, e la relativa verifica è attuata dallo Sportello unico, nell’ambito dei relativi controlli.

3. Nel caso di interventi edilizi che hanno interessato l’intero edificio o unità immobiliare ad esclusione della manutenzione ordinaria, lo stato legittimo è quello stabilito dal titolo edilizio, legittimamente presentato o rilasciato, che ha abilitato la realizzazione del medesimo intervento, integrato con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

4. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti di archivio o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì, indipendentemente dall’epoca di costruzione dell’immobile, nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

5. Allo scopo di accelerare e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi che beneficiano degli incentivi di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili iniziati prima del 1° settembre 1967 e i relativi accertamenti dello Sportello unico,

(26)

sono riferiti esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi, rimanendo impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità delle restanti parti dei medesimi edifici.”.

Art. 21

(Modificazioni all’articolo 141)

1. Al comma 2 dell’articolo 141 della l.r.

1/2015 le parole: “della provincia,” sono soppresse.

2. Al comma 6 dell’articolo 141 della l.r.

1/2015 le parole: “alla provincia,” sono sostituite dalle seguenti: “alle strutture regionali competenti in materia urbanistica e sismica”.

3. Al comma 7 dell’articolo 141 della l.r.

1/2015 la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

4. Al comma 8 dell’articolo 141 della l.r.

1/2015 la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

Art. 22

(Modificazione all’articolo 143) 1. Al comma 5 dell’articolo 143 della l.r.

1/2015 le parole: “, in rapporto alla gravità dell'abuso” sono soppresse.

2. Al comma 15 dell’articolo 141 della l.r. 1/2015 la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

Art. 23

(Modificazione all’articolo 144) 1. Al comma 5 dell’articolo 144 della l.r.

1/2015 la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

Art. 24

(Modificazione all’articolo 145)

(27)

1. Al comma 5 dell’articolo 145 della l.r.

1/2015 la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

Art. 25

(Modificazione all’articolo 146) 1. Al comma 10 dell’articolo 146 della l.r. 1/2015 la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

Art. 26

(Introduzione dell’articolo 147 bis) 1. Dopo l’articolo 147 della l.r. 1/2015 è inserito il seguente:

“Art. 147 bis (Tolleranze costruttive)

1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie utile coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del due per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs.42/2004, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite nel passato durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) il minore dimensionamento dell'edificio;

b) la mancata realizzazione di elementi

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