Pubblicato il 13/05/2019
N. 01318/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03944/2015 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3944 del 2015, proposto da
Catanzaro Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Rotigliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Filippo Cordova n.95;
contro
Regione Sicilia - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6;
Regione Sicilia - Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Acqua e Rifiuti non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, n. 1651 del 13/10/2015 e del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 1946 del 10/11/2015, per le parti oggetto delle censure articolate in ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato per la Regione Sicilia - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2018 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Società Catanzaro Costruzioni premette, in punto di fatto, di essere proprietaria della discarica sita in Siculiana. Riassunto il quadro normativo di riferimento, espone di aver realizzato in sito -in conformità all’Autorizzazione Integrata Ambientale in possesso- un impianto per il trattamento e tritovagliamento meccanico dei rifiuti per la riduzione del loro volume prima del deposito in discarica.
Adduce quindi che il Commissario straordinario per l’emergenza rifiuti in Sicilia, nominato con OPCM 09/07/2010 n. 3887, abbia onerato i gestori delle discariche a presentare, entro il 31 dicembre del medesimo anno, una istanza di modifica dell’AIA ex art. 29ter D.Lg. 152/2006 al fine della realizzazione di impianti di trattamento non solo fisico, come già in opera a mezzo del tritovagliatore in uso, ma anche meccanico biologico dei rifiuti conferiti in discarica.
Ottemperando a tale richiesta, parte ricorrente evidenzia di aver presentato istanza di modifica sostanziale dell’AIA in possesso.
Avviato l’iteri istruttorio, con decreto n. 1233 del 22/12/2014 veniva rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale: in data 30/01/2015 si teneva quindi la prima riunione della prevista Conferenza di servizi.
Ciò premesso, con i decreti oggetto di impugnazione, il Dipartimento Acqua e Rifiuti dell’Assessorato regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità della
Regione Siciliana rilasciava l’A.I.A. tuttavia:
-senza fornire alcun riscontro alle richieste avanzate dalla parte istante sin dalla prima riunione della conferenza di servizi, ritenute rilevanti dallo stesso Presidente della Conferenza ancorché le medesime osservazioni erano ritenute estranee alla competenza di tale organo e venivano quindi rimesse alle valutazioni della amministrazione attiva (mai pervenute);
-prevedendo, all’art. 6, che l’impianto di trattamento meccanico e biologico TMB dovesse essere realizzato entro sei mesi dalla comunicazione di assenso del progetto esecutivo;
-prevedendo (all’art. 7) che l’approvazione del piano economico e finanziario, in luogo che precedere, avrebbe fatto solo seguito l’approvazione del progetto esecutivo.
Il ricorso è affidato ai seguenti profili di censura:
1)- violazione del principio di leale collaborazione, eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e contraddittorietà con precedenti determinazioni della stessa Amministrazione;
2)- violazione dell’art. 15 D.Lgs. 36/2003, eccesso di potere sotto altri profili;
3)- eccesso di potere e violazione dell’art. 40 d.P.R. 207/2010.
Resiste l’Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate, le quali non hanno depositato alcuna difesa scritta.
Con ordinanza n. 914/2018 sono stati disposti incombenti istruttori, non riscontrati dall’Amministrazione all’uopo onerata.
Parte ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso con memoria del 22/10/2018.
Alla pubblica udienza del 22 novembre 2018 la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto per le considerazioni che seguono.
Occorre in primo luogo evidenziare, ed al contempo stigmatizzare, il comportamento tenuto dall’Amministrazione regionale con il mancato
riscontro all’ordine istruttorio impartito da questo Collegio con ordinanza n.
914/2018.
Con tale provvedimento erano stati, infatti, richiesti documentati e motivati chiarimenti all’Amministrazione competente in ordine ai fatti di causa, meriante il deposito di una dettagliata relazione illustrativa, con particolare riferimento: a) ai quesiti posti dalla Catanzaro Costruzioni s.r.l. nel contesto del procedimento ammnistrativo per il rilascio della nuova A.I.A. anche in relazione al rilievo sulla necessità della preventiva approvazione del piano economico-finanziario rispetto alla approvazione del progetto esecutivo (strumento incontestabilmente ritenuto dalla parte strumentale alla richiesta di finanziamenti presso gli istituti di credito in ordine alla realizzazione nell’impianto oggetto della modifica sostanziale dell’A.I.A.); b) alla compatibilità del realizzando progetto di tritovagliamento in discarica privata con le previsioni e gli obiettivi del Piano Regionale sui rifiuti; alla incidenza o meno degli indirizzi espressi dalla Giunta regionale con la delibera n.
