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lo stato dell’arte ed i più recenti arresti giurisprudenziali Notificazioni e comunicazioni telematiche nel procedimento penale:

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Valeria Bove

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Abstract: A quasi due anni e mezzo dalla data in cui le notificazioni penali a persona diversa dall’imputato si effettuano per via telematica, permangono una serie di interrogativi: tra limiti soggettivi ed oggettivi, tali da inibire la diffusione capillare del sistema, si fa strada il ricorso, in vari uffici giudiziari, a nuovi applicativi, diversi da quello inizialmente adottato, che dovrebbero risolvere alcune problematiche emerse con il primo. Con il presente contributo si prova a fare il punto sullo stato dell’arte, per vedere se è possibile, ed in che termini, superare i limiti soggetti ed oggettivi che connotano la normativa di riferimento, analizzando anche gli ultimi e più recenti arresti giurisprudenziali, e se e come si possano ridurre al minimo le problematiche applicative, anche mediante il ricorso ai nuovi sistemi che il Ministero mette a disposizione.

SOMMARIO

1 Il 15 dicembre 2014 2

2 Il quadro normativo di riferimento 4

3 Le questioni giuridiche più problematiche: quali soluzioni? I più recenti orientamenti

della Corte di cassazione 9

3.1 Gli ultimi arresti giurisprudenziali sulla mancata adozione dei decreti ministeriali 9 3.2 La PEC quale “mezzo tecnico idoneo” è la forma esclusiva di notificazione o

un’alternativa privilegiata? 12

3.3 Può la parte privata trasmettere atti alla A.G. con PEC? 16 3.4 L’orientamento della Corte di cassazione sulle notificazioni mediante PEC richieste

dalle parti private 18

3.5 Ambito applicativo: solo notificazioni? La recente modifica del c.a.d. 19 4 Notifiche penali telematiche: l’avvio con il Sistema Notifiche Telematiche (SNT) 24

5 Vantaggi e svantaggi di S.N.T. 27

6 Il ricorso alla PEC TIAP: casi, termini e modalità. Gli ultimi sviluppi 30

1 Giudice del Tribunale di Napoli e Formatore decentrato presso il distretto di Napoli.

Notificazioni e comunicazioni telematiche nel procedimento penale:

lo stato dell’arte ed i più recenti arresti giurisprudenziali

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Le comunicazioni e le notificazioni telematiche nel procedimento penale:

lo stato dell’arte ed i più recenti arresti giurisprudenziali

2 1 Il 15 dicembre 2014

E’ dal 15 dicembre 2014 che le notificazioni penali a persona diversa dall’imputato si effettuano per via telematica. La data segna un momento di svolta nel processo penale: per la prima volta, infatti, il telematico entra nel procedimento penale e fino al momento in cui si scrive (maggio 2017) è questo l’unico settore del procedimento penale in cui il ricorso telematico è previsto per legge. In altri termini, fino ad oggi, le norme di legge sul processo telematico, in ambito penale, disciplinano solo ed esclusivamente il settore delle notificazioni.

Non che non si sia fatto ricorso, già in passato, al telematico: esistevano (ed esistono tuttora) applicativi informatici che gestiscono il processo penale e d’altronde, in un’epoca quale quella attuale, sarebbe stato anacronistico decidere di lasciare l’informatizzazione e l’innovazione fuori dal procedimento penale. Per la prima volta però - ed è questa la grande novità, che rende la data del 15 dicembre 2014 un vero e proprio spartiacque – è il legislatore che prevede di ricorrere diffusamente ed in modo massivo al telematico, per disciplinare un settore del procedimento penale, per altro fondamentale e delicato, ossia quello delle notificazioni, che già nel codice di rito, al fine di annullare puri formalismi ed in un’ottica di efficienza del sistema delle notificazioni, aveva conosciuto l’impiego di mezzi tecnici di notifica, diversi da quelli tradizionali, idonei ad assicurare lo scopo di conoscenza degli atti processuali (in questo senso, le disposizioni di cui agli artt. 148 co. 2 bis, 149 e 150 c.p.p.).

Rinviando ai contributi che analizzano l’evoluzione normativa in tema di notificazioni penali telematiche2, ciò che rileva in questa sede, e da cui occorre partire, è l’attuale fonte normativa primaria di riferimento, ossia l’art. 16 del d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17.11.2012, n. 221 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”).

In particolare l’art. 16 co. 4 d.l. cit3- nel prevedere che nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria siano effettuate esclusivamente per

2 Sul punto, la Circolare ministeriale 11.12.2014 a firma congiunta del Direttore Generale della Giustizia Penale e del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati; P. Silvestri, Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, settore penale in Rel. n. 66-14 Roma, 16.12.2014; L. Petrucci, Il tormentato avvio delle notifiche telematiche nel processo penale, in www.questionegiustizia.it, 30.01.2015; e se consentito V. Bove, Notifiche penali telematiche ed S.N.T.: un primo bilancio a circa tre mesi dal 15 dicembre 2014, in Gazzetta Forense, n. 2, Napoli, 2015, p. 257- 263; V. Bove, Notificazioni telematiche nel procedimento penale questioni giuridiche e problematiche applicative, in www.penalecontemporaneo.it, 9.11.2015 e V. Bove, Notificazioni e comunicazioni telematiche: cosa c’è di nuovo?, in cosmag.it, atti del convegno Incontro con i referenti distrettuali per l’informatica (RID) ed i magistrati di riferimento (MAGRIF) – sessione penale, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura a Roma nelle giornate del 19-20 maggio 2016

3 Di seguito il testo normativo di riferimento, nella parte che occupa:

Art. 16 («Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica») Omissis

«4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis,

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Le comunicazioni e le notificazioni telematiche nel procedimento penale:

lo stato dell’arte ed i più recenti arresti giurisprudenziali

3 via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici - ha stabilito che allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, precisando che la relazione di notificazione viene redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria

La norma, come si sa, va letta in uno alla legge di stabilità del 2013 (l. 28 dicembre 2012, n. 228) che, all’art. 1, comma 19, lettera a), ha introdotto la lettera c-bis) dell'art. 16, comma 9 ed ha modificato l'art. 16, comma 9, lettera d), cit., così espressamente prevedendo che, a decorrere dal 15 dicembre 2014, le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, co. 2 del codice di procedura penale, vanno eseguite attraverso lo strumento della posta elettronica certificata (di seguito, PEC), nei procedimenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello4.

