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78 I) Disciplinare di gestione pag. 79 II) La Convenzione tra Comune e Centro Anziani pag. 89 III) Il Bando di Assegnazione degli orti pag. 99 APPENDICE

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APPENDICE

I) Disciplinare di gestione pag. 79

II) La Convenzione tra Comune e Centro Anziani pag. 89

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I) Disciplinare di gestione

Articolo 1 Oggetto

Le aree di terreno destinate agli orti per anziani sono individuate e rese disponibili dall’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di coinvolgere gli anziani in attività occupazionali al fine di evitare l’isolamento e di incentivare i momenti di socializzazione e di incontro. Esse sono destinate alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche e fiori. Verranno assegnate in gestione alle persone di ambo i sessi residenti nel Comune di Livorno che abbiano compiuto 55 anni di età, in appezzamenti pari a 32 m2 per ogni richiedente o nucleo familiare, secondo le modalità fissate nel presente

regolamento.

Articolo 2 Concessionario

Le aree ortive ubicate in via di Salviano sono concesse dal Comune di Livorno al Centro Sociale Anziani La Leccia che le gestisce con le modalità disposte con atto di convenzione, nonché secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Articolo 3 Comitato di Gestione

Presso le aree ortive è individuato nel Comitato di Gestione, l’organismo che, in attuazione delle finalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e sottoscritte con il Centro Sociale Anziani, ha il compito di gestione degli orti e costituisce referente per il Centro Sociale Anziani La Leccia e il Comune di Livorno rappresentato dall’Unità Organizzativa Promozione Sociale. Alle riunioni del Comitato può partecipare senza diritto di voto il Presidente della Circoscrizione 4 (che svolge funzioni di coordinamento delle circoscrizioni cittadine) o suo delegato.

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Esso è formato da 5 (cinque) membri, di cui 4 (quattro) assegnatari di orti, eletti dall’Assemblea degli ortolani con le modalità decise dalla stessa e 1 (uno) indicato dal presidente del Centro Sociale Anziani La Leccia. Il Comitato di Gestione elegge al proprio interno il Presidente e dura in carica due anni.

Nel caso in cui il Comitato sia dimissionario o vacante il ruolo gestionale viene assunto dal Presidente del Centro Sociale Anziani La Leccia fino all’insediamento del nuovo comitato.

Articolo 4 Compiti del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione ha il compito di:

Valutare e proporre all’Assemblea degli ortolani un programma di interventi per la manutenzione delle aree comuni (parcheggi, vialetti, aiuole, piazzole, sentieri, siepi, fossi, strutture e attrezzature di servizio varie);

Redigere un calendario degli interventi decisi dall’Assemblea con la specificazione degli incarichi agli assegnatari che, senza eccezione alcuna, sono tenuti a dare il loro contributo per la realizzazione del programma stabilito secondo le modalità indicate dal Comitato di gestione;

Gestire d’intesa con l’Amministrazione Comunale e il Centro Sociale anziani iniziative di aggiornamento e di riqualificazione a favore degli assegnatari;

Provvedere periodicamente al censimento dei lotti liberi e alla loro assegnazione seguendo l’ordine della graduatoria vigente;

Vigilare sulla corretta gestione delle aree ortive e degli spazi comuni;

Provvedere alla riscossione della quota annuale di gestione a carico di ogni assegnatario per le spese generali;

Disciplinare l’uso dell’acqua, dell’energia elettrica, nonché lo smaltimento dei rifiuti secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione comunale;

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Disciplinare quanto non previsto con il presente regolamento previa intesa con il Centro Sociale Anziani La Leccia e il Comune concedente;

Inoltrare periodico rendiconto dell’attività al Presidente del Centro Sociale Anziani La Leccia.

