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Comitati consultivi provinciali

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Academic year: 2022

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 38 del 23 giugno 1983

Oggetto: Legge 3 dicembre 1962, n. 1712. Comitati consultivi provinciali.

Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 30 maggio 1983, ha approvato nuove norme di funzionamento dei Comitati consultivi provinciali presso l'INAIL in sostituzione di quelle adottate con delibera consiliare del 28 aprile 1967 (cfr. circ. n. 58/1967).

La nuova normativa basata sulla interpretazione più avanzata possibile della legge istitutiva prevede - in attesa della auspicata revisione della legge stessa - un ampliamento dei compiti dei Comitati e tiene conto delle riforme che investono il mondo del lavoro e che impongono all'INAIL di assumere una ferma posizione di tutela dei propri assistiti tesa a garantire il mantenimento di quei benefici che trovano la loro ragione d'essere nella specifica forma assicurativa dell'Ente, non che della nuova realtà socio-sanitaria dovuta ai relativi provvedimenti legislativi di riforma.

Nel raccomandare un esame attento e particolareggiato delle nuove "Norme", si segnalano le più peculiari modifiche rispetto al precedente testo.

Tra le disposizioni di carattere procedurale e modificato l'articolo 4 per la parte relativa alla formulazione dell'ordine del giorno ed alla cadenza delle riunioni anche in correlazione a quanto previsto - sempre al fine di conseguire un maggiore impegno dei Comitati - dal successivo articolo 16 che fissa in 30 giorni il termine massimo per la formulazione dei pareri richiesti ai Comitati stessi. Inoltre l'articolo 6, di nuova stesura, prevede riunioni periodiche a livello regionale.

Un altro gruppo di articoli riguarda le concrete attribuzioni dei Comitati consultivi e - fermi restando i limiti delle disposizioni legislative da cui esse promanano (art. 3, I comma, nn. 1, 2, 3, 4 e 5) - rappresenta il nucleo essenziale delle modifiche proposte, in quanto strettamente diretto a conseguire l'auspicato ampliamento delle attribuzioni stesse.

In particolare, l'articolo 8 - nella prospettiva della maggior corrispondenza alle esigenze locali e del coordinamento con le altre strutture pubbliche - conferisce, anche mediante le necessarie modificazioni dovute ai sopravvenuti provvedimenti legislativi relativi alla riforma sanitaria, più ampio spazio ai Comitati per un più efficace svolgimento dei servizi dell'Istituto.

L'articolo 10 prevede che i Comitati esprimano parere sulla applicazione dello sconto del 10% previsto dal paragrafo 15 delle "Modalità di applicazione della tariffa" ai datori di lavoro; e sull'andamento generale dei ricorsi proposti dai datori di lavoro, dai lavoratori e dagli Enti di Patrocinio.

L'articolo 11 - oltre a ribadire che i Comitati analizzano l'andamento del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali nella provincia - affida ad essi l'esame, sulla base dei risultati CIDI, delle cause più significative di infortunio e di malattia professionale al fine di una più esatta individuazione del fenomeno medesimo e della formulazione di proposte circa gli accorgimenti e le misure di prevenzione più idonei da adottare in sede locale.

L'articolo 12, di nuova stesura, in attuazione dell'articolo 3, punto 5) della legge istitutiva, recepisce per talune materie (inesigibilità dei crediti e contrattazione decentrata) principi già affermati dal Consiglio di amministrazione; ed inoltre dispone che i Comitati formulino pareri sulla stipula di convenzioni con Istituti di cura per gli accertamenti medico-legali; sull'istituzione di unità operative; sull'acquisto e locazione di beni immobili per fini istituzionali; sulla concessione di prestazioni integrative di competenza degli Organi collegiali; sulla congruità delle offerte attinenti ai servizi di pulizia e di, riscaldamento dei locali destinati ad uso istituzionale e su ogni altra questione ad essi demandata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

L'articolo 15 - in relazione all'attribuzione di nuovi e più vasti compiti ai Comitati ed al conseguente scopo di snellirne l'attività - attua la previsione contenuta nell'articolo 3, II comma, della legge istitutiva, conferendo a ciascun Comitato la possibilità di costituire nel proprio ambito non più di tre sezioni, a carattere permanente, secondo criteri e modalità determinati nello stesso articolo 15.

