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Ing. Angelo Farina

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Academic year: 2021

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DIPARTIMENTO

DI INGEGNERIA INDUSTRIALE

PROFESSORE ASSOCIATO Dottore di Ricerca in Fisica Tecnica

Cod.Fisc. FRNNGL58P25G337F

---

I-43100 PARMA – Parco Area delle Scienze, 181/A Tel. 0521 - 905701 Fax. 0521 - 905705

P.IVA: IT 00308780345 C.F.: 00308780345

Abitazione: Viale Duca Alessandro n° 8 - 43100 PARMA Tel. 0521 207718 – Fax. 0521 389552

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Valutazione del rispetto dei limiti differenziali di rumorosità Da parte del Kartodromo di S.Pancrazio – Fraore, Parma

Parma, 27 gennaio 2001 0. Premessa

La presente relazione ha lo scopo di valutare il rispetto dei limiti differenziali di rumorosità da parte del Kartodromo di San Pancrazio.

La valutazione viene svolta relativamente alla situazione attualmente in essere, sulla base dei rilevamenti effettuati dal sottoscritto in data 26/9/1999 e riportati nella Relazione di prova n. 7/1999 del 16 ottobre 1999.

Viene altresì stimata la variazione di tale situazione che si verrà a realizzare in seguito alla costruzione delle opere di schermatura previste, consistenti in una costruzione altamente fonoisolante che verrà realizzata lungo l’intero confine orentale dell’impianto, costituita da una pannellatura in CLS fonoriflettente e da una pensilina inclinata aggettante verso la pista, con altezza massima di circa 8m.

Alla valutazione tecnica viene comunque premessa una disamina del quadro legislativo,

da cui si evince chiaramente che l’attuale normativa non assoggetta il rumore prodotto da

impianti destinati a competizioni automotoristiche ai limiti differenziali stessi.

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1. Analisi del quadro legislativo

Il primo riferimento da prendere in esame è il DPCM 1 marzo 1991 che, pur in gran parte superato da ulteriori dispositivi, resta in termni temporali il primo riferimento in Italia per la tutela della popolazione dal rumore ambientale.

L’art.2, comma 2 recita testualmente:

2. Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale):

5 dB(A) durante il periodo diurno; 3 dB(A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.

A tale affermazione di tipo generale, segue però poi una maggior specificazione negli allegati. Infatti nell’allegato A vengono riportate le seguenti definizioni:

3. Livello di rumore residuo - Lr.

É il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.

4. Livello di rumore ambientale - La.

É il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto 3) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

9. Livello differenziale di rumore.

Differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

Inoltre nell’allegato B vengono specificate le modalità operative di misura:

3. Rilevamento del livello di rumore.

Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A (Leq A) per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato. Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo non tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza del luogo disturbato.

3.2. Per misure all'interno di ambienti abitativi.

Il rilevamento in caso di sorgenti esterne all'edificio deve essere eseguito a finestre aperte, ad un metro da esse. Fermo restando quanto contenuto nel precedente punto 3 per quanto riguarda il rilevamento del livello assoluto di rumore, per il rilevamento del livello differenziale si deve effettuare la misura del rumore ambientale (definito nell'allegato A al punto 4) e del rumore residuo (definito nell'allegato A al punto 3).

La differenza fra rumore ambientale e rumore residuo verrà confrontata con i limiti massimi differenziali di cui al presente decreto. Qualora il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e 30 dB(A) durante il periodo notturno, ogni effetto di disturbo del rumore è ritenuto trascurabile e, quindi, il livello del rumore ambientale rilevato deve considerarsi accettabile. Inoltre valori di rumore ambientale superiori a 60 dB(A) durante il periodo diurno ed a 45 dB(A) durante il periodo notturno non devono comunque essere considerati accettabili ai fini dell'applicabilità del criterio del limite massimo differenziale, restando comunque valida l'applicabilità del criterio stesso per livelli di rumore ambientale inferiori ai valori sopradetti.

In conclusione, si distingue fra sorgenti fisse e sorgenti mobili (come sicuramente sono

da intendersi i kart), e si stabilisce che, mentre per le prime la misurazione del livello del

rumore ambientale deve essere effettuata soltanto nel periodo di massima emissione,

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viceversa per le sorgenti mobili la misura del rumore ambientale deve essere riferita all’intera durata del periodo di osservazione (normalmente parecchie ore, al limite l’intero periodo diurno).

