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COMUNE DI TRIESTECod. Fisc. e Part. IVA 00210240321 Rep./Racc. n.Area Servizi di Amministrazione Prot. n. 14/....Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali

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Area Servizi di Amministrazione Prot. n. 14/.... Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali

OGGETTO: Affidamento incarico professionale alla società Asacert ( Part. IVA 04484450962) per il servizio di verifica, ai fini della validazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli articoli di cui al Titolo II, Capo II del DPR 207/2010, del progetto dei lavori Cod. opera 08137 - Accordo di Programma Regione/Comune per la costruzione di un impianto sportivo polivalente nel rione di S. Giovanni

L'anno D U E M I L A DICIASSETTE - il giorno in una sala del Municipio di Trieste.

Premesso che con deliberazione giuntale n. 507 dd. 21.09.2009 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori Cod. opera 08137 - Accordo di Programma Regione/Comune per la costruzione di un impianto sportivo polivalente nel rione di S. Giovanni

che con determinazione dirigenziale n. , esecutiva il - a firma del Direttore dell'Area Lavori pubblici e PArentariato - per le motivazioni ivi addotte, è stato disposto l’affidamento dell’incarico professionale per le prestazioni indicate in oggetto alla società Asacert

visto l’art. 1 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252; tutto ciò premesso e considerato,

tra il COMUNE di TRIESTE - rappresentato dalla dott Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali -domiciliata agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, la quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 3, lettera c, del D.Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000 e dell’art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta;

ed il dott. ing. - nato a e residente in San Lazzaro di , in qualità di amministratore unico della società Asacert s.r.l. con sede in via Vittorio Veneto 2 20032 Cormano (MI) – CF e P.IVA 04484450962 di seguito indicato anche come “società” o “verificatore”,

si conviene e stipula quanto segue: ART. 1) – OGGETTO

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sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - che accetta, l’incarico di verifica, ai fini della validazione da parte del R.U.P., del progetto dei lavori di ai sensi di quanto disciplinato dal titolo II, Capo II del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., al fine di porre in gara la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori Cod. opera 08137 - Accordo di Programma Regione/Comune per la costruzione di un impianto sportivo polivalente nel rione di S. Giovanni per l'opera succitata.

ART. 2) – CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA PROGETTAZIONE

In esecuzione del presente incarico il soggetto verificatore si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui alla Legge regionale FVG 31.5.2002 n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, nel prosieguo indicata con <Legge>, ed al Capo V del regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Regione FVG 5 giugno 2003 n. 0165/Pres., nel prosieguo indicato come <Regolamento>, nonché, per quanto non espressamente previsto dalla normativa regionale testé citata e in quanto applicabili, alle disposizioni del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, ed al Capo II – articoli da 44 a 59 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e, inoltre, ad ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico in quanto applicabili.

In particolare il professionista ha discrezionale facoltà di effettuare e/o far effettuare gli accertamenti necessari e sufficienti a comprovare il corretto adempimento delle prescrizioni formali e di quelle esecutive in merito alla verifica del progetto, allo scopo di accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali, fermi gli obblighi di cui al successivo art. 3.

Per l'espletamento dell'incarico, l'attività del verificatore sarà articolata nelle fasi seguenti:

- definizione del gruppo di lavoro;

- predisposizione e redazione del Piano dell'attività di controllo;

- attivazione del gruppo di lavoro;

- esame preliminare della documentazione progettuale, e valutazione delle integrazioni e/o modifiche che si renderanno necessarie al fine di rendere omogenei e coerenti i contenuti e le informazioni inerenti i vari settori della progettazione;

- avvio della verifica degli elaborati di progetto, successivamente alla loro armonizzazione, ivi compresa l'emissione di modulistica di controllo contenente le osservazioni riferite all'attività svolta;

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sono stati affidati singoli settori della progettazione dell'opera di riqualificazione funzionaleCod. opera 08137 - Accordo di Programma Regione/Comune per la costruzione di un impianto sportivo polivalente nel rione di S. Giovanni

- emissione del Rapporto di Ispezione Finale (RFV) al termine dell'esame di tutta la documentazione progettuale;

- emissione del Rapporto conclusivo di verifica (RCV), attestante lo stato del progetto a seguito delle valutazioni del R.U.P. in merito alle osservazioni evidenziate.