A tali organismi, che hanno la funzione consultiva propria del Comitato stesso, sarà affidato lo studio di argomenti per i quali si richieda un particolare approfondimento non che l'esame di questioni di natura istituzionale che implichino la necessita di una sollecita soluzione.

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Ai fini della più immediata attuazione della nuova normativa, si invitano i Direttori delle Sedi provinciali a voler, con ogni sollecitudine, portare a conoscenza dei componenti dei Comitati consultivi il testo della normativa stessa, assumendo le opportune iniziative presso i competenti Presidenti.

Dal canto suo questa Direzione generale, in linea con quanto ad essa raccomandato dal Consiglio di amministrazione, assume il preciso impegno di svolgere presso i competenti organi ogni utile intervento per conseguire le tanto auspicate modifiche della legge istitutiva, anche per quanto attiene la regolamentazione del trattamento economico dei componenti dei Comitati consultivi provinciali.

All. n.1

Allegato alla circ. n. 38/1983

NUOVE NORME DI FUNZIONAMENTO DEI COMITATI CONSULTIVI PROVINCIALI

Art. 1 Il Comitato è composto:

1) da 10 rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno dei rappresentanti dei dirigenti, e da 6 rappresentanti dei datori di lavoro nel numero stabilito per i vari settori produttivi di ciascuna provincia dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale con proprio decreto;

2) da un rappresentante degli artigiani;

3) da un funzionario degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4) dal medico provinciale;

5) dal Direttore della Sede provinciale dell'Istituto che funga anche da segretario.

Art. 2

Il Presidente è eletto dal Comitato tra i suoi membri con votazione, segreta.

Risulterà eletto in prima votazione il membro che avrà ottenuto almeno i due terzi dei voti dei presenti.

Qualora non sia raggiunta tale maggioranza, sarà effettuata nella stessa seduta una seconda votazione: in essa risulterà eletto il membro che avrà ottenuto la meta più uno dei voti dei presenti.

Qualora non sia raggiunta nemmeno tale maggioranza la seduta sarà differita ad altra successiva, e nella nuova votazione risulterà eletto il membro che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Le riunioni previste ai commi precedenti saranno presiedute dal membro più anziano per età; le relative convocazioni saranno effettuate a cura del Direttore della Sede; entro 30 giorni dalla notifica del decreto prefettizio di nomina nel primo caso, ed entro 15 giorni dalla data della prima riunione nel caso di seconda convocazione, secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 5.

I verbali delle sedute sono inviati al Comitato esecutivo dell'Istituto per la ratifica.

Il membro più anziano per età presiederà tutte le riunioni del Comitato alle quali il Presidente non potrà intervenire per cause di forza maggiore.

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Art. 3

Il Comitato ha sede presso la Sede dell'Istituto che appresterà i mezzi necessari per il suo funzionamento.

Per le convocazioni in località diversa da quella della Sede - autorizzate dagli organi centrali dell'Istituto o indette ai sensi del successivo articolo 6 - ai membri del Comitato spetta il trattamento di missione secondo le modalità e nelle misure stabilite per i consiglieri di amministrazione dell'Istituto.

Per le convocazioni presso la Sede, ai membri che risiedono in comune diverso dal capoluogo spetta il rimborso delle sole spese di viaggio secondo le modalità e misure richiamate al precedente II comma.

Art. 4

Il Presidente - fermo restando, in ogni caso, il rispetto del termine di cui al successivo articolo 16 - convoca il Comitato di norma una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga necessario, nonché quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei membri del Comitato stesso o dal Presidente dell'Istituto.

Il Presidente formula l'ordine del giorno tenendo anche conto degli argomenti che il Direttore della Sede segnalerà in tempo utile per ciascuna riunione.

Il Presidente può chiedere di volta in volta che intervengano funzionari preposti ai vari uffici.