Articolo 5 Assemblea degli ortolani

L’assemblea degli ortolani è formata da tutti gli assegnatari delle aree ortive. I compiti sono costituiti da:

elezione del Comitato di gestione;

approvazione del programma annuale degli interventi di manutenzione ordinaria su proposta del Comitato di gestione;

determinazione della quota annuale di gestione a carico degli assegnatari; approvazione del rendiconto di attività sottoposto dal Comitato di Gestione. L’assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per approvare, in sede di previsione, entro il mese di novembre, il programma di attività per l’anno successivo, nonché in sede di consuntivo, entro il mese di aprile, per approvare il rendiconto dell’anno precedente con le spese sostenute. Delle sedute dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettere al Centro sociale anziani per l’acquisizione dei dati relativi.

L’assemblea degli ortolani è convocata dal Presidente del Comitato di Gestione che la presiede. La stessa viene convocata ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata scritta almeno un terzo degli assegnatari.

Articolo 6 Assegnazione degli orti

L’assegnazione degli orti avviene sulla base di una graduatoria che resta in vigore due anni e che sarà formulata con i criteri e le modalità di cui al successivo art.7.

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Il Comitato di gestione orti provvede periodicamente al censimento dei lotti liberi e alla loro successiva assegnazione seguendo l’ordine della graduatoria vigente.

In caso di esaurimento della graduatoria, si prevede la possibilità dell’apertura di un nuovo bando per l’assegnazione degli orti liberi.

In sede di domanda e in sede di assegnazione il conduttore dell’orto dichiarerà esplicitamente di sollevare il Comitato di Gestione, il Centro Sociale Anziani La Leccia ed il Comune di Livorno da qualsivoglia responsabilità civile, nessuna esclusa.

Articolo 7 Criteri di assegnazione

Per l’assegnazione degli orti saranno necessari i seguenti requisiti: - età: da 55 anni compiuti in poi;

- persone di ambo i sessi residenti anagraficamente nel Comune di Livorno. La relativa graduatoria di priorità verrà stabilita dando la precedenza ai richiedenti di maggiore età.

Il reddito non costituisce fattore discriminante per l’assegnazione dell’orto in considerazione del valore di promozione sociale dell’iniziativa.

Il 5% delle aree ortive sarà destinato anche all’assegnazione a soggetti che non abbiano il requisito dell’età su indicazione dei servizi sociali.

Sono escluse dall’assegnazione le persone che hanno conseguito provvedimenti di espulsione dai Centri Sociali Anziani convenzionati con il Comune di Livorno.

La graduatoria di assegnazione sarà formata a seguito di un bando pubblico curato dall’Unità Organizzativa “Promozione Sociale” (con la collaborazione delle circoscrizioni e in particolare dalla Circoscrizione 4 che svolge funzione di coordinamento) rivolto all’intera cittadinanza. La Commissione sarà composta da un rappresentante dell’Unità Organizzativa Promozione Sociale con funzioni di presidente, da un rappresentante del Centro Sociale Anziani La Leccia e da un membro del Comitato provvisorio di Gestione orti.

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Articolo 8 Assegnatari

Agli assegnatari degli orti viene consegnato un documento nel quale, oltre alle generalità, è riportato il numero dell’orto assegnato. Tale documento dovrà essere esibito se richiesto dai membri del Comitato di Gestione. L’orto non è cedibile sotto alcuna forma. Esso viene assegnato a titolo precario, pertanto, in qualsiasi momento, su comprovata necessità di pubblico interesse e su richiesta dell’Amministrazione Comunale, può essere revocato.

Qualora, a seguito di verifiche e di controlli da parte del Comitato di Gestione, risultasse che l’assegnatario utilizzi l’orto in contrasto con il presente disciplinare si provvederà all’immediata revoca dell’orto assegnato con conseguente esclusione dal beneficio.

Gli orti assegnati devono essere coltivati direttamente dai titolari insieme al coniuge; possono contribuire alla conduzione dell’appezzamento anche i familiari.

Può essere assegnato un solo orto per nucleo familiare.

