L'ECONOMISTA
GAZZETTA SETTIMANALE
S C I E N Z A E C O N O M I C A , F I N A N Z A , C O M M E R C I O , B A N C H I , F E R R O V I E , I N T E R E S S I P R I V A T I
Anno XXXYIII Yol. XLII Firenze, 11 Giugno 1911 N. 1936
SOMMARIO : Il monopolio delle assicurazioni vita — G. TERNI, Crisi delle abitazioni e case popolari— AUSONIO LOMELLINO, Previdenza operaia obbligatoria — Il monopolio delle assicurazioni sulla vita il testo del disegno di L e g g e del Governo — RIVISTA BIBLIOGRAFICA: Arminio Giovanni Mallarini, Per una Banca Coloniale Italiana, ossia Banca Nazionale per gli interessi italiani al-l' estero - Dott. Ugo Navarro, Le pensioni operaie ed il monopolio statale delle assicurazioni sulla vita - Alessandro Levi, Ordine giuridico ed ordine pubb'ico - Gomte de H. Maurice, Les Améri-cains et les affaires américaines — RIVISTA ECONOMICA E FINANZIARIA : Il congresso dei Sin-daci Italiani - Il congresso sulla pesca in Roma U X congresso nazionale della associazione dei
Comuni Italiani - Il primo congresso tra gli industriali di trasporti in Torino - La fabbricazione di monete nel Belgio — RASSEGNA BEL COMMERCIO INTERNAZIONALE : Il commercio italo-fran-cese _ Sulla statizzazione delle assici razioni sulla vita — Cronaca delle Camere di commercio — Mercato Monetario e Rivista delle Borse — Società Commerciali ed industriali — Notizie com-merciali.
Il monopolio delle assicurazioni vita
L a pubblicazione del progetto di legge pre-sentato alla Camera dall' on. Nitti e del quale riproduciamo in altra parte del fascicolo il testo, è certo stata per molti una grande disillu-sione. L ' annuncio dato qualche mese fa nelle comunizioni del nuovo Ministero che si intendeva di tar assumere allo Stato il monopolio delle as-sicurazioni vita, aveva spinto competenti ed in-competenti ad esaminare, non solo la questione generale della convenienza del monopolio stesso, ma anche tante altre questioni che al monopolio erano strettamente connesse. E naturalmente, come abbiamo già avuto occasione di avvertire, essendo 1' argomento più che non si creda com-plesso ed arduo, gli apprezzamenti erano risul-tati molto discordanti, anche quando sembravano basati sugli stessi fatti e sulle stesse cifre.Perciò appunto tutti attendevano con grande curiosità in qual modo 1' on. Nitti avrebbe riso-luti tanti problemi che erano stati affacciati, e come avrebbe superate le difficoltà che avrebbe dovuto incontrare. E tanto più era legittima e seria la curiosità, in quanto non si trattava di uno di quei soliti uomini politici generici che passano per il Ministero di Agricoltura, Indu-stria e Commercio senza lasciare altra traccia che quella della loro incompetenza, ma da tutti era riconosciuto che l'ori. Nitti è uomo non so-lamente di grande ingegno, ma anche fornito di una dottrina non comune e che occupa un posto ragguardevole nel campo degli studi.
Ora la delusione deve esser stata invero straordinaria perchè l ' o n . Nitti, nel disegno di legge che ha presentato teste alla Camera, non ha nè risoluta e nemmeno affrontata nessuna delle questioni che indubbiamente deve aver in-contrato per via ; e le ha rimandate tutte al futuro Statuto dell' istituendo monopolio, ed al
futuro regolamento. Per cui nel disegno di legge — scriviamo mentre ancora non ci è nota la R e l a -zione che accompagna il progetto stesso — non è che proposto il monopolio, disciplinandolo in quelle sole linee generali che riguardano la parte amministrativa.
E cosi si capisce perfettamente perchè l'ono-revole Nitti abbia nella recente discussione del suo bilancio dichiarato tra la meraviglia di tutti, che il problema delle assicurazioni sulla vita gli pareva fàcile e quindi avrebbe potuto concretarlo in un progetto di legge semplicissimo :
Infatti il progetto di legge presentato com-prende i seguenti punti principali :
1° Costituzione di un Istituto nazionale di Stato che esercita il monopolio delle assicura-zioni vita nei modi che saranno fissati dal re-golamento ;
2° Proibizione a chicchessia di concludere, sotto pena anche di carcere, contratti di assicu-razioni con altri che non sia l'Istituto di Stato;
3° Obbligo alle Società assicuratrici che attualmente operano in Italia, di denunciare al-l' Ufficio del Registro i contratti in corso, perchè possano continuare ad eseguirli fino alla loro estin-zione ;
4° Composizione dell'Amministrazione del-l'Istituto di Stato ;
5° Anticipazione da parte del Tesoro di 5 milioni all'Istituto di Stato per le spese di impianto ;
6° Disposizioni per le imprese tontinarie che rimangono proibite ;
7° Promessa di- un progetto di legge da presentarsi entro due anni per la riforma della Cassa Nazionale di Previdenza.
E questo è tutto quello che di notevole con-tiene il disegno di legge.
fatta una serie di domande: per esempio: quale sarà la tavola di mortalità che lo Stato adotterà p e r l e assicurazioni vita e quali conseguentemente le tariffe che si applicheranno per le diverse forme di contratto. E se il Ministro ha sentite le diffi-coltà della scelta, in quanto oggi ogni compagnia ha le sue tariffe proprie, ha pensato meglio di evitare o girare la difficoltà rimandando la que-stione al Regolamento.
M a la Camera, che ha discusso ed approvato voce per voce le tariffe ferroviarie, che discute ed approva quelle dei tabacchi e delle poste e telegrafi e voce per voce la tariffa generale Do-ganale, lascierà in arbitrio del Governo e dei suoi funzionari il fissare le tariffe dejle Assicu-razioni che importano un incasso di sessanta mi-lioni l'anno, se le cose continuano anche solo come ora sono ?
E si capisce tutto il pericolo di una tale li-bertà lasciata al futuro esercizio: — il monopolio elimina ogni concorrenza e quindi permette di alzare le tariffe ; — lo scopo di procurare maggiori utili alla Cassa di Previdenza, premerà perchè le tariffe sieno alte ; ma Dello stesso tempo non si può ostacolare lo sviluppo della previdenza, sviluppo che sarebbe limitato dalle tariffe troppo alte. V i è quindi da domandarsi se il Parlamento non dovrà per lo meno esigere che sia fissato per legge un massimo di tariffe, e quindi non debba aver cognizione anche delle basi sulle quali le tariffe sono per ogni singola forma di assicura-zione stabilite.
Coi precedenti che si sono già verificati di nessun rispetto da parte dello Stato ai diritti dei privati, non ci reca nessuna meraviglia che la legge intenda di impadronirsi dell' industria delle assicurazioni senza preoccuparsi del danuo che reca agli industriali attualmente esercenti ; 1' on. Nitti è della scuola di coloro che credono che allo Stato sia lecito tutto e gli atti che la morale considera non corretti, li giustificano colla parola imperium ; la giustificazione però non mo-difica la natura non civile e non onesta dell'atto.
Come pure sarà per molti inconcepibile che, dopo aver abolito il carcere per debiti, si mi-nacci il carcere a chi contrae una assicurazione fuori del Monopolio. Sono sistemi che denotano una decadenza giuridica e morale della Società. Possiamo deplorare che sia un economista il pro-ponente di tali mostruosità, ma dobbiamo pur considerare che influisce 1' ambiente, inconscio delle conseguenze di simili strappi ai principi del diritto.
Il momento politico è pur troppo tale che la Ca-mera può disinteressarsi di tutto questo ma è anche vero che un uomo del valore dell' onorev. Nitti non pensa certo al suo avvenire se per evitare una discussione sui punti | iù controversi, appro-fitta, o meglio abusa di questo momento politico.
E di un' altra questione non si occupa af-fatto il disegno di legge : quella che il mono-polio di Stato reude impossibile ad un cittadino che per responso medico sia stato rifiutato dal monopolio, di assicurarsi altrimenti la vita. Man-terrà o non manMan-terrà il monopolio la visita me-dica ? E se sì, che avverrà se l'assicurando trovi tra uno dei tanti medici del monopolio quello che lo rifiuti ? Sarà per lui chiusa per sempre
la possibilità di provvedere all'avvenire proprio e della sua famiglia?
E se non si manterrà la visita medica quali provvedimenti saranno presi per la tutela degli interassi del monopolio?