Art. 5

L'avviso di convocazione del Comitato deve essere inviato per lettera raccomandata almeno 8 giorni prima della data della riunione e deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; in caso di urgenza potrà essere comunicata la convocazione del Comitato a mezzo telegramma, da inviarsi almeno due giorni prima e contenente la sommaria indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 6

Il Presidente dell'INAIL convoca i Presidenti dei Comitati della regione periodicamente o comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario ovvero ne sia richiesto dalla maggioranza dei Presidenti dei Comitati consultivi provinciali della regione formulando i relativi ordini del giorno anche sulla base delle proposte che gli sono segnalate al riguardo.

Per le riunioni indette ai sensi del presente articolo valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 5.

Art. 7

Le eventuali dimissioni dei membri non di diritto debbono essere presentate al Prefetto e comunicate, con lettera in pari data, al Presidente del Comitato.

I membri del Comitato che si trovino nella impossibilità di partecipare alle riunioni sono tenuti a darne comunicazione scritta o telefonica al Presidente prima della riunione e ad indicare i motivi dell'assenza in relazione a quanto dispone l'articolo 2, II comma, della legge istitutiva.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, II comma, della legge sopraccitata, il Presidente, dopo aver riferito al Comitato, comuni al Prefetto i casi di assenza verificatisi senza giustificato motivo per più di tre riunioni consecutive.

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Art. 8

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, n. 1) della legge istitutiva, il Comitato può formulare pareri per un più efficace svolgimento dei servizi dell'Istituto nell'ambito della provincia con particolare riguardo:

a) alla istituzione, modifica, trasferimento o soppressione di strutture o servizi decentrati, ivi compresi i centri medico-legali;

b) alla disciplina dei rapporti tra l'Istituto e le strutture del Servizio Sanitario Nazionale con particolare riguardo alla elaborazione e fornitura di dati a fini prevenzionali;

c) al coordinamento dell'attività della Sede con quella di altri organi, enti e istituzioni esistenti nell'ambito di competenza della Sede stessa allo scopo di consentire la più razionale utilizzazione e il potenziamento dei vari presidi operanti nella provincia per fini aventi precisamente natura di accertamenti medico-legali;

d) a questioni di particolare rilevanza che abbiano dato luogo a conflittualità con gli assicurati e con gli Enti di patrocinio.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo il Direttore della Sede dell'Istituto presenta periodicamente al Comitato una relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'ambito della provincia.

Art. 9

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, n. 2) della legge istitutiva, il Comitato, su richiesta del Consiglio di amministrazione - specie in rapporto a settori produttivi che si caratterizzino particolarmente in determinate zone o provincie - esprime motivato parere:

a) sui progetti di revisione della Tariffa dei premi;

b) sui progetti di finanziamento dell'assicurazione in agricoltura;

c) sulle proposte di determinazione dei tassi medi, diversi da quelli previsti per specifiche voci della

"Tariffa" di premi, risultati sperequati, oltre il termine di oscillazione di cui ai paragrafi 14 e 15 della Tariffa stessa, rispetto all'effettivo andamento del rischio; ai fini dell'adozione dei provvedimento di cui al paragrafo 6 della "Modalità per l'applicazione della Tariffa".

Art. 10

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, n. 3) della legge istitutiva, il Comitato - su relazione periodica del Direttore della Sede - esprime motivato parere;

b) sull'andamento generale dei ricorsi proposti dai datori di lavoro riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi;

c) sull'andamento generale del contenzioso amministrativo e giudiziario promosso dai lavoratori e dagli Enti di patrocinio ed altresì su singoli ricorsi in tema di erogazione delle prestazioni assicurative.