In caso di assenza per brevi periodi o per malattia non superiore ai 120 giorni, l’assegnatario, dopo aver informato il Comitato di Gestione, può indicare allo stesso un collaboratore temporaneo anche non familiare per la conduzione dell’orto.

Articolo 9 Rinuncia

Coloro che intendono rinunciare all’orto dovranno darne comunicazione scritta al Comitato di Gestione preferibilmente entro il mese di settembre. Ciò per consentire la nuova assegnazione in tempo utile per le semine.

Articolo 10 Diritto dei familiari

In caso di decesso dell’assegnatario è consentito a un familiare che ne faccia richiesta la raccolta dei prodotti seminati. Successivamente l’orto verrà ripreso in

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disponibilità dal Comitato di Gestione per essere assegnato secondo le modalità stabilite.

Articolo 11 Coltivazioni

Tutti i tipi di coltivazione dovranno rimanere nei limiti dell’area assegnata. Non è consentita la piantagione di alberi da frutto e di alto fusto in generale, nonché vite e arbusti vari. È vietato vendere i prodotti ricavati dall’orto. E’ altresì vietato l’uso di pesticidi, antiparassitari e diserbanti o altri prodotti similari pericolosi per gli ortaggi e la salute delle persone.

Articolo 12 Gestione dei rifiuti

Per la raccolta dei rifiuti il Comitato di Gestione predisporrà adeguati contenitori atti a raccogliere in maniera differenziata gli stessi e in particolare gli scarti ortivi che possono essere compostabili.

Articolo 13 Uso dell’acqua

L’uso dell’acqua è riservato solo per l’innaffiamento. L’eliminazione degli sprechi di acqua è affidata al senso di responsabilità degli assegnatari, oltre che all’attenta vigilanza del Comitato di Gestione.

Articolo 14 Orario di accesso

L’orario di accesso alle aree ortive è stabilito dal Comitato gestione in base alle stagioni e dovrà essere rispettato da tutti.

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Articolo 15 Quota di gestione

Gli assegnatari degli orti sono tenuti al pagamento della quota di gestione comprensiva delle spese di acqua, luce e spese varie. La quota è stabilita ogni anno dall’Assemblea degli ortolani su proposta del Comitato di Gestione e deve essere versata entro il termine fissato dallo stesso. Eventuali eccedenze che dovessero risultare a consuntivo dell’anno di attività dovranno essere impiegate nel miglioramento e nella manutenzione delle aree e delle attrezzature comuni.

Articolo 16 Attrezzi

Dopo l’uso gli attrezzi dovranno essere sistemati negli appositi armadietti o depositi. Essendo l’area attrezzata per le finalità cui è adibita si fa divieto di costruzioni non autorizzate di capanni e similari.

Articolo 17 Iniziative con le scuole

All’interno dell’area ortiva potranno essere riservate dal Comitato di Gestione alcune porzioni di terreno alle scuole della città per esperienze condotte con gli insegnanti, anche insieme agli assegnatari degli orti.

Articolo 18 Parcheggi

Moto, motorini e biciclette dovranno essere parcheggiati negli spazi consentiti e a tal fine previsti nel progetto del Comune. Non sono ammesse auto all’interno dell’area ortiva.

Articolo 19 Animali

In tutta l’area ortiva è vietato far entrare cani anche al guinzaglio e animali in generale.

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Articolo 20 Acquisti collettivi

Al fine di favorire gli assegnatari per l’acquisto di materiale, attrezzi, semi, concimi e quant’altro serva alla conduzione degli orti il Comitato di Gestione potrà concordare con gli assegnatari le forme migliori per ottimizzare i costi.

