• Non ci sono risultati.

1 comma 60: riduzione dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori agricoli dipendenti

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "1 comma 60: riduzione dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori agricoli dipendenti"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

DETPRES DEL 31 MARZO 2016 N. 109

Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza). Art. 1 comma 60: riduzione dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori agricoli dipendenti. Annualità 2015.

IL PRESIDENTE

visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 24 settembre 1997;

visto l'art. 7 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, come convertito dalla Legge n.122 del 30 luglio 2010;

visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visto l'art. 1, comma 60, della Legge n.247 del 24 dicembre 2007 in base al quale, “ai fini di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2008, l’INAIL applica, alle condizioni di seguito elencate, una riduzione in misura non superiore al 20 per cento dei contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività e comunque nei limiti di 20 milioni di euro annui”;

visto l’art. 1, comma 865, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) che ha abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2016, il citato art.1, comma 60, della Legge n.247/2007;

considerato che occorre procedere alla determinazione della percentuale di riduzione dei contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori agricoli dipendenti per l’anno 2015;

tenuto conto che la predetta riduzione è concessa alle imprese agricole che, attive da almeno un biennio, a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi; b) abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro; c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o non siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successive modificazioni;

(2)

vista la circolare n.35/2013 con cui sono state rideterminate le modalità e i termini per accedere alla riduzione, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

vista la propria determinazione n. 256/2014 con la quale è stata fissata la riduzione dei contributi dovuti per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori agricoli dipendenti per le annualità 2012-2013 e annualità pregresse 2008-2011;

vista, altresì, la propria determinazione n. 285 del 28 luglio 2015 con la quale è stata fissata per l’anno 2014 la riduzione dei contributi Inail dovuti per l’assicurazione dei lavoratori dipendenti dalle imprese agricole per le quali ricorrono le condizioni di cui all’art.

1, comma 60, della Legge n. 247/2007, nella misura del 20%;

viste la relazione del Direttore generale in data 29 marzo 2016 e la nota della Consulenza statistico attuariale ivi allegata, con la quale la percentuale della riduzione da applicarsi per l’anno 2015 è stata quantificata in misura pari al 20% dell'importo dei contributi Inail dovuti dalle aziende agricole, limite massimo previsto dalla norma,

DETERMINA

di fissare per l’anno 2015 nella misura del 20% la riduzione dei contributi Inail dovuti per l’assicurazione dei lavoratori dipendenti dalle imprese agricole per le quali ricorrono le condizioni di cui all’art. 1, comma 60, della Legge n. 247/2007.

f.to Prof. Massimo DE FELICE

Riferimenti

Documenti correlati

12.7.2000 che gradua le percentuali di menomazione rapportabili alla cicatrice essenzialmente sulla base dell’apprezzabilità del pregiudizio estetico (si veda la tabella 1). È del

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 di approvazione della nuova Tariffa

Il citato decreto dispone che "a decorrere dal 1° gennaio 1998, per la durata di un triennio e a titolo di sperimentazione, ai datori di lavoro, per le

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati

147 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che ha stabilito, con effetto dal 1º gennaio 2014, la

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 di approvazione

La prima ondata di contagi evidenzia in corrispondenza di aprile 2020 un picco con poco più del 7% di denunce da Covid-19, una ulteriore punta si osserva poi nel mese di

Al 31 dicembre 2019 nel portafoglio Inail risultano in vigore complessivamente 692.199 rendite per “inabilità permanente” e a “superstiti”, di queste oltre l’83%