Pertanto con la vecchia normativa del 1991 il criterio differenziale era sì applicabile, ma solo in termini di differenza fra rumore ambientale complessivo di una giornata con attività di gara nel Kartodromo, e rumore residuo misurato in una giornata priva di alcuna attività.

La situazione legislativa si è poi meglio delineata con l’emanazione della Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico (LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447), che all’art. 2, comma 1, così definisce le sorgenti fisse:

c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

Il successivo comma 3 dello stesso articolo, poi, così definisce i valori limite:

3. I valori limite di immissione sono distinti in:

a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Appare chiaro dunque che gli impianti destinati ad attività sportive e ricreative, categoria cui certamente appartiene il Kartodromo qui in esame, costituisce nel suo complesso una sorgente fissa, e pertanto viene a perdere il beneficio conseguente alla “diluizione” del rumore prodotto sull’intero periodo di osservazione. In seguito all’entrata in vigore della legge Quadro, pertanto, i limiti al livello differenziale espressi nel DPCM 1 marzo 1991 rimanevano applicabili, ma la differenza andava valutata fra la rumorosità ambientale prodotto durante l’effettiva effettuazione di una batteria di gara ed il rumore residuo misurabile a kart fermi. E’

ovvio come tale criterio sia molto più restrittivo di quello in vigore nel 1991.

La situazione è poi però cambiata nuovamente in seguito all’emanazione del DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, che all’art. 4 così norma il rispetto dei limiti differenziali:

Art. 4.

Valori limite differenziali di immissione

1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle

infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non

connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi

dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello

stesso.

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Si nota quindi che le attività sportive e ricreative, che pur erano state definite quali sorgenti fisse nella Legge Quadro, vengono qui espressamente escluse dall’ambito di applicazione del criterio differenziale, in quanto si tratta di attività non connesse con esigenze produttive.

L’ultimo intervento sul quadro legislativo è conseguente all’emanazione del D.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”, che ha meglio precisato le modalità di misura dei livelli sonori al fine dell’applicazione del criterio differenziale. Vengono infatti finalmente ben precisate le definizioni dei termini, e soprattutto dei tempi su cui effettuare la valutazione, tramite le definizioni riportate nell’allegato A:

1. Livello di rumore ambientale (L A ): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E’ il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a T M

2) nel caso di limiti assoluti è riferito a T R

2. Livello di rumore residuo (L R ): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

3. Livello differenziale di rumore (L D ): differenza tra livello di rumore ambientale (L A ) e quello di rumore residuo (L R ).

Questo significa che, indipendentemente dal fatto che la sorgente sonora considerata sia fissa o mobile, la durata della misurazione del livello di rumore ambientale deve essere riferita all’intero periodo diurno o notturno allorché si opera la verifica del rispetto dei limiti assoluti, mentre deve essere limitata al periodo di azione della sorgente disturbante, allorché si opera la verifica dei limiti differenziali.

A conclusione dell’analisi legislativa effettuata, la situazione è la seguente:

- La valutazione del rispetto del limite differenziale diurno, pari a 5 dB(A), va effettuata confrontando il rumore ambientale misurato con sorgente sonora attiva con il rumore residuo misurato a sorgente sonora non attiva.

- Gli impianti e le attrezzature adibite a scopo sportivo o ricreativo non sono tuttavia

soggette ai limiti differenziali, in quanto le stesse non costituiscono attività

connesse con esigenze produttive, commerciali e professionali.

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2. Valutazione del valore attuale del livello differenziale

Sebbene dal precedente capitolo sia emerso in maniera netta ed inequivocabile che l’impianto sportivo in esame non è soggetto al limite differenziale di rumorosità, tuttavia nel presente capitolo si effettua l’analisi della situazione acustica emersa nel corso del citato rilevamento effettuato da questo Dipartimento in occasione di una gara del campionato europeo svoltasi in data 26/9/1999.

A rigore la valutazione dei livelli di rumore ambientale e residuo andrebbe operata mediante uno strumento installato all’interno di un locale chiuso, posizionando il microfono ad 1m all’interno della finestra aperta, rivolta verso la sorgente del rumore.

In realtà, nel corso della campagna di rilevamenti citata, la postazione microfonica “A”

era stata collocata sul balcone sito al primo piano di un edificio residenziale, rivolto verso il Kartodromo, e coperto dal tetto (aggettante sopra il balcone, in modo da costituire una loggia). A rigore quindi la postazione di misura è un misto fra una postazione in esterno, lontano dagli edifici, ed una postazione all’interno di un locale chiuso vero e proprio.