Articolo 21 Manutenzioni

Le spese relative alla manutenzione straordinaria dell’area ortiva, intesa come interventi non programmabili quali rotture per usura degli impianti, dei manufatti ecc…, sono a carico dell’Amministrazione Comunale, mentre quelle relative alla manutenzione ordinaria, tutti gli interventi che devono essere eseguiti almeno una volta l’anno, quali manutenzione del verde, dei vialetti, dell’impianto di irrigazione, la pulizia delle fosse ecc…, sono a carico del Comitato di Gestione.

Articolo 22 Obblighi degli assegnatari

Gli assegnatari sono tenuti alla conduzione corretta delle aree ortive secondo le modalità fissate con il presente regolamento e dal Comitato di Gestione. Al momento dell’assegnazione l’interessato è tenuto a prendere visione del regolamento di gestione sottoscrivendone l’accettazione.

Articolo 23 Disposizioni integrative

Il Comitato di Gestione, previa consultazione con l’Assemblea degli ortolani, può stabilire disposizioni e comportamenti integrativi al presente regolamento che comunque non possono essere in contrasto con lo stesso. Di tali disposizioni ne informa l’Amministrazione Comunale, la Circoscrizione 4 e il Centro Sociale Anziani La Leccia.

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Articolo 24 Controversie

È costituita una commissione sindacale composta dal Presidente del Centro Sociale Anziani La Leccia, dal Presidente del Comitato di Gestione, da un rappresentante dell’U.O.va Promozione Sociale e da un rappresentante della Circoscrizione 4 (che svolge funzioni di coordinamento delle circoscrizioni cittadine) che ha il compito di esaminare e di decidere in merito ai comportamenti e alle controversie insorte nella gestione degli orti, nonché in merito al rispetto delle norme fissate dal presente regolamento qualora il Comitato di Gestione, dopo un richiamo verbale e uno scritto non riesca a risolvere in via breve.

Qualora si verifichino casi di furto o atti di vandalismo da parte di alcuno degli assegnatari, il Presidente del Comitato di Gestione, previo accertamento e fatte salve le prerogative di legge, provvederà alla sospensione cautelare dell’/degli interessato/i, in attesa della decisione adottata dalla Commissione Sindacale di cui al presente articolo.

Le decisioni adottate dalla Commissione sono inappellabili.

Articolo 25 Concessione del terreno

Il Comune di Livorno affida in uso gratuito al Centro Sociale Anziani La Leccia e tramite lo stesso, con le modalità qui disciplinate, agli assegnatari degli orti, l’area ubicata in via di Salviano per le finalità in parola. Con la firma del documento di assegnazione e con l’accettazione delle clausole disposte con il presente regolamento gli assegnatari dei singoli lotti si impegnano a coltivare il loro orto, nonché a collaborare con gli organi eletti nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Articolo 26 Disposizione transitoria e finale

In sede di prima applicazione il Presidente del Centro Sociale Anziani La Leccia è incaricato di formare un Comitato di Gestione provvisorio formato da un rappresentante del Centro medesimo in qualità di Presidente, da tre membri delle OO.SS., da un rappresentante dell’Unità Organizzativa Promozione Sociale e da un rappresentante della Circoscrizione 4. Compiti del Comitato provvisorio saranno:

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stabilire un programma operativo per l’assegnazione delle aree ortive e procedere all’assegnazione delle medesime una volta che è stata formata la graduatoria ai sensi del precedente art.7;

convocare, entro i 60 giorni successivi dall’assegnazione delle aree, l’Assemblea degli ortolani per l’elezione del Comitato di Gestione ordinario ai sensi dell’art.3 e 5.

Il Comitato di Gestione provvisorio cessa le proprie funzioni con l’insediamento del Comitato di Gestione ordinario.

Sulla base di questo disciplinare è stata a sua volta redatta e firmata la convenzione tra Amministrazione Comunale di Livorno e Centro Anziani La Leccia per il passaggio delle competenze e dell’area adibita ad orti sociali.

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II) Convenzione

per la gestione del progetto di promozione sociale “orti per anziani” presso un appezzamento di terreno, posto in Livorno, Via di Salviano.

L’anno 2005 (duemilacinque) e questo dì 25 (venticinque) del mese di Maggio in Livorno.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, TRA

Il Comune di Livorno - c.f. 00104330493 - con sede in Livorno, Piazza del Municipio, 1, legalmente rappresentato, ai sensi dello Statuto Comunale, del Regolamento Comunale dei Contratti, della deliberazione della Giunta Comunale n° 174 del 14/05/2002, della disposizione del Segretario – Direttore Generale n° 2051 del 14/06/2002 e dell’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, dal Dirigente dell’U.O.va Promozione Sociale Dott. Massimo Lapi, il quale interviene in esecuzione della

E

L’Associazione “Centro Sociale Anziani La Leccia” - c.f. 92022620493 - con sede in Livorno, Via Guadalajara, 1, iscritta all’Albo delle Associazioni tenuto dal Comune di Livorno ed iscritta all’A.N.C.E.S.C.A.O. (Associazione Nazionale Centri Sociali Comitati Anziani Orti) legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Antonio Svezia, nato il 31 Agosto 1945 a Livorno ed ivi domiciliato per la carica ove sopra.

Premesso che:

La Giunta Comunale con deliberazione n° 227 del 18 Giugno 2001 ha approvato lo schema di convenzione tipo per l’affidamento della gestione di strutture da adibire a Centri Sociali Anziani.

Con la convenzione in data 17 Marzo 2003, n° 56128 del Repertorio, registrata a Livorno il 31 Marzo 2003 al n° 2056, stipulata in esecuzione della decisione della

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Giunta Comunale n° 388 in data 11 Ottobre 2001 ed in esecuzione della disposizione del Dirigente dell’Ufficio Promozione Sociale Dott. Antonio Picchianti n° 269 del 25 Gennaio 2002, il Comune di Livorno ha concesso alcuni locali posti in Livorno, Via Guadalajara, 1 al “Centro Sociale Anziani La Leccia”, da adibire ad attività di promozione sociale e culturale.

Il Comune di Livorno, nell’ambito delle iniziative di promozione sociale, ha inteso realizzare il progetto “orti per anziani” con la finalità di favorire, insieme all’aggregazione e alla partecipazione delle persone anziane, anche la prevenzione dall’emarginazione e il loro benessere psicofisico.

A tale scopo il Comune stesso, d’intesa con le Circoscrizioni, con le Organizzazioni Sindacali di categoria e con il Coordinamento Provinciale dei Centri Sociali Anziani presenti sul territorio, ha instaurato rapporti di collaborazione per la realizzazione e la gestione del progetto in parola.

La Regione Toscana, a seguito dell’accordo di programma del 15 Aprile 2004, ha stanziato la somma di €.130.000,00= per compartecipare alla spesa necessaria per la realizzazione del progetto anzidetto.

Con il verbale in data 5 Ottobre 2004, n° 57142 del Repertorio, registrato a Livorno il 5 Novembre 2004 al n° 102318, Mod. III (che tiene luogo del contratto ai sensi dell’art. 16 del R.D. 18/11/1923, n° 2440 ed ai sensi dell’art. 12 del disciplinare delle procedure contrattuali approvato dalla Giunta Comune con atto n° 174 del 14 Maggio 2002) è stata aggiudicata all’impresa “Macchia S.r.l.” di Livorno l’asta pubblica esperita, in esecuzione della disposizione del Responsabile del Procedimento Ing. Bruno Pertici n° 2799 del 28 Luglio 2004, per l’affidamento in appalto dei lavori di realizzazione degli orti di cui trattasi.

Il Dirigente dell’U.O.va Promozione Sociale Dott. Massimo Lapi, a seguito della decisione della Giunta Comunale n° 464 del 9 Dicembre 2003, ha stabilito di affidare all’Associazione “Centro Sociale Anziani La Leccia” la gestione dell’appezzamento di terreno interessato dai lavori sopra richiamati, posto in Livorno, Via di Salviano, per realizzare il progetto di promozione sociale “orti per anziani”.