Art. 11

Il Comitato analizza l'andamento del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali nella provincia in base ai dati assoluti e relativi calcolati dall'Istituto ed a tutti gli altri elementi ritenuti utili per una migliore comprensione del fenomeno stesso; propone alla Direzione generale, in presenza di particolari fenomeni locali, iniziative di studio o di dibattito di problemi o di argomenti, che possono essere assunti direttamente dalla Direzione generale o da questa affidati per la stessa realizzazione al Comitato proponente, assicurando la massima collaborazione tecnica; esamina in particolare sulla base dei risultati

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CIDI le cause più significative di infortunio e di malattia professionale, onde pervenire ad una sempre più esatta individuazione del fenomeno infortunistico e formulare proposte anche di carattere specifico circa gli accorgimenti, e le misure di prevenzione più idonee da adottare in sede locale.

I dati CIDI devono essere forniti al Comitato tempestivamente e periodicamente.

Art. 12

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, punto 5) della legge istitutiva, il Comitato formula motivato parere sull'andamento generale delle azioni di rivalsa con riguardo alle aspettative di credito ed alla loro realizzabilità.

Inoltre formula parere:

a) sulle circostanze di inesigibilità dei crediti sia nell'area premi che nell'area prestazioni;

b) sulla stipula della convenzioni con Istituti di cura per gli accertamenti medico-legali;

c) sull'istituzione di nuove unità operative;

d) sull'acquisto e la locazione di beni immobili da adibire a fini istituzionali;

e) sulla concessione di prestazioni integrative di competenza degli organi collegiali;

f) sulla congruità delle offerte attinenti ai servizi di pulizia e di riscaldamento dei locali destinati ad uso istituzionale;

g) sugli schemi di accordo di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 3 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, concernenti la contrattazione decentrata;

h) su ogni altra questione che sia ad essi demandata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Il Direttore della Sede informa periodicamente il Comitato sull'andamento qualitativo e quantitativo delle prestazioni erogate e sulle ispezioni effettuate relativamente a quanto previsto al punto b) del presente articolo.

Art. 13

Le segnalazioni, le proposte ed i pareri formulati dal Comitato sono comunicati, a cura della Sede è da questa debitamente istruiti per la parte di competenza, alla Direzione generale per gli incombenti successivi, o per la presentazione agli organi competenti ad esaminarli, secondo il caso.

I provvedimenti che l'Istituto adotterà in conseguenza delle proposte formulate dal Comitato saranno portati a conoscenza del Comitato stesso.

Art. 14

Il Segretario del Comitato redige il verbale che, dopo l'approvazione del Comitato, è trascritto in apposito registro e firmato dal Presidente e dal Segretario medesimo.

Il verbale dovrà contenere, oltre alla risoluzione di maggioranza, anche i pareri dissenzienti.

Copia di detto verbale, autenticato dal Segretario del Comitato, è trasmessa entro il più breve termine al Direttore generale dell'Istituto ed al Direttore di Ispettorato regionale competente.

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Art. 15

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, secondo comma, della legge istitutiva, ciascun Comitato potrà istituire nel proprio ambito non più di tre sezioni a carattere permanente.

Ciascuna sezione è presieduta dal Presidente del Comitato il quale può delegare le funzioni ad un competente della stessa sezione. I compiti di segreteria delle singole sezioni sono svolti dal Direttore della Sede o da funzionari da esso designati. La composizione numerica della sezioni e la nomina dei singoli membri sono determinate dal Comitato, in modo comunque da riprodurre in tali organismi la rappresentanza proporzionale delle singole categorie.

Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza di tre componenti incluso il Presidente. Le proposte ed i pareri sono adottati con la maggioranza dei presenti.

Il Comitato affiderà alle sanzioni argomenti che meritino un particolare, approfondito studio o specifiche questioni di natura istituzionale che richiedano una sollecita soluzione.

Art. 16

I pareri del Comitato o delle sezioni, richiesti dalla Sede, che investono l'attività operativa dell'Istituto, dovranno essere formulati entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

Art. 17

Le presenti disposizioni sostituiscono a tutti gli effettivi le "Norme di funzionamento dei Comitati consultivi provinciali presso l'INAIL" approvate con delibera consiliare del 28 aprile 1967.

Art. 18

Ogni questione inerente l'interpretazione della presente Normativa dovrà essere deferita alle decisioni del Consiglio di amministrazione dell'INAIL.

Riferimenti

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