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PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

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(1)

AM\710662IT.doc PE402.692v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2006/0206(COD) 6.3.2008

EMENDAMENTI 37 - 45

Progetto di raccomandazione per la seconda lettura Dimitrios Papadimoulis

(PE400.707v01-00)

Divieto di esportazione e stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico Posizione comune del Consiglio

(11488/1/2007 – C6-0034/2008 – 2006/0206(COD))

(2)

PE402.692v01-00 2/8 AM\710662IT.doc

IT

AM_Com_LegRecomm

(3)

AM\710662IT.doc 3/8 PE402.692v01-00

IT

Emendamento 37 Pilar Ayuso

Posizione comune del Consiglio Considerando 3 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(3 bis) Il Parlamento europeo e il

Consiglio hanno riconosciuto i problemi ambientali e sociali determinati dalla chiusura delle miniere di mercurio nella regione di Almadén (Spagna) ed hanno giudicato raccomandabile l'adozione di misure di compensazione adeguate per consentire alla regione interessata di trovare valide soluzioni per l'ambiente, l'occupazione e le attività economiche locali. Inoltre, nella risoluzione del 14 marzo 2006 sulla strategia comunitaria sul mercurio1, il Parlamento europeo ha osservato che le miniere della regione di Almadén costituirebbero un buon sito per lo stoccaggio sicuro del mercurio

metallico.

___________________

1 GU C 291E del 30.11.2006, pag. 128.

Or. es

Motivazione

L'emendamento è inteso a ripristinare l'emendamento 6 di prima lettura.

Emendamento 38

Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez Posizione comune del Consiglio

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1 bis. Prima di prendere in considerazione

(4)

PE402.692v01-00 4/8 AM\710662IT.doc

IT

altre alternative, occorre vagliare la possibilità di utilizzare gli impianti di Almadén (Spagna) per lo stoccaggio sicuro delle esistenti riserve di mercurio metallico e del mercurio metallico che è un sottoprodotto dell'industria europea - ma non di prodotti contenenti mercurio trasformati in rifiuti - approfittando così delle infrastrutture, della manodopera e delle conoscenze tecniche esistenti in loco.

Or. en

Motivazione

Il mercurio deve essere stoccato in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle norme per una gestione a lungo termine sicura sotto il profilo ambientale. Nella sua risoluzione sulla strategia comunitaria sul mercurio, il Parlamento aveva già sottolineato che "si dovrebbe considerare la possibilità di utilizzare Almadén per lo stoccaggio sicuro delle scorte di mercurio metallico esistenti e del mercurio metallico sottoprodotto dall'industria in tutta Europa, ma non dei prodotti contenenti mercurio diventati rifiuti, sfruttando in tal modo le infrastrutture, la manodopera e le competenze tecnologiche locali".

Emendamento 39 Pilar Ayuso

Posizione comune del Consiglio Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1 bis. Prima di prendere in considerazione altre alternative, occorre vagliare la possibilità di utilizzare Almadén per lo stoccaggio sicuro delle esistenti riserve di mercurio metallico e del mercurio

metallico che è un sottoprodotto dell'industria europea - ma non di prodotti contenenti mercurio trasformati in rifiuti - approfittando così delle infrastrutture, della manodopera e delle conoscenze tecniche esistenti in loco.

Or. es

(5)

AM\710662IT.doc 5/8 PE402.692v01-00

IT

Motivazione

L'emendamento è inteso a ripristinare l'emendamento 24 di prima lettura.

Emendamento 40 Richard Seeber

Posizione comune del Consiglio Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Posizione comune del Consiglio Emendamento

b) essere stoccato temporaneamente (operazione di smaltimento D 15, secondo la definizione di cui all'allegato II A della direttiva 2006/12/CE) per più di un anno in impianti in superficie dedicati allo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico e attrezzati allo scopo. In tal caso non si applicano i criteri enunciati al punto 2.4. dell'allegato della decisione

2003/33/CE.

b) essere stoccato temporaneamente (operazione di smaltimento D 15, secondo la definizione di cui all'allegato II A della direttiva 2006/12/CE) in impianti in superficie dedicati allo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico e attrezzati allo scopo. In tal caso non si applicano i criteri enunciati al punto 2.4.

dell'allegato della decisione 2003/33/CE.

