• Non ci sono risultati.

Decreto-Legge Ristori

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Decreto-Legge Ristori"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

1

Decreto-Legge Ristori

18 dicembre 2020

(2)

2

Sommario

DECRETO-LEGGE RISTORI ... 3 LE MISURE DI INTERESSE NEL PROVVEDIMENTO CONVERTITO IN LEGGE DAL PARLAMENTO 3 ARRUOLAMENTO MEDICI E INFERMIERI MILITARI (ART. 19-UNDECIES) ... 3 POTENZIAMENTO DELLA SANITÀ MILITARE PER L’EMERGENZA COVID-19 (ART.

19-DUODECIES) ... 3

RISORSE PER L’ESECUZIONE DI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI (ART. 18) ... 3 COMUNICAZIONE DEI DATI DEI TAMPONI DA PARTE DI MMG E PLS (ART.19) ... 3 PUBBLICAZIONE DATI DEL MONITORAGGIO COVID-19 E INDIVIDUAZIONE DELLE REGIONI DESTINATARIE DI MISURE RESTRITTIVE (ART. 19-BIS) ... 4 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO LE USCA E LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA (ART. 19-SEXIES) ... 4 PRESTAZIONI DI TELEMEDICINA NEI PICCOLI CENTRI (ART. 19-SEPTIES) ... 4 ACQUISTI E DISTRIBUZIONE DEI FARMACI PER LA CURA DEI PAZIENTI CON COVID-19 (ART.

(3)

3

Decreto-Legge Ristori

Le misure di interesse nel provvedimento

convertito in Legge dal Parlamento

Il Decreto-Legge Ristori (DL n. 137 del 2020) è stato approvato dal Governo il 28 ottobre 2020 per introdurre misure in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed è finalizzato a fornire un sostegno economico a tutte le categorie danneggiate dalle misure restrittive imposte dai diversi DPCM.

Nel corso dell’esame del Parlamento per la conversione in legge del Decreto, sono stati integrati nel testo del provvedimento i cosiddetti Decreti-Legge Ristori bis (DL n. 149/2020), ter (DL n. 154/2020) e quater (DL n. 157/2020).

Nel presente documento sono riepilogate le principali previsioni normative di interesse.

Arruolamento medici e Infermieri militari (art. 19-undecies)

Si prevede l’arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari, nello specifico stabilendo che:

o con una ferma della durata di un anno, si può procedere all’arruolamento di 30 ufficiali medici e 70 sottoufficiali infermieri, distribuiti fra Esercito, Marina e Aeronautica;

o tale periodo di servizio costituirà un titolo di merito che potrà essere valutato nell’ambito dei concorsi indetti per l’arruolamento di personale permanente dell’Esercito.

Potenziamento della Sanità Militare per l’emergenza COVID-19 (art.

19-duodecies)

Viene autorizzata la spesa di 7,8 milioni di euro per l’anno 2021 al fine di potenziare i servizi sanitari militari in relazione alle esigenze connesse all’emergenza COVID-19.

Risorse per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi (art. 18)

Si autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2020 per incrementare l’esecuzione di tamponi presso MMG e pediatri di libera scelta. Le risorse valgono sul finanziamento sanitario già disposto e assegnato.

(4)

4

con l’autorizzazione allo scambio di dati personali ai fini dell’espletamento delle loro funzioni. Inoltre, il Sistema Tessera Sanitaria rende noto:

o al paziente, il referto elettronico con l’esito del test;

o al dipartimento di prevenzione dell’Asl competente, il referto con l’esito del test;

o al commissario straordinario, il numero di tamponi antigenici eseguiti;

o alla piattaforma istituita presso l’ISS, il numero di tamponi antigenici eseguito con anche il loro esito, positivo o negativo, che verrà poi trasmesso al Ministero della Salute.

Pubblicazione dati del monitoraggio COVID-19 e individuazione delle

regioni destinatarie di misure restrittive (art. 19-bis)

Si aggiunge alle previsioni normative del Decreto–Legge Fase 2 (DL n. 33/2020) la pubblicazione, ogni settimana, da parte del MinSal sul proprio sito dei risultati del monitoraggio dei dati epidemiologico così come previsti dal DM 30 aprile 2020. Inoltre il Ministro della Salute con propria ordinanza può individuare una o più regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure restrittive. Inoltre si specifica che :

o le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni;

o le ordinanze vengono meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del PcM sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione;

o l’accertamento della permanenza per 14 gg in un livello di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione;

o con ordinanza del MinSal può essere in ogni momento prevista l’esenzione dell’applicazione delle misure restrittive.

Disposizioni in materia di attività svolte presso le USCA e le scuole di

specializzazione in medicina (art. 19-sexies)

Si rende compatibile lo svolgimento dell’attività di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina con quella nelle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) così come istituite dall’art. 4-bis del Decreto-Legge Cura Italia (DL n. 18/2020).

(5)

5

Acquisti e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con

COVID-19 (art. 19-quater)

Riferimenti

Documenti correlati

Per le imprese operanti nei settori colpiti dalle chiusure del DPCM 24/10/2020 il credito di imposta del 60% sulle locazioni spetta anche per i canoni di ottobre novembre e

2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo e nel rispetto delle vigenti disposizioni dell'Unione europea in

74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale sono state disposte restrizioni aOO¶HVHUFL]LR GL WDOXQH DWWLYLWj

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 563 milioni di euro per l anno 2020, conseguenti all ordinan a del Ministro della salute del 4 novembre

7 del DL 137/2020 sono riconosciuti, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere

Anche per le esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del Covid-19, si prevede che l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle

(Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura) Riconosce, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno

3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei