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LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

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LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

IL PRODUTTORE

Normativa, documenti, comunicazioni obbligatorie e sanzioni.

Aggiornato con il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 Relatori:

Francesco Vena - Marcello Sparacio

(2)

Le norme e i principi generali

In materia di gestione dei rifiuti la norma di riferimento

nazionale è rappresentata dalla Parte IV del DLgs 3 aprile 2006, n.

152 (cd. “Testo Unico Ambientale”).

Tale disciplina è stata modificata dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n.

116 “Attuazione delle direttive (UE) 2018/851 che modifica la

direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli

imballaggi e i rifiuti di imballaggio” che modifica in modo

importante la Parte IV del D.lgs. 152/2006, ed è entrata in vigore

il 26 settembre 2020

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Le norme e i principi generali

Altre disposizioni in materia di rifiuti si integrano e si aggiungono a quelle del DLgs 152/2006. Alcune particolarmente importanti ai fini della corretta gestione della documentazione e delle

comunicazioni obbligatorie per legge.

Dm 1 aprile 1998, n. 145 - Formulario identificazione rifiuti Dm 1 aprile 1998, n. 148 - Registro di carico e scarico

Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998 - Registri e formulari

Legge 25 gennaio 1994, n. 70 - Modello Unico Dichiarazione

Dpcm 24 Dicembre 2018 - Modello Mud

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Le norme e i principi generali

Tutta la disciplina è sempre animata da due fondamentali divieti:

1.

il divieto di abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo e nel suolo, oltre che di immetterli nelle acque

superficiali e sotterranee (articolo 192, DLgs 152/2006);

2.

il divieto di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, oppure con rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolo

diverse (articolo 187) e presenti nell’allegato I alla Parte quarta del DLgs 152/2006.

Altri importanti principi in materia sono:

1.

favorire la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti

2.

incentivare il riciclaggio e il recupero per ottenere prodotti,

materie prime, combustibili o altre fonti di energia.

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Le norme e i principi generali

La disciplina prevede, inoltre, una serie di obblighi a carico dei soggetti che intervengono nella gestione dei rifiuti, che vanno dalla necessità di disporre di autorizzazioni/iscrizioni per esercitare attività di gestione di rifiuti, alla tenuta di registri di carico e scarico, all’uso del formulario di identificazione per il

trasporto.

Per il recupero di particolari tipologie di rifiuti viene previsto un sistema di Consorzi, rappresentato da Conai, dai Consorzi di filiera e da Conip per gli

imballaggi, Polieco per i rifiuti in polietilene, Conou per gli oli minerali, Cobat per le batterie al piombo, Conoe per gli oli vegetali. A questi si affianca

Ecopneus, il sistema per la gestione degli pneumatici fuori uso, nonché i

sistemi collettivi per la gestione dei Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

(6)

Il produttore di rifiuti

L’art. 183 del D. Lgs. 152/2006 al comma 1 definisce produttore dei rifiuti:

il soggetto la cui attività produce rifiuti e il

soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque

effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno

modificato la natura o la composizione di detti

rifiuti (nuovo produttore);

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La definizione di rifiuto

Per rifiuto deve intendersi “ qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l

intenzione o abbia lobbligo di disfarsi

(articolo 183, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006).

Il criterio di identificazione, dunque, è duplice:

• “ qualsiasi sostanza od oggetto;

• purché di essa il detentore si disfi o abbia

l’intenzione o l’obbligo di disfarsene.

(8)

La classificazione dei rifiuti

I principi per la classificazione dei rifiuti sono dettati all’articolo 184, D.lgs 152/2006 nel quale la prima e più importante distinzione è fondata sull’origine dei rifiuti in funzione della quale sono definiti i diversi obblighi, oneri, responsabilità, comportamenti da adottare.

Il criterio dell’origine individua due grandi famiglie i

“rifiuti urbani” e i “rifiuti speciali”, che attraverso il

criterio della pericolosità si distinguono in pericolosi e

non pericolosi.

