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Effetti del COVID-19 sui rapporti contrattuali

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Academic year: 2022

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Effetti del COVID-19 sui rapporti contrattuali

La pandemia in corso si ripercuote, oltre che sulla salute delle persone, sui rap- porti commerciali tra aziende di tutto il mondo. Si consideri che nelle ultime setti- mane le partenze di navi portacontainer provenienti dalla Cina sono diminuite del 49%: tale dato basti a comprendere quanto la situazione emergenziale impatti con il normale decorso dei rapporti commerciali, generando gravi difficoltà.

Di qui la necessità di analizzare la questione dal punto di vista giuridico al fine di rispondere al seguente quesito: la situazione emergenziale che stiamo vivendo può giustificare un inadempimento contrattuale, o un ritardo nell’adempi- mento?

Nel tentativo di rispondere ad un simile interrogativo una premessa è doverosa:

non è possibile dare risposte generalizzate, valide per ogni situazione, ma è sem- pre necessario riferirsi al singolo contratto.

Preliminarmente, per capire se e come è possibile non adempiere nei tempi e nei modi contrattualmente pattuiti, è necessario operare una distinzione tra contratti nazionali ed internazionali. Infatti, la disciplina applicabile muta a seconda della provenienza dei soggetti contraenti.

In questo primo intervento, analizzeremo l’ipotesi in cui il contratto sia sottoposto alla legge italiana.

Il Contratto sottoposto alla legge italiana

In questi casi la disciplina applicabile sarà composta dal contratto stipulato tra le parti unitamente a quella più generale prevista dal Codice Civile.

A tal proposito si consideri quale regola generalissima l’art. 1218 c.c. il quale prevede che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

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I. Impossibilità sopravvenuta

Perché tale impossibilità estingua l’obbligazione (1256 c.c.), liberando il debitore dalla relativa responsabilità, è necessario che presenti i seguenti requisiti:

- imprevedibile: al tempo in cui è sorta l’obbligazione;

- oggettiva: ineseguibile da qualsiasi debitore;

- non imputabile al debitore: non prevedibile né evitabile.

N.B. Tra le ipotesi di impossibilità rilevanti ai fini dell’esclusione della responsabi- lità del debitore rileva il c.d. factum principis, ossia l’ordine o il provvedimento dell’autorità amministrativa sopravvenuto che renda, appunto, impossibile la pre- stazione. Questo è il caso delle misure di contenimento emanate dal Governo.

Da ciò si evince che, se un contratto è stato stipulato in epoca antecedente all’emanazione delle misure di contenimento, eventuali impossibilità di adempiere potrebbero ricadere nella previsione dell’articolo 1256 c.c., liberando il debitore da ogni responsabilità. Potrebbero, poiché ogni situazione dovrà essere valutata singolarmente, e poiché resta sempre a carico del debitore l’onere di provare l’im- possibilità.

Casi particolari:

Impossibilità temporanea: il contratto “sopravvive” (perpetuatio obligationis), e ciò determina la possibilità che l’obbligazione possa essere eseguita “non appena possibile”, con la conseguenza che la parte impossibilitata temporaneamente ad adempiere non è responsabile del ritardo nell’adempimento, né si produrranno a suo carico gli effetti della mora debendi (1256.2 c.c.).

Impossibilità parziale: si applicheranno gli artt. 1258 c.c. e 1464 c.c., secondo i quali la parte che subisce l’inadempimento parziale avrà diritto a una corrispon- dente riduzione della prestazione da essa dovuta, e potrà anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.

A queste condizioni, l’altra si libererà eseguendo la prestazione per la porzione rimasta possibile.

Impossibilità del creditore di utilizzare la prestazione: in tali casi la giurispru- denza alterna l’uso di due strumenti liberatori: ora la risoluzione per impossibilità sopravvenuta, ora un rimedio basato sul venir meno della causa concreta (...).