E d un' altra questione ancora non è accen-nata nel disegno di legge : quella delle ceudi-zioni di rescissione del contratto. E ' noto che in tale argomento vari sono i metodi delle diverse compagnie, e varia è anche la entità del guada-gno che dalle rescissioni ricavano. Non restituire nulla, restituire i premi pagati senza interesse, o restituire solo una parte dei premi ec., sono sistemi che finché esiste la concorrenza sono necessaria-mente mantenuti entro certi limiti, non che istituito il monopolio domandano un freno nella legge, specialmente perchè con un Fisco quale è andato educandosi in Italia, le sorprese sono possibili di qualunque specie e di qualunque misura, onde l'arbitrio non imperi in materia così delicata.
In conclusione, senza parlare oltre di tanti altri punti che sebbene importanti sono stati omessi dal progetto di legge, a noi pare che l'ori. Nitti nell'opera che ha compiuta abbia cer-cato di evitare ogni possibile difficoltà, fingendo di non avvedersi dei problemi complicati da cui era circondato. Il progetto quindi che ha pre-sentato non è prova nè del suo ingegno nè della sua dottrina, ma solo della sua abilità politica ; il che per noi è troppo poco.
[risi delie abitazioni e rase popoiari
i i .Se in Inghilterra, se nel Belgio si sono co-stituite Società private con forti capitali per for-nire credito alle case popolari, ciò che non ve-diamo succedere ancora da noi, ne creve-diamo la ragione specialmente in questi fatti, nella diver-sità del rin vestimento e nel più sviluppato spirito di previdenza altrove. L à si può ritenere che l'immobile subisca il deperimento usuale a tutti i fabbricati, qui a buona ragione si reputa che esso sia molto più sensibile.
Gli alloggi operai sorti in Inghilterra alla periferia delle città e che aderenti gli uni agli altri si spingono in linee lunghissime verso la campagna, appaiono uniformemente nitidi e ci-vettuoli agli occhi del visitatore; perchè oggetto di cure quotidiane e minute da parte dei loro inquilini, puntuali nel soddisfare quella frazio-nata quota di ammortizzo che li renderà un | giorno proprietari.
In tali condizioni si capisce agevolmente il credito alle case popolari come usuale operazione di una qualunque Società edilizia; la legge at-tuale cerca far fronte a questa diversità di riu-vestimento di capitali tra case di abitazioni per la borghesia e case popolari, concedendo notevo-| lissime facilitazioni fiscali che vanno dalla
ridu-zione al quarto delle tasse ipotecarie di acquisto, locazione e trasferimento delle case popolari, alla esenzione dalla R . M. degli interessi dei mutui compiuti dai vari Enti.
L'attuale progetto circa l'esenzione dall' im-posta erariale e locale fa un altro passo notevole estendendola a quindici anni ; nell' intendimento inoltre di gettare sul mercato quanto maggior numero di alloggi è possibile verrebbe stabilita l'esenzione dall'imposta fabbricati per 10 o per 7 anni a seconda dei casi a tutte quelle abita-zioni che, pur non avendo il carattere voluto dal regolamento perchè sieno considerate quali
pro-prie case popolari abbiano tuttavia un ristrétto numero di vani, sì che servano di alloggio a fa-miglie di modesta condizione. Ogni sorta di abi-tazioni, anche palazzi signorili, godrebbe infine di un'esenzione quinquennale; ciò che è assai degno di nota.
Nessuno vorrà contestare che in fatto di sol-lievo da fiscalismi non si sia fatto e non si stia escogitando quanto è possibile, almeno sui gra-vami che colpiscono i fabbricati e le aree su cui si costruì, iu quanto il progetto Lnzzatti con-templa pure le tasse di registro dovute alla compravendita di terreni fabbricabili.
Un provvedimento relativo al dazio sui ma-teriali di costruzione manca invece tanto nel pro-getto come nelle proposte concrete della Commis-sione parlamentare; si giustifica tale lacuna col fatto che questa facilitazione non potrebbe ve-nir adottata senza gravi sacrifici delle finanze locali per le quali si attende da tanto tempo una legge riordinatrice.
Non contenta di tali misure la Commissione vorrebbe un'azione diretta da parte dello Stato citando l'esempio di quanto si fa in Germania ed in Francia; da noi — osserva — il costo del denaro destinato alle case popolari colla quota di ammortamento sale al 6 od al 6 1;2 per cento; nell' impero tedesco i fondi sono concessi ad un interesse del 4 compreso l'ammortamento ; la Fran-cia ha poi messo a disposizione della piecola pro-prietà della casa, del giardino e del campo 100 milioni al 2 per cento.
Anzitutto ricordiamo che auòhe da noi lo Stato interviene in una certa misura, ed è quella indicata dall'art. 18 della legge vigente: ì pre-stiti vengono fatti ai Comuni che vogliono co-struire ed alla ragione normale d'interesse della Cassa Depositi e Prestiti, e viene assunta altresì una parte del servizio degli interessi. Ma ciò che più importa è il fatto che tali mutui concessi ai Comuni non hanno lo scopo di promuovere abi-tazioni pei soli impiegati delle pubbliche ammi-nistrazioni e per quelli delle industrie naziona-lizzate come appunto in Germania ed in Austria, bensì per ogni sorta di cittadini; unico criterio è la condizione economica di quelli chiamati ad usufruirne.
Ora l'alea che corre lo Stato quando può valersi delle ritenute negli stipendi dei funzio-nari è ben diversa da quando si mette a far credito alle cooperative e ad altre Società; la legge nostra mentre provvede all'intervento dello Stato quando manca ogni attività privata, col temperamento di far prestiti ai Comuni e ga-rantendoli sulle entrate locali, elimina quasi ogni alea, nel mentre che giova alla universalità dei cittadini meno abbienti.
Differente è poi il caso della Francia: il mutuo fatto per la piccola proprietà rustica è
diverso da quello per la casa popolare, trattan-dosi di beni il cui carattere principale è il fondo agricolo, e pertanto solo in scarsa misura depe-ribili.
Quali del resto sieno stati i provvedimenti di quei paesi non è possibile trarre ancora da essi un ammaestramento; manca un periodo suf-ficeute di prova, essendo leggi quasi tutto assai recenti; quella austriaca dfita dal 1907; la fran-cese dal 1909,
Sono poi da ripetere le considerazioni sopra ricordate circa la diversità di educazione delle classi popolari in quei paesi, specie tedeschi, che tanto influisce sulla conservazione degli stabili da esse abitate.
Degno di rilievo, perchè ha di mira la realtà e l'esperienza, è uno degli emendamenti proposti dalla Commissione all'art. 6 del progetto che concede l'esenzione per un lungo periodo di anni dalla imposta erariale come dalla sovrimposta comunale e provinciale ; perchè sia ammesso tale esonero vuole che le case sieno concesse esclusi-vamente in affitto e ciò perchè si è verificato iu molti paesi, tra i quali il Belgio, ove più che al-trove l'edilizia popolare ebbe vasto impulso, che gli inquilini divenuti agevolmente proprietari mercè tante facilitazioni ottenute, non pensano che a disfarsi della loro casa per compiere una speculazione.
Vero è che nell'altro disegno di legge pre-sentato l'anno scorso dall'on. Luzzatti per il Bene di famiglia si preveniva questa eventualità ren-dendolo in massima inalienabile; ma sa tale mi-sura di restrizione ad uno dei principali requi-siti della proprietà risulta giustificata quando trattasi di favorire l'agricoltura arginando l'in-tensificarsi dell'urbanesimo, appare invece ardita e difficile nel praticarla quando è solo il caso di frenare la speculazione.
Tra i voti della Commissione sarebbe quello che lo Stato concorresse largamente alle abita-zioni dei propri impiegati, tanto che varie pa-gine ricche di senso filantropico inneggiano al maggior benessere dei funzionari quando non sa-ranno più molestati dalla preoccupazione del rin-caro degli alloggi; si dice invero che in Germa-nia lo Stato costruttore non ha ottenuto completo successo in quanto ha costruito le case degli im-piegati in guisa troppo uniforme, ed ha costretto ad una specie di comunanza non gradita ; si esalta però il suo grandioso aiuto indiretto e cioè con capitali alle cooperative degli impiegati stessi. E' superfluo ricordare che anche noi per que-sta via ci stiamo da tempo inoltrando, ma che sia poi opportuno che lo Stato prevenga persino le richieste degli interessati, no davvero: è no-tevole intanto il fatto che gli stessi funzionari non si agitano troppo per questa speciale con-cessione del governo, e ciò per l'individualismo proprio della nostra gente che mal si adatta a comunanze forzate come a quelle che derivano dall'abitare stabili i cui inquilini hanno fra loro necessari rapporti e legami.
