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Incompatibilità dell'assegno mensile erogato dal Ministero dell'interno agli invalidi civili parziali con le prestazioni ed i trattamenti pensionistici di invalidità erogati da Enti e gestioni previdenziali

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 54 del 9 dicembre 1993

Oggetto: Legge 29 dicembre 1990, n. 407, articolo 3 - Decreto Ministeriale n. 553 del 31 ottobre 1992 (G.U. n. 24 del 30 gennaio 1993). Incompatibilità dell'assegno mensile erogato dal Ministero dell'interno agli invalidi civili parziali con le prestazioni ed i trattamenti pensionistici di invalidità erogati da Enti e gestioni previdenziali. Facoltà di opzione.

L'articolo 3 della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, come modificata ed integrata dall'articolo 12 della Legge 30 dicembre 1991 n. 412 (all. n. 1), stabilisce la incompatibilità delle prestazioni di invalidità a carattere diretto, concesse per cause di guerra, di lavoro e di servizio nonché delle pensioni dirette di invalidità erogate a qualsiasi titolo dall'INPS, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio, con l'assegno mensile erogato dal Ministero dell'interno in favore degli invalidi civili parziali, ex articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Agli interessati viene comunque riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.

Peraltro, il citato articolo 12 della Legge n. 412/1991 fa salvi i diritti acquisiti da coloro che abbiano conseguito il diritto alla suddetta prestazione a carico del Ministero dell'interno alla data del 1° gennaio 1992 e che, a tale data, risultavano altresì titolari di trattamenti incompatibili con lo stesso; nei confronti dei predetti, non trova applicazione, pertanto, il regime di incompatibilità di cui sopra.

Gli effetti conseguenti alla attuazione della disposizione in argomento decorrono dal 1° gennaio 1991.

In data 31 ottobre 1992 è stato emanato il D.M. n. 553 (G.U. n. 24/1993 - all. n. 2), previsto dallo stesso articolo 3 della Legge n. 407/1990, che disciplina il diritto di opzione cui prima si è accennato e indica le modalità di accertamento delle condizioni reddituali previste per la concessione ed il mantenimento delle prestazioni assistenziali facenti capo al Ministero dell'interno.

Al riguardo, il Ministero dell'interno ha indirizzato ai Prefetti e ad altre Autorità competenti la circolare n. 3 del 9 febbraio 1993 (all. n. 3) e, in data 1° marzo 1993, ne ha trasmesso copia all'INPS ed all'INAIL, con l'invito ad impartire alle rispettive Sedi "opportune direttive per il migliore coordinamento con le Prefetture". Ulteriori chiarimenti ministeriali, infine, sono intervenuti con circolare n. 5 del 30 marzo 1993 (all. n. 4).

Si fornisce una sintesi delle principali disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 553/1992 e dei chiarimenti di cui alle successive citate circolari del Ministero dell'interno.

FACOLTA' DI OPZIONE PER IL TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE.

E' previsto, in particolare, che:

- la facoltà di opzione per una delle provvidenze dichiarate incompatibili deve essere esercitata dagli interessati in sede di istruttoria delle relative posizioni da parte delle Prefetture;

- se l'interessato opta per l'assegno erogato dal Ministero dell'interno, egli deve presentare all'Ente erogatore dell'altra prestazione un atto di rinuncia alla medesima ed inviare alla Prefettura una dichiarazione dell'Ente in questione di avvenuta presentazione dell'atto;

- in tale caso, la Prefettura, d'ufficio, concorderà con l'Ente i tempi di cessazione della provvidenza cui si è rinunziato, avendo cura di evitare interruzioni nel pagamento delle provvidenze.

Nella circolare ministeriale n. 3/1993 si dispone inoltre che, avendo l'assegno mensile, generalmente, una decorrenza pregressa e dovendosi alla stessa fare riferimento anche per quanto concerne l'opzione esercitata e comunque da data non anteriore al 1° gennaio 1991, le Prefetture dovranno concordare con l'Ente, altresì, le modalità di recupero degli importi percepiti relativi al trattamento cui si rinunzia (recupero che, normalmente, potrà essere effettuato sugli arretrati dell'assegno da erogare) nonché del versamento all'Ente medesimo delle somme recuperate.

La circolare ministeriale n. 5/1993 prevede, inoltre, che la facoltà di opzione possa essere nuovamente esercitata in futuro, purché sussistano i requisiti previsti, qualora intervengano mutamenti nella situazione

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dell'interessato; al riguardo viene formulata, a titolo di esempio, l'ipotesi della cessazione della rendita INAIL in caso di recupero della capacita lavorativa nei limiti di legge, accertato in sede di revisione medica.

ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI REDDITUALI AI FINI DELLA CONCESSIONE E DEL MANTENIMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Sono previsti in particolare:

- l'obbligo, da parte dei titolari di pensioni ed assegni erogati dal Ministero dell'interno a mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (con esclusione, quindi, di coloro che fruiscono soltanto di "indennità"), di presentare alla Prefettura, entro il 30 giugno di ogni anno, una dichiarazione concernente la propria situazione reddituale riferita all'anno precedente e comprensiva sia di redditi assoggettabili all'IRPEF che di redditi esenti da tale imposta (pensioni di guerra, pensioni sociali, rendite INAIL, prestazioni erogate dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, sordomuti, invalidi civili, ecc.) o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva.

Precisato che i limiti di reddito ai quali e subordinata la concessione di pensioni ed assegni sono quelli calcolati agli effetti dell'IRPEF, il Ministero dell'interno fa presente che la conoscenza anche dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva e utile al fine di acclarare eventuali anomalie quali, ad esempio, le situazioni di incompatibilità (cfr. circ. min. all. n. 4);

- l'avvio dei necessari accertamenti, da parte della Prefettura, ai fini della revoca della provvidenza economica in caso di mancata presentazione della dichiarazione annua entro il termine stabilito;

- la revoca dell'assistenza economica, da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, in caso di redditi superiori ai limiti previsti e verifiche periodiche, da parte del Ministero del tesoro, intese ad accertare la sussistenza dei requisiti prescritti per usufruire delle prestazioni assistenziali;

- l'obbligo, per gli invalidi civili parziali titolari dell'assegno di assistenza, di comunicare, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ogni eventuale concessione, da parte di altri Enti, di trattamenti incompatibili.

Circa i riflessi in ambito INAIL della normativa fin qui illustrata, sul piano del diritto si osserva quanto segue.

Il fondamento politico e la funzione primaria della tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono da individuare nel dettato costituzionale (art. 38, secondo comma). Pertanto il diritto alle prestazioni erogate dall'INAIL, quale espressione di una qualità giuridica politicamente inviolabile del titolare, è per sua natura indisponibile ed intrasferibile.

Compatibilmente con la norma costituzionale, del resto, l'articolo 3 della Legge 29 dicembre 1990, n.407, sancisce l'obbligo di opzione non già tra i diritti alle prestazioni, bensì esclusivamente fra i trattamenti economici che da quelli derivano.

L'opzione, pertanto, non potrà comunque comportare od imporre una pretesa rinuncia al diritto e, quindi, la "rinuncia" richiesta dal D.M. n. 553/1992 non può che concernere la mera erogazione delle prestazioni.

Ne discende, in sintonia con la "ratio" della legge che appare quella di garantire comunque all'interessato il trattamento più favorevole, la facoltà, per l'interessato stesso, di procedere alla revoca, "rectius" alla modifica dell'opzione medesima in ragione della propria convenienza.

Tanto premesso, si precisa che rientrano nel regime di incompatibilità delineato dalla illustrata normativa le prestazioni economiche con carattere diretto previste dalla legislazione infortunistica (rendite dirette, assegno per assistenza personale continuativa, assegno continuativo mensile ex artt. 124 e 235 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, sovvenzione di contingenza, assegno di incollocabilità), con esclusione, pertanto, delle prestazioni a superstiti (rendita a superstiti, speciale assegno continuativo mensile ex lege n. 248/1976).

Inoltre, poiché la incompatibilità di cui al citato articolo 3 della legge n. 407/1990 concerne anche le pensioni dirette d'invalidità a qualsiasi titolo erogate da "ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio", rientrano nel suddetto regime altresì i trattamenti pensionistici di cui fruiscono gli ex dipendenti dell'Istituto (reddituari del Fondo 1948 e titolari di pensioni integrative a

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carico del Fondo 1969) dispensati dal servizio ai sensi dell'articolo 63 del vigente Regolamento organico del personale.

Ciò in quanto la obbligatorietà di una forma di previdenza va individuata non con riferimento alla sua fonte genetica bensì con riguardo alla facoltatività o meno della stessa e non v'è dubbio che i fondi di previdenza integrativa dell'INAIL sono obbligatori per tutti i dipendenti i quali, in forza di atti regolamentari legittimi, sono chiamati a contribuire al loro funzionamento.

Sul piano operativo, si osserva che dal complesso di disposizioni legislative e regolamentari sopra sintetizzato, emergono adempimenti a carico, innanzitutto, degli assicurati beneficiari delle richiamate prestazioni infortunistiche nonché degli ex dipendenti dell'Istituto titolari dei suddetti "trattamenti pensionistici".

Gli interessati, in particolare nel caso sia stata loro riconosciuta in data successiva al 1° gennaio 1992 o verrà loro riconosciuta in futuro la qualità di "invalido civile parziale", con diritto al relativo assegno assistenziale a carico del Ministero dell'interno ed intendano optare per quest'ultimo trattamento in quanto pio favorevole, potranno esercitare tale facoltà nella fase istruttoria in corso presso la Prefettura, presentando all'INAIL atto di rinuncia alla relativa prestazione, considerata dalla legge incompatibile, ed alla Prefettura medesima dichiarazione dell'INAIL di avvenuta presentazione dell'atto.