Ecco che allora la data del 15 dicembre 2014 diventa lo spartiacque, tra la fase in cui le notificazioni si effettuavano con i mezzi ordinari (o al massimo attraverso mezzi tecnici idonei) e quella in cui esse – sia pur con i limiti oggettivi e soggettivi che si analizzeranno - si effettuano per via telematica5.

149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

4 Di seguito il testo normativo di riferimento, nella parte che occupa (*) Le modifiche apportate dall’art. 1 co. 19 l. 28.12.2012 n. 228 – di seguito riportato - sono indicate con caratteri corsivi

Art. 16 («Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica») Omissis

9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia: a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla predetta data sono già stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello; c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello;*

d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello.*

5 Prima di allora solo gli uffici giudiziari di Torino erano stati interessati da una sperimentazione ed hanno effettuato dal 1° ottobre 2012 notificazioni che, in virtù del D.M.12 settembre 2012, avevano valore legale; dal 15 dicembre 2014, nei procedimenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello, e dunque a prescindere da alcun decreto, le notificazioni nel procedimento penale si effettuano per legge per via telematica (cfr V. Bove, Notificazioni telematiche nel procedimento penale questioni giuridiche e problematiche applicative, in www.penalecontemporaneo.it, 9.11.2015).

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Le comunicazioni e le notificazioni telematiche nel procedimento penale:

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4 La PEC, da mezzo tecnico idoneo - con il quale vengono fornite al mittente le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, che attestano, rispettivamente, la trasmissione e la consegna del documento informatico e che hanno entrambe valore legale - diventa, per le sue caratteristiche di certezza, celerità e sicurezza, lo strumento scelto dal legislatore, attraverso il quale vanno effettuate (anche) nel procedimento penale (pur se con i limiti oggettivi e soggettivi ormai noti) le notificazioni, definite, appunto, “telematiche”.

Ciò non significa che è consentito formare un atto nativo digitale (che nasce cioè in forma informatica), e procedere alla sua notificazione a mezzo PEC: l’atto da notificare continua, infatti, ad essere un atto cartaceo che va sottoscritto a norma dell’art. 110 co. 2 c.p.p.; si è però scelto di impiegare, per la notifica, uno strumento tecnico idoneo, la PEC, che dà valore legale all’invio ed alla consegna e, ad un tempo, assicura la conoscenza dell’atto.

2 Il quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo di riferimento non ha subito variazioni rispetto al dicembre 2014, se non, come si vedrà, per la recente modifica del codice dell’amministrazione digitale.

Oltre alle disposizioni contenute nel codice di rito (e nelle relative disposizioni di attuazione) la principale disposizione normativa, in tema di notificazioni, continua ad essere l’art. 16 del d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17.11.2012, n. 221 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”, così come modificato dall’art. 1 co. 19 l. 28 dicembre 2012, n. 228) che, come detto, ha indicato nel 15 dicembre 2014 la data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, co. 2 del codice di procedura penale, si effettuano con PEC.

La norma in questione si inquadra nel più generale processo di digitalizzazione della giustizia, che tuttora trova il proprio fondamento normativo nell’art. 4 co. 1 e 2 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (“Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”)6. E’ in particolare il secondo comma dell’art 4 cit a prevedere espressamente che nel processo civile e nel processo penale,

6 Di seguito il testo normativo di riferimento, nella parte che occupa (*) Le modifiche apportate con la legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24 sono indicate con caratteri corsivi e riportate tra i segni ((….))

Art. 4 («Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia»)

1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi ((fino alla data di entrata in vigore dei decreti)) di cui ai commi 1 e 2.

2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. ((Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate)) nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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Le comunicazioni e le notificazioni telematiche nel procedimento penale:

lo stato dell’arte ed i più recenti arresti giurisprudenziali

5 tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi del CAD, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1 (nel caso concreto, come si vedrà, dal D.M.21 febbraio 2011 nr. 44).

Ebbene, tanto l’art. 16 cit., quanto l’art. 4 cit. prevedono come strumento di trasmissione telematica la PEC: ne deriva che le disposizioni in esame vanno necessariamente lette in uno alle norme che regolamentano l’utilizzo della PEC ed a quelle contenute nel codice dell’amministrazione digitale.

Quanto alle norme che regolamentano l’utilizzo della PEC, sono tuttora in vigore sia il d.p.r. 11.02.2005, n. 68 (“Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata”)7 che regolamenta il sistema, già adottato nel processo civile e nelle comunicazioni tra amministrazioni, che il legislatore ha previsto per le trasmissioni di comunicazioni telematiche, ossia la PEC8; sia le disposizioni contenute nel decreto adottato dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 2.11.2005 (“Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata”) che, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento, definisce le regole tecniche relative alle modalita' di realizzazione e funzionamento della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005.

A monte, quale presupposto per rendere operativo il sistema di trasmissione telematica con PEC, l’obbligo per i professionisti9, e nello specifico per gli avvocati – in quanto professionisti iscritti in albo istituito con legge dello Stato – di munirsi di PEC, imposto dall’art. 16 d.l. 29.11.2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 210.

7 Continua ad essere in vigore anche l’art. 16, co. 4 del d.p.r. n. 68/2005 cit. a norma del quale “le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative”:

si tratta di una disposizione che - coordinando tra loro le norme attualmente in vigore ed interpretando le fonti normative di pari livello che disciplinano il sistema delle notificazioni nel processo penale alla luce della ratio legis e degli interventi innovativi succedutisi nel tempo – è destinata a regredire rispetto alle altre norme, adottate successivamente, che hanno esteso il sistema anche alle notificazioni (lex posterior derogat priori).