L a Cassa Depositi e Prestiti ohe tanto sov-viene ogni sorta di opere pubbliche, risente come ogni altro Istituto di credito della durata dei rinvestimenti dei propri capitali; ed essi debbano essere possibilmente ricercati fra quelli non troppo lunghi se non si voglia pregiudicare l'efficacia avvenire di tale grandioso serbatoio del rispar-mio nazionale. Come pure se si abbia ad aver riguardo alla produttività delle opere cui essa dà incremento, si deve promuovere un vasto de-manio edilizio per gl'impiegati; giacché tale sa-rebbe per la durata dell'ammortamento, cioè quasi un mezzo secolo, seguendo l'esempio della Ger-mania, l'insieme delle case fabbricate iu ogni parte d' [talia?
In conclusione non crediamo che il progetto, se sarà discusso ed approvato, cogli
emenda-menti o no proposti dalla Commissione, abbia la virtù di dare un rilevante e nuovo incremento all'edilizia popolare; le nuove e notevoli facili-tazioni che contiene si spuntano contro quelle difficoltà che non è in suo potere di vincere: frequenza di scioperi, poca fiducia in tal genere di rinvestimento, scarsità di credito a un tasso assai modico.
Potrà tuttavia giovare all'edilizia in genere, e indirettamente quindi alle case popolari, più di ogni altra, la disposizione che esonera per cinque anni dalle tasse ogni nuova abitazione anche se di tipo -signorile.
Questo tipo che ha già un forte sviluppo naturale, perchè più lucroso, si estenderà mag-giormente, rendendo disponibili una quantità di edifici, e agevolando così la soluzione del pro-blema.
G . T U R N I .
Previdenza operaia obbligatoria
Il primo ministro di Governo clie in
Ita-lia ricordò in Parlamento come il risparmio
sia non solo un abito utile sotto il rispetto
economico, ma altresì radice ed occasione di
molte virtù domestiche e sociali — il primo
che, intuendo la previdenza dell' avvenire,
concepì e fece decretare la Cassa unica di
Stato per le pensioni di vecchiaia dei meno
abbienti fu il Conte Camillo Benso di Cavour
nel momento istesso in che —• Presidente del
Consiglio del piccolo Piemonte nel 1858 —
stava meditando il convegno di Plombiers
per quell'alleanza francese che fu prodroma
della unità italiana — fu quel Cavour alla cui
alta e vasta niente intuitiva di eccezionale
uomo di Stato si deve la riescita politica di
rJKiel miracolo di Risorgimento nazionale che
in appena 17 mesi (dall' aprile del '59, in che
il Piemonte rompe guerra all'Austria, al
no-vembre del '60 in che Vittorio Emanuele II
entra in Napoli) trasforma un' Italia in
ser-vaggio ed a centoni in una Italia libera, unita
e indipendente al cospetto del mondo intero
che, attonito, plaude ed ammira quanto jiossa
e valga amor di patria, sagrificio di eroi, sa
pienza di Governo e volontà di popolo.
Legge Cavour del 1859.
Il progetto per le pensioni popolari di
vecchiaia venne da Cavour presentato al
Par-lamento subalpino il 17 febbraio 1858 — la
discussione sua avvenne nel successivo 1859
quando sui piani piemontesi e di Lombardia
si combattevano le battaglie della nostra
in-dipendenza — e la sua sanzione a legge di
Stato ebbe luogo il 15 luglio dello stesso
anno — tre giorni dopo, cioè, dalla firma dei
preliminari di pace in Villafranca che ebbero
per risultato la immatura fine della guerra e
la cessione della Lombardia alla incipiente
unità d'Italia.
Differitane però la esecuzione in causa
degli impellenti marosi di guerra e di
insur-rezione per la indipendenza italiana in
To-scana, in Sicilia, nell' Emilia, ed in Napoli — e
venuto a morte Cavour nel 6 giugno 1861 —
la legge fu messa in disparte, e non venne
applicata.
Passarono quasi 20 anni di oblio della,
legge Cavour quando il quadrilustre silenzio
venne rotto nel 1867 dall' onor. deputato
Man-cardi — il quale rivolse interrogazione al
mi-nistro Depretis in allora Presidente del
Con-siglio intorno ad una legge che, caso strano,
rimaneva da 20 anni ineseguita.
Ma il Depretis non si mostrò ammiratore
nè della legge Cavour rimasta ineseguita, nè
. nei propositi dell' onor. Mancardi per farla
eseguire — la legge fu mandata un' altra volta
agli archivi, e non se ne parlò mai più.
E fu grave danno per la beneficenza
ope-raia — perocché io sono convinto che, se
quella legge si fosse eseguita, il Parlamento
italiano del 1898 — forte dell'esperimento
qua-| rantenue di sua applicazione — anziché
san-I ciré la timida e debole attuale Cassa di
previ-! denza ad iscrizione facoltativa, avrebbe dato
| vita all' audace e poderoso Istituto ad
inscri-! zione obbligatoria quale da oltre 20 anni vige
e prospera nella forte e laboriosa Germania.
Sepolta la legge Cavour, a disposizione
della previdenza di malattia e vecchiaia delle
classi lavoratrici rimase la sola Associazione
di mutuo soccorso — perocché la Cassa di
ri-sparmio, se vale per raccogliere e far
frut-tare i piccoli risparmi, non vale per vincere
la scoraggiante persuasione nell' operaio di
non potere agevolmente riescire a formarsi un
peculio sufficiente alla necessità della vita
du-rante l'età in cui i bisogni aumentano, e la
facoltà di provvedervi col lavoro o scema di
molto o viene meno del tutto.
Ma l'Associazione di M. S. — questa forma
antichissima ed embrionale della solidarietà
umana — se è provvidenziale sempre per
as-sicurare un sussidio temporaneo nelle
even-tualità accidentali della vita, di regola non
può avere e non ha risorse sufficenti per
statuire adeguate rendite vitalizie.
Piccole e parziali società non potendo mai
sperare di avere un gran numero di associati,
se assicurano rendite per la vecchiaia a coloro
che le compongono, corrono gravi rischi e si
espongono a venir meno alle loro promesse.
anno più di 600 Società di mutuo soccorso del
Regno non si trovarono in t'ondi sufficienti per
pagare nemmeno i sussidi ai soci malati.
Il compito pertanto della rendita vitalizia
non è. e non può essere clie delle grandi
asso-ciazioni, nelle quali la fusione mutua tontinaria
di una grande quantità di singoli tributi rende
possibile di intrecciare il Apro impiego con i
risultamenti prodigiosi del multiplo dei loro
interessi e con la ingegnosa combinazione delle
leggi della mortalità allo scopo di assegno
vi-talizio.
Di qui deriva il principio fondamentale
della Cassa unica di rendite vitalizie operaie
sussidiate dallo Stato, che nei paesi, dove
già esistono Casse di risparmio e Società di
mutuo soccorso, diventa complemento
neces-sario e corona di un sistema di beneficenza
che non ha per fondamento la carità dei più
agiati e per strumento la loro largizione, ma
bensì ha per base la previdenza e per alimento
il risparmio.
Per tal modo la classe operaia, garentita
e soccorsa dalla Cassa di Stato, fa dei
ri-sparmi che altrimenti non avrebbe fatti — si
assicura col lavoro della età valida il
nutri-mento della vecchiaia — la beneficenza
pub-Idica e quella privata vengono ad essere sgravate
di una gran parte del peso, assai
considere-vole, della vecchiaia indigente — il vecchio
provveduto di rendita è consolato dall' idea
di non essere di peso alla giovane famiglia —
ed i reciproci vincoli di affetto non vengono
rallentati dalle stizzose molestie del bisogno
e della -miseria.
Di ciò convinti parecchi ministri e
depu-tati — quali gli onor. Berti, Grimaldi, Lacava,
Vacchelli, Luigi Ferrraris e Luigi Luzzatti —
dal 1881 al 1893 ripresero il concetto della
legge Cavour e presentarono progetti per la
Cassa unica di previdenza operaia — tutti
in-formati però al principio di integrare il
ri-sparmio dei singoli inscritti col concorso
pe-cuniario dello Stato.
Ma nessuno di quei progetti di legge potè,
vuoi per un motivo vuoi per l'altro, arrivare
alla pubblica discussione : questa fortuna era
riservata al progetto che l'onor. Guicciardini,
allora Ministro dell'Agricoltura, presentava
alla Camera dei Deputati nell'aprile del 1897
— e che, ripreso dal suo successore
onore-vole Cocco-Ortu, veniva a discussione nel '98
suffragato dalle seguenti parole del relatore
onor. Carcauo: - « Crediamo che nessuno
vorrà negare in quest' ora il proprio
suf-fragio al presente disegno di legge — che,
pur nelle sue modeste proporzioni, ha il
me-rito di portare nella odierna situazione
so-ciale e politica un ramo d' olivo ed una nota
simpatica di amichevole cooperazione e di
fraterna solidarietà per il bene di ciascuno e
di tutti » ;
. . . le quali parole ricordano i lugubri stati
d' assedio di quell' anno.
