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Affermava che a suo dire, per il posto alla sezione III penale, non avrebbe dovuto esserle preferita la dott.ssa Seconda

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N. 50

Oggetto: Pratica num. 1639/FT/2011 - Decreto in data 20.6.2011 del Presidente della Corte di Appello di Alpha.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 25 gennaio 2012, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:

OMISSIS

“Con decreto del 20 giugno 2011 il Presidente della Corte di Appello di Alpha, all’esito di interpello per un concorso per tramutamento interno per 32 posti di consigliere, disponeva l’assegnazione ai vincitori.

Presentava osservazioni al decreto la sola dott.ssa Prima, la quale lamentava di avere indicato quale prima preferenza la sezione III penale e di essere stata invece assegnata alla sezione IV penale, sua terza preferenza. Affermava che a suo dire, per il posto alla sezione III penale, non avrebbe dovuto esserle preferita la dott.ssa Seconda.

Al riguardo, riferiva che il provvedimento del Presidente della Corte di Appello, non motivato, aveva verosimilmente valutato le due aspiranti ed aveva preferito la dott. Seconda perché più anziana. E ciò allorquando, a norma di circolare, egli avrebbe dovuto valutare la pregressa attività svolta, la tipologia degli affari trattati, le esperienze pregresse comprovanti l’idoneità professionale.

Ella aggiungeva inoltre che essendo le due colleghe state trasferite in Corte di Appello con il medesimo bando consiliare dai punteggi assegnati per detto concorso si evinceva una valutazione di sua maggiore idoneità per il posto richiesto. Ed aggiungeva infatti che dalla disamina di quei medesimi punteggi risultava esserle stata preferita, per il posto da assegnare alla sezione I penale, la dott.ssa Terza, meno anziana ma con maggiore punteggio in quanto avente pregresse funzioni omologhe.

Quanto al merito, l’osservante aggiungeva che il suo curriculum di penalista (pubblico ministero dall’89 al 92, Pretore penale dal 1992 al 1995, GIP/GUP dal 1998 al 2011 e giudice del dibattimento nel 2011 – tranne per il periodo dal gennaio 1995 all’ottobre 1998 allorquando era stata fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia e dal novembre 2008 al maggio 2010 allorquando aveva svolto l’attività di commissario d’esame al concorso in magistratura) avrebbe dovuto essere valutato come assai superiore a quello della dott.ssa Seconda.

Il Presidente della Corte di Appello controdeduceva rispetto alla osservazioni della dott.ssa Prima riferendo che la dott.ssa Terza le era stata preferita per l’assegnazione al posto presso la sezione I penale proprio in quanto ella aveva svolto in precedenza funzioni di appello. Ed aggiungeva che lo svolgimento di pregresse attività omologhe era uno dei criteri previsto dal par. 41 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari.

Il Consiglio giudiziario in data 20 luglio 2011 all’unanimità esprimeva parere favorevole all’approvazione del decreto 20.6.2011 del Presidente della Corte di Appello, nei seguenti termini:

“Il Consiglio giudiziario, all’esito della relazione e di approfondita discussione, rilevato che i criteri utilizzati dal C.S.M. ai fini del tramutamento non appaiono automaticamente applicabili ai tramutamenti interni disciplinati dagli artt. 40 e seg, della Circolare C.S.M. 21241 del 2008 e successive modifiche, considerato che la dott.ssa Prima, pur avendo svolto funzioni giudicanti per un periodo superiore rispetto alla collega Seconda, ha tuttavia svolto tali funzioni nel settore GIP- GUP, non omogeneo alle funzioni giudicanti d’appello ed in composizione monocratica; che pertanto la dott.ssa Seconda, avendo svolto dal 2007 funzioni giudicanti presso il Tribunale penale di Alpha vanta una idoneità specifica alle funzioni giudicanti di appello superiore rispetto alla collega Prima, tanto più che il Tribunale svolge anche funzione di appello sulle sentenze del Giudice di Pace, all’unanimità esprime parere favorevole al decreto del Presidente della Corte di Appello in data 20.6.2011”.