Or. de

Motivazione

L'inserimento dell'espressione "per più di un anno" all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) della posizione comune fa venir meno il termine massimo per lo stoccaggio temporaneo ai sensi della direttiva relativa alle discariche di rifiuti (un anno), che sarebbe stato altrimenti applicabile. Ciò rende possibile lo stoccaggio permanente del mercurio in impianti in superficie, anche se tale stoccaggio viene definito "temporaneo". Lo stoccaggio a lungo termine in superficie non rappresenta tuttavia una soluzione sicura per i rifiuti di mercurio.

Emendamento 41

Gyula Hegyi, Åsa Westlund Posizione comune del Consiglio Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1. I requisiti per gli impianti di cui

all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) del

1. I requisiti per gli impianti di cui

all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) del

(6)

PE402.692v01-00 6/8 AM\710662IT.doc

IT

presente regolamento, e i criteri di

accettabilità per il mercurio metallico che modificano gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 16 di detta direttiva. La Commissione presenta una proposta appropriata il più presto possibile e comunque entro il 1° gennaio 2010.

presente regolamento, e i criteri di

accettabilità per il mercurio metallico che modificano gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 16 di detta direttiva. La Commissione presenta una proposta appropriata il più presto possibile e comunque entro il 1° luglio 2009,

tenendo conto dei risultati dello scambio di informazioni conformemente

all'articolo 7, paragrafo 1 del presente regolamento e della relazione sulla ricerca di opzioni per uno smaltimento sicuro prevista all'articolo 7, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

La proposta dovrebbe definita almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore del divieto di esportazione.

Emendamento 42

Gyula Hegyi, Åsa Westlund Posizione comune del Consiglio Articolo 7 – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1. La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e i settori industriali interessati. Tale scambio di informazioni mira in particolare a

valutare la necessità: di estendere il divieto di esportazione ai composti del mercurio e ai prodotti contenenti mercurio; di un divieto di importare mercurio metallico, composti di mercurio e prodotti contenenti mercurio; di estendere l'obbligo di

stoccaggio al mercurio metallico proveniente da altre fonti; e di fissare termini per lo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico.

1. La Commissione organizza entro il 1°

luglio 2010 un primo scambio di

informazioni tra gli Stati membri e le parti interessate. Tale scambio di informazioni mira in particolare a valutare, entro il 1°

luglio 2010, la necessità di estendere il divieto di esportazione ai composti del mercurio con una concentrazione di mercurio inferiore al 5% peso per peso (p/p); di estendere l'obbligo di stoccaggio al mercurio metallico proveniente da altre fonti; di fissare termini per lo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico e di disporre entro il 1° luglio 2009 di una ricerca sulle opzioni per uno smaltimento

(7)

AM\710662IT.doc 7/8 PE402.692v01-00

IT

sicuro.

Or. en

Motivazione

L'emendamento ripristina in parte l'emendamento 31 di prima lettura.

Emendamento 43

Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez Posizione comune del Consiglio

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1 bis. Nell'ambito di detto scambio di informazioni vengono analizzati tra l'altro i risultati della presa in considerazione del sito di Almadén per lo stoccaggio in condizioni di sicurezza delle riserve esistenti di mercurio metallico o di mercurio metallico in quanto

sottoprodotto dell'industria europea ai sensi dell'articolo 2.

Or. en

Emendamento 44

Gyula Hegyi, Åsa Westlund Posizione comune del Consiglio Articolo 7 – paragrafo 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2. La Commissione segue l'evoluzione delle attività di ricerca sulle opzioni di smaltimento sicuro, inclusa la

solidificazione del mercurio metallico. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° luglio 2010. Sulla base di detta

relazione la Commissione presenta, se del

2. La Commissione segue l'evoluzione delle attività di ricerca sulle opzioni di smaltimento sicuro, inclusa la

solidificazione del mercurio metallico. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° gennaio 2010. Sulla base di detta relazione la Commissione presenta, se del

(8)

PE402.692v01-00 8/8 AM\710662IT.doc

IT

caso, quanto prima e al più tardi il 1° luglio 2013, una proposta di revisione del

presente regolamento.

caso, quanto prima e al più tardi il 1° luglio 2012, una proposta di revisione del

presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento ripristina in parte l'emendamento 31 di prima lettura.

Emendamento 45

Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez Posizione comune del Consiglio

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2 bis. Sei mesi prima dell'entrata in vigore del divieto di esportazione conformemente all'articolo 1, la Commissione valuta l'efficacia e l'impatto delle misure di compensazione adottate per consentire alla regione interessata dalla chiusura delle miniere di mercurio di trovare efficaci alternative economiche e sociali.

Or. en

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