Legge del 1898.
Il progetto diveniva legge di Stato il
15 luglio 1898 — però, timoroso di salti nel
buio per la insufficiente dotazione della Cassa,
il Parlamento l'approvava senza introdurvi
la clausola della inscrizione obbligatoria degli
operai.
Tutti, dal più al meno, conosciamo il
congegno tecnico di ordinamento della nostra
Cassa Nazionale di previdenza operaia (piale
oggi funziona dopo qualche ritocco
apporta-tovi con la legge del 1906. La Cassa è un ente
morale autonomo che ha un' amministrazione
propria, affatto distinta da quella dello Stato
— ed è governata da un Consiglio
amministra-tivo composto di 23 membri, otto dei quali
sono scelti fra gli operai inscritti alla Cassa.
L'inscrizione alla Cassa è facoltativa,
vo-lontaria — l'inscritto deve versare non meno
di lire sei l'anno — e lo Stato concorre nella,
previdenza dell' operaio con una (piota
ordi-naria che non può superare le lire 10 per
anno e per ogni inscritto. Hanno pensione di
vecchiaia « 1' uomo a 60 anni la donna a 55 >>
purché vi sieno inscritti da almeno 25 anni.
Si ha diritto a pensione d'invalidità
qualun-que sia 1' età dell' inscritto, purché
l'inscri-zione duri da almeno 5 anni.
La pensione minima di vecchiaia è di lire
106 1' anno — la pensione minima
d'invali-dità è di lire 120.
Le elassi operaie e la Cassa corrisposero
esse all' aspettativa, alle speranze del
Parla-mento quando nel 1898 sanzionava la legge
della Previdenza volontaria?... Pur troppo,
bisogna dire di no.
A tutto il 1910 le inscrizioni alla Cassa
sommavano appena a 350 mila — vale a dire
che, dopo 12 anni di funzionamento, appena
il 4 per cento degli 8 milioni di operai che
vivono in Italia ha ceduto alla lusinga di
consegnare i propri risparmi allo Stato
per-chè lì facesse fruttare a scopo di rendita
vi-talizia.
La Cassa possiede oggi un fondo
patri-moniale di 120 milioni circa, ed una entrata
ordinaria di circa 10 milioni di lire.
Nono-stante tutti quei milioni a disposizione, le
pensioni liquidate a tutto il 1910 sorto appena
1240 per un importo complessivo di 161 mila
lire — pari ad un assegno annuo medio di circa
130 lire per pensionato — mentre le speso di
amministrazione ammontano a 301 mila lire,
delle quali 200 mila circa per stipendi e salari
agli impiegati addetti alla Cassa.
I risultati pertanto della assicurazione
operaia volontaria non potrebbero essere più
sconfortanti ; — a che è dovuta tanta apatia
per una Istituzione di Stato tanto benefica?
....Le cause sono essenzialmente due —
1' una istintiva e naturale dell' uomo — la
ri-luttanza, cioè, a risparmiare pel domani quando
quel che si guadagna basta appena per la
vita dell' oggi.
>. ,
la vecchiaia se la legge non 1' obbligasse ad j
esserlo.
L' altra causa d'insuccesso è di metodo
nella iniziativa della amministrazione della
Cassa per ottenere le inscrizioni — la
man-canza, cioè, di propaganda effettiva a mezzo
di agenti cointeressati nel premio di
assicu-razione, i quali vadano alla ricerca del cliente.
L'Amministrazione della Cassa si è
limi-tata fin qui ad una propaganda teorica fatta
con bollettini, con opuscoli e con qualche
con-ferenza. La propaganda di fatto l'ha lasciata
agli uomini di buona volontà: il che di fronte
agli 8 milioni di operai italiani sparsi in tutti
gli angoli di pianura e di montagna del
Re-gno, è troppo poca cosa.
Del resto, la insufficenza di propaganda si
spiega facilmente riflettendo che, sebbene nel
bilancio preventivo del 1909 sieno state
in-scritte lire 50 mila a scopo di propaganda,
tut-tavia il consuntivo di quell' anno non portava
che la insignificante spesa di appena 4 mila
lire : 46 mila lire erano state risparmiate !
I risultati ottenuti in un dodicennio di
esperimento ne portano dunque a concludere
che la nostra Cassa, quantunque in floride
con-dizioni finanziarie, ba fatto bancarotta dal
punto di vista sociale — essa fin qui non ba
portato che un contributo minimo alla soluzione
del problema delle pensioni operaie.
Del che si dovette finalmente convincere
10 stesso ex Presidente del Consiglio, onor.
Ruz-zarti — il quale, fautore antico della libertà
d'inscrizione alla previdenza, dovette recitare
11 suo atto di contrizione nel 1908 al Congresso
delle Assicurazioni sociali, dove pronunciò le
seguenti parole :
« Sono un convertito — noi potremmo
avere otto milioni di assicurati colla legge
ger-manica di obbligatoria inscrizione — e ne
ab-biamo soli 250 mila — dei quali ne abab-biamo
perduti 50 mila. E ancora, chi sono questi
200 mila assicurati ? Sono dei funzionari, degli
operai di eerte officine, assicurati
obbligato-riamente dalle loro amministrazioni o dai loro
padroni, sono delle persone inscritte dai loro
Municipi. In breve, il numero dei volontari è
infimo. — La previdenza libera ha. fatto
falli-mento nel nostro paese ».
Se vogliamo pertanto risolvere seriamente
una buona volta il problema umanitario delle
pensioni operaie duopo è che ci mettiamo per
altra via, correggendo ed integrando il metodo
imperfetto ed il principio non vitale che sono
base dell' attuale nostra Cassa di previdenza :
duopo è che ci mettiamo per la via maestra —
quella, cioè, della inscrizione obbligatoria.
(continua)
A U S O N I O L O M E L L I N O .
Il monopolio dello Assicurazioni solla vita
Il testo del disegno di Legge del Governo
Il ministro Nitti, di concerto col Presidente del Consiglio e coi ministri Finocchiaro Aprile,Facta, Tedesco e Calissano, ha presentato oggi alla Camera il disegno di legge: «Provvedimenti per 1' esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte li un Istituto nazio-nale di assicurazioni ». Eccone il testo :
Titolo I.
Dell' Istituto Neonate di Assicurazioni.
Art. 1. — A decorrere dal giorno della en-trata in vigore della presente legge, le assicura-zioni sulla durata della vita umana, in tutte le loro possibili forme sono esercitate in regime di monopolio, dall' Istituto nazionale di assicura-zioni, che è istituito con sede in Roma.
L'Istituto nazionale di assicurazioni ha per-sonalità giuridica e gestione autonoma, ed è posto sotto la vigilanza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, che la eserciterà nei modi e nelle forme che saranuo stabiliti dal re-golamento per l'esecuzione della presente legge.
Con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà approvato lo statuto organico del-l'Istituto nazionale.
Lo statuto determinerà le norme per la istituzione e il funzionamento delle sedi com-partimentali e delle agenzie locali.
Art. 2. — Le Società, Associazioni, Compa-gnie, imprese e i privati che comunque eserci-tano nel Regno l'assicnrazione sulla durata della vita umana non potranno mai pretendere dallo Stato o dall' Istituto nazionale di assicurazioni garanzie, compensi o indennità per qualsivoglia titolo o causa, in relazione alle conseguenze che dipendano anche in via indiretta, dal monopolio stabilito con questa legge, di qualunque specie esse siano e non saranno ammesse azioni in giu-dizio per siffatti scopi.
Continueranno i suddetti assicuratori ad eseguire i contratti in corso e a riscuoterne i premi, a norma deli' art. 19. Ma gli assicurati nulla potranno mai pretendere o reclamare, a loro volta, contro lo Stato o contro l'Istituto nazionale di assicurazioni, in qualsiasi caso di inadempimento, o non regolare adempimento, delle rispettive obbligazioni dei loro assicuratori.
Art. 3. — Le disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano :
1) agli Istituti di previdenza destinati per legge a provvedere a trattamenti di quie-scenza o di pensione ;
2) alle Società di mutuo soccorso e alle casse di previdenza riconosciute per decreto reale, che assicurino un capitale non superiore alle lire 500 o una rendita non superiore alle lire 100 annue :
3) alle amministrazioni pubbliche e alle aziende private, in quanto provvedono diretta-mente al trattamento di quieseienza, o di pen-sione o a sussidi in caso di morte per il loro personale ;
esercitata dalle parti per la esecuzione dei me-desimi. Sarà tuttavia esercitata 1' azione penale quando ne concorrano gli estremi.
Si presumono fatti in frode alla legge i con-tratti di assicurazione stipulati all'estero da cit-tadini italiani o a loro favore, fatta eccezione per il caso che 1' assicurato dimori con residenza ef-fettiva all' estero da oltre un anno. Tale circo-stanza deve risultare da attestazione consolare, apposta sulla polizza.
Chiunque stipuli contratti in frode alla pre-sente legge è punito con multa nella misura dal 5 al 20 per cento della somma assicurata o del valore capitale del contratto di rendita vitalizia. Chiunque procuri proposte di assicurazione in frode alla presente legge sarà punito con la stessa multa, che però non sarà inferiore nel minimo a lire 50 per proposta.
In caso di recidiva, alla multa sarà aggiunta la detenzione da uno a sei mesi.
Art. 5. — Il Consiglio di amministrazione dell' Istituto nazionale di assicurazioni è compo-sto di nove membri e d è costituito con decreto reale promosso dal Ministro di Agricoltura, In-dustria e Commercio, sentito il Consiglio dei Ministri. Con lo stesso decreto si provvedere alla nomina del Presidente e del vice-presidente del Consiglio.
Del Consiglio di Amministrazione fanno parte :
а) quattro funzionari dello Stato di grado non inferiore a quello di capo divisione o ad esso assimilato: scelti due nei ruoli del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e due in quelli del Ministero del Tesoro;
б) quattro cittadini che non sieno funzio-nari dello Stato e che abbiano dato prova di capacità tecnica e amministrativa in istituti di emissione, di credito o di previdenza ;
c) il direttore generale della Cassa Nazio-nale di Previdenza.
Il direttore generale dell'Istituto nazionale interviene alle riunioni del Consiglio con voto con-sultivo.
Gli uffici di Direttore generale e di consi-gliere di amministrazione sono incompatibili con la qualità di senatore e deputato e con qua-lunque carica pubblica elettiva.
Il Presidente sarà scelto fra i consiglieri di cui alla lettera b).
Il Consiglio si riunirà almeno ogni due mesi. Art. 6. — I componenti il Consiglio di Am-ministrazione durano in carica e si rinnovano per il tempo e con le norme che saranuo stabilite dallo Statuto organico, che determinerà pure i casi ed i modi di eventuale revoca dei consi-glieri.
Art. 7. — Il Ministro di Agricoltura, In-dustria e Commercio nominerà su proposta del Consiglio di Amministrazione due consiglieri i quali insieme al Presidente costituiranno un co-mitato permanente.
L e attribuzioni del comitato e le norme per il suo funzionamento e per la durata in carica dei suoi membri saranno determinate dallo statuto. Art. 8. — Il Consiglio di Amministrazione propone lo statuto organico dell' ente e le even-tuali modificazioni di esso e delibera:
1) sull' impianto delle sedi e sulla istitu-zione delle agenzie ;
2) sulle tariffe dei premi per le singole forme di assicurazione ;
3) sulle proposte di contratti collettivi di assicurazione ;
4) sui regolamenti interni di amministra-zione ;
6) sulla gestione e l'impiego dei fondi ; 6) sugli accantonamenti per la riserva ma-tematica e per le riserve di garanzia ;
7) sui bilanci ;
8) sulla compartecipazione del personale agli utili netti e sul piano di ripartizione degli utili stessi fra il personale amministrativo, tec-nico e di produzione dell'azienda;
9) su tutti gli atti che eccedono l'ordi-naria amministrazione o che abbiano una parti-colare importanza per 1' azienda.
Art. 9. — Il Direttore generale dell' Isti-tuto nazionale è nominato con decreto reale, promosso dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il Consiglio dei Ministri. Col decreto stesso sono stabiliti lo stipendio e le indennità del Direttore generale.
Il Direttore generale rappresenta l'Istituto, esegue le deliberazioni del Consiglio e dirige i servizi tecnici e amministrativi.
Il Direttore generale non può essere rimosso nè sospeso dall'ufficio altrimenti che con decreto reale su proposta del Ministro di Agricoltura, In-dustria e Commercio udito il Consiglio dei Mi-nistri.
Art. 10. — L ' Istituto ha, nei limiti e colle modalità determinate dallo statuto, impiegati amministrativi e tecnici, oltre agli incaricati della produzione e di altri servizi speciali.
Gli impiegati dell'Istituto non sono nè po-tranno essere equiparati agli impiegati dello Stato ; e sono assunti con contratti a tempo determinato, rescindibili e rinnovabili a norma dello statuto.
La retribuzione degli impiegati dell' Isti-tuto potrà essere commisurata al tempo e al lavoro compiuto, e potrà consistere anche par-zialmente in una compartecipazione agli utili.
All' atto della loro assunzione in servizio gl' impiegati dovranno stipulare collo stesso un contratto di assicurazione nella misura e nei modi che saranno stabiliti dallo statuto, e non avranno diritto ad altro trattamento di quie-scenza fuori di quello nascente dalla loro assi-curazione.
Nella prima costituzione del personale del-l' Istituto, saranno assunti di preferenza in ser-vizio dell'Istituto stesso coloro, che, all'atto dell' entrata in vigore della presente legge, pre-stino da non meno di tre anni servizio ininter-rotto presso le impresa assicuratrici, ove il Con-siglio di Amministrazione li ritenga idonei.
Agli impiegati tutti dell' Istituto nazionale si intendono estese le disposizioni del Codice penale, che riguardano i pubblici ufficiali, ai quali sono equiparati soltanto a questo effetto.
avere compensi di altra specie, eccetto i premi che l'Istituto eventualmente decidesse di con-cedere ai più attivi produttori.
Potranno essere autorizzati a procurare af-fari all' Istituto col corrispettivo di una provvi-gione nella misura da stabilirsi dal regolamento: i notai, ricevitori del registro, agenti delle im-poste, i segretari ed agenti comunali, gli uffi-ciali ed agenti postali di qualunque categoria. Il servizio di riscossione dei premi e il pa-gamento delle indennità derivanti da contratti di assicurazione oltre che direttamente dagli or-gani dell'Istituto potrà essere fatto, con esen-zione da ogni spesa, dagli uffici postali e dai ricevitori del registro.
Art. 12. — L e funzioni* di sindaci, in con-formità alla disposizione dell'art. 184 del Codice di Commercio, sono esercitate da un collegio costituito :
1) da un consigliere della Corte dei Conti designato annualmente dal Presidente della Corte ; 2) da un referendario del Consiglio di Stato, designato annualmente dal Primo Presi-dente del Consiglio stesso ;
3) da un ispettore degli Istituti di emis-sione o da un funzionario della Direzione ge-nerale degli Istituti di previdenza nominato annualmente dal Ministro del Tesoro.
Art. 13. — Il Tesoro dello Stato aprirà un conto corrente con l'Istituto nazionale di assi-curazione sino all'ammontare di 5,000,000 di lire perchè esso possa provvedere alle spese di im-pianto e di gestione nei primi anni di esercizio.
Tale anticipazione produrrà un interesse pari a quello medio che si corrisponde per i buoni del Tesoro e verrà rimborsato nel termine massimo di dieci anni a partire dal terzo esercizio della ge-stione dell'Istituto, in annualità non inferiori al decimo della somma anticipata.
Art. 14. — Dagli utili netti annuali si pre-leveranno :
a) una quota non inferiore al 5 per cento per la riserva ordinaria ;
b) la quota destinata a norma dello sta-tuto, alla riserva di garanzia e ad ogni altra eventuale riserva;
c) la quota di compartecipazione che sia assegnata ai funzionari dell'ente, in misura non superiore al 5 per cento.
Art. 15. — Le nonne tecniche per il cal-colo della riserva matematica saranno determi-nate dallo statuto.
L e riserve matematiche ed ogni altra di-sponibilità patrimoniale dell'Istituto nazionale di assicurazioni saranno impiegate nei modi se-guenti, e con divieto di qualsiasi altro impiego:
1) In titoli del Debito Pubblico consoli-dato del Regno d'Italia ;
2) In altri titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano;
3) In cartelle emesse dagli Istituti auto rizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia; 4) In anticipazioni su pegno dei titoli, di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo ;
5) In acquisto mediante cessione o sur-rogazioni di annualità dovute dallo Stato ita-liano ;
6) In mutui sopra proprie polizze di
assi-curazione, nei limiti del corrispondente valore di ricatto ;
7) In beni immobili urbani posti nel Regno, purché liberi da ipoteche o da qual-siasi altro onere, ed in misura non superiore al decimo della riserva ;
8) In sovvenzioni agli impiegati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, delle Isti-tuzioni pubbliche di beneficenza, dei Monti di Pietà, delle Camere di commercio, degli Isti-tuti di emissione, contro garanzia della cessione di una quota parte degli emolumenti da essi dovuti, autorizzata dalle leggi 30 giugno 1908,
n. 335 e 13 luglio 1910, n. 444.
