Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 17 del 7 marzo 1978
Oggetto: D.M. 12 dicembre 1977: "Misure dell'assegno giornaliero e dei contributi per i lavoratori avviati ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e di sistemazione montana".
Con decreto ministeriale 12 dicembre 1977, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 9 gennaio 1978, è stata stabilita tra l'altro per il periodo 1 luglio 1977 - 30 giugno 1979 la nuova misura dell'assegno giornaliero da corrispondersi ai lavoratori avviati ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e di sistemazione montana e posto a carico del "Fondo dell'addestramento professionale dei lavoratori".
In dipendenza di quanto precede, il contributo di assicurazione del 5 per cento, previsto dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418 a carico del "Fondo" (ma da versarsi dagli enti gestori dei cantieri), andrà calcolato sulla nuova misura dell'assegno giornaliero.
Si intendono confermate - in quanto non contrastanti con la presente le disposizioni impartite con la circolare n.
88/1976.
Si allega copia del citato decreto.
Allegato alla circ. n. 17/1978
9-1-1978 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 8 DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1977.
Misure dell'assegno giornaliero e dei contributi per i lavoratori avviati ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana.
IL MINISTERO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
Visti gli articoli 59, 60, 61, 62 e 63 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in materia di cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1975, n. 413, che fissa in L. 3.000 l'importo dell'assegno giornaliero per i lavoratori avviati ai cantieri e prevede l'aumento dell'assegno stesso, ogni biennio, con decorrenza 1° luglio 1977, in misura percentuale pari alle variazioni dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, determinando, nel contempo, i criteri per il calcolo della variazione dell'indice stesso;
Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 418, che fissa rispettivamente in L. 8.000 e in L. 7.000 giornaliere la misura dei contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale assicurativa del capo cantiere e del vice capo cantiere, assunti dall'ente gestore stabilendone l'adeguamento biennale secondo le modalità di cui al già citato art. 1;
Rilevato un aumento percentuale del costo della vita ai fini anzidetti pari al 36,46 per cento:
Decreta:
Art. 1
Ai lavoratori avviati ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, è corrisposto, a carico del Fondo dell'addestramento professionale dei lavoratori, per ogni giornata di effettiva presenza, nel periodo dal 1° luglio 1977 al 30 giugno 1979, un assegno dell'importo di L. 4.095.
Art. 2
I contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale ed assicurativa del capo cantiere e del vice capo cantiere assunti dall'ente gestore sono fissati, per il periodo 1° luglio 1977 - 30 giugno 1979, nella misura rispettivamente di L. 10.920 e L. 9.555 giornaliere.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.