Con la medesima disposizione il Dirigente dell’U.O.va Promozione Sociale ha approvato lo schema della presente convenzione.

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Tutto ciò premesso, che si intende quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e stipula quanto segue:

Articoli 1 Oggetto dell’affidamento

Il Comune di Livorno, in persona del Dirigente dell’U.O.va Promozione Sociale Dott. Massimo Lapi, concede all’Associazione “Centro Sociale Anziani la Leccia”, che, in persona del Presidente pro-tempore Antonio Svezia, accetta, di gestire l’operazione “orti per anziani” presso il terreno posto in Livorno, Via di Salviano.

La gestione di cui trattasi è disciplinata da tutte le condizioni contenute nel disciplinare che il Signor Antonio Svezia medesimo dichiara di conoscere e firma in ogni foglio in segno di piena accettazione.

L’area interessata dagli orti è dal Comune di Livorno come sopra concessa ed affidata gratuitamente al “Centro Sociale Anziani La Leccia”, che, a sua volta, svolgerà la sua attività di gestione senza pretendere alcun compenso, rimborso o ristoro di somma dal Comune e dagli anziani assegnatari degli orti, salvo quanto precisato dal suddetto disciplinare e da questa stessa convenzione.

Articolo 2 Progetto gestione orti anziani

Il concessionario si impegna a collaborare con la Circoscrizione 4 del Comune di Livorno per la realizzazione e la gestione del progetto “orti per anziani”, mediante i propri soci volontari che siano in possesso di adeguate conoscenze nel settore ortivo. A tal fine nominerà un responsabile di progetto che collaborerà con la suddetta Circoscrizione 4 e con le Organizzazioni Sindacali alla stesura del programma operativo in fase di prima applicazione e, a regime, nel monitoraggio dell’iniziativa.

Il concessionario affidatario è impegnato a condurre, tramite il Comitato di Gestione di cui al successivo articolo 3, l’area ortiva assegnata, alle condizioni del presente atto e di quelle contenute nel disciplinare di gestione, che il concessionario medesimo é tenuto ad affiggere in più copie in luoghi visibili a tutti.

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Articolo 3 Oneri del concessionario affidatario

Fanno carico al concessionario affidatario:

1) L’onere della manutenzione ordinaria del terreno, delle strutture e delle attrezzature ricevute in consegna ai sensi del successivo articolo 6 del presente atto, tramite il Comitato di Gestione orti. Il Comune di Livorno, tramite i competenti Uffici comunali, controllerà periodicamente lo stato di conservazione della struttura e degli impianti, prescrivendo gli interventi di manutenzione ordinaria ritenuti necessari ed i tempi di realizzazione. Qualora il concessionario affidatario non provveda nei termini e con le modalità prescritte, il Comune di Livorno eseguirà, tramite gli Uffici competenti, i lavori necessari, recuperando la spesa sostenuta con rivalsa nei confronti del concessionario inadempiente;

2) L’insediamento di un Comitato di Gestione provvisorio nella fase di avvio del progetto con i compiti indicati nel disciplinare di gestione degli orti;

3) L’insediamento e il rinnovo periodico del Comitato di Gestione per la gestione degli orti;

4) L’indicazione di un socio come membro del Comitato di Gestione, su proposta del Presidente pro-tempore dell’Associazione;

5) La vigilanza sulla corretta attuazione del programma operativo, informando periodicamente la Circoscrizione 4 del Comune di Livorno;

6) L’utilizzo della sede del Centro Sociale (Via Guadaljara, 1) come punto di aggregazione degli assegnatari degli orti, al fine di assicurare le necessarie forme di partecipazione per le scelte gestionali;

7) La stipula in proprio dei contratti con gli enti erogatori dell’acqua, del gas, dell’energia elettrica e del servizio telefonico, ivi compresi gli oneri di allacciamento, nonché con gli altri enti preposti all’erogazione di altri servizi, sollevando il Comune di Livorno da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere diretto ed indiretto nei confronti degli enti suddetti nel caso di inadempimento contrattuale.