Gli amministratori tutti sono collettivamente e solidamente responsabili di qualsiasi investi-mento od impiego di fondi fatto in deroga alle nonne del presente articolo.
Art. 16. —- Gli utili dell'Istituto nazionale di assicurazione sono esenti dall' imposta di ric-chezza mobile.
I contratti fra l'Istituto nazionale di assi-curazioni e gli assicurati sono soggetti alla tassa speciale, in surrogazione delle ordinarie tasse di bollo e di registro, regolate dal testo unico della legge relativa alle tasse sulle assi-curazioni e sui contratti vitalizi, approvato col R. Decreto 26 gennaio 1896, u. 44.
Art. 17. —• L'Istituto nazionale di assicu-razioni godrà delle franchigie postale e tele-grafica nelle forme e nei modi che saranno determinati nel regolamento.
Titolo II.
Disposizioni relative alle imprese esercenti l'assicurazione sulla durata
della vita umana.
Art. 18. — Le imprese, nazionali ed estere, che esercitano in Italia l'assicurazione sulla du-rata della vita umana, continueranno a riscuo-tere i premi derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, sino alla maturazione dei medesimi e ad adem-piere alle obbligazioni assunte verso gli assi-curati.
Gli assicuratori non potranno in alcun modo invocare le disposizioni di questa legge per an-nullare o modificare ì contratti in corso.
Entro quindici giorni dalla entrata in vi-gore della presente legge, le imprese nazionali ed estere, che esercitano in Italia le assicura-zioni sulla durata della vita umana, debbono presentare all' ufficio del registro del luogo in cui ciascuna ha il suo stabilimento principale nel Regno il repertorio polizze di assicurazione sulla durata della vita umana, prescritto dal-l'art. 7 della legge relativa alle tasse sulle as-sicurazioni e sui contratti vitalizi (testo unico, approvato con regio decreto 25 gennaio 1896, n. 44), per la vidimazione e la chiusura del re-pertorio medesimo.
Art. 20. — E ' vietato in Italia 1' esercizio delle associazioni tontinarie o di ripartizione, sia nazionali che estere.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Com-mercio provvederà. entro un mese dalla promul-gazione della presente legge, a norma della legge 26 febbraio 1902, n. 9, alla nomina di un com-missario regio per ciascuna associazione nazio-nale od estera, il quale procederà all'accertamento della situazione patrimoniale e alla determina-zione del diritti dei singoli soci.
Il commissario assume l'amministrazione del-l'Istituto con tutti i poteri dei liquidatori delle Società di commercio. L e operazioni di riparto tra la Cassa nazionale di Previdenza e 1' Isti-tuto nazionale saranno da lui compiute con l'as-sistenza di due delegati dei predetti istituti.
Art. 21. — E' ammesso per i soci delle im-prese tontinarie nazionali il diritto al recesso, che può essere esercitato entro un mese dalla data del R Decreto, che istituisce la gestione stra-ordinaria.
I soci che entro il detto termine non avranno espressa la volontà del recesso si intenderanno, se operai, iscritti alla Cassa Nazionale di Pre-videnza, se non operai si considereranno assicu-rati per un contratto di rendita vitalizia presso 1' Istituto nazionale di assicurazioni.
Art. 22. — I soci delle imprese tontinarie o di ripartizione che in virtù della presente legge sono iscritti presso la Cassa Nazionale di Previdenza e quelli che saranno assicurati presso 1' Istituto nazionale, continueranno nei versa-menti, a cui erano obbligati verso le Associa-zioni alle quali appartenevano, salva in loro 'a facoltà di aumentare i .contributi, osservando le norme che all'uopo saranno stabilite nel Regola-mento.
I soci delle imprese tontinarie iscritti o as-sicurati come sopra saranno accreditati presso la Cassa Nazionale di Previdenza e presso I' Isti-tuto di assicurazioni, sotto forma di versamenti unici anticipati per costituzione di rendite vita-lizie, delle quote che ad essi potranno spet-tare sul patrimonio delle associazioni cui appar-tengono.
Art. 23. — I provvedimenti del Ministero menzionati potranno essere esclusivamente im-pugnati con ricorsi alla I V Sezione del Consi-glio di Stato, a norma dell' art. 22 della legge sul Consiglio di Stato, testo unico, approvata con R. Decreto, 17 agosto 1907, n. 638, senza che possa esserne sospesa 1' esecuzione.
Disposizioni generali.
Art. 24. — Il Ministre di Agricoltura, In-dustria e Commercio presenterà, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge per la riforma della Cassa Na-zionale di Previdenza.
Art. 25. — Il regolamento per l'esecuzione della presente legge, approvato con decreto reale, sentito il Consiglio dei Ministri, deve essere pro-mulgato entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
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B l D L I O Q R f l F I C d
A r m i n i o G i o v a n n i M a l l a r i n i . - Per una
Banca Coloniale Italiana, ossia Banca Na-zionale per gli interessi italiani all'estero. —
Firenze, « R a s s e g n a Nazionale», 1911. L'Autore torse crede che gli affari nascano dal sentimento e dalla retorica; infatti per pro-pugnare la creazione di una Banca Coloniale italiana si prende a parlare delle nostre memorie medievali, dice mare nostrum il Mediterraneo, ricorda Cartagine, ecc. Tutte belle cose per la storia, ma quando viene all'oggi vuole che si fondi una Banca C o l o r a l e « poderosissima per forza di capitale » ed asserisce che il capitale in Italia « non scarseggia » perchè ora si cela in buona parte a unitissimo interesse nelle Casse di Risparmio.
Date queste erronee premassa le quali fanno comprendere come l'Autore, non si sia reso conto della differenza che passa tra la ricchezza del-l'Italia e quella di altri paesi, nozione che po-teva facilmente apprendere nei tanti studi no-tissimi, gli parve così facile immaginare una Banca Coloniale poderosissima. Sull'argomento si potrà discorrere fra qualche diecina d'anni.... al secondo cinquantenario.
D o t t . U g o N a v a r r a . - Le pensioni operaie ed
il monopolio statale delle assicurazioni sulla vita. — Milano, E. Fassinetto, 1911, pag. 48. Al X Congresso Nazionale tra industriali, commercianti ed esercenti, l'Autore ha presentato questa Relazione su un argomentc che in questi giorni occupa e preoccupa la pubblica attenzione. Il tema sopratutto della statizzazione delle assi-curazioni vita è esaminato con molta competenza sotto i suoi vari aspetti, e lo scritto facile e scor-revole rende a tutti accessibile la non facile materia, sulla quale furono affermate tante cose infondate ed erronee.
L'Autore, che si mostra in massima pro-penso alla istituzione delle pensioni operaie, ac-cenna ai mezzi necessari a tale scopo e dimostra come dal monopolio delle assicurazioni sulla vita lo Stato non possa ritrarre in ogni caso che una minima parte di ciò che sarà necessario per prov-vedere alle pensioni operaie.
Indica quindi le difficoltà contro le quali dovrà urtare il monopolio delle assicurazioni vita e il danno che simile provvedimento reca, non solo ad un'industria che comincia ad essere solida e fiorente, ma allo stesso concetto della previdenza che rimane inevitabilmente soffocato dalle « pratiche » burocratiche entro le quali lo Stato dovrà avvolgerlo.
Il lavoro è dettato con molta competenza e con parola facile e persuadente.
A l e s s a n d r o L e v i . - Ordine giuridico ed ordine
pubblico. — Modena, A. Formiggini, 1911, op. pag. 30.
relative ai rapporti tra lo Stato e gli individui e degli individui singoli tra loro, alla costitu-zione delle famiglie, alla disposicostitu-zione degli averi, alla sicurezza personale e collettiva, che sareb-bero idonee a promuovere ed a mantenere que-sta forma di vita sociale; oppure, partendo dal-l'analisi della realtà sociale quai'è, indagare quali elementi subbìettivi ed obbiettivi concor-rano a formare la nozione di ordine pubblico.
L'Autore non accetta di mettersi — e ci sembra a ragione — nella prima via, ed eutra uella seconda, e con una serie di sottili distin-zioni viene a concludere che colla espressione di ordine pubblico si debba intendere : quello stato di cose che rappresenta la normalità della vita collettiva di una determinata, società; però ag-giunge che è più facile intuire che definire che cosa sia la normalità.
L'ordine giuridico, secondo l'Autore, sarebbe la complessa azione dello Stato mirante al man-tenimento dell'ordine pubblico.
L'Autore poi con molta perspicacità esamina i diversi significati e limiti che acquista il con-cetto di ordine pubblico e quello di ordine giu-ridico, basando tutta la discussione sulle norme, delle quali come della normalità è però difficile dare il significato.