8 E’ l’art. 1, co. 2, lett g) del d.p.r.nr. 68/2005 cit. che fornisce la definizione di PEC, intendendosi per essa

“ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici”

9 Per la registrazione dei soggetti nel Registro Generale Indirizzi Elettronici da parte di ordini professionali cfr la scheda su https://pst.giustizia.it/PST/en/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1&contentId=SPR395

10 Si riporta di seguito il testo per estratto:

DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale). (GU n.280 del 29-11-2008 - Suppl. Ordinario n. 263). Entrato in vigore il 29-11-2008. Convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).

Art. 16 («Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese») Omissis

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Omissis

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Le comunicazioni e le notificazioni telematiche nel procedimento penale:

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6 L’ulteriore tassello normativo di riferimento è costituito dal d.lgs.7.03.2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, di seguito c.a.d.) e successive modificazioni, tra cui le più recenti modifiche ed integrazione al c.a.d. contenute nel decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179 11, che, oltre ad aver modificato ed “aggiornato” le disposizioni del c.a.d., ha per la prima volta introdotto un principio generale, stabilendo al comma 6 dell’art. 2 che “Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.” In altri termini, laddove non vi siano disposizioni speciali e/o specifiche che disciplinano o che regolamentano il processo (per quel che qui interessa, penale) telematico, trovano applicazione le disposizioni contenute nel c.a.d. Si tratta di una novità assoluta che, pur potendo prestare il fianco a qualche critica (la disposizione prevede infatti una clausola di specialità in favore di norme generalmente di rango sottordinato, quali quelle in materia di processo telematico, generalmente disciplinato con decreti ministeriali soprattutto regolamentari, oltre che da disposizioni dirigenziali), ha il grande pregio di “introdurre” le norme del codice dell’amministrazione digitale anche in ambiti, quelli appunto processuali, che sono diversi rispetto ai rapporti tra le pubbliche amministrazioni o tra la amministrazione ed i cittadini dello stato, a settori, cioè, nei quali l’uso dell’informatica, così come disciplinato dal c.a.d., costituisce lo strumento privilegiato cui far ricorso.

In questo quadro si pone la disposizione normativa di cui all’art. 48 c.a.d. (“Posta elettronica certificata”), inizialmente modificato dall’art.33 del d. lgs 30 dicembre 2010, n.

235 e quindi dal d. lgs 2016 n. 17912.

A norma della disposizione in esame la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.

68 o o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai

11 Il 14 settembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (“Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”) pubblicato su GU n.214 del 13-9-2016.

12 Di seguito il testo dell’art. 48 CAD, attualmente in vigore, così come modificato dal d. 26 agosto 2016 n.

179 (“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”) su GU n.6 del 13.09.2016 entrato in vigore il 14/09/2016, nel quale si evidenziano in corsivo le parti modificate:

«Art. 48 (Posta elettronica certificata).

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.

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Le comunicazioni e le notificazioni telematiche nel procedimento penale:

lo stato dell’arte ed i più recenti arresti giurisprudenziali

7 sensi dell'articolo 71. ed essa equivale, salvo che la legge disponga diversamente13, alla notificazione per mezzo della posta, nella quale tanto la data quanto l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante PEC sono opponibili ai terzi.

Fin qui gli atti di normazione primaria cui fare riferimento.

Il discorso sulle notifiche telematiche non può però prescindere dagli atti di normazione secondaria adottati nelle more, comprensivi dei decreti ministeriali che individuano le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal c.a.d., dal regolamento per l’utilizzo della PEC e più in generale dalla normativa in tema di digitalizzazione della giustizia.

Fondamentale è il decreto del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell’art. 4 d.l. 29 dicembre 2009, nr. 193 cit, ossia il d.m.g. 21.02.2011 nr. 44 («Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n.

24»), entrato in vigore il 18.05.2011che ha disciplinato, tra l’altro, i sistemi informatici del dominio giustizia; la trasmissione di atti e di documenti informatici, distinguendo tra modalità di comunicazione e modalità di notificazione e prevedendo una disciplina apposita per le comunicazioni nella fase delle indagini preliminari; il “Portale dei servizi telematici”, ossia il sito dell’amministrazione sul quale vengono messi a disposizione degli utenti privati i documenti; il cd. ReGIndE – ossia il Registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, contenente i dati identificativi e gli indirizzi di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni, avvocati, consulenti, etc14.

In questo contesto, e con riferimento alle notificazioni e comunicazioni telematiche in ambito (anche) penale, assumono rilievo l’art. 16 (“Comunicazioni per via telematica”)15 -

13 In questo senso la modifica apportata dall’art. 33 del d.lgs 30.12.2010, n. 235 e tuttora in essere, anche a seguito delle modifiche recenti. Il testo originario prevedeva, in luogo dell’inciso “salvo che la legge disponga diversamente”, il seguente inciso “nei casi consentiti dalla legge”, che restringeva notevolmente il valore legale della trasmissione telematica con PEC del documento alle sole ipotesi espressamente disciplinate per legge.

14 Alcune disposizioni del d.m. 21.02.2011 nr. 44, entrato in vigore il 18.05.2011 e che per altro fissa anche disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari, sono state in parte modificate dal d.m. 3.4.2013 n.

48 e dal d.m. 15.10.2012, n. 209: si tratta essenzialmente di alcune disposizioni relative però al solo processo civile.

15 Di seguito il testo dell’art. 16 d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, come modificato dall’art. 3 del decreto 15 ottobre 2012 n. 209, in vigore dal 20.12.2012; (*) Le modifiche apportate con la legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24 sono indicate con caratteri corsivi e riportate tra i segni ((….)):

«art. 16 Comunicazioni per via telematica

1. La comunicazione per via telematica dall'ufficio giudiziario ad un soggetto abilitato esterno o all'utente privato avviene mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici, ovvero per la persona fisica consultabile ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 e per l'impresa indicato nel registro delle imprese, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare una copia informatica dei documenti cartacei da comunicare nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, che conserva nel fascicolo informatico.