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Articolo 4 Oneri del Comune di Livorno

Fanno carico al Comune di Livorno:

1) Gli oneri di progettazione e di realizzazione delle aree ortive con istallazione delle strutture di uso comune (vedi il contratto di appalto in data 5 Ottobre 2004, n° 57142 del Repertorio, richiamato alle premesse);

2) Le opere di manutenzione straordinaria;

3) Le iniziative di riqualificazione e di aggiornamento dei volontari impegnati nello svolgimento dell’attività ortiva con modalità da concordare con il concessionario affidatario.

Articolo 5 Durata della Concessione

La presente convenzione ha la durata di cinque anni a decorrere da oggi, a condizione che venga rinnovata entro il 16 Marzo 2008 all’Associazione affidataria la concessione del Centro Sociale Anziani posto in Livorno, Via Guadalajara, 1, ai sensi dell’art. 4 della convenzione in data 17 Marzo 2003, n° 56128 del Repertorio, richiamata alle premesse.

In caso contrario, alla data del 17 Marzo 2008, la presente convenzione si intenderà risolta e cessata “ex nunc”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1353 e 1360, secondo comma, del codice civile.

Decorso il primo anno, ciascuna delle parti avrà, comunque, facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in qualsiasi momento, dandone disdetta con lettera raccomandata A.R. con almeno tre mesi di preavviso.

Qualora il concessionario affidatario intendesse proseguire la gestione dell’affare, dovrà chiedere il rinnovo della presente convenzione con lettera raccomandata da inviarsi all’U.O.va Promozione Sociale del Comune di Livorno e per conoscenza alla Circoscrizione 4, almeno sei mesi prima della scadenza quinquennale

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(sempreché nel frattempo non si sia verificata la condizione risolutiva di cui al secondo comma del presente articolo).

Al Comune di Livorno resta la più ampia facoltà di revocare la concessione dell’area (e con essa di revocare l’affidamento della gestione del progetto di promozione sociale “orti per anziani”) in qualsiasi momento, per sopraggiunti motivi di superiore interesse pubblico, discrezionalmente valutati, senza che in ragione di ciò il concessionario affidatario possa accampare alcun diritto o pretesa nei confronti del Comune di Livorno.

In ogni caso, la presente convenzione potrà essere sciolta consensualmente in qualunque momento.

Articolo 6 Consegna dell’immobile

Il Comune di Livorno, con apposito verbale di consegna, da sottoscrivere dal Dirigente dell’U.O.va Promozione Sociale o suo delegato e dal Presidente pro-tempore dell’Associazione “Centro Sociale Anziani La Leccia” o suo delegato, metterà a disposizione del concessionario affidatario l’area con tutte le strutture e attrezzature mobili ed immobili di pertinenza.

Articolo 7 Custodia

Durante tutto il periodo di vigenza della presente convenzione il concessionario affidatario si costituisce custode dell’area e delle attrezzature e strutture mobili e immobili consegnateli con il verbale di cui al precedente articolo 6.

Articolo 8 Restituzione dell’immobile

Cessato il periodo di affidamento, il Comune di Livorno riacquisterà la totale disponibilità dell’area con tutte le strutture e attrezzature mobili ed immobili di pertinenza, che dovranno essere riconsegnate in normale stato d’uso. Il Comune di Livorno non dovrà corrispondere compensi od indennità di sorta al concessionario per

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eventuali addizioni o migliorie apportate, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dal Comune stesso, il quale, in caso contrario, potrà richiedere al concessionario la messa in pristino stato, se dette addizioni o le migliorie dovessero pregiudicare la funzionalità della struttura.