II. Eccessiva onerosità sopravvenuta

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Diversamente dal caso dell’impossibilità, in questa seconda ipotesi la prestazione non diviene in assoluto impossibile, ma svolgerla richiederebbe uno sforzo ecces- sivo a causa di un evento straordinario ed imprevedibile. In tali casi, secondo il disposto dell’art. 1467 c.c., il debitore potrà chiedere la risoluzione del con- tratto, salvo tale onerosità rientri nella normale alea contrattuale.

Esempio: due parti concludono un contratto di fornitura tramite trasporto marit- timo tra Asia ed Europa, ma a causa dell’emergenza Covid-19 il container non può essere imbarcato ed il cliente europeo subisce un fermo linea produttivo. La prestazione potrebbe eseguirsi attraverso la via aerea ma ciò richiederebbe oneri, appunto, eccessivi e sproporzionati.

La risoluzione del contratto richiede la sussistenza di due necessari requisiti:

- da un lato, un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al mo- mento della conclusione del contratto;

- eventi straordinari ed imprevedibili che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale. Il requisito di straordinarietà ha carattere obiet- tivo, deve cioè trattarsi di evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla base di elementi quali la sua intensità e dimensione; l’imprevedibilità, in- vece, ha natura soggettiva, in quanto riguarda la capacità conoscitiva e la diligenza della parte contraente (Cass, sez. III, sent. N. 12235 del 25 mag- gio 2007).

In sintesi, lo squilibrio delle prestazioni deve dipendere da un evento statistica- mente poco frequente, straordinario, inatteso dai contraenti in base alle proprie esperienze e conoscenze.

Istruzioni pratiche

Se la prestazione sia divenuta materialmente o giuridicamente impossibile, la parte colpita dovrà:

- comunicare alla controparte la sopravvenuta impossibilità temporanea di adempiere e la conseguente sospensione della prestazione “fino a quando sarà possibile”;

- comunicare la risoluzione del contratto, nel caso in cui l'impossibilità sia definitiva.

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Sopravvenuta l’impossibilità, l’obbligazione si estingue di diritto? Sì, e il relativo contratto si risolve senza bisogno di un atto di parte, né di un provvedimento del giudice (sentenza dichiarativa).

Se la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa, la parte colpita dovrà:

- comunicare l’eccessiva onerosità sopravvenuta;

- (se interessata alla prosecuzione del contratto) chiedere di modificarne le condizioni.

La parte la cui prestazione divenga eccessivamente onerosa è automaticamente esonerata dall’adempimento, ovvero legittimata a sospendere l’esecuzione della propria prestazione? No, per poter essere liberata dalla propria obbligazione e non incorrere in responsabilità per inadempimento, dovrà agire in giudizio per richiedere la risoluzione del contratto.

La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla? Sì, offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Inadempimento da Covid-19 e Decreto CuraItalia

In tale quadro normativo è intervenuto l’art. 91 del decreto CuraItalia, recante Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici, stabilendo che: “All’articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui pre- sente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli ef- fetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”

In concreto, l’art. 91 non aggiunge novità significative all’assetto normativo finora descritto.

Infatti, esso impone al giudice, in sede di giudizio, di valutare la situazione di grave emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, ma senza individuare un’ipotesi di inadempimento “non imputabile ex lege”, né instaurando una regola automatica di giudizio o una presunzione.

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Pertanto, rebus sic stantibus, l’art. 91 legittima l’inadempimento, o l’eventuale ri- tardo nell’adempimento, ma solo per il tramite del giudice cui spetterà di operare un bilanciamento tra l’obbligo di adempiere e la necessità di rispettare le misure di contenimento.

Dott.ssa Carolina Mariuzzo Dott.ssa Anna Isola

Le informazioni riportate in questa sezione devono considerarsi aggiornate alla data di pubblicazione, sono di libera consultazione, ma non costituiscono espres- sione di un parere professionale, sicché lo Studio non si assume alcuna respon- sabilità - di qualunque natura ed a qualsiasi titolo - nei confronti di coloro che ne vengano a conoscenza e ne facciano affidamento.

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