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Le comunicazioni e le notificazioni telematiche nel procedimento penale:

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8 che disciplina le comunicazioni per via telematica dall’ufficio giudiziario ad un soggetto abilitato esterno o all’utente privato –, l’art. 17 (“Notificazioni per via telematica”) – che disciplina le notificazioni per via telematica, ed in particolare sia le richieste telematiche di un’attività di notificazione da parte di un ufficio giudiziario al sistema informatico dell’UNEP, sia le richieste di altri soggetti inoltrate all’UNEP e sia, più in generale, la notificazione per via telematica da parte dell’UNEP, che deve rispettare i requisiti richiesti per la comunicazione da un ufficio giudiziario verso i soggetti abilitati esterni di cui all’art. 16 inoltrate al sistema informatico dell’UNEP- ed, infine, l’art. 19 (“Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari”) – che regolamenta le comunicazioni tra l’ufficio del pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

Di rilievo sono inoltre i provvedimenti contenenti le specifiche tecniche previste dall’art.

34 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44 che vengono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPa e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e che vengono poi rese disponibili mediante pubblicazione nell’area pubblica dei dati personali: il riferimento è al provvedimento del 16.04.2014 emesso dalla D.G.S.I.A, (che sostituiva il provvedimento del 18.07.2011 della DGSIA), di recente modificato dal decreto 28.12.2015 che ha adottato nuove specifiche tecniche16. Di rilievo, per la parte che occupa, gli artt. 17, 18, 19 – relative rispettivamente alle comunicazioni e notificazioni per via telematica, contenenti dati sensibili e alle notificazioni per via telematica a cura degli uffici NEP - e quindi, con riferimento alle specifiche tecniche inerenti le disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari, l’art. 20

3. La comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ((ricevuta di avvenuta consegna)) (*) da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del codice dell'amministrazione digitale.

((4. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o la forza maggiore, negli uffici giudiziari individuati con il decreto di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata, si procede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 51 e viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario, contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori. Tale avviso e' visibile solo dai soggetti abilitati esterni legittimati ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44)) (*).

5. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna vengono conservati nel fascicolo informatico.

6. La comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26, con modalita' tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilita' delle relative attivita'.

7. Nel caso previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, ma la comunicazione si intende perfezionata il giorno feriale successivo al momento in cui viene generata la ((ricevuta di avvenuta consegna)) (*) da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario.

8. Si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 49 del codice dell'amministrazione digitale.

16 Sul portale dei servizi telematici (PST) consultabile dal sito del Ministero della giustizia sono pubblicate, nell’area pubblica relativa “Documenti” e quindi nell’ambito della “Normativa Processo telematico”, le Specifiche Tecniche (ex art. 34 D.M. 44/2011) - Testo coordinato con il provvedimento 28 dicembre 2015.

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Le comunicazioni e le notificazioni telematiche nel procedimento penale:

lo stato dell’arte ed i più recenti arresti giurisprudenziali

9 Tali provvedimenti vanno comunque letti in uno alla circolare ministeriale 11.12.2014 a firma congiunta del Direttore Generale della Giustizia Penale e del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati che, a ridosso del 15.12.2014, ha avuto ad oggetto proprio l’Avvio del Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali (SNT) e che ha fornito una serie di indicazioni specifiche non solo sulla normativa di riferimento, ma anche sulle caratteristiche e connotazioni del sistema informatico ministeriale adottato per le notificazioni telematiche nel processo penale, ossia SNT. E’ del 14.06.2015 l’ulteriore circolare adottata solo dalla D.G.S.I.A. in cui sono state comunicate agli uffici di sorveglianza (tribunale e magistrato di sorveglianza) ed ai tribunali per i minorenni, nonché alle procure presso i tribunali per i minorenni, le modalità per richiedere il decreto ministeriale non regolamentare autorizzativo per notificazioni telematiche.

3 Le questioni giuridiche più problematiche: quali soluzioni? I più recenti orientamenti della Corte di cassazione

All’indomani dell’ingresso del telematico nel processo penale – ossia dopo il 15.12.2014 – emersero alcune problematiche, che in parte incidevano sull’organizzazione degli uffici giudiziari, ed in altra parte riguardavano l’interpretazione da dare alle nuove disposizioni normative17.

Senza ripercorrerle, ma rinviando per il loro approfondimento al precedente contributo18, si verificherà se e quali siano state le soluzioni organizzative adottate, quanto meno nell’ambito del Tribunale di Napoli, e quali quelle giuridiche, con uno sguardo mirato ai principi espressi dai giudici di legittimità, che, nell’arco di questi due anni, si sono già più volte pronunciati sul punto.

3.1 Gli ultimi arresti giurisprudenziali sulla mancata adozione dei decreti ministeriali

Una delle più evidenti questioni giuridiche, emerse all’indomani della riforma, ha riguardato i commi 9 e 10 dell’art. 16 d.l. cit., caratterizzati da un evidente, mancato raccordo19.

17 Se consentito, V. Bove, Notifiche penali telematiche ed S.N.T.: un primo bilancio a circa tre mesi dal 15 dicembre 2014, in Gazzetta Forense, n. 2, Napoli, 2015, p. 257- 263; V. Bove, Notificazioni telematiche nel procedimento penale questioni giuridiche e problematiche applicative, in www.penalecontemporaneo.it, 9.11.2015

18 Il riferimento è a V. Bove, Notificazioni telematiche nel procedimento penale questioni giuridiche e problematiche applicative, in www.penalecontemporaneo.it, 9.11.2015

19 Se infatti a norma della lettera c-bis) dell'art. 16, co. 9 cit. (come modificato dall’art. 1 comma 19, n. 1), lett. a) della l. 24 dicembre 2012, n. 228) le disposizioni relative alle notificazioni da effettuarsi per via telematica a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, co. 2 del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello acquistano efficacia «a

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Le comunicazioni e le notificazioni telematiche nel procedimento penale:

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10 Il problema riguardava tutti gli uffici giudiziari italiani, perché con la sola eccezione degli uffici giudiziari di Torino (Tribunale e Procura della Repubblica), per nessun altro ufficio era stato emesso, e né è stato fino ad oggi emesso, alcun decreto ministeriale attuativo avente natura regolamentare previsto dall’art. 16, co. 10 del d.l. cit

Ad oggi l’interpretazione maggioritaria, che tra l’altro ha trovato l’avallo anche della Suprema Corte, sembra essere quella adottata “in fatto” da tutti gli uffici giudiziari, che si orientarono ritenendo non necessaria l’emanazione dei decreti ministeriali, in linea con l’interpretazione data dalle due Direzioni Generali ministeriali nella circolare dell’11.12.2014 cit.20

Inizialmente il giudice di legittimità si era infatti occupato a più riprese delle problematiche connesse agli uffici giudiziari di Torino21 e quindi a ben vedere della (diversa) questione relativa alla mancanza, per essi, di una norma transitoria.

Occorrerà aspettare la fine del 2015 perché la Corte esprima, in ordine alla problematica in esame, il seguente principio di diritto: In tema di notifiche ai difensori, l'art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen., consente la notifica " con mezzi tecnici idonei", tra cui va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall'emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l'utilizzo della P.E.C., secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 18 ottobre 2012, n.179.”22

Tale principio è stato di recente ribadito anche dalla Seconda Sezione della Corte con la sentenza n. 620/2017 del 11.01.2017 (dep. 10.02.2017) secondo cui: “In tema di notifiche ai difensori, l'art. 148, comma 2 bis, c.p.p., consente la notifica "con mezzi tecnici idonei", tra cui va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall'emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l'utilizzo della PEC.” e prim’ancora con la sentenza n. 5138, sez. VI, 13

decorrere dal 15 dicembre 2014», il successivo comma 10 (non interessato dalla modifica apportata con la legge di stabilità) in evidente contrasto, continua a richiedere anche in tali casi (oltre a quelli riguardanti uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello) l’adozione del decreto del Ministro della giustizia avente natura non regolamentare, emesso dopo aver sentito l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense ed i Consigli dell’ordine degli avvocati interessati, nel quale vengono appunto individuati gli uffici giudiziari in cui operano le disposizioni per le notificazioni penali telematiche ai destinatari sopra menzionati.

20 Di differente e contrario avviso P. Silvestri, Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, settore penale in Rel. n. 66-14 Roma, 16.12.2014, p. 18 e segg. che propendeva per una interpretazione letterale della (sola) disposizione di cui al comma 10 lett b) cit. e quindi per la necessità dell’emanazione, in ogni caso, del decreto ministeriale non regolamentare

21 La Corte si è infatti occupata della diversa questione relativa alla mancanza di una disciplina transitoria relativamente a quegli uffici – nella specie quelli di Torino – già autorizzati a disporre, a far data dal 1° ottobre 2012, le notifiche via PEC e per i quali occorreva chiedersi se fosse necessario in ogni caso attendere la data del 15.12.2014 per procedere alle notifiche telematiche: la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite che si è espressa nel senso della validità di quelle notifiche, avendo affermato che “Anche dopo l'entrata in vigore del d.l.

18 ottobre 2012, n. 179, e relativa conversione in legge, sono valide le notificazioni a persona diversa dall'imputato o indagato eseguite per via telematica, ai sensi del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, e relativa conversione in legge, dagli Uffici giudiziari già autorizzati dal decreto 1 ottobre 2012 dal Ministro della Giustizia”; prima di allora, ma prevalentemente con riferimento agli uffici giudiziari di Torino, Sez. 2, n. 32430 del 09/07/2014 - dep. 22/07/2014, Nedzvetskyi, Rv. 260243; Cass. Sez. VI, Sentenza. n. 24482/2015, del 12 dicembre 2014- dep., ric. Cutrì; Sez. 2, ord. 16634 del 10/04/2015 – dep 21/04/2015, Nedzvetskyi; Cass. pen., sez. un. sent. 26 giugno 2015 (dep. 22 luglio 2015), n. 32243, Pres. Santacroce, Rel. Fumo, Ric. Nedzvetskyi

22 Sez. 2, n. 50316 del 16/09/2015 - dep. 22/12/2015, Gullotta, Rv. 265394

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11 ottobre 2016 n. 51348 (de. 1.12.2016) 23, n. 16622/16 del 31.03.2016 (dep. il 21.04.2016)24 e n. 11047, VI Sez., del 7.3.2016 (dep 16.3.2016)25

In linea con la Circolare ministeriale 11.12.2014 cit e con le citate sentenze, può dunque fondatamente sostenersi che malgrado non si sia proceduto, in sede di adozione della legge di stabilità, a raccordare tra loro la (nuova) lettera c) bis del comma 9 ed il comma 10, tale ultima disposizione normativa deve intendersi derogata dalla successiva modifica legislativa del comma 9 così come introdotta con la l. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha individuato una data certa che ha reso obbligatorie nei tribunali e corti di appello le suddette notificazioni.

In altri termini, la disposizione normativa successiva (la lettera c) bis del co. 9 cit.), essendo anch’essa fonte primaria, di pari grado rispetto a quella che aveva introdotto il co.10 cit. ma ad essa successiva, deve ritenersi prevalente (lex posterior derogat priori) rispetto alla prima, avendo previsto una data certa in luogo dell’adozione di un atto amministrativo (il decreto del Ministro della giustizia) che, in base alla disposizione preesistente, integrava un elemento costitutivo necessario per l’entrata in vigore della disciplina.

La data certa diviene, dunque, il nuovo elemento costitutivo necessario per l’entrata in vigore della disciplina.

Permane, e sul punto non sembra siano intervenute pronunce della Suprema Corte, la questione relativa all’obbligatorietà delle notifiche in via telematica nelle procure della Repubblica e nelle procure generali presso le corti d’appello: la circolare ministeriale citata ha optato per la tesi secondo cui il regime delle notificazioni telematiche trova applicazione anche in detti uffici26 ed ha precisato che le notifiche telematiche sono

“consentite” anche nella fase delle indagini sin dal momento dell’iscrizione della notizia di reato ex art. 335 c.p.p.