ART. 3) – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, il professionista venisse a conoscenza.

Il professionista espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente.

ART. 4) – TERMINI

Il presente incarico decorre dal …... data dell'avvenuto affidamento dell'incarico mediante la determinazione dirigenziale n... citata in premessa.

Le operazioni di verifica verranno iniziate immediatamente e dovranno essere ultimate con la presentazione di un Rapporto conclusivo degli atti relativi all'avvenuta verifica, che sarà trasmessa al R.U.P. entro venti giorni dalla data di avvio dell'incarico, previa verifica positiva della completezza del dossier progettuale consegnato al verificatore.

I termini sopra indicati potranno venir prorogati solamente qualora l'esecuzione o l'ultimazione dell'incarico vengano pregiudicate da fatti non ascrivibili alla condotta del professionista. ART. 5) – COLLABORAZIONI

Il verificatore potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite.

Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

Il Comune sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte la società incaricata.

Della nomina dei collaboratori che rivestano ruoli professionali con rilevanza esterna, il professionista è tenuto a dare preventiva comunicazione al Comune per l’espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico della società e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 6.

ART. 6) – CORRISPETTIVO

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professionali nazionali degli ingegneri, è pari per l’importo di euro 4.417,43 più euro 985,03 per IVA al 22%, per complessivi euro 5.462,46; importo stabilito ed accettato in relazione alla quantità ed alla complessità dell’incarico, come risulta dallo schema di parcella allegato al presente atto sub <A> quale sua parte integrante e sostanziale.

Detto importo deve intendersi comprensivo di ogni spesa ed onere per l'espletamento dell'incarico.

ART. 7) – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dell’onorario, quale definito in ragione del presente atto, avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa parcella, in due modalità secondo le seguenti scadenze:

acconto pari all'80% all'emissione del RFV di cui all'art. 2; saldo pari al 20% all'emissione del RCV di cui all'art. 2. In caso di inadempimento contrattuale l’ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

I pagamenti verranno effettuati con accredito sul conto corrente indicato al successivo art. 8, con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

ART. 8) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il verificatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3.

Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra il professionista e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di

inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: …... acceso presso …... – Agenzia n. ….., che il professionista ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto.

Il soggetto delegato ad operare sul suddetto conto corrente dedicato è il professionista incaricato le cui generalità sono indicate nelle premesse del presente atto.

Eventuali modifiche comunicate dal professionista in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

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degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del contratto.

ART. 9) – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, della L.R. 31.5.2002, n. 14, il professionista ha stipulato con la …..., la polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale da ultimo rinnovata con decorrenza dal …...

La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell’incarico come definita al precedente art. 4.

ART. 10) – RECESSO

Il Comune, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse, ovvero, per il venir meno dei presupposti di cui all’art. 9, comma 5, della Legge.

In tale caso, il verificatore ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l’espletamento dell’incarico.

La società verificatrice può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l’attività svolta fino alla data di recesso.

ART. 11) – INCOMPATIBILITÀ

Per il soggetto verificatore fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dall’art. 90 e ss. del Decreto legislativo 12 aprile n. 163 e s.m.i. e dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo la società di verifica dichiara che essa stessa -nonché il personale impegnato nell'attività di verifica e società ad essa collegate - non è intervenuta nella fase di redazione dei progetti oggetto di verifica, né ha partecipato o parteciperà con un'attività autorizzativa, di controllo, di progettazione, direzione lavori, vigilanza ed esecuzione dell'opera.

Il verificatore dichiara altresì di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Il verificatore si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori e società ad essa collegate.

ART. 12) – CONTROVERSIE

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o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Trieste. ART. 13) – RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 14) – DOMICILIO

Il verificatore dichiara di avere il proprio domicilio fiscale presso lo Studio professionale con sede in via Vittorio Veneto 2 20032 Cormano (MI) dove elegge domicilio ai fini del presente atto.

ART. 15) – SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell’I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico del verificatore.

Si intendono, altresì, a carico del verificatore gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione delle relazioni e report di verifica degli elaborati progettuali ed ogni altro onere necessario per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 16) – CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente atto è di Euro

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Fatto in un unico originale, con un allegato, letto, approvato e sottoscritto.

Trieste, Trieste,

Riferimenti

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