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35 del 23 luglio 1980 Oggetto: Inesigibilità dei crediti verso i datori di lavoro per premi ed accessori e verso terzi per canoni di locazione e oneri accessori

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 35 del 23 luglio 1980

Oggetto: Inesigibilità dei crediti verso i datori di lavoro per premi ed accessori e verso terzi per canoni di locazione e oneri accessori. Articoli 52 e 76 del D.P.R. 24 gennaio 1978, n. 84 e articoli 52 e 77 del D.P.R.

18 dicembre 1979, n. 696.

Gli articoli 52 del D.P.R. 24 gennaio 1978, n. 84 e 52 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696 stabiliscono che

"le inesigibilità che si verificano nei crediti i scritti nella situazione patrimoniale vengono dichiarate con deliberazione del Consiglio di amministrazione, nella fase di approvazione del conto consuntivo, sentito l'organo interno di controllo, dopo l'espletamento di accertamenti in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilità dei dipendenti".

Tali norme, in quanto riservano ai Dirigenti dell'Istituto solo il potere di iniziativa, impongono una revisione delle disposizioni di cui alla circolare n. 31/1962.

Tanto premesso, si comunica che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 19 maggio 1980, ha fissato i criteri da osservare per l'istruttoria delle singole fattispecie e le procedure da porre in essere per sottoporre allo stesso Consiglio di amministrazione le proposte di abbandono dei crediti che si presentano inesigibili e cioè di quei crediti per il realizzo dei quali gli unici ostacoli sono rappresentati dalla irreperibilità o dalla mera insolvenza del debitore.

Per quanto concerne l'iter da seguire per pervenire alla dichiarazione di inesigibilità, occorre innanzitutto distinguere il debitore "persona giuridica" dal debitore "persona fisica".

Qualora si tratti di persona giuridica, la proposta per la dichiarazione di inesigibilità dei crediti dovrà essere avanzata solo dopo che, alla chiusura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa (salva l'eventuale dichiarata responsabilità personale degli amministratori), il credito non sia stato in tutto o in parte soddisfatto per mancanza di attivo.

Nell'ipotesi, invece, che il debitore sia persona fisica da distinguere il caso della "irreperibilità" da quello della "mera insolvenza":

1) nel primo caso, se cioè il debitore si rende irreperibile al domicilio conosciuto, la proposta dovrà essere avanzata solo previo accertamento presso l'Ufficio anagrafico del Comune della ultima residenza e del Comune del luogo di nascita, da rinnovarsi di anno in anno per almeno un triennio;

2) nel secondo caso:

- qualora dopo l'accertata insolvenza del debitore (e sito negativo del pignoramento), possa ragionevolmente escludersi per la età, per l'invalidità o per altra causa, la ripresa di una adeguata capacita di guadagno, l'accertamento delle condizioni economiche dovrà rinnovarsi ogni anno fino al termine di un triennio, dopo di che dovrà essere proposta la dichiarazione di inesigibilità del credito;

- se, invece, possa ragionevolmente prevedersi, in relazione al mestiere, professione o altra attività esercitata ed all'età, l'adempimento dell'obbligazione, l'accertamento delle condizioni economiche del debitore dovrà rinnovarsi ogni anno fino al limite del quinquennio dopo di che dovrà essere proposta la dichiarazione di inesigibilità del credito.

Alla proposta, peraltro, dovrà procedersi in ogni caso, qualora le "spese di amministrazione" per la rinnovazione degli accertamenti e dei procedimenti esecutivi risultino del tutto sproporzionati all'entità del credito.

Considerato che i più volte citati D.P.R. hanno subordinato la dichiarazione di inesigibilità dei crediti all'espletamento "di accertamenti in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilità di dipendenti", i Dirigenti delle Sedi dovranno ovviamente avere cura, come del resto già previsto dalle attuali disposizioni, di:

- interrompere la prescrizione del diritto fino al soddisfacimento del credito o alla sua dichiarata inesigibilità;

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- conservare gli atti dei procedimenti esecutivi ed i verbali dei periodici accertamenti eseguiti sulle condizioni economiche del debitore.

Per quanto riguarda i crediti verso i datori di lavoro inerenti al rapporto assicurativo, ai fini della dichiarazione di inesigibilità da parte del Consiglio di amministrazione, le Sedi dovranno trasmettere alle competenti Direzioni di Ispettorato regionale le pratiche corredate dalla relativa documentazione comprovante la puntuale osservanza di tutti gli adempimenti sopra precisati. Poiché la deliberazione consiliare prevede anche il parere del Comitato consultivo provinciale "ove emesso entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte della Sede", le pratiche dovranno contenere anche tale parere o l'esplicita menzione della data di richiesta di parere e della mancata emissione dello stesso entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero la precisazione che il Comitato non e costituito.

Le Direzioni di Ispettorato, verificata la corretta applicazione da parte delle competenti Sedi delle modalità sopraesposte, e sempreche condividano le proposte, invieranno a questa Direzione generale - Servizio rischi - apposite, singole relazioni contenenti tutti gli elementi, relativi alla puntuale osservanza dei su richiamati adempimenti, necessari per poter sottoporre le proposte stesse ai competenti Organi di amministrazione.

E' evidente che le pratiche giacenti presso le Sedi o presso le Direzioni di Ispettorato dovranno essere riesaminate ed aggiornate alla luce dei criteri di cui sopra.

Questa Direzione generale informerà le Direzioni di Ispettorato e le unità periferiche delle determinazioni che il Consiglio di amministrazione, nella fase di approvazione del conto consuntivo, avrà assunto in ordine alle singole proposte di abbandono dei crediti per inesigibilità.

Le presenti istruzioni, fatta eccezione per quel che concerne la richiesta di parere al Comitato consultivo provinciale, devono essere osservate anche nei casi di crediti inesigibili per canoni di locazione e oneri accessori tenendo presente ovviamente che le pratiche faranno capo, a livello centrale, al Servizio investimenti.

Per quanto concerne la dichiarazione di inesigibilità dei crediti verso terzi per azioni di surroga o di regresso, si fa riserva di separate, successive istruzioni.

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