Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 15 del 13 marzo 1990
Oggetto: Efficacia dichiarativa dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane anche nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Provincie autonome. Sentenza della Corte Costituzionale n. 336 del 13/15 giugno 1989.
Con circ. n. 43/1987 sono state impartite istruzioni attuative dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n.
443 (legge quadro per l'artigianato), nel senso di ritenere - tranne che per le Regioni a Statuto speciale e per le Provincie autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale - meramente dichiarativa l'iscrizione del titolare all'Albo delle imprese artigiane.
In materia, è ora intervenuta, con sentenza n. 336 del 13/15 giugno 1989, la Corte Costituzionale, la quale ha sancito la non vincolatività - anche per le citate Regioni a Statuto speciale e Provincie autonome - dell'iscrizione al predetto Albo.
Pertanto, allo stato, si deve ritenere che l'iscrizione in parola rivesta carattere dichiarativo sull'intero territorio nazionale e, quindi, debba intendersi abrogato quanto disposto al secondo capoverso, pag. 2, della citata circolare n. 43/1987.