(9)

La classificazione dei rifiuti

Sono rifiuti urbani:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi:

carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L- quinquies;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

(10)

La classificazione dei rifiuti

Sono rifiuti speciali :

a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis;

c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli definiti come urbani dall’allegato L-quater e prodotti da attività diverse da quelle riportate nell’allegato L-quinquies

d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli definiti come urbani dall’allegato L-quater e prodotti da attività diverse da quelle riportate nell’allegato L-quinquies

(11)

La classificazione dei rifiuti

La classificazione dei rifiuti si prefigge due scopi:

determinare a quale tipo di codice appartiene il rifiuto, se a quelli pericolosi assoluti, non pericolosi assoluti o se il rifiuto appartiene ad una voce con un codice “a specchio ” (può essere pericoloso oppure non pericoloso a seconda dei casi);

assegnare le caratteristiche di pericolo codificate HP.

Il comma 4 dell’articolo 184 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di

cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto

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La classificazione dei rifiuti – Elenco Europeo Rifiuti

Lo strumento decisivo ai fini della classificazione di un rifiuto è l’Elenco Europeo dei rifiuti che ha recepito la Decisione 2000/532/Ce. Nell’Elenco i rifiuti sono individuati in base al Cer (Codice europeo dei rifiuti) e

suddivisi per origine e per classificazione.

Il Cer rappresenta la guida per l’identificazione dei rifiuti che

sono catalogati in 20 capitoli distinti principalmente in base al loro settore di provenienza o, in alcuni casi, in base alla loro origine.

I criteri per l’attribuzione del codice sono definiti nella introduzione di detto allegato e consentono, attraverso passi successivi, di giungere al codice del rifiuto (benché non sempre in modo semplice o senza

ambiguità); individuato il codice del rifiuto e definito il rifiuto come pericoloso o non pericoloso, immediatamente diviene inquadrabile il regime giuridico di gestione del rifiuto stesso.

(13)

Oneri e Responsabilità del produttore di rifiuti

La responsabilità del produttore-detentore è individuata

dall’articolo 188, commi 1, 2 e 3 del Dlgs 152/2006 nel quale in sintesi egli deve:

• caratterizzare o far caratterizzare il rifiuto prodotto;

• controllare che il trasportatore sia in possesso di regolare e valida

iscrizione all’Albo gestori da parte del soggetto che esegue il trasporto;

diversamente, concorre con esso nel reato di traffico illecito o nella gestione abusiva;

• accertarsi, per quanto riguarda particolari operazioni di recupero che, oltre alla avvenuta comunicazione d’inizio attività all’autorità competente, il recupero sia stato effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dalla norma per la singola tipologia di rifiuti impiegati.

(14)

Oneri e Responsabilità del produttore di rifiuti

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di:

a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di Smaltimento.

Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di

raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188 -bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell’avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario dei rifiuti.

(15)

Oneri Responsabilità del produttore di rifiuti

Il produttore/detentore non si spoglia della responsabilità dei suoi rifiuti

consegnandoli al trasportatore, ma conserva l’onere della vigilanza circa il buon esito del viaggio dei rifiuti fino al destinatario che deve essere necessariamente conosciuto al momento della partenza.

Se il produttore/detentore non riceve la quarta copia controfirmata dal

Responsabile del sito di destinazione entro i tre mesi previsti dalla norma, la responsabilità condivisa impone al produttore/detentore medesimo l’obbligo di Denuncia alla Provincia.

Il produttore-detentore di rifiuti speciali (…) puo consegnarli ad altri soggetti ma, in tal caso, ha lobbligo di controllare che si tratti di Soggetti autorizzati alle

attività di recupero o smaltimento; ove, per contro, tale doverosa verifica sia omessa, il produttore-detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto

qualificato (nella specie smaltitore), nella commissione del reato di cui allarticolo 51, comma 1, Dlgs 22/1997 (attività di gestione non autorizzata).

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Il deposito temporaneo di rifiuti

Le condizioni alle quali è sottoposto il deposito temporaneo sono riferite in particolare a quelli cui sono sottoposti i rifiuti pericolosi e rifiuti contenenti Pop, i limiti temporali e quantitativi del deposito nonché le modalità di raggruppamento di rifiuti diversi tra loro.