Al termine della convenzione verrà redatto verbale di riconsegna e consistenza dell’area e delle attrezzature e strutture di pertinenza, da sottoscrivere dal Dirigente dell’U.O.va Promozione Sociale o suo delegato e dal Presidente pro-tempore dell’Associazione “Centro Sociale Anziani La Leccia” o suo delegato.

Articolo 9 Contributo di funzionamento

A fronte della gestione annuale delle aree ortive, il Comune di Livorno potrà assegnare al concessionario un contributo di funzionamento secondo le modalità ed i tempi indicati nella vigente disciplina comunale. A tale riguardo, specifiche poste dovranno essere previste nel bilancio di previsione e nel conto di esercizio del Centro Sociale Anziani; a corredo di tali documenti dovrà essere prodotta la relazione previsionale e di consuntivo del Comitato di Gestione, sottoscritta dal suo Presidente e vistata dal Presidente pro-tempore dell’Associazione “Centro Sociale Anziani La Leccia”.

L’erogazione del suddetto contributo non impedisce all’Associazione stessa di presentare altre istanze per benefici economici relativi ad iniziative singole o a carattere periodico, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale e/o per iniziative a carattere straordinario, non previste e non prevedibili, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento medesimo.

Articolo 10 Riserve dell’Amministrazione

Il Comune di Livorno si riserva la facoltà di apportare modifiche in qualsiasi momento alla presente convenzione ed al disciplinare di gestione, al fine di un eventuale miglior utilizzo e funzionamento delle strutture concesse.

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Articolo 11 Responsabilità

Il concessionario solleva il Comune di Livorno da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dell’area ortiva di cui trattasi, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento danni.

A tal proposito, il concessionario si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e a cose derivanti dall'attività svolta, sia per i frequentatori abituali e occasionali, sia per coloro che, in qualsiasi forma, prestano volontariamente la loro opera all’interno dell’area ortiva in parola.

Articolo 12 Clausola risolutiva espressa

La presente convenzione si intenderà risolta ipso-jure ai sensi dell’art 1456 del codice civile, per i seguenti casi di inadempienza da parte del concessionario affidatario:

- mancata realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione; - violazione delle leggi e delle altre normative statutarie e regolamentari; - non corretta gestione e manutenzione dell’area e della struttura.

Tali inosservanze saranno fatte rilevare dal Comune di Livorno al concessionario affidatario mediante formale diffida, con la quale sarà assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per adempiere alle necessarie attività riparatorie. Decorso inutilmente tale termine, la risoluzione della convenzione ai sensi dell’art. 1456 del codice civile diverrà immediatamente esecutiva, anche se il concessionario affidatario avrà parzialmente ottemperato alle prescrizioni del Comune di Livorno.

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Articolo 13 Spese contrattuali

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata, sono a totale carico del concessionario affidatario, che accetta di sostenerle.

Articolo 14 Domicilio

Ai fini del presente atto il concessionario affidatario elegge speciale domicilio in Livorno presso la casa Comunale.

Articolo 15 Foro competente

Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia di diritto civile, che dovesse sorgere in merito al presente atto, sarà esclusivamente quello di Livorno.

Per le controversie attinenti gli aspetti pubblicistici, sarà esclusivamente competente il T.A.R. della Toscana.

Articolo 16 Regime fiscale

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 8 della legge 11 Agosto 1991, n° 266, in quanto l’Associazione “Centro Sociale Anziani La Leccia” è un’organizzazione di volontariato, i cui atto costitutivo e statuto sono in sintonia con l’art. 3 di detta legge.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto

Per il concessionario affidatario Per il Comune di Livorno

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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il concessionario affidatario dichiara in modo specifico di approvare espressamente e di accettare senza riserve le disposizioni di cui agli artt. 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 15 della presente convenzione.

Per il concessionario affidatario __________________________

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