In concreto tutte le Procure del distretto napoletano e, a quanto sembra, anche tutte le Procure della Repubblica, compreso le Procure Generali, sin dal primo momento hanno effettuato le notifiche penale per via telematica, adottando un’interpretazione sistematica del complesso normativo di riferimento che porta a ritenere tale regime applicabile anche agli uffici requirenti.

23 Cassazione penale sez. VI 13 ottobre 2016 n. 51348 (Annulla con rinvio, App. Milano, 20/03/2015) secondo cui: “In tema di notifiche ai difensori, l'art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen., consente la notifica "con mezzi tecnici idonei", tra cui va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall'emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l'utilizzo della PEC, secondo quanto previsto dall'art. 16 d.l. 18 ottobre 2012 n.179”

24 La Corte si è così espressa: “Questa Corte di legittimità, ha già avuto modo di precisare che, in tema di notifiche ai difensori, l'art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen., consente la notifica "con mezzi tecnici idonei", tra cui va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall'emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l'utilizzo della P.E.C., secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 18 ottobre 2012, n.179 (così sez. 2, n. 50316 del 16.9.2015, Gullotta, rv.

265394).

25 Cassazione penale sez. VI 07 marzo 2016 n. 11047 “In tema di notifiche ai difensori, l'art. 148, comma 2 bis, c.p.p., consente la notifica "con mezzi tecnici idonei", tra cui va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall'emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l'utilizzo della P.E.C., secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge n.179 del 2012”

26 Depone in questo senso il riferimento contenuto nell’art. 16 cit. ai “procedimenti dinanzi” ed il richiamo all’art. 151 co. 2 c.p.p. che si riferisce ad una forma di notificazione esclusiva del pubblico ministero.

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Le comunicazioni e le notificazioni telematiche nel procedimento penale:

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12 Quanto invece agli uffici del giudice di pace, alla Corte di cassazione, ai tribunali di sorveglianza ed ai tribunali per i minorenni, può considerarsi un dato interpretativo pacifico la loro esclusione dal regime delle notificazioni penali telematiche obbligatorie, almeno fino a quando non verranno adottati per essi i decreti ministeriali di natura non regolamentare.

Al momento in cui si scrive (maggio 2017) non sono stati adottati decreti per i giudici di pace; sono stati emessi decreti ministeriali per 21 procure della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; per 22 Tribunali per i minorenni; per 21 Tribunali di sorveglianza; per 39 Uffici di sorveglianza27.

3.2 La PEC quale “mezzo tecnico idoneo” è la forma esclusiva di notificazione o un’alternativa privilegiata?

La circostanza che il quadro normativo di riferimento sia rimasto sostanzialmente inalterato, se non per la parte che interessa il c.a.d., porta a ritenere che anche le riflessioni sui limiti, oggettivi e soggettivi, che incontrano le notifiche telematiche nel procedimento penale non siano mutate.

Tuttavia, essendo oramai trascorsi più di due anni dalla data in cui le notifiche penali si effettuano per via telematica ai sensi della normativa in esame, si delineano già i primi orientamenti della Suprema Corte sulla validità e sull’ambito di applicazione della PEC.

Numerose sono già le pronunce sulla validità della PEC. Può infatti affermarsi come sia divenuto orami costante ed uniforme quell’orientamento – già in nuce nella pronuncia n.

50316 del 16.09.2015, n. 45403 del 25.11.2015 dep. il 13.11.2015 ed ancor di più nelle sentenze n. 6118 dep. il 15.02.2016 e nr. 11047 dep. il 16.03.2016 e quindi nella sentenza nr.

45000 (ud del 09.06.2016) dep. 26.10.2016 – secondo il quale la notificazione al difensore tramite posta elettronica certificata rientra tra i “mezzi tecnici idonei”, ai sensi dell’art. 148 comma 2 bis c.p.p, da un lato, perché in grado di fornire prova della trasmissione stessa e dell’avvenuta ricezione28 e dall’altro per la formulazione “aperta” adottata nella norma in esame anche in conseguenza dell’imprevedibilità e della celerità del progresso tecnologico, tale da non vincolare l’interprete nel recinto di un numerus clausus e da non porre, in conseguenza, limiti ad includere nei “mezzi tecnici idonei” uno strumento come la PEC29.

La PEC, secondo l’orientamento della Corte, è dunque uno strumento tecnico idoneo a prescindere, per un verso, dalla normativa che, per (quasi) tutti gli uffici giudiziari, ha reso obbligatorie, a decorrere dal 15.12.2014, le notificazioni telematiche a mezzo PEC

27 I dati riportati sono stati forniti, aggiornati al mese di maggio 2017, dalla D.G.S.I.A.

28 Cfr sul perfezionamento della notifica con PEC: Cassazione penale sez. IV 15 dicembre 2016 n. 2431;

Cassazione penale sez. II 03 novembre 2016 n. 52517

29 Cass V Sez. sent. N. 45000 (ud del 09.06.2016 – dep. 26.10.2016) e, se consentito, V Bove,“Notifica PEC:

validi gli avvisi telematici alla persona offesa” nota a Cass Pen. n. 45000 – 2016 - Il Quotidiano Giuridico, Wolters Kluwer, 09.11.2016

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Le comunicazioni e le notificazioni telematiche nel procedimento penale:

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13 alle parti private diverse dall’imputato, e, per altro verso, dall’emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi destinati a regolamentare l’utilizzo della PEC30.

