Università degli Studi Cà Foscari di Venezia
Master in Amministrazione e Gestione della Fauna Selvatica Master in Diritto dell’Ambiente e del Territorio
«Strumenti tecnici ed amministrativi per il controllo del cinghiale»
Venezia-Mestre, 31 gennaio 2020
Il controllo della fauna selvatica
nella normativa nazionale e regionale
Pagnani dr. agr. Paolo
Resp. PO Raccordo Attività Vigilanza Ittico-Venatoria e Agroalimentare Resp. «ad interim» PO Pianificazione Faunistico-Venatoria
Giunta Regionale
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria Unità Organizzativa Pianificazione e gestione faunistico-venatoria
Di cosa parleremo:
I soggetti della normativa nazionale Le integrazioni della normativa regionale Le integrazioni della normativa regionale veneta
La posizione della Corte Costituzionale: 1) non è caccia ma tutela ambientale, quindi ricade sotto l’articolo 117, comma 2, lettera s) Cost; 2) si tratta, nel caso della legge quadro, di un
elenco finito e 3) i cacciatori non possono partecipare alle attività di controllo;
Il ruolo del controllore;
Il profilo del controllore;
Lo stato dell’arte in terra veneta;
Una problematica emergente;
Disposizioni in materia di contenimento e controllo della fauna selvatica TERRITORIO ESTERNO A PARCHI E AREE PROTETTE
Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.» (GU n.46 del 25-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 41) note: entrata in vigore della legge: 11 marzo-1992
- comma 2 dell’articolo 19 - Controllo della fauna selvatica, che dispone quanto segue: «2.
Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato
selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio. 3. Le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche
avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.»;
soggetto Licenza caccia
Descrizione Cacciatore?
Guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali
No (arma di servizio)
Guardiacaccia, guardia
provinciale
No
Proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani
Si Agricoltori,
coltivatori diretti Si
Guardie forestali No (arma di servizio)
Forestali, carabinieri forestali
No
Guardie comunali Si Vigili urbani Si
Disposizioni in materia di contenimento e controllo della fauna selvatica TERRITORIO ESTERNO A PARCHI E AREE PROTETTE
Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993) «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio»;
- comma 2 dell’articolo 17 - Controllo della fauna selvatica, che, secondo la vigente
formulazione, dispone quanto segue: «2. La Giunta regionale, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche per la tutela della fauna di cui alla lettera h), comma 4 ter, articolo 8, sono delegate ad esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica e di fauna domestica inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo viene praticato selettivamente di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'ISPRA.) Le operazioni di controllo sono svolte da personale del Servizio regionale di vigilanza. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta regionale può autorizzare piani di abbattimento i quali
possono essere attuati, anche in deroga ai tempi e orari ai quali è vietata la caccia, dai
soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria, all’uopo espressamente autorizzati dalla Giunta regionale, direttamente coordinati dal Servizio regionale di vigilanza. La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dalla lettera a), comma 1
dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, deve avvenire sotto controllo veterinario.»;
soggetto Licenza caccia
Descrizione Cacciatore?
Guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali
No (arma di servizio)
Guardiacaccia, guardia
provinciale
No
Proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani
Si Agricoltori,
coltivatori diretti
Si – Si&No
Guardie forestali No (arma di servizio)
Forestali, carabinieri forestali
No
Guardie comunali Si Vigili urbani Si – Si&No Operatori muniti di
licenza, espressamente autorizzati,
direttamente coordinati
Si Operatori,
operatori volontari,
selecontrollori
Si – Si&No
una definizione di cacciatore
CACCIATORE: soggetto in possesso di abilitazione all’esercizio venatorio, titolare di porto e maneggio d’armi ad uso caccia, che ha pagato le tasse
di concessione governative e regionali, è titolare di un tesserino venatorio, è iscritto ad un ATC oppure ad un CA oppure fruisce di permessi d’ospite a titolo temporaneo oppure svolge la propria attività
venatoria in AFV e/o AATV; autonoma scelta di territorio (nei limiti), autonoma scelta di modalità di prelievo (nei limiti) e autonoma scelta del
capo;
una definizione di cacciatore
CACCIATORE: soggetto in possesso di abilitazione all’esercizio venatorio, titolare di porto e maneggio d’armi ad uso caccia, che ha pagato le tasse di concessione governative e regionali, è titolare di un tesserino venatorio, è iscritto ad un ATC oppure ad un CA oppure fruisce di permessi d’ospite a titolo temporaneo oppure svolge la propria attività venatoria in AFV e/o AATV; autonoma scelta di territorio (nei limiti), autonoma scelta di modalità di prelievo (nei limiti) e autonoma scelta
del capo; inoltre, la fauna selvatica – patrimonio indisponibile dello Stato – se legittimamente e correttamente prelevata, diventa di proprietà del cacciatore a
seguito dell’abbattimento;
soggetto Licenza caccia
Descrizione Cacciatore?
Guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali
No (arma di servizio)
Guardiacaccia, guardia
provinciale
No
Proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani
Si Agricoltori,
coltivatori diretti
Si – Si&No
Guardie forestali No (arma di servizio)
Forestali, carabinieri forestali
No
Guardie comunali Si Vigili urbani Si – Si&No Operatori muniti di
licenza, espressamente autorizzati,
direttamente coordinati
Si Operatori,
operatori volontari,
selecontrollori
No
una definizione di operatore (comma 2, articolo 17 della L. R. n. 50/1993)
OPERATORE: soggetto in possesso di abilitazione all’esercizio venatorio, titolare di porto e maneggio d’armi ad uso caccia, che ha pagato le tasse di concessione governative e regionali, è titolare di un tesserino venatorio, è iscritto ad un ATC
oppure ad un CA oppure fruisce di permessi d’ospite a titolo temporaneo oppure svolge la propria attività venatoria in AFV e/o AATV; autonoma scelta di territorio (nei limiti),
autonoma scelta di modalità di prelievo (nei limiti) e autonoma scelta del capo;
inoltre, la fauna selvatica – patrimonio indisponibile dello Stato – se legittimamente e correttamente prelevata, diventa di proprietà del cacciatore a seguito dell’abbattimento;
opera non in maniera autonoma ma in regime di controllo e
coordinamento da parte della Vigilanza Venatoria; la fauna selvatica può essere acquisita solo su formale concessione della PA;
soggetto Licenza caccia
Descrizione Cacciatore?
Guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali
No (arma di servizio)
Guardiacaccia, guardia
provinciale
No
Proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani
Si Agricoltori,
coltivatori diretti
Si – Si&No
Guardie forestali No (arma di servizio)
Forestali, carabinieri forestali
No
Guardie comunali Si Vigili urbani Si – Si&No Operatori muniti di
licenza, espressamente autorizzati,
direttamente coordinati
Si Operatori,
operatori volontari,
selecontrollori
No
i fondamenti della Corte Costituzionale rispetto al comma 2 dell’articolo 19 della L. n. 157/1992:
- non si tratta di prelievo venatorio, soggetto a presidio normativo regionale ma di tutela dell’ambiente e quindi materia di competenza statale ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lett. s) Cost.;
1. l’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 è un elenco finito;
2. all’attività di controllo faunistico non possono concorrere i cacciatori, in quanto non è attività venatoria;
i fondamenti della Corte Costituzionale rispetto al comma 2 dell’articolo 19 della L. n. 157/1992:
- non si tratta di prelievo venatorio, soggetto a presidio normativo regionale ma di tutela dell’ambiente e quindi materia di competenza statale ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lett. s) Cost.;
1. l’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 è un elenco finito;
2. all’attività di controllo faunistico non possono concorrere i cacciatori, in quanto non è attività venatoria;
una definizione di operatore (comma 2, articolo 17 della L. R. n. 50/1993)
OPERATORE: soggetto in possesso di abilitazione all’esercizio venatorio, titolare di porto e maneggio d’armi ad uso caccia, che ha pagato le tasse di concessione governative e regionali, è titolare di un tesserino venatorio, è iscritto ad un ATC
oppure ad un CA oppure fruisce di permessi d’ospite a titolo temporaneo oppure svolge la propria attività venatoria in AFV e/o AATV; autonoma scelta di territorio (nei limiti),
autonoma scelta di modalità di prelievo (nei limiti) e autonoma scelta del capo;
inoltre, la fauna selvatica – patrimonio indisponibile dello Stato – se legittimamente e correttamente prelevata, diventa di proprietà del cacciatore a seguito dell’abbattimento;
opera non in maniera autonoma ma in regime di controllo e
coordinamento da parte della Vigilanza Venatoria; la fauna selvatica può essere acquisita solo su formale concessione della PA;
i fondamenti della Corte Costituzionale rispetto al comma 2 dell’articolo 19 della L. n. 157/1992:
- non si tratta di prelievo venatorio, soggetto a presidio normativo regionale ma di tutela dell’ambiente e quindi materia di competenza statale ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lett. s) Cost.;
1. l’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 è un elenco finito;
2. all’attività di controllo faunistico non possono concorrere i cacciatori, in quanto non è attività venatoria;
soggetto Licenza caccia
Descrizione Cacciatore?
