Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 22 del 21 marzo 1972
Oggetto: Assicurazioni sociali obbligatorie - Aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavora per il F.A.P.
L'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 316 del 15 dicembre 1971, stabilisce che a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1971 l'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al fondo adeguamento pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia gestita dall'INPS è elevata dello 0,10 per cento.
In relazione a quanto sopra, l'aliquota contributiva a carico dell'Istituto per il fondo adeguamento pensioni è aumentata, con effetto dal 1° gennaio 1972, dal 12,65 al 12,75 per cento della retribuzione imponibile.
Si allega la nuova tabella dei contributi a percentuale dovuti all'INPS in sostituzione di quella allegata alla circolare n. 29/1964.