Quanto all’ambito dei soggetti che possono ricevere le notifiche telematiche, si è già evidenziato che il legislatore parla a tal proposito di «persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale» e l’interpretazione delle norme di riferimento porta a ritenere che i destinatari delle notifiche telematiche siano principalmente i difensori (sia in proprio, sia quali domiciliatari dell’imputato31 ed anche quando la notifica viene a lui eseguita, nell’interesse dell’imputato, mediante consegna ai sensi dell’art. 161 co. 4 c.p.p32 o ai sensi dell’art. 157 co. 8 bis c.p.p.33) e che ciò che in definitiva resta escluso, perché espressamente non consentito dal legislatore, è la notifica effettuata direttamente all’imputato, persona fisica34.

In conseguenza di ciò, pur se inizialmente molti uffici giudiziari hanno adottato un’interpretazione rigorosa e restrittiva dell’art. 16 d.l. 179/2012 nella parte in cui rinvia all’art. 148 bis c. e c.p.p. (che fa esclusivo riferimento ai difensori) ed hanno quindi ritenuto che le notificazioni per via telematica da parte dell’a.g. fossero obbligatorie nei confronti dei soli difensori, sembra oggi delinearsi un orientamento che estende le notifiche con PEC anche alle parti private diverse dall’imputato, contemperando, tuttavia, questa apertura con il criterio del raggiungimento dello scopo.

In questo senso, una decisione di recente adottata dalla Corte di cassazione che, se per un verso, ha ritenuto valida la notifica effettuata con PEC alle persone offese (dalla motivazione semplificata adottata non è dato evincere se fosse stata fatta al difensore delle persone offese o, come sembra intuirsi, direttamente alle persone offese), rientrando essa tra i “mezzi tecnici idonei” che, a norma dell’art. 148 co. 2 bis c.p.p., e dunque in alternativa al ricorso agli ufficiali giudiziari, possono essere utilizzati per eseguire notificazioni o avvisi, per altro verso, ha fatto leva sul criterio del raggiungimento dello scopo (già richiamato nella sentenza nr.

45403/2015) tenuto conto che, nel caso concreto, l’avviso della richiesta di archiviazione e quindi del decreto di archiviazione comunicati a mezzo PEC avevano sicuramente raggiunto lo scopo di comunicazione ad essa assegnato, dal momento che era stata proposta

30 Se consentito cfr sul punto: V. Bove, “Notificazione telematica al difensore: prima di tutto, un mezzo tecnico idoneo”, nota a Cass Pen. n. 45403/2015 in il Quotidiano Giuridico, Wolters Kluwer, 26.11.2015; V.

Bove “Valide le notifiche al difensore effettuate con PEC” – nota a Cass Pen n. 11047/2016, in Il Quotidiano Giuridico, Wolters Kluwer, 01.04.2016

31 cfr Cass n. 6118/2016 e se consentito, V. Bove E’ valida la notifica a mezzo PEC all’imputato domiciliato presso il difensore” – nota a Cass. Pen. n. 6118/2016, in Il Quotidiano Giuridico, Wolters Kluwer, 26.02.2016

32 Cfr Cassazione penale sez. IV 31 marzo 2016 n. 16622 – “In tema di notifiche, è da ritenersi valida a notifica di un atto diretto all'imputato che sia effettuata, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 161, comma 4, c.p.p., al suo difensore a mezzo PEC (posta elettronica certificata), non ostandovi il disposto dell'art. 16, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, conv. con modificazioni, in l. 17 dicembre 2012 n. 221, secondo cui detto mezzo è consentito soltanto quando si tratti di notifiche a persona diversa dall'imputato”

33 Cfr Cassazione penale sez. IV 19 settembre 2016 n. 4090 – “È valida la notifica effettuata, ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., mediante invio al difensore, tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), dell'atto da notificare all'imputato, atteso che la disposizione di cui all'art. 16, comma quarto, D.L. 16 ottobre 2012 n. 179, che esclude la possibilità di utilizzare la "pec" per le notificazioni all'imputato, va riferita esclusivamente alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante consegna al difensore seppure nel suo interesse.” (Dichiara inammissibile, App. Bologna, 23/09/2015)

34 Cassazione penale sez. IV 22 dicembre 2016 n. 3336; Cassazione penale sez. IV 19 settembre 2016 n.

40907; Cassazione penale sez. IV 31 marzo 2016 n. 16622

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14 opposizione, prima, e ricorso in cassazione, poi, così esercitando le facoltà cui la comunicazione era finalizzata35.

Si tratta di un’apertura significativa che trova conferma anche in una recente decisione della Suprema Corte (Cass Pen, sez I, 11 gennaio 2017, n. 6320) nella parte in cui si afferma che l’art. 16 d.l. 179/2012 pone come unico divieto quello dell'inutilizzabilità della notifica a mezzo PEC a cura della cancelleria, qualora il destinatario sia l'imputato (persona fisica); di contro, destinatari della notifica a mezzo PEC possono essere i difensori, le persone offese, le parti civili, i responsabili civili, i civilmente obbligati per la pena pecuniaria, ecc.: in sintesi, tutti coloro che prendono parte ad un processo penale e che non assumono la qualità di imputato.

E’ dunque un’apertura da guardare con favore, ma sarebbero necessari alcuni distinguo:

se il destinatario è un difensore, nulla quaestio; qualora invece il destinatario sia una parte privata (diversa dall’imputato e dal difensore) occorrerebbe verificare se sia tenuta a munirsi di PEC (come accade per i difensori) ed è certamente opportuno che, ove la notifica alla parte privata da parte dell’a.g. venga effettuata con tali modalità, venisse adottato comunque il criterio generale del raggiungimento dello scopo.

Al di là di questa apertura, occorre tuttavia chiedersi se tali notificazioni siano diventate la forma esclusiva di notifica nei casi di cui agli artt. 148 co. 2 bis, 149, 150 e 151 co. 2 c.p.p., o un’alternativa privilegiata rispetto alle forme di notificazioni ivi contemplate di cui l’a.g. potrebbe continuare ad avvalersi.

Una premessa è d’obbligo.

