Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 46 del 13 settembre 1993
Oggetto: Legge 5 febbraio 1992, n. 102: inquadramento previdenziale dell'attività di acquacoltura
Nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992 è stata pubblicata la legge 5 febbraio 1992, n. 102, recante "Norme concernenti l'attività di acquacoltura" (cfr. all. n. 1)
L'attività in questione è costituita dall'insieme delle "pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici".
Tale procedimento di produzione consta, quindi, di vari stadi (cattura dei riproduttori, fecondazione artificiale, incubazione delle uova, svezzamento delle larve e relativo allevamento) ed è caratterizzato dal fatto che richiede necessariamente l'azione dell'uomo per curare le varie fasi della crescita delle specie animali (stabulazione, cura, selezione, alimentazione).
Non viene interessata l'attività di pesca che è, invece, attività esclusivamente di cattura delle specie ittiche sviluppatesi grazie a processi naturali di accrescimento, senza intervento dell'uomo.
Per quanto riguarda le forme di allevamento delle specie allevate esse sono varie:
a) troticoltura;
b) anguillicoltura;
c) pescegattocoltura;
d) carpicoltura;
e) storionicoltura;
f) specie ittiche eurialine (spigole, orate, anguille e cefali);
h) mitilicoltura;
i) venericoltura ( vongola verace filippina);
l) acquacoltura delle acque interne (persico reale, luccio, tinca, coregone e salmonidi vari).
Altrettanto diversificata è la tipologia:
- intensiva;
- semintensiva;
- estensiva e fra queste, la più tradizionale, è la vallicoltura, basata sulla possibilità di controllare la gestione sia dal punto di vista idraulico che biologico. Caratteristica di questa forma di allevamento è la semina delle specie ittiche (spigole, orate, anguille e cefali) catturate in mare.
Per quanto concerne la tutela infortunistica la legge in esame ha rilievo al fine di dare soluzione al problema dell'inquadramento delle imprese esercenti l'attività di acquacoltura nel regime assicurativo industriale ovvero in quello agricolo.
Come noto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 778/1986, l'allevamento di ogni specie di animali, inclusi i pesci, anche se svolto in modo autonomo, senza connessione con la coltivazione della terra, deve essere considerato attività agricola principale (cfr. circ. n. 27/65 T.U. del 1987).
La legge 5 febbraio 1992, n. 102, oltre a confermare la natura agricola dell'acquacoltura, fa venir meno ogni incertezza interpretativa sorta in passato nei riguardi della miticoltura, anch'essa da considerarsi agricola.
Le Unità operative vorranno segnalare a questa Direzione generale, Servizio normativo per le gestioni assicurative, le eventuali difficoltà rilevate in sede di applicazione della normativa in argomento.