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Farsi mandare foto hot da minorenni è reato?

Autore: Mariano Acquaviva | 04/10/2021

Immagini e selfie a sfondo sessuale: quando c’è delitto di adescamento e quando quello di detenzione di materiale pedopornografico?

Grazie ai moderni smartphone basta davvero poco per condividere immagini e filmati. Di regola ciò è perfettamente legale, a meno che non si violi la privacy altrui o, peggio ancora, non si commetta qualche illecito ben più grave. È ciò che accade a chi chiede a un minorenne delle foto a sfondo sessuale; in un caso del

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genere, potrebbe integrarsi un delitto punito molto severamente. Con questo articolo risponderemo a questa domanda: farsi mandare foto hot da minorenni è reato?

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, commette il delitto di adescamento di minorenni chi fa pressioni su un minore affinché quest’ultimo invii delle proprie foto di nudo al richiedente. Affinché si abbia questo reato, però, occorre che siano presenti alcuni requisiti, in assenza dei quali potrebbe invece configurarsi il diverso crimine di pedopornografia. Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura: vedremo insieme se è reato farsi mandare foto hot da minorenni.

Adescamento minorenni: quando è reato?

Il Codice penale punisce con la reclusione fino a tre anni chi adesca un minorenne che non ha ancora compiuto i sedici anni per commettere un delitto a sfondo sessuale [1].

Cosa si intende per “adescamento”? È sempre la legge a fornirci la risposta.

Secondo il Codice, per adescamento si intende «qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce», posto in essere anche mediante Internet o altri mezzi di comunicazione (sms, ecc.).

L’adescamento scatta quando la condotta nei confronti del minorenne è diretta a commettere uno dei seguenti reati: riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico (anche virtuale), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenni o violenza sessuale di gruppo.

Dunque, la lusinga o l’allettamento del minore, di per sé, non costituisce reato; lo è, però, se è diretto a commettere uno dei reati sopra elencati, anche se poi l’intento non si realizza concretamente.

Per questo si dice che l’adescamento di minorenni è un reato di pericolo: è sufficiente che vi sia il semplice rischio astratto che si verifichi una delle conseguenze che la norma intende scongiurare.

Peraltro, anche se l’interlocutore dichiarasse falsamente di essere maggiorenne, la

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legge dice che l’ignoranza dell’età della persona offesa non è una scusa, a meno che non fosse un’ignoranza inevitabile.

Foto erotiche da minore: è reato?

Secondo la Corte di Cassazione [2], anche il semplice tentativo di farsi inviare foto hot da un minore di sedici anni costituisce il reato di adescamento di minorenni.

Il fatto riguardava le chat intercorse tra un adulto e una ragazzina. All’interno delle conversazioni era possibile rinvenire diverse richieste di foto sessualmente esplicite, tra cui anche un messaggio vocale con cui l’uomo insisteva affinché la minore si ritraesse nuda per poi inviare il materiale.

Secondo la Corte di Cassazione, la chat archiviata sul cellulare e la testimonianza della mamma della minore, la quale aveva scoperto la conversazione, sono prove più che sufficienti per inchiodare l’uomo alla propria responsabilità per il delitto di adescamento di minorenni.

Poco importa che l’invio del materiale erotico non sia mai avvenuto: come ricordato nel precedente paragrafo, l’adescamento di minore è reato di pericolo, nel senso che si integra anche quando il fatto che la norma intende scongiurare (come ad esempio la pedopornografia) non si realizzi.

Sempre secondo la Corte di Cassazione, l’adescamento è un reato volto ad evitare il rischio della commissione di più gravi delitti. La norma sanziona una condotta che precede l’abuso del minore, anticipando in tal modo la soglia della punibilità.

In pratica, il reato di adescamento punisce condotte meramente preparatorie (di reati che sono ancora tutti nella mente del reo), prima ancora che gli atti possano considerarsi idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il crimine finale.

Foto hot da minore: quando è pedopornografia?

Come visto in precedenza, affinché si integri il reato di adescamento di minori occorre che sussistano alcuni requisiti, come ad esempio le lusinghe e l’età della vittima (che deve essere minore di 16 anni). Cosa succede se le foto hot sono

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chieste senza fare uso della condotta tipica dell’adescamento oppure a minorenne che abbia compiuto 16 anni?

In un’ipotesi del genere, può scattare il diverso reato di detenzione di materiale pedopornografico, punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a 1.549 euro [3].

Come spiegato nell’articolo Chiedere foto di nudi è reato?, la Corte di Cassazione ha detto che sussiste il reato di pedopornografia quando si detiene materiale che riprende minori, a prescindere dal loro consenso [4].

Anche le foto di minorenni in intimo, consegnate spontaneamente, sono qualificabili come materiale pedopornografico.