Il deposito temporaneo è un “regime derogatorio” che consente al produttore di rifiuti di evitare le autorizzazioni e gli iter tipici della gestione dei rifiuti. Infatti, la

produzione dei rifiuti si colloca al di fuori e prima della loro gestione. Questa opzione è offerta al produttore e consente di non avere bisogno dell’autorizzazione, se rispetta le prescrizioni normative, per stoccare i rifiuti che produce.

Non sono possibili vie di mezzo. Se non si seguono le regole precise del deposito Temporaneo può verificarsi uno dei reati seguenti:

• deposito incontrollato o abbandono, sanzionato anche penalmente, dall’articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006;

• discarica abusiva, sanzionata dal medesimo articolo 256, comma 3, se l’abbandono è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi.

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Il deposito temporaneo di rifiuti

Il D.Lgs. 152/2006 all’articolo 183, comma 1, lettera bb) definisce il deposito temporaneo come

il raggruppamento dei rifiuti e il

deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti

in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel

luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area

in cui si svolge l'attivita' che ha determinato la produzione dei rifiuti

o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,

presso il sito che sia nella disponibilitagiuridica della cooperativa

agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci,

alle seguenti condizioni: omissis……..

(18)

Il deposito temporaneo di rifiuti

Le prescrizioni del deposito temporaneo per stoccare i rifiuti prodotti per non incorrere nelle sanzioni previste sono:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito;

quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;

(19)

Il deposito temporaneo di rifiuti

3. il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5. per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione del deposito temporaneo;

(20)

Il registro di carico e scarico rifiuti

L’obbligo di tenuta del registro è previsto dall’articolo 190, Dlgs 152/2006.

Il modello è previsto dal Dm 148/1998 (come modificato dall’articolo 193, Dlgs 152/2006), mentre per le modalità di tenuta, stampa, numerazione e vidimazione si dovrà seguire la disciplina contenuta nell’articolo 190 citato.

Per quanto riguarda le indicazioni operative per la tenuta del registro sono ancora applicabili le disposizioni di cui alla circolare del Ministro

dell’ambiente e del Ministro dell’industria del 4 agosto 1998.

La registrazione deve essere riferita a ogni singolo formulario dal quale

devono essere desunte tutte le informazioni da riportare nel registro stesso.

Il registro (articolo 190, comma 9, Dlgs 152/2006) ha specificato l’alternativa tra kg, litri o metri cubi; spetta al produttore effettuare la scelta dell’unità di misura, che deve essere mantenuta dal trasportatore fino a destino.

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Il registro di carico e scarico rifiuti

I produttori devono annotare il registro “ almeno

entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto (carico) e dallo scarico del rifiuto prodotto.

Inoltre, devono tenerlo presso ogni impianto di

produzione, e integrato con i formulari, conservarlo

per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.

(22)

Il registro di carico e scarico rifiuti

(23)

Il registro di carico e scarico rifiuti

(24)

Sistema sanzionatorio

per i registri di carico e scarico dei rifiuti

(25)

Sistema sanzionatorio

per i registri di carico e scarico dei rifiuti

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Il formulario di trasporto dei rifiuti

Il formulario di identificazione dei rifiuti è il documento che deve accompagnare il trasporto dei rifiuti.

L’obbligo, è a carico delle imprese e degli enti che effettuano tale Trasporto (articolo 193, Dlgs152/2006).

Il formulario sostituisce tutti gli altri documenti previsti per il trasporto di rifiuti, compreso il modello “F” di cui al Dm 16 maggio 1996, n. 392, per gli oli minerali usati e la scheda di cui all'allegato IB del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188 bis, comma 1, (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) il formulario di trasporto deve essere conforme al modello

contenuto nel Dm 1°aprile 1998, n. 145 e le regole da osservare per la tenuta del formulario sono integrate dalla citata circolare

Ambiente/Industria del 4 agosto 1998, contenente le istruzioni ministeriali per la compilazione del documento.

(27)

Il formulario di trasporto dei rifiuti

Secondo quanto indicato dall’articolo 193, Dlgs 152/2006,:

Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo da atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del Formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal

trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

Il trasportatore non e responsabile per quanto indicato nel formulario di

identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e

consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell incarico.

Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in materia di imballaggio e

Etichettatura delle sostanze pericolose.