Questo Consiglio ritiene di aderire al parere espresso all’unanimità dal Consiglio giudiziario di Alpha.

(2)

Innanzitutto va premesso che il Presidente della Corte di Appello ha assegnato all’esito della procedura per concorso interno quattro posti ulteriori rispetto a quelli originariamente banditi, ed in particolare: uno alla sezione famiglia/persona, uno alla prima sezione penale, uno alla seconda sezione penale ed uno alla terza sezione penale. Detta procedura, in violazione dei criteri di circolare, non pare però aver determinato alcuna nullità dato che i posti ulteriori assegnati sono tutti posti in aggiunta a posti concernenti sezioni per cui era stata avviata originariamente la procedura per interpello. Infatti con tale irregolarità non si è determinata alcuna violazione di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, come viceversa sarebbe avvenuto se fossero stati assegnati anche posti relativi a sezioni per cui non era stato bandito alcunché.

Inoltre, è vero che il Presidente della Corte di Appello non risulta avere preventivamente motivato il decreto di assegnazione dei posti, e ciò in violazione del par. 41.5 che prevede “la proposta di assegnazione o di tramutamento deve essere necessariamente motivata, anche con assegnazione di punteggi attribuiti con riferimento ai singoli criteri e preventivamente comunicati, mediante la specifica indicazione delle ragioni che hanno condotto all’individuazione del magistrato prescelto, e la puntuale enunciazione degli elementi da cui risultano le qualità professionali generiche e specifiche che lo rendono idoneo a ricoprire il posto messo a concorso, valutate in comparazione a ciascuno degli altri concorrenti”. Detta motivazione appare però intervenuta successivamente, con le deduzioni del 7 luglio 2011, e tale integrazione sana l’originaria irregolarità .

Quanto al merito va evidenziato preliminarmente che nessuna valenza hanno i punteggi assegnati per i c.d. tramutamenti esterni, che rilevano ad altri fini e non possono perciò essere assunti come indicatori delle maggiori o minori attitudini di un candidato.

Circa le attitudini, in linea con le valutazioni del C.G., appare ragionevole il criterio adottato dal Presidente della Corte di Appello, il quale ha dato rilievo alla circostanza che la dott.ssa Seconda negli ultimi anni ha svolto funzioni collegiali in quanto giudice di una sezione penale dibattimentale del Tribunale di Alpha, laddove la dott.ssa Prima non può vantare alcuna esperienza di giudice di collegio, essendo stata prima PM, poi pretore e, negli ultimi tredici anni prima del trasferimento in Corte, GIP/GUP.

L’adozione di tale criterio appare conforme a quanto previsto al par. 41 n. 1 lett. a) della vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari, secondo cui “l’attitudine all’esercizio delle funzioni inerenti al posto da ricoprire” va “desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze comprovanti l’idoneità professionale dell’aspirante …”. In effetti, in funzione della scelta nell’assegnazione di un posto di giudice dibattimentale in corte d’appello, pare giusto ritenere esperienza rilevante e da valorizzare la “pregressa attività svolta dal magistrato” dott.ssa Seconda, negli ultimi anni, quale giudice di collegio penale al Tribunale di Alpha, funzione che ha consentito di acquisire la sensibilità e l’esperienza necessarie per fare funzionare al meglio l’organo collegiale e che ha permesso anche di esercitare le funzioni collegiali d’appello rispetto alle sentenze penali del giudice di pace. Si tratta, in definitiva, di una “pregressa attività” che finisce per connotare e qualificare il profilo professionale della dott.ssa Seconda, traducendosi in un’ “idoneità professionale” che giustifica una scelta di preferenza tra magistrati di pari anzianità e di fatto esperti in egual modo in materia penale, come nel caso di specie sono, anche se con percorsi diversi, sia la dott.ssa Seconda che la dott.ssa Prima.

Da qui la condivisione del provvedimento del Presidente della Corte d’Appello e del relativo parere del Consiglio Giudiziario di Alpha.

Per tali ragioni, il Consiglio

delibera

di approvare il decreto in data 20.6.2011 del Presidente della Corte di Appello di Alpha”.

Riferimenti

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