Il lavoro breve, ma sottile nella trama e nell'analisi, si legge con molto interesse anche perchè l'Autore Ita saputo mantenerlo in confini ben precisi senza divagazioni e senza inutili riem-pitivi, come si conviene ad una trattazione scien-tifica.
C o m t e de H . M a u r i c e . - Les Américains et les
affaires américaines. — Paris, G. Roustan, 1911, op. pag. 36.
L'Autore si domanda se il denaro francese deve avventurarsi negli Stati Uniti d'America ; e di fronte all'attiva propaganda che viene fatta in Francia per attirare il capitale al di là del-l'Atlantico, l'Autore risponde negativamente. Per dimostrare la fondatezza della risposta al quesito l'Autore analizza in brevi ma stringenti pagine il carattere degli americani che vede tutti in-vasi dall'amore per il denaro, senza ideali, dove la frenesia del guadagno ha resa quasi impossi-bile l'esistenza delle classi medie, dove l'orgoglio della vita consiste nel poter spendere senza mi-sura. Crede poi l'Autore che gli Americani man-chino di capitali, che la stessa Inghilterra a poco a poco si disinteressi degli affari di quel paese dove l'avvenire è oscuro perchè manca ogni efficace controllo, perchè lo Stato è disarmato, gli affari non sono limpidi, dove infine quel grande e buon popolo è dominato da una, non numerosa, ma potente schiera di speculatori senza
scrupoli e senza morale. J.
RIVISTA ECONOMICA E FINANZIARIA
— Si è adunato in Roma il congresso dei
Sindaci Italiani i quali su proposta dell' on.
Greppi, hanno approvato il seguente ordine del giorno :
«. I Sindaci d'Italia, raccolti in Roma per 1' inaugurazione del monumento al R e fondatore dell'unità nazionale, memori delle sapienti parole da lui dette nel 1876, " ricostituita la rappre-sentanza del Paese, doversi attendere al rinno-vamento italico delle progressive libertà del Co-mune " ; convinti che la maggiore saldezza del vincolo politico sta nei rispetto delle autonomie amministrative, glorioso retaggio dei padri e stru-mento con cui attraverso i secoli durò il genio nazionale preparando i destini della nuova Italia, invocano dal Governo e dal Parlamento delle ri-forme legislative che, con migliore ordinamento dei tributi e con la trasformazione del sistema di tutela, diano alle finanze comunali la possibi-lità di corrispondere ai còmpiti reclamati dal pro-gresso sociale, che riconoscano al Municipio mag-giore dignità di libero reggimento e fauno voti perchè con la istituzione di un Consiglio Supe-riore dei Comuni, questi siano chiamati alla ela-borazione dei provvedimenti legislativi che li riguardano ed acquistino una magistratura pro-pria per la risoluzione dei problemi riflettenti la vita municipale e si impegnano a provvedere dai rispettivi Consigli l'adesione all'Associazione dei Comuni italiani, affinchè essa, rafforzata da una larga partecipazione degli enti interessati, possa, con sempre maggiore autorità, proseguire il rag-giungimento dei propri fini ».
- e
Fu tenuto il Congresso sulla pesca in
Roma. Tra gli argomenti trattati il Dott. Pollons ha svolto la sua Relazione sulla pesca a mezzo delle sorgenti luminose. Il Relatore ha riassunto le conclusioni da lui presentate sulle reti a strascico. Si è discusso nuli' ordine del giorno ad esse relativo presentato- dal commendatore Mazzoccolo che cerca di conciliare 1' opinione degli scienziati, la quale non ritiene dannoso l'uso delle reti a strascico con quella dei pra-tici che ne vorrebbero almeno la soppres-sione parziale Quasi all' unanimità viene appro-vato un ordine del giorno che fa voti perchè siano rigorosamente osservate le prescrizioni vi-genti sulla materia mediante un'assidua vigilanza eliminando fino da ora ogni esercizio che esorbiti dalle facoltà consentite dalle leggi e dai regola-menti.
Il Congressp è passato a discutere il tema; « Accordo delle stazioni biologiche per lo studio delle questioni relative alla pesca », Relat. Joubin. Alla discussione hanno partecipato D e Buen, delegato spagnuolo e il dott. Cerniti. Su propo-sta Papparello e Barbora il Congresso ha fatto voti perchè si renda più rigorosa la sorveglianza contro la pesca con dinamite.
ritraggono locali, laboratori e personale di una scuola di pesca.
Inoltre il prof. Vinciguerra ha letto una Re-lazione del dotti r Fleger sulla pesca della spugna per mezzo del palombaro nel Golfo del Messico e nel Mediterraneo, Relazione che conclude propo-nendo l'abolizione delle macchine da palombaro, una sorveglianza speciale intemazionale sull'ap-plicazione di misure nelle acque extra-territoriali, la fondazione di assicurazioni ed indennizzi contro gli incidenti nella pesca e la pl'elevazione di una tassa per la' licenza di pesca per le opere pie a favore dei pescatori.
Aperta la discussione France Mooro, dele gato degli Stati Uniti, cerca di attenuare le con-clusioni lette. Pure il dottor Terni ritiene che 1' uso dello scafandro non arrechi i danni lamen-tati da Flegìel quando si tenga conto della pro-fondità del mare e della durata del lavoro del palombaro.
Sacconi e Norini si levano pure a contra-stare la soppressione dello scafandro. Un congres-sista propone che la questione sia rimandata allo studio di una particolare commissione.
Della Relazione fatta dal professor Vender-Schmicht, delegato del Belgio, che propone la costi-tuzione di una federazione nazionale in un paese neutro per decidere, per mezzo dell'arbitrato, le questioni che potessero sorgere, se ne prende solo atto dato il suo carattere politico estraneo ai fini del Congresso.
Poscia il signor Trefen ha svolto una sua comunicazione sul credito marittimo, facendo la storia delle istituzioni sorte all'uopo in Francia e propugnandone i vantaggi. La notevole Relazione del Trefen è molto applaudita. Sull'argomento prendono la parola altri oratori. Quindi il dot-tor Camillo Terni di Milano riferisce sul tema: « Provvedimenti per la difesa delle acque pub-bliche dagli inquinamenti», rilevando i danni degli inquinamenti tanto all' igiene rurale e ge-nerale che alla piscicoltura ed invocando uno spe-ciale disegno di legge che provveda ai problema. Su questo tema si accende una lunga ed animata discussione, specie per quello che riguarda il mezzo di difendere le acque dagli inquinamenti provenienti da rifinti di certi stabilimenti indu-striali.
Il signor Surbeck, di Berna, riferisce poi sulle condizioni attuali della pesca, artificiale in Isvizzera, esponendo come si svolga la pesca nelle
acque dolci della Svizzera.
Infine il signor Contreras, delegato del Bel-gio, svolge considerazioni sull'Ufficio internazio-nale di documentazione per la pesca e la naviga-zione e si delibera che il Congresso si pronuncierà sulle conclusioni del Relatore dopo avere udito il parere della Commissione permanente del Con-gresso internazionale di pesca.
— Si è pure radunato in Roma il X
Con-gresso nazionale della associazione dei
Co-muni Italiani. Appena dal Presidente on. Greppi è stato dichiarato aperto il Congresso, si è incomin-ciata la discussione sull'art. 2 dell' ordine del giorno riguardante la Relazioue finanziaria e mo-rale dell'Associazione dei Comuni.
Il sindaco di Bergamo domanda la parola per affermare che il prefetto di quella provincia impedisce ai sindaci suoi dipendenti di iscriversi all'Associazione, non approvando l'iscrizione in bilancio della spesa relativa. L'assemblea rumo-reggia in segno di protesta.
Parlano poscia vari sindaci. Quiudi su pro-posta di Felici di Ravenna, viene approvato un ordine del giorno con il quale il Congresso, « plau-dendo al Consiglio direttivo dell'Associazione dei Comuni, per l'opera spiegata a profitto dell'ani ministratone e dello svolgimento della vita com-plessa dei Comuni, si augura che esso abbia a svolgere sui poteii costituiti una efficace azione per vincere l'incuria e spesso i contrasti opposti al libero svolgimento della sua opera, facendo intendere ai deputati ed ai senatori il dovere di preoccuparsi delle condizioni dei Comuni ».
Dopo l'approvazione del resoconto morale e finanziario dell'Associazione, l'avv. Caldana rife-risce sul nuovo regolamento per la legge comu-nale e provinciale e sulla costituzione ed orga-nizzazione delle sezioni locali dell'Associazione.
— Ebbe luogo in questi giorni il primo
Congresso tra gli industriali di trasporti
in Torino.
Il Congresso si occupò di numerose e impor-tanti questioni di indole tecnica e generale che interessano non solo la classe, ma tutta l'indu-stria e tutto il commercio nazionale, poiché di vitale interesse, come la questione del Porto di Genova, del servizio ferroviario e del funziona-mento delle Dogaue.