391/2013 volta ad “assicurare concreta attuazione alle procedure di attivazione di discariche pubbliche di nuova generazione”; c) ad ogni altro elemento utile ai fini della definizione della stessa controversia.
Come già osservato, l’Assessorato dell’energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (regolarmente intimato e costituito in giudizio, senza peraltro dispiegare difese) ha omesso di riscontrare in alcun modo il predetto ordine istruttorio;
né sono stati dedotti motivi ostativi o difficoltà eccezionali rispetto ai termini (per altro ordinatori) assegnati dal T.A.R.. Parimenti, non è stata dedotta l’adozione di ulteriori provvedimenti da parte dell’Amministrazione regionale, anche a fronte della scadenza del termine, stringente (sei mesi), entro cui avrebbero dovuto essere avviati ed ultimati i lavori per la realizzazione dell’impianto oggetto di approvazione.
Ciò posto, la prima censura è fondata.
Sulle questioni sollevate dalla parte istante sin dall’avvio della Conferenza di Servizi, l’Amministrazione procedente aveva in effetti sottolineato che i
relativi quesiti apparivano tutt’altro che peregrini: salvo rimarcare che le questioni poste dalla Catanzaro Costruzioni s.r.l. esulassero dalla competenza del Presidente della medesima Conferenza, il quale rassicurava che sulle stesse si avrebbe avuto un riscontro da parte degli competenti Uffici.
Riscontro invero mai pervenuto, né fatto oggetto di specifico riferimento nella motivazione del provvedimento impugnato che, nel rilasciare nei termini predetti l’A.I.A. richiesta, ha del tutto obliterato le osservazioni di parte con una effettiva lesione del principio di leale collaborazione tra tutti i partecipanti al procedimento amministrativo.
Quanto precede trova ulteriore conferma nella illegittima elusione dei quesiti posti dalla Catanzaro Costruzioni in relazione alla necessità di far precedere il piano economico finanziario alla stessa approvazione del progetto, attesa la necessità di dover reperire presso il mercato finanziario bancario di fondi necessari alla realizzazione dell’opera. Trattandosi di un impianto di smaltimento privato, all’operatore economico non può essere comunque sottratto l’interesse a conoscere preventivamente i tempi di ammortamento del relativo (rilevante) investimento per la realizzazione dell’opera imposta.
Anche la seconda censura, quindi, merita condivisione, così come da ultimo anche la terza ed ultima censura, con la quale parte ricorrente contesta il mancato riscontro alle osservazioni proposte sui tempi previsti per la realizzazione dell’opera.
Diversamente da quanto prospettato dalla controparte e dal relativo cronoprogramma, in cui per la realizzazione dell’opera erano stati indicati 24 mesi, l’Amministrazione ha rilasciato l’A.I.A. prevedendo il termine di sei mesi per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori.
Non è dato tuttavia comprendere le motivazioni sottese in ragioni delle quali, ove sussistenti, l’Amministrazione abbia ritenuto di non poter condividere la tempistica prospettata nel cronoprogramma di parte.
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto per le considerazioni che precedono con annullamento, per quanto di ragione, del provvedimento
impugnato; impregiudicata ogni ulteriore valutazione da parte della medesima Amministrazione in sede di rinnovato esercizio del relativo potere.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Atteso il mancato riscontro all’ordine istruttorio, si dispone la trasmissione di copia della presente sentenza: -) alla Procura presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, per le valutazioni di competenza correlate ai possibili profili di danno erariale causato, direttamente o indirettamente, da personale dell’Assessorato intimato -) al Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, per le valutazioni di competenza correlate ai possibili profili di responsabilità disciplinare ovvero dirigenziale del personale dell’Assessorato intimato ed in tal senso resta rimessa al predetto Organo la valutazione della performance del personale dirigenziale responsabile dell’omesso riscontro alla ordinanza istruttoria di cui in narrativa, in sostanziale conformità con quanto previsto dall’art. 2, comma 9, L. n. 241/1990 cit. in ordine alle fattispecie di "mancata o tardiva emanazione del provvedimento" dovuto (TAR Palermo, Sez. I, sentenza n.
2458/2016; Sez. III, sent. n. 746/2015) e alla leale collaborazione dell’Amministrazione nello svolgimento del processo; -) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per la valutazione sui profili penalistici al mancato riscontro all’ordine istruttorio impartito dal Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato per quanto di ragione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00 (Euro duemila/00) oltre accessori e refusione del contributo unificato.
Dispone che la Segreteria sezionale provveda alla trasmissione della presente sentenza rispettivamente alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti
per la Regione Siciliana, alla Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per le eventuali rispettive valutazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente Aurora Lento, Consigliere
Roberto Valenti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Valenti Calogero Ferlisi
IL SEGRETARIO