Si ritiene tuttavia che, sebbene sicuramente i livelli misurati in tale postazione A siano stati leggermente superiori di quelli rilevabili entro un locale chiuso, tuttavia la differenza fra livello del rumore ambientale e livello del rumore residuo mantenga sostanzialmente lo stesso valore.

La seguente figura mostra la posizione della postazione di rilevamento rispetto alla pista del Kartodromo.

L’edificio oggetto dei rilievi è sicuramente quello maggiormente esposto in termini di livello differenziale, in quanto è il più vicino al Kartodromo, e contemporanemanete è molto lontano dalla via Emilia. La vicinanza alla linea ferroviaria MI-BO non costituisce invece un problema, in quanto il rumore causato dal passaggio dei treni è stato sistematicamente escluso sia dalla valutazione del rumore ambientale, sia di quello residuo, in quanto lo stesso è

Postaz. A

Postaz. B

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soggetto a specifici limiti di legge, che si applicano in modo del tutto disgiunto da quelli operanti per le altre sorgenti sonore.

Nella postazione A è stato effettuato un campionamento in continua della storia temporale del rumore durante l’intera giornata oggetto delle gare. La seguente figura mostra il profilo temporale del rumore rilevato.

Profilo temporale del rumore - 26/9/1999

45 50 55 60 65 70 75 80 85

11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 Ora:min:sec

S P L ( d B A )

Si nota l’estrema variabilità del tracciato, conseguente al susseguirsi delle batterie di gara, intervallate da brevi periodi di totale assenza di emissione sonora da parte del Kartodromo. I picchi brevi e molto alt sono invece costituiti dal passaggio dei treni.

E’ stato pertanto possibile finestrare separatamente i periodi di tempo corrispondenti alle batterie più rumorose (ad esempio quella delle 16.06, Finale Interc.A – 100 cc.), e degli intervalli di rumore residuo esistenti fra l’una e l’altra. Operando in questo modo, si è ottenuta la seguente situazione:

Livello Rumore Ambientale L A,eq 69.5 dB(A) Livello Rumore Residuo L R,eq 59.0 dB(A)

Livello Differenziale 10.5 dB(A)

Limite Diurno Livello Differenziale 5.0 dB(A)

Si conclude dunque che la situazione analizzata in occasione del rilevamento citato

mostra valori del livello differenziale ampiamente superiori al limite diurno pari a 5 dB(A),

limite che fortunatamente non è applicabile alla sorgente costituita dal Kartodromo, sulla base

del citato DPCM 14/11/1997.

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3. Stima del valore del livello differenziale ottenibile in seguito ad opere di mitigazione L’intervento di mitigazione che viene qui valutato consiste nella realizzazione di una tettoia a falda inclinata lungo il lato orientale della pista, con tamponamento cieco in corrispondenza del confine dell’area. Si suppone l’altezza del tamponamento pari a 6m, e l’altezza del bordo anteriore della tettoia inclinata, rivolto verso la pista, pari ad 8m.

Un ostacolo di siffatta forma crea un doppio bordo di diffrazione, con notevole aumento della lunghezza del raggio sonoro diffratto rispetto al raggio diretto che attualmente arriva senza attenuazione ai recettori. La riduzione di rumorosità conseguibile con questa schermatura è quindi decisamente più elevata di quella ipotizzabile per uno schermo sottile avente la stessa altezza.

La valutazione della distribuzione spazale della rumorosità prodotta è stata effettuata mediante il modello matematico Citymap, già esaurientemente descritto nello studio previsionale redatto in data 10 gennaio 2000. In questo caso comunque non si è operato il calcolo del livello medio del rumore ambientale riferito alle 16 ore del periodo diurno, ma si è preso in considerazione il solo rumore prodotto dalla pista di kart, durante la durata di una batteria di gara (circa 15 minuti). I livelli sono conseguentemente molto più elevati.