I desiderata esposti furono poi riassunti in parecchi ordini del giorno dei quali ci riserviamo di occuparci.
Notevole risultato poi fu la costituzione della Federazione Italiana fra gli spedizionieri a cui presidente venne acclamato il Nestore degli spe-dizionieri, il Grand'ufficiale Francesco Gondrand.
La Federazione ha per scopo di riunire tutte le forze degli spedizionieri e da questa armonica unione trarre il mezzo per lavorare al comune miglioramento e per intensificare l'opera della classe nell'interesse e n e i vantaggio del pubblico e del commercio.
Fatto notevole è anche la fìsonomia della costituita Federazione, la quale sorge non con carattere di offesa per la clientela, ma solo allo scopo di tutelare gli iuteressi della classe e col fine precipuo di ottenere maggiore autorità alla salvaguardia dei bisogni del commercio e
del-l'industria per quanto riguarda il perfeziona-mento dei pubblici servizi inerenti ai trasporti ed alla vitale importanza che oggigiorno essi hanno assunto nello svolgersi dell'attività economica dei vari paesi.
R A S S E G N A D E L [ O H I O Ì N H 0 1 E
Il commercio italo-francese.
— La
Ca-mera di commercio italiana di Parigi reca no-tizie degli scambi fra Italia e Francia durante il primo quadrimestre 1911. Eccone le cifre sommarie:
L e importazioni dell' Italia in Francia am-montarono a L . 68,047,000, con aumento di lire 1.748,000 in confronto del corrispondente qua-drimestre del 1910.
Furono esportatelo aumento le seguenti merci: Canade, minerali, burro e formaggi, legumi freschi e conservati, uova, frutta da tavola, lana e cascami di lana, olii, volatili, vini, carta, som-maco, tessuti di seta e di borra di seta, riso, selvaggina, pollame e piccioni, terre cotte ecc.
Registra invece, diminuzione la esportazione delle seguenti merci :
Seta e borra di seta, polli e pelliccerie greg-gia, olio di oliva, zolfo e crusca e foraggi, mac-chine e macchinismi, lavori in paglia, vimini e corda, prodotti chimici, cotone in bioccoli e ca-scami di cotone, generi medicinali, crini prepa-rati od arricciati, mobili e lavori in legno, le-gumi secchi farine, semi e frutti oleosi, legno e
materiale da costruzione, utensili e lavori in me-tallo, pesce fresco, salato o conservato.
L e esportazioni dalla Francia in Italia am-montarono a L . 104,039,000, comprese le merci d: origine extra-europea, spedite in Italia, in Francia, con aumento di L. 12,091,000 in con-fronto del corrispondente quadrimestre 1910.
Segnano aumento le seguenti merci : Bestiame, macchine, e meccanismi, bastimenti di mare, carrozzeria, carta e sue applicazioni, la-vori in caoutchouo e guttaperca, cavalli, generi medicinali, rame, t e n e e pietre per arti e me-stieri, carbon fossile, stracci, orologerie, suonerie, scatole musicali e forniture per orologerie, ve-stimenta e biancheria, profumeria e saponi, pesce fresco, secco, salato o conservato, vini, legno co-mune, pelli preparate, materiale da costruzione, colori inchiostri, pastelli e carboni preparati.
L e merci francesi ili diminuzione sono, in-vece le seguenti :
Penne da ornamento, articoli di Parigi, pro-dotti chimici, legumi secchi e loro farine, zinco, tessuti di lana, lavori in pelle e cuoio naturale ed artificiale, filo, semenze, tessuti di cotone, terrecott.e e vasellami, tessuti di seta e di borra di seta, utensili lavori in metallo, cera vegetale, gomme, gemme, resine, balsami ed altri prolotti resinosi, ghisa ferro ed acciaio, altri articoli non nominati.
Dei prodotti di origine extra-europea sono in aumento il caoutchouo, la guttaperca greggia, le pelli e pelliccerie gregge, in diminuzione la seta e borra di seta ; il cotone in 'bioccoli e ca-scami di c o t o n e ; la lana e caca-scami di l a n a ; i peli greggi, pettinati e cardati.
Riassumendo, il movimento complessivo degli scambi commerciali tra i due paesi ammontò a lire 172,086,000 con uno sbilancio a danno del-l ' I t a del-l i a di L. 35,992,000, del-la quadel-le per ogni 100 lire di merci importate dalla Francia ne esportò soltanto per L. 65.40.
Sulla statizzazione delle assicurazioni sulla vita
Relazione alla Camera di commercia di Firenze.Riassumiamo un importante studio presentato in proposito dal Comm, Umberto Pepi alla. Camera di Commercio di Firenze, di fronte al progetto governa-tivo di statizzare le Assicurazioni sulla l'ita, per devol-verne gli utili a garantire una pensione di vecchiaia agli Operai.
Dopo una storia della statizzazione, dice che due vie aveva il governo :
o statizzare, interdicendo a partire da un dato giorno a chicchessia di stipulare in Italia assicura-zioni sulla Vita, ma lasciando però che le Compagnie Italiane ed Estere attualmente autorizzate ad operare in Italia geriscano lino ad estinzione il Portafoglio in corso ;
o aggiungere alla interdizione il riscatto di que-sto Portafoglio, assumendosi gli impegni tutti che da esso derivano e che esso rappresenta.
Il Comm. Pepi premette :
Sappiamo che al 31 dicembre 1909, le riserve ma-tematiche (valore attuale degli impegni delle Compa-gnie, al netto del valore di quelli che gli assicurati han verso di esse), ascendevano a L. 435,574,884.
Tenuto conto ohe di queste, 262,971,821, sono in virtù dell'art. 145 del Codice di Commercio impiegate in titoli di Stato (depositati alla Cassa Depositi e Pre-stiti, e che quindi non si può loro attribuire per ora un reddito superiore al 3.75 per cento) ; (fra poco sarà per molta parte di essi il 3.50 per cento) ; supponendo che dai 172,603,063 le Compagnie riescano (ed ai tempi che corrono non è cosa facile), a ricavare un reddito netto un po' più alto, non andremo errati attribuendo alle riservo matematiche un reddito medio del 4 per cento.
E poiché le riservo stesse vengono calcolate in genero al 3 1[2 (e da qualcuno anche al 4) le Compa-gnie, se tutte bene e scrupolosamente amministrate, avranno pel titolo a) un utile di L. 2,177,874.42.
Pel titolo b) : dato e non concesso che tutte le Com-pagnie siano fortunato nella scelta dei rischi, sia da parte degli Agenti ed incaricati prima, poi da parte dei Medici, ed infine nella cernita riservata alle Di-rezioni, e che non avvengano cataclismi come quello che distrusse nel 1909, Messina e Reggio Calabria; te-nuto conto infine, olle le tavole di sopravvivenza non possono offrire anche perchè costruite su testo scelte, campo a scarti troppo sensibili, calcoliamo pure che di fronte ai dodici milioni di sinistri che in media avvengono all'anno, le tavole di mortalità prevedano il 5 per cento di più di mortalità, avremo un utile di L. 600,000.
Pel titolo c) : tenuto presente che la tangente me-dia aggiunta al premio puro per formare il premio di tariffa è al massimo e per le categorie più in uso del 16 per cento del primo ; che, il costo dei nuovi affari supera di assai tale percentuale, e che quindi sui premi di primo anno le Compagnie hanno forte ecce-denza anziché risparmio di spesa ; che in parte detta tangente contribuisco'all'utile di mortalità già sovra accennato ; che nel 1909 su 38 Compagnie operanti in Italia, 11 soltanto non spesero più del 16 per cento dei premi incassati, mentre le altre 27 variarono da un minimo di 17 ad un massimo del 62 per cento, cal-coliamo in un 3 per cento il risparmio medio, benin-teso tenendo conto ohe in tale percentuale è incluso anche il beneficio delle estinzioni ohe non rappresenta, del resto, se non il guadagno di molti anni godutoj scontandolo, da un solo esercizio. I premi incassati nel 1909 ascendendo a I,. 68,648,710 1' utile sarà di L. 2,059,461.80. Nella migliore delle ipotesi adunque, l'utile industriale complessivo delle Compagnie di Assicurazione sulla Vita può calcolarsi pel 1909 ili L. 3,583,220.55 sul quale beninteso 1' erario ha perce-pito e lucrato senza incomodi L. 360,153.81 per tassa di R. M. Lontani come vedete, molto lontani, siamo dunque dai 40, dai 30, dai 20, dai 15 milioni che vari scrittori anche di vaglia, hanno in questi giorni attri-buito, (scemandoli man mano che ci si inoltrava nella discussione) all'Industria delle Assicurazioni sulla Vita.