Si precisa che, nel caso di pensione integrativa diretta di invalidità in favore degli ex dipendenti dell'Istituto, rileva, ai fini della comparazione con l'importo dell'assegno assistenziale erogato dal Ministero dell'interno, il trattamento complessivo spettante all'interessato (pensione A.G.O.+ pensione integrativa), al quale va aggiunta l'indennità integrativa speciale.

Per contro, le incombenze a carico delle Sedi sono per lo più il riflesso dei descritti adempimenti da parte delle Prefetture e degli oneri posti dalle legge in capo agli interessati.

In particolare:

- le Sedi forniranno ogni dovuta informazione alle Prefetture

- ai fini degli accertamenti che le medesime dovessero avviare nei casi di mancata presentazione entro i termini di legge, da parte degli interessati, della prevista dichiarazione sulla situazione reddituale - ed eventualmente alle Direzioni provinciali del tesoro, ai fini delle verifiche periodiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti stabiliti per usufruire delle prestazioni assistenziali;

- nei casi di opzione per l'assegno a carico del Ministero dell'interno, le Sedi rilasceranno agli interessati la prevista dichiarazione di avvenuta presentazione dell'atto di rinuncia alla prestazione INAIL e, successivamente, le Sedi stesse concorderanno con le Prefetture, in relazione all'esigenza che non si verifichino interruzioni nel pagamento delle provvidenze e tenendo opportunamente presenti i tempi tecnici necessari (almeno due mesi dalla data in cui la Sede e venuta a conoscenza dell'opzione), la data di cessazione del pagamento della prestazione alla quale l'assicurato ha rinunciato;

- circa il recupero degli importi della prestazione INAIL, percepiti dall'assicurato nel periodo in cui questi aveva già maturato il diritto all'assegno del Ministero dell'interno, si ritiene che la scelta delle modalità, piuttosto che materia di accordo, possa essere rimessa, salvo problemi particolari, alla valutazione delle Prefetture.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda le modalità di versamento all'INAIL delle somme recuperate, ritenendosi che le Sedi debbano semplicemente fornire alle Prefetture idonee indicazioni operative di ordine contabile;

- nella ipotesi inversa, cioè di invalido civile parziale con assegno a carico del Ministero dell'interno che, in conseguenza di infortunio o malattia professionale, abbia diritto a prestazione economica da parte dell'Istituto ed opti per la medesima, le Sedi, concordata con la Prefettura la data di cessazione del pagamento di detto assegno assistenziale, procederanno al recupero degli importi eventualmente da rimborsare al Ministero in questione sugli arretrati maturati e, in caso di non capienza, mediante successive trattenute, nei limiti di un quinto e fino ad esaurimento della somma dovuta, sui ratei della prestazione.

In tale caso, saranno le Prefetture ad indicare le modalità di versamento alle medesime degli importi recuperati.

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Dalla riferita facoltà degli interessati di modificare l'opzione precedentemente resa in ragione della propria convenienza, discende il corrispondente obbligo per l'INAIL di rendere possibile l'esercizio di detta facoltà.

Pertanto, anche nel caso che l'interessato non abbia optato per il trattamento erogato dall'Istituto, si dovrà procedere alle periodiche revisioni della rendita ex articoli 83 e 137 del Testo Unico, informando il lavoratore degli esiti delle stesse nonché, soprattutto in caso di aggravamento dei postumi, del conseguente importo "teorico" della rendita.

Analoga comunicazione dovrà essere fornita a seguito delle periodiche riliquidazioni delle rendite e delle altre prestazioni economiche sopra richiamate.

ISTRUZIONI CONTABILI

Le somme versate all'Istituto dal Ministero dell'interno, in caso di opzione per l'assegno a carico del Ministero stesso, a titolo di rimborso di ratei di rendita diretta, di assegno per assistenza personale continuativa, di assegno continuativo mensile ex articoli 124 e 235 del Testo Unico, di sovvenzione di contingenza e di assegno di incollocabilità, dovranno essere contabilizzate al capitolo 066.01; quelle, invece, versate a titolo di ratei di rendita Fondo 1948 e di ratei di pensione integrativa Fondo 1969, dovranno essere imputate al capitolo 160, rispettivamente ai s/c 01 e 02.

Nell'ipotesi inversa, in caso cioè di opzione per le prestazioni economiche a carico dell'Istituto, le somme di cui ai primi quattro titoli sopra descritti, recuperate dall'Istituto stesso in sede di liquidazione degli arretrati, dovranno essere computate al capitolo 209.02, procedendo, contemporaneamente, all'assunzione degli impegni per uguali importi sul corrispondente capitolo di uscita 809.02 per l'operazione di rimborso al Ministero dell'interno.

Quanto sopra dovrà essere effettuato anche per i restanti titoli, utilizzando i capitoli 204.11 in entrata e 804.11 in uscita.

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