• Non ci sono risultati.

Nota del Presidente della Corte d'Appello di Venezia in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali | Ordine degli Avvocati di Verona

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Nota del Presidente della Corte d'Appello di Venezia in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali | Ordine degli Avvocati di Verona"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

CORTE D'APPELLO fa DI VENEZIA .--PRESIDENZA

USCITA - 03/0612011 10:06 _ 0007123

Ai Signori Presidenti

dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto

LORO SEDE

Oggetto: Applicazione del D. 19s.4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

A seguito della riunione tenutasi in Corte il 29 aprile 2011 con i Magi- strati delle Sezioni civili della Corte d'appello, si ritiene opportuno segnalare le seguenti linee-guida alle quali l'Ufficio si atterrà, nelle controversie di sua com- petenza, per le quali la normativa di cui sopra prevede la mediazione.

Per le controversie già pendenti alla data del 20 marzo 2011, i Collegi valuteranno le richieste di attivazione delle procedure di mediazione, all' occorrenza provvedendo a richiamare sul ruolo le cause già fissate, soltanto nel caso in cui dette richieste siano avanzate congiuntamente dalle parti. Sarà, comunque, conservata la data dell'udienza originariamente fissata per la tratta- zione del procedimento.

Quanto alle nuove controversie_(ossia quelle introdotte in primo grado dopo il 20 marzo 2011), i giudici di appello potranno assegnare alla parti il termine per attivare il procedimento di mediazione - sempre che ciò sia ritenuto opportuno anche alla stregua dei parametri normativi (ex art. 5 del D. 19s. n. 28/20 IO) _ nel caso in cui le parti si dichiarino congiuntamente disponibili alla mediazione entro la prima udienza.

E' fatta salva la possibilità di chiedere congiuntamente l'attivazione della media- zione, anche successivamente alla prima udienza, fino ali'udienza di precisazio- ne delle conclusioni o di discussione.

Porgo cordiali saluti con richiesta di diffusione agli avvoèati del distretto.

Il Presidente di Sezione Vittorio. ossi

j

La Presidente della Corte Manuela R i Pasetti

Lf

Riferimenti

Documenti correlati

1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente.. applicabile;

e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino

La gran parte dei colleghi a cui la richiesta di chiarimento è stata inoltrata hanno dato risposte varie, ma tutte legittime: alcuni hanno precisato di non aver

Direttiva n. 3) ‘mediazione’ “un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria,

La disposizione non va letta nel senso che il mediatore possa astenersi dal sentire le parti (la loro audizione necessaria – se entrambi presenti nel procedimento 29 - è regola

Con la presente relazione si cercherà di fornire un panorama non solo statistico/quantitativo della realtà giudiziaria del Distretto della Corte di Appello di Trieste,

Il rilascio delle copie con formula esecutiva delle sentenze dovrà essere richiesto con specifica istanza dall’avvocato alla cancelleria centrale (secondo le