Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 33 del 14 maggio 1987
Oggetto: Indennità per inabilità temporanea assoluta. Cumulabilità con trattamenti previdenziali o retributivi.
Il Ministero delle finanze, con circolare n. 23 del 20 giugno 1986 (cfr. lettera ai Direttori d'Ispettorato del 23 luglio 1986), nel fissare il regime tributario delle prestazioni previdenziali, ha stabilito che, differentemente dalla rendita, la quale rimane esclusa dal reddito imponibile, l'indennità per inabilità temporanea assoluta è assoggettata all'imposizione fiscale in quanto ha natura dichiaratamente sostitutiva della retribuzione.
Poiché l'indirizzo sopra menzionato incide, per taluni aspetti, sulla prassi seguita fino ad oggi dall'istituto in materia di cumulabilità della citata prestazione con altri trattamenti previdenziali o retributivi cui l'assicurato abbia titolo nel periodo di assenza dal lavoro, si è ritenuto opportuno interpellare al riguardo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il citato dicastero ha recentemente chiarito che:
a) l'indennità per inabilità temporanea assoluta sostituisce ogni altra prestazione previdenziale erogata dall'INPS durante l'astensione lavorativa;
b) l'indennità erogata dall'istituto sostituisce ed assorbe, fino alla concorrenza del suo ammontare, qualsiasi trattamento retributivo eventualmente dovuto in caso di malattia.
Ne deriva che, a parziale modifica delle disposizioni contenute nel manuale operativo allegato alla circolare n. 49/1978, punto a1, la prestazione di cui trattasi deve ritenersi incumulabile con:
- l'indennità di malattia;
- l'indennità giornaliera di maternità prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204;
- l'indennità sanatoriale a carico dell'INPS;
- il trattamento di integrazione guadagni corrisposto dall'INPS.
Nel richiamare le istruzioni già impartite con lettere ai direttori di ispettorato, in data 22 marzo 1985
"indennità per inabilità temporanea assoluta - legge 10.5.1982, n. 251" e in data 30 gennaio 1987
"infortuni agricoli occorsi a dipendenti da pubbliche amministrazioni", si conferma che, al verificarsi di casi rientranti nelle fattispecie sopra indirizzate, si deve regolarmente procedere all'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta e, nel contempo, effettuare le opportune segnalazioni all'INPS o al datore di lavoro interessato, per i conseguenti provvedimenti di rispettiva competenza.
Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente normativa.
Eventuali difficoltà che dovessero incontrarsi nell'applicazione delle istruzioni sopra riportate, dovranno essere segnalate a questa direzione generale, che si riserva di provvedere alla ristampa del manuale allegato alla citata circolare n. 49/1978 con le dovute modifiche ed integrazioni.