Guardie venatorie dipendenti dalle
amministrazioni provinciali ELENCO FINITO (AD OGGI 130)
No (arma di servizio)
Guardiacaccia, guardia provinciale
No
Proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani ELENCO NON FINITO
Si Agricoltori,
coltivatori diretti
Si – Si&No
Guardie forestali ELENCO FINITO
No (arma di servizio)
Forestali,
carabinieri forestali
No
Guardie comunali ELENCO NON FINITO
Si Vigili urbani Si – Si&No
Operatori muniti di licenza, espressamente autorizzati, direttamente coordinati ELENCO FINITO
Si Operatori,
operatori volontari, selecontrollori
No
I MOTIVI DI UN ESODO CON EFFETTI NEGATIVI:
LA RIFORMA DELRIO; finalizzato a riformare il sistema politico,
amministrativo e gestionale provinciale, lasciando alle Regioni come decidere sul destino delle c. d. funzioni non fondamentali;
IL DECRETO MADIA; finalizzato a promuovere ed incentivare un
meccanismo di mobilità incentivata ed agevolata dalle province verso tutti le altre amministrazioni della PA;
nel caso specifico dei Corpi/Servizi di Vigilanza Ittico Venatoria, il destino naturale di molti agenti è stato il passaggio ai Comuni, ovvero alla Polizia Locale;
in sintesi, dalle indagini biometriche, dagli appostamenti, dalle
fototrappole, dalle indagini di PG … all’installazione dell’autovelox ed al controllo delle dimensioni del plateatico di un bar;
chi è il suggeritore che ha aiutato/ispirato il min. Madia in questa riforma?
FATTORI DETERMINANTI:
ESPERIENZA, COMPETENZA E PROFESSIONALITA’ DEL CONTROLLORE OPERATIVITA’ DEL CONTROLLORE
PROFILO DEL CONTROLLORE
FATTORI DETERMINANTI:
ESPERIENZA, COMPETENZA E PROFESSIONALITA’ DEL CONTROLLORE
=> CORSI DI FORMAZIONE, DI BASE E RICORRENTI, CON ESAME DI ABILITAZIONE; ATTIVITA’ FORMATIVE PARALLELE (BIOMETRIA,
CACCIATORE FORMATO, CONTROLLI SANITARI, SORVEGLIANZA SANITARIA PASSIVA, …)
OPERATIVITA’ DEL CONTROLLORE PROFILO DEL CONTROLLORE
FATTORI DETERMINANTI:
ESPERIENZA, COMPETENZA E PROFESSIONALITA’ DEL CONTROLLORE
=> CORSI DI FORMAZIONE, DI BASE E RICORRENTI, CON ESAME DI ABILITAZIONE; ATTIVITA’ FORMATIVE PARALLELE (BIOMETRIA,
CACCIATORE FORMATO, CONTROLLI SANITARI, SORVEGLIANZA SANITARIA PASSIVA, …)
OPERATIVITA’ DEL CONTROLLORE
=> AUTORIZZAZIONE NOMINALE, CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA VENATORIA, SISTEMA PREMIANTE/PENALIZZANTE, … PROFILO DEL CONTROLLORE
FATTORI DETERMINANTI:
ESPERIENZA, COMPETENZA E PROFESSIONALITA’ DEL CONTROLLORE
=> CORSI DI FORMAZIONE, DI BASE E RICORRENTI, CON ESAME DI ABILITAZIONE; ATTIVITA’ FORMATIVE PARALLELE (BIOMETRIA,
CACCIATORE FORMATO, CONTROLLI SANITARI, SORVEGLIANZA SANITARIA PASSIVA, …)
OPERATIVITA’ DEL CONTROLLORE
=> AUTORIZZAZIONE NOMINALE, CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA VENATORIA, SISTEMA PREMIANTE/PENALIZZANTE, … PROFILO DEL CONTROLLORE
FATTORI DETERMINANTI:
PROFILO DEL CONTROLLORE
«Un sicario, nel lessico criminale, è l'esecutore materiale di un omicidio, tipicamente perpetrato dietro incarico di un mandante e per denaro.»
FATTORI DETERMINANTI:
PROFILO DEL CONTROLLORE
un controllore e la sua attività non sono molto dissimili da un volontario della protezione civile e dall’attività di protezione civile: a seguito di un terremoto, ad esempio, un volontario non sceglie in quale zona operare o da quale cumulo di macerie iniziare; le priorità ed gli obiettivi vengono decisi da altri;
FATTORI DETERMINANTI:
PROFILO DEL CONTROLLORE
l’approccio venatorio, sia singolare che collettivo, è del tutto antitetico all’approccio del controllore; ad esempio, la scelta del capo da prelevare:
nel caso del controllo, la scelta è già stata fatta a monte, con il piano di controllo; il controllore deve solo eseguire il prelievo previsto e non altri prelievi;
UN RUOLO: LA FAMOSA «SENTINELLA AMBIENTALE»
UN RUOLO: LA FAMOSA «SENTINELLA AMBIENTALE»
anche in questo caso formazione, di base e ricorrente, competenza, esperienza, professionalità («The Professionals»?) ma anche controllo e coordinamento sul territorio tra figure diverse, che per pura coincidenza sono anche quelle del comma 2 dell’articolo 19 della L. n. 157 e del
comma 2 dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993;
UN RUOLO: LA FAMOSA «SENTINELLA AMBIENTALE»
LA PRIMA SFIDA E’ DIETRO L’ANGOLO: LA PESTE SUINA AFRICANA
GRAZIE DELLE VOSTRA PAZIENTE ATTENZIONE!