Secondo la Suprema Corte, la qualificazione di materiale pedopornografico richiede la rappresentazione di atti sessuali espliciti coinvolgenti soggetti minori di età, ovvero qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di minori che renda manifesta la riproduzione delle nudità a fini di concupiscenza e di ogni altra pulsione di natura sessuale.

In pratica, nel caso di invio di foto hot da parte di minori, anche quando non sussiste il reato di adescamento di minorenni, può integrarsi il delitto di detenzione di materiale pedopornografico.

Note

[1] Art. 609-undecies cod. pen. [2] Cass, sent. n. 35625 del 28 settembre 2021 (udienza 6 luglio 2021). [3] Art. 600-quater cod. pen. [4] Cass., sent. n.

34162/2018.

Sentenza

Cass. pen., sez. III, ud. 6 luglio 2021 (dep. 28 settembre 2021), n. 35625

Presidente Di Nicola – Relatore Socci Ritenuto in fatto

Con sentenza della Corte di appello di Torino del 23 luglio 2020 è stata 1.

confermata la decisione del Tribunale di Torino (giudizio abbreviato) del 20 marzo 2019 che aveva condannato F.L., con il riconoscimento delle

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circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione relativamente al reato di cui all'art.

609 undecies c.p.; commesso in data anteriore e prossima all'(omissis).

L'imputato ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito 2.

enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

1. Violazione di legge (art. 609 undecies c.p.); mancanza, contraddittorietà 3.

e manifesta illogicità della motivazione sull'accertamento della responsabilità dell'imputato.

La Corte di appello ha respinto le argomentazioni del ricorrente sulla mancanza dell'elemento soggettivo del reato, il dolo specifico. Solo sulla base delle conversazioni (messaggi) tra il ricorrente e la parte offesa e sulle dichiarazioni

della madre della minore (sull'esistenza di un messaggio vocale relativo alla richiesta di foto nude) è stata affermata la responsabilità del ricorrente. L'unico reato individuabile, tra quelli indicati dalla norma, risulta quello dell'art. 600 quater

c.p.. L'accertamento del dolo specifico risulta palesemente inadeguato. Risulta certamente irrilevante l'intenzione del ricorrente di avere rapporti sessuali con la ragazza (vedi Cassazione Sezione 3, n. 43697/2019); per la richiesta di foto nude alla ragazza resta solo la incerta dichiarazione della madre, sull'esistenza di un

messaggio vocale da lei sentito (messaggio nel quale l'imputato chiedeva alla minore foto nude). Le dichiarazioni della madre sono incerte e dubitative, non riscontrate. Manca nella memoria del telefono il messaggio in oggetto. La minore

dopo il disvelamento della questione non poteva disporre più del suo telefono, preso dai genitori e, quindi, non avrebbe potuto cancellare il messaggio. I contatti

tra l'imputato e la minore sono intervenuti in un arco temporale molto limitato, pochi giorni. Del resto, ci sarebbe un unico messaggio vocale o scritto di richiesta

di foto nude.

2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla 2.

applicazione della recidiva. I precedenti penali citati nelle decisioni di merito sono risalenti nel tempo e, peraltro, relativi a fatti diversi (furto e falso). Per un altro processo in corso (a Palermo, per fatti analoghi a quello

in accertamento) l'imputato non ha mai ricevuto nessuna contestazione e comunque si dichiara completamente innocente. La recidiva non può avere

ad oggetto l'elemento oggettivo del reato in accertamento (la minore età della ragazza) come invece ha ritenuto la sentenza impugnata.

3. Violazione di legge (art. 133 c.p.); mancanza, contraddittorietà e 3.

manifesta illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio.

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La pena irrogata risulta superiore al minimo edittale senza un'adeguata motivazione sui criteri applicati. La Corte di appello ha fatto riferimento solo alla

gravità del fatto, senza considerare tutti gli altri elementi: l'intensità del dolo, i motivi a delinquere ed il carattere del reo, la condotta e la vita dell'imputato e le

condizioni di vita individuale e sociale. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i motivi sono generici e 3.

ripetitivi dell'appello, senza critiche specifiche di legittimità alle

motivazioni della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorso, articolato in fatto, valutato nel suo complesso, richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. La decisione della Corte di appello (e la sentenza di primo grado, in doppia conforme) contiene ampia e adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza

manifeste illogicità, sulla responsabilità del ricorrente, e sulla piena attendibilità delle dichiarazioni della madre della minore, peraltro con numerosi e convergenti riscontri costituiti dai messaggi scambiati tra i due,

ancora presenti nella memoria del telefonino.

In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma

adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n.

47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua

contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione

del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente

comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv.

262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar

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luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep.

28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).

La Corte di appello (e il Giudice di primo grado), come visto, ha con 4.

esauriente motivazione, immune da vizi di manifesta illogicità o contraddizioni, dato conto del suo ragionamento che ha portato

all'affermazione di responsabilità.

Relativamente al dolo specifico ("allo scopo di commettere i reati di cui agli artt.

600,600 bis, 600 ter e 600 quater c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui agli artt. 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e

609 octies") per il reato di adescamento, la Corte di appello correttamente evidenziava sia le conversazioni con la minore (esplicite per lo scopo sessuale, in progressione evidente, tanto che la ragazza rispondeva esplicitamente con frasi di rapporti sessuali orali - come riferito dalla madre che aveva letto i messaggi) e sia

le dichiarazioni della madre sul contenuto dei messaggi e di uno in particolare (scritto o vocale) nel quale il ricorrente espressamente chiedeva alla minore foto nude. Infatti, "In tema di reato di adescamento previsto dall'art. 609-undecies c.p.,

il dolo specifico consistente nell'intenzione di commettere i reati di cui agli artt.

600,600-bis600-ter e 600-quater c.p., non deve necessariamente risultare manifesto da quanto esplicitato nella condotta direttamente posta in essere nei confronti del minore, ben potendo la relativa prova essere ricavata anche aliunde.

In motivazione la Corte ha anche precisato che, ove il soggetto agente prospettasse con chiarezza al minore il proposito di compiere con lo stesso atti sessuali, ricorrerebbe il diverso reato di tentata prostituzione minorile" (Sez. 7, Ordinanza n. 20427 del 19/06/2020 Cc. -dep. 09/07/2020- Rv. 280231 01; vedi

anche Sez. 3, Sentenza n. 17373 del 31/01/2019 Ud. -dep. 23/04/2019 - Rv.

275946). La Corte di appello analizza tutta l'evoluzione delle Chat tra i due; inoltre evidenzia che i messaggi antecedenti al 2 febbraio 2017 sono stati cancellati, ma

di essi riferiva chiaramente la madreÀ della minore, che li aveva letti. Si tratta di evidenti accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimità se

adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio. Su questi aspetti il ricorso, articolato in fatto e in maniera del tutto generica, reitera le motivazioni dell'atto di

appello senza confrontarsi con la sentenza impugnata. Sostanzialmente non contiene motivi di legittimità nei confronti delle articolate e complete motivazioni

della sentenza impugnata. Ripropone acriticamente dubbi soggettivi, adeguatamente risolti dalle decisioni di merito.

L'adescamento è un reato di pericolo concreto volto ad evitare il rischio 5.

della commissione di più gravi reati. La norma sanziona una condotta che precede l'abuso del minore, anticipando in tal modo la soglia della

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punibilità (c.d. child grooming). Si tratta di un reato di c.d. pericolo indiretto, avendo il legislatore anticipato la repressione di condotte meramente preparatorie (di reati che sono ancora tutti nella mente del reo), prima ancora che gli atti possano considerarsi idonei e diretti in modo

non equivoco a commettere il reato scopo (art. 56 c.p.). Se gli atti fossero già idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un reato fine contro il minore non sarebbe configurabile il reato di adescamento, ma il

tentativo del reato fine; infatti, la norma evidenzia la clausola "se il fatto non costituisce più grave reato" (vedi, per la tentata prostituzione minorile,

Sez. 7, Ordinanza n. 20427 del 19/06/2020 Cc. - dep. 09/07/2020- Rv.

280231 - 01).

Non può dubitarsi che i reati di cui la norma intende evitare la commissione nei confronti dei minori ("allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600,600 bis,

600 ter e 600 quater c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui agli artt. 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies

c.p.") si configurano anche nei confronti di un minore eventualmente già con esperienze sessuali. Conseguentemente è configurabile anche il reato di adescamento, ovvero la tutela anticipata della integrità sessuale dei minori.

Manifestamente infondati e generici i motivi sulla recidiva e sul 6.

trattamento sanzionatorio.

La sentenza impugnata contiene adeguata motivazione per la considerazione della recidiva, rilevando i precedenti penali (anche se non specifici) e la evoluzione della pericolosità del ricorrente con la commissione del reato in accertamento. Infatti,

"In tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. - In motivazione la

Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato -" (Sez. 6, n.

56972 del 20/06/2018 - dep. 18/12/2018, PG C/ FRANCO GIUSEPPA, Rv. 27478201, vedi anche Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017 - dep. 29/01/2018, P.G. in proc. Alessio, Rv. 27204001). Anche sulla determinazione della pena in misura di poco superiore

al minimo edittale la Corte di appello adeguatamente motiva, rilevando le condanne precedenti e la presenza di un procedimento in corso, nonché la gravità del fatto e le implicazioni traumatiche per la parte offesa; peraltro, le condizioni di

vita e sociali dell'imputato sono state valutate per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla recidiva. Del resto, "In

tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata

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motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena" (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del

05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).

Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto 7.

conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione

della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della

Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati

significativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

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