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d'ufficio la dott.ssa Quarta alla sezione GIP/GUP

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Academic year: 2022

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N. 54

Oggetto: Pratica num. 2426/FT/2011 - Modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto del 3.11.2011, per il triennio 2006-2008, del Tribunale di Alpha.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta dell’11 gennaio 2012, ha adottato la seguente delibera:

"Visto il decreto con cui in data 3 novembre 2011 il Presidente del Tribunale di Alpha, all'esito di interpello, assegnava: a domanda i dottori Prima, Seconda e Terzo alla sezione GIP/GUP; d'ufficio la dott.ssa Quarta alla sezione GIP/GUP; a domanda la dott.ssa Quinta alla sezione IV penale dibattimento, la dott.ssa Sesta alla sezione V penale dibattimento, il dott. Settimo alla sezione VII penale dibattimento, il dott. Ottavo alla sezione VIII penale dibattimento, la dott.ssa Nona alla sezione X penale dibattimento; infine d'ufficio la dott.ssa Decima alla sezione VII penale dibattimento;

visto il parere contrario reso all'unanimità dal Consiglio giudiziario di Alpha in data 30 novembre 2011;

lette le osservazioni pervenute tardivamente dal dott. Undicesimo e concernenti il conseguente aggravio della situazione della sezione distaccata di Beta;

vista la nota con cui in data 6 dicembre 2011 la dott.ssa Prima, conosciuta la motivazione del Consiglio giudiziario, revocava la propria domanda per l'assegnazione alla sezione GIP/GUP

OSSERVA

Il provvedimento del presidente del Tribunale non può essere approvato, così come osservato dal Consiglio giudiziario di Alpha.

Quanto ai tre posti presso la sezione GIP/GUP nella comparazione tra i sette aspiranti il Presidente del Tribunale proclamava vincitori i dottori Terzo, Secondo e Prima. Quest'ultima è stata preferita in quanto “ha esercitato funzione penali di PM dal 1989 al 1993 e di Pretore dal 1993 al 1997, dal 1997 svolge le funzioni di giudice civile … annovera una consistente anzianità di ruolo e di servizio in questo Tribunale, legata anche ad una pregressa esperienza nel settore penale che, seppure datata, ha registrato giudizi unanimemente positivi”. La motivazione, come riferisce il Consiglio giudiziario, non dà conto sufficientemente del perché la dott.ssa Prima dovrebbe essere preferita a concorrenti esclusi, “alcuni dei quali aventi esperienze professionali che depongono nel senso della titolarità di una maggiore specifica attitudine, quale descritta al paragrafo 41.1 lett. a) della circolare”.

Allo stesso modo appare carente sotto il profilo motivazionale il decreto in esame avuto riguardo alla mancata assegnazione della dott.ssa Dodicesima dalla VIII sezione penale alla V sezione penale. Ella infatti viene indicata come avente attitudini pari a quelle degli altri aspiranti. La sua domanda però, secondo il Presidente del Tribunale, “non può essere accolta trattandosi di istanza di tramutamento dalla sezione penale dibattimentale di provenienza ad altra sezione per posto di identica funzione, non ravvisandosi particolari ed oggettive necessità”. Come riferisce il Consiglio giudiziario è qui omesso ogni riferimento alla competenza per materia della sezione di appartenenza e di quella richiesta nonché al periodo di permanenza presso la VIII sezione, “anche in considerazione della ritenuta rilevanza in precedenti analoghi provvedimenti di queste situazioni al fine di consentire la mobilità interna”.

Per di più, nella specie non ha alcuna giustificazione il riferimento all'assenza di “particolari ed oggettive necessità” per disporre il tramutamento della dott.ssa Dodicesima. Se la stessa è legittimata per decorso del biennio (o dell'anno nel caso di tramutamento d'ufficio) nella sezione di provenienza, non può di certo essere pretermessa o ostacolata nella mobilità interna facendosi leva su preminenti esigenze di servizio (che nel nostro caso varrebbero addirittura al contrario, perché si dovrebbero accertare esigenze non che sconsiglino ma che rendano opportuno il tramutamento).

Una volta esclusi problemi di legittimazione ex par. 40.1 della circolare, la prevalenza o meno nei

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concorsi interni dipende solo dalle valutazioni comparative (attitudini, merito, anzianità di ruolo e di servizio) previste dal par. 41, valutazioni nella specie non compiute o comunque non espresse.

Analoghi sono i rilievi con riferimento alla mancata assegnazione della dott.ssa Decima dalla sezione distaccata di Beta alla V sezione penale (ove aveva presentato domanda quale prima scelta)

“per l'opportunità di non distogliere dalla sezione distaccata di Beta prima del 31 dicembre 2011”

salvo poi assegnare d'ufficio la stessa alla sezione VII penale (ove aveva presentato domanda come seconda scelta) posticipando la presa di possesso al 31 dicembre 2011 nel posto lasciato libero dal dott. Secondo, trasferito all'ufficio GIP, posto non compreso nell'interpello.

Infine non può essere approvato il decreto nella parte in cui la dott.ssa Quarta viene assegnata

“d'ufficio alla sezione GIP/GUP ai sensi del par. 44.2 della vigente circolare in quanto dotata di positive esperienze nel settore penale e nel settore specifico di assegnazione ed attualmente applicata alla medesima sezione, ove ha già incardinato diversi e complessi procedimenti”.

Detta assegnazione è avvenuta d'ufficio individuando un quarto posto alla sezione GIP/GUP allorquando quelli messi a concorso come da interpello erano tre. Il riferimento al par. 44.2 lascia intendere che l'assegnazione d'ufficio della dott.ssa Quarta sia avvenuta in qualità di magistrato di nuova destinazione. Come riferito dal Consiglio giudiziario una assegnazione d'ufficio in via definitiva (e non in supplenza ex par. 44.2 della circolare vigente) può però avvenire solo all'esito di interpello, “determinandosi altrimenti una violazione delle legittime aspettative di magistrati con maggiore anzianità di servizio in quell'ufficio che aspirino allo stesso posto”.

Le conseguenze a cascata sulle posizioni non oggetto di odierno rilievo inducono questo Consiglio a non approvare integralmente il decreto. Provvederà il Presidente del Tribunale ad una rivalutazione complessiva della situazione dei concorrenti quale prospettatasi all'esito dell'interpello.

Per tali ragioni

delibera

di non approvare il decreto 3 novembre 2011 del Presidente del Tribunale di Alpha.".

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