É stata anzitutto effettuata una simulazione della situazione di fatto, che ha consentito di ritrovare con buona approssimazione il valore sperimentale di 69.5 nel punto A. Indi è stata simulata la situazione con opere di mitigazione installate, nella quale è stato inserito il doppio bordo diffrangente alle quote rispettivamente di m 8 e 6. In questa ipotesi, il livello del rumore prodotto dai kart, nella postazione A, scende a 58.6 dB(A). Ipotizzando che il rumore residuo prodotto dalla via Emilia mantenga invariato il proprio valore di 59.0 dB(A), si ottiene questa stima della variazione fra situazione di fatto e di progetto:

Situazione Leq,Kart Leq,Res Leq,Amb Differenziale

Stato di fatto 69.2 59.0 69.6 10.6

Stato di progetto 58.6 59.0 61.8 2.8

Si nota dunque che la schermatura proposta è in grado di ridurre in maniera significativa il livello differenziale nella postazione A, riconducendolo ampiamente entro il limite di legge.

Volendo poi valutare l’estensione spaziale dell’efficacia dell’opera di schermatura qui ipotizzata, sono state operate le mappature isolivello del solo rumore prodotto dai Kart, riferito al periodo di massima emissione, nella situazione di fatto ed in quella di progetto. Tali mappature, tracciate alla quota di m 4 sopra il piano di campagna (stessa quota della postaz.

A), sono riportate nelle seguenti due figure.

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0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 0 90 0 0

10 0

20 0

30 0

40 0

50 0

M ap pa tu ra is ol iv el lo r um or e pe rio do m ax e m is si on e p ro do tt o so lo d ai Ka rt - s ta to d i f at to

(9)

0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 0 90 0 0

10 0

20 0

30 0

40 0

50 0

M ap pa tu ra is ol iv el lo r um or e pe rio do m ax e m is si on e p ro do tt o so lo d ai Ka rt - s ta to d i f at to

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4. Conclusioni

L’analisi del quadro legislativo vigente ha mostrato che il limite del livello sonoro differenziale non si applica al rumore prodotto da strutture o impianti adibiti ad attività sportive o ricreative.

Volendo tuttavia operare ugualmente la valutazione della situazione attuale, si è riscontrato un valore del livello differenziale superiore ai 10 dB(A), mentre il limite previsto dalla normativa vigente è pari, per il periodo diurno, a 5 dB(A).

Si è quindi valutato, tramite modellazione numerica della propagazione del campo sonoro, il beneficio ottenibile mediante la realizzazione di una imponente opera di schermatura lungo il lato orientale della pista. Tale simulazione ha consentito di stimare una cospicua riduzione della rumorosità immessa nel quartiere residenziale di via Pattacini. Essa porterà il livello differenziale ad un valore inferiore ai 3 dB(A), sempre che il rumore residuo mantenga il valore attuale, di circa 59 dB(A).

Va osservato che il livello sonoro differenziale dipende fortemente anche da eventuali variazioni del rumore residuo. Sebbene le opere di mitigazione del rumore proveniente dalla pista del Kartodromo non siano in grado di produrre una significativa variazione del rumore residuo, tuttavia sono in corso di realizzazione opere ben più imponenti (allacciamento della tangenziale, nuovo ponte sul Taro) che potenzialmente potrebbero produrre grandi variazioni del rumore residuo. In particolare, i flussi veicolari stradali potrebbero trasferirsi in gran parte sui nuovi assi viari, con conseguente forte riduzione della rumorosità oggi generata dalla Via Emilia.

Questo potrebbe significare che, nonostante la forte riduzione della rumorosità emessa dal Kartodromo ottenibile con le opere di schermatura progettate, la differenza rispetto al rumore residuo (destinata anch’essa a scendere perlomeno di 3-4 dBA) potrebbe restare superiore, anche se di poco, ai 5 dB(A).

Si conclude quindi che non è possibile garantire che il limite differenziale verrà rispettato in seguito alla messa in opera degli interventi di mitigazione qui valutati, in quanto, sebbene gli stessi avranno sicuramente un cospicuo effetto di riduzione del rumore causato dai Kart, non si può essere certi che la rumorosità residua si manterrà ai valori attuali. Non è peraltro corretto far carico al Kartodromo delle eventuali fluttuazioni del rumore residuo, che non è da esso controllabile in alcun modo.

Il fatto che il rispetto del limite differenziale non sia obbligatoria per legge nel caso esaminato, ma costituisca unicamente una indicazione indiretta di qualità ambientale, porta infine ad affermare che l’intervento di mitigazione oggetto della presente valutazione porterà ad un sostanziale miglioramento rispetto alla situazione attuale, e che lo stesso è correttamente dimensionato, rispetto alla situazione attuale, onde ottemperare anche al requisito di rispetto del valore limite differenziale diurno.

Ing. Angelo Farina

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