Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 50 del 14 dicembre 2010.
Oggetto: Eventi alluvionali verificatisi nella regione Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (OPCM n.
3906/2010 e Decreto MEF 1° dicembre 2010).
Quadro normativo
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010 (G.U. n. 269 del 17 novembre 2010), recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010”
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2010) recante “Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1 dicembre 2010 - Allegati (in corso di pubblicazione), recante “Articolo 1 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)"
PREMESSA
A seguito degli eccezionali eventi alluvionali, che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, sono state emanate le disposizioni dirette a fronteggiare l’emergenza.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010 è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 30 novembre 2011.
Con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 sono stati disposti i primi interventi urgenti ed è stato previsto, al fine della possibile sospensione relativa ai premi assicurativi, che il Commissario delegato, avvalendosi dei Comuni, predisponesse “l’elenco delle imprese che a causa dell’esondazione dei fiumi abbiano subìto il fermo della propria attività economica e siano state oggetto di ordinanza di sgombero da parte della competente autorità comunale”1 .
Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2010, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e reperibile nel sito www.finanze.gov.it, è stata disposta la sospensione dei versamenti contributivi e assicurativi per i soggetti indicati negli elenchi allegati sub A al decreto stesso, anch’essi pubblicati nel sito web citato.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
L’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto MEF del 1° dicembre 2010, ha disposto la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal 31 ottobre al 20 dicembre 2010, senza diritto al rimborso di quanto eventualmente già versato2 .
La sospensione si applica alla quarta rata del premio di autoliquidazione 2009/2010 del 16 novembre 20103 e ad ogni altro pagamento in scadenza nel periodo dal 31 ottobre al 20 dicembre 2010, comprese le rateazioni ordinarie4 in corso alla data dell’evento, concesse dall’Istituto.
Possono beneficiare della sospensione i soggetti inclusi negli elenchi allegati sub A al decreto stesso, comprendenti sia gli elenchi delle imprese che hanno subìto il fermo della propria attività economica, interessate quindi alla sospensione dei versamenti nei confronti dell’INAIL, sia gli elenchi dei cittadini costretti allo sgombero ovvero all’evacuazione dalle proprie abitazioni.
Tali soggetti, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del decreto in esame, “fruiscono della sospensione … qualora entro il 10 dicembre 2010 producano ai Sindaci dei Comuni di residenza ovvero sede delle relative aziende una dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al fatto che gli eventi alluvionali hanno prodotto il fermo della propria attività economica ovvero determinato l’adozione nei loro riguardi di provvedimenti di sgombero o di evacuazione”.
L’elenco dei soggetti che hanno presentato la citata dichiarazione sarà acquisito dall’INAIL direttamente dai Comuni interessati, al fine di individuare le posizioni assicurative territoriali beneficiarie della sospensione.
MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI PREMI SOSPESI
Il decreto MEF, all’articolo 1, comma 2, ha stabilito che i versamenti relativi ai premi assicurativi oggetto di
sospensione sono effettuati entro il 22 dicembre 2010.
I beneficiari, quindi, dovranno versare la somma dovuta in unica soluzione entro il 22 dicembre 2010, senza applicazione di sanzioni civili ed interessi, indicando nel modello F24 il progressivo richiesta 999153.
ISTRUZIONI OPERATIVE
Al fine di gestire la sospensione sarà creato nell’archivio informatico GRA (Gestione Rapporti Assicurativi) il codice di agevolazione 153.
La Direzione Regionale per il Veneto curerà che le Sedi interessate acquisiscano dai Comuni l’elenco dei soggetti beneficiari, con indicazione del relativo codice fiscale, con la massima sollecitudine.
Una volta acquisiti i suddetti dati, si provvederà con operazione centralizzata a inserire il codice di agevolazione sulle PAT interessate, riferite ai soggetti presenti negli elenchi allegati sub A al decreto MEF del 1.12.2010 nonché a quelli che, avendo presentato la dichiarazione prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto stesso, sono presenti negli elenchi forniti dai Comuni.
Nelle more degli elenchi in questione, per velocizzare l’istruttoria del DURC o di altri adempimenti, copia della dichiarazione suddetta potrà essere acquisita direttamente dagli interessati o dai loro intermediari.
IL DIRETTORE GENERALE
Allegati: n.1, n.2, n.3.
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1.Articolo 11 dell’OPCM n. 3906 del 13.11.2010.
2.Articolo 1, comma 1, del decreto MEF del 1.12.2010..
3.Ai sensi della legge n. 449/1997 e n. 144/1999 4.Ai sensi della legge n. 389/1989..