La notifica a mezzo PEC non ha sostituito le altre modalità di notificazione previste dal codice di rito: la normativa non ha infatti inciso sulla disposizione di cui all’art. 148 c.p.p. che pertanto resta la regola generale, per cui, a tutt’oggi, le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga diversamente, vanno eseguite dall’ufficiale giudiziario (e se si tratta di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini anche dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 151 c.p.p.) o da chi ne esercita le funzioni e, qualora il procedimento sia a carico di detenuti o davanti al tribunale del riesame e se ne ravvisi l’urgenza, dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti; parimenti, nessuna altra ed ulteriore disposizione normativa contenuta nel titolo V relativo alle Notificazioni è stata in qualche modo modificata, per cui continuano ad essere praticabili tutti i vari tipi di notificazione ivi

35 Cass V Sez. sent. N. 45000 (ud del 09.06.2016 – dep. 26.10.2016) e, se consentito, V Bove,“Notifica PEC:

validi gli avvisi telematici alla persona offesa” nota a Cass Pen. n. 45000 – 2016 - Il Quotidiano Giuridico, Wolters Kluwer, 09.11.2016; in questa direzione sembra porsi anche la sentenza emessa da Cassazione penale sez. IV 22 dicembre 2016 n. 3336 secondo cui: “La notifica effettuata a mezzo posta elettronica certificata (pec) costituisce l'ordinario sistema legale di notificazione degli atti giudiziari nel processo penale diretti a persona diversa dall'imputato che non sia domiciliato presso il suo difensore (infatti, l'art. 16 d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, conv. dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221, prevede l'utilizzo esclusivo della pec per l'invio di notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p.; con la precisazione che l'esclusione della possibilità di utilizzare la pec per le notificazioni all'imputato, va riferita esclusivamente alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante consegna al difensore seppure nel suo interesse). Con la conseguenza che non c'è bisogno di alcun decreto che l'autorizzi, né tantomeno che l'autorità giudiziaria lo precisi nell'atto da notificare: la forma di notifica tramite pec, infatti, non ha nulla a che vedere con le "forme particolari di notificazioni disposte dal giudice", disciplinate dall'art. 150 c.p.p., per le quali solo il giudice è chiamato a emettere un decreto motivato in calce all'atto in cui indica le modalità necessarie per portare lo stesso a conoscenza del destinatario.”

(15)

Le comunicazioni e le notificazioni telematiche nel procedimento penale:

lo stato dell’arte ed i più recenti arresti giurisprudenziali

15 contemplati (da quella tramite servizio postale, a quella per pubblici annunci alle persone offese, a quelle effettuate con lettura in udienza).

In questo quadro, la notifica a mezzo PEC è stata introdotta “per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale”.

E’ questo, dunque, l’ambito applicativo delle notificazioni telematiche.

In altri termini, la notifica telematica ha preso il posto delle forme di notificazioni espressamente richiamate e non anche di tutte le altre: la PEC è oggi considerata dal legislatore – e, come si è visto, dalla Suprema Corte - un mezzo tecnico idoneo cui si ricorre, ai sensi dell’art. 148 co. 2 bis c.p.p., per le notificazioni e gli avvisi ai difensori (per le altre parti private, diverse dall’imputato, nei termini sopra evidenziati); per le notificazioni nei confronti di persone diverse dall’imputato (e dai difensori) che, nei casi di urgenza e su decreto del giudice, vanno avvisate o convocate a mezzo telefono, seguito da telegramma (art.

149 c.p.p); per quelle forme particolari di notificazione con mezzi tecnici idonei, disposte su decreto del giudice, quando lo consiglino circostanze particolari (art. 150 c.p.p.)36; per la consegna dell’atto all’interessato dal parte della segreteria del p.m. (art. 151 co. 2 c.p.p.).

Tanto chiarito, non può non rilevarsi che l’art. 16 cit., nel rinviare alle disposizioni sul procedimento civile, precisa che le notificazioni a mezzo PEC vanno effettuate

“esclusivamente” e questo termine dovrebbe portare a ritenere che tali forme di notificazione siano appunto obbligatorie in quanto esclusive, sia pur con le limitazioni soggettive ed oggettive anzidette.

Anche questa interpretazione, adottata nello specifico dal Tribunale di Napoli (ed a quel che sembra nei vari uffici giudiziari) non è però pacifica.

Allo stato si registra una pronuncia della Corte di cassazione che, pur confermando i limiti soggettivi ed oggettivi che incontra il regime obbligatorio delle notificazioni telematiche, sembra propendere per ritenere la notifica via PEC un’alternativa privilegiata37

36 Sulla differenza tra la notifica ex art. 150 c.p.p. e quella telematica alle persone diverse dall’imputato, cfr Cassazione penale sez. IV 22 dicembre 2016 n. 3336

37 Si legge in una recente pronuncia della Corte (Sentenza Sez. 2, n. 12878/2016 (ud. 3.12.2015 – dep.

30.03.2016), che ricalca il contenuto della circolare ministeriale 11.12.2014:

Allo stato, quindi, la notifica via PEC è deputata soltanto ad integrare l'ordinario regime delle notifiche, ponendosi come alternativa privilegiata rispetto alle comunicazioni telefoniche, telematiche e via telefax attualmente consentite in casi determinati e nei confronti di specifiche categorie di destinatari.

Si tratta in particolare:

a) delle comunicazioni richieste dai pubblico ministero ex art, 151 c,p.p. (rectius: 151 co. 2 c.p.p.

ndr);

b) le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposte dall'Autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero), "con mezzi tecnici idonei", secondo il dettato dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis;

c) degli avvisi e delle convocazioni urgenti disposte dal giudice nei confronti di persona diversa dall'imputato, per le quali è stata finora consentita la notifica a mezzo del telefono confermata da telegramma (ovvero, in caso di impossibilità, mediante mera comunicazione telegrafica dell'estratto), da eseguirsi ai recapiti corrispondenti ai luoghi di cui all'art. 157, commi primo e secondo e nel confronti del destinatario o di suo convivente (art. 149 c.p.p.);

d) delle notificazioni di altri atti disposte dal giudice sempre nei confronti di persona diversa dall'imputato, mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto (art, 150 c.p.p.)

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