(28)

Il formulario di trasporto dei rifiuti

(29)

Il sistema sanzionatorio per

il formulario di trasporto dei rifiuti

(30)

Il sistema sanzionatorio per

il formulario di trasporto dei rifiuti

(31)

I rifiuti e la disciplina ADR

L’articolo 265, comma 2, del Dlgs 152/2006, afferma che “In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose” e l’articolo 193, comma 6, evidenzia che “durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti

pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose.” Il Codice della strada all’articolo 168 con il conseguente apparato

sanzionatorio stabilisce che, siano merci o rifiuti, se soddisfano i requisiti viaggeranno in regime Adr.

Pertanto oltre alla disciplina specifica stabilita dal Dlgs 152/2006, durante la fase del trasporto occorrerà rispettare, ove applicabili, le norme Adr.

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I rifiuti e la disciplina ADR

Il trasporto di sostanze ed oggetti pericolosi sulla strada è regolato dallo Accordo Europeo Relativo al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose sulla Strada" abbreviato A.D.R. firmato a Ginevra nel 1957 e ratificato in Italia con la legge n.1839 del 12 Agosto 1962.

La direttiva comunitaria 94/55/CEE del 21/11/94 ha, in seguito, reso obbligatorio il recepimento e l' applicazione di queste norme anche ai trasporti in ambito nazionale. L' A.D.R. viene aggiornato ogni due anni.

I rifiuti speciali pericolosi sono merci che possono rientrare in un contesto A.D.R. A tutt’oggi non esiste , data la difficoltà di definire la composizione esatta dei rifiuti, una norma che indichi una

corrispondenza automatica fra codice CER del rifiuto speciale e codice specifico del materiale pericoloso definito come numero ONU (UN),

composto da 4 cifre numeriche alle quali, univocamente in tutto il mondo, corrisponde la merce pericolosa trasportata.

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I rifiuti e la disciplina ADR

La tabella riporta alcuni CER (Catalogo Europeo Rifiuti) di rifiuti classificati pericolosi (es.oli minerali, batterie al piombo, filtri olio, vernici-solventi etc.) che risultano sottoposti anche alle norme ADR, durante la fase di trasporto su strada.

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La comunicazione annuale dei rifiuti Il MUD

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), istituito con la Legge n. 70/1994, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti, avviati al recupero e i rifiuti raccolti dal Comune, nell'anno precedente la dichiarazione.

Il modello va presentato entro il 30 aprile di ogni anno,

con riferimento all’anno precedente alla Camera di

Commercio competente per territorio.

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La comunicazione annuale dei rifiuti Il MUD

In assenza di modifiche di legge il MUD da presentare entro il 30 aprile 2021, sarà quello previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018,

pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 45 del 22 febbraio 2019

La presentazione del MUD avverrà con modulistica ed istruzioni già utilizzate per le dichiarazioni presentate nel 2020.

La presentazione alla Camera di Commercio può avvenire esclusivamente via telematica:

non è più possibile la spedizione postale o la consegna diretta del supporto magnetico.

I soli soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali possono presentare la Comunicazione Rifiuti semplificata su supporto cartaceo.

(36)

La comunicazione annuale dei rifiuti Il MUD

La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata Tramite il sito www.mudtelematico.it.

Sono previste sanzioni per il ritardo nella presentazione del MUD o per la mancata presentazione. La presentazione della Dichiarazione MUD

effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza (è necessario contare esattamente 60 giorni, e non

semplicemente due mesi), comporta una sanzione da Euro 26,00 a Euro 160,00.

La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l'omessa

dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro (così come previsto dall'art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/2006).

L'ente che applica le sanzioni è la Provincia.

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Il minicorso che avete seguito ha lo scopo di dare le nozione fondamenti per la corretta gestione dei rifiuti prodotti dalla vs. attività.

RifiutiAMO mira ad offrire un servizio in grado di salvaguardare l’ambiente grazie alla semplificazione della gestione dei rifiuti, per trasformarli in risorsa, inoltre, ritiene fondamentale la sicurezza nei luoghi di lavoro e la promozione di certificazioni per la qualità e l’ambiente.

www.rifiutiamo.eu – info@rifiutiamo.it - 3922675922

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