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49 del 6 agosto 1982 Oggetto: Criteri per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 49 del 6 agosto 1982

Oggetto: Criteri per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia. Istruzioni ministeriali.

Con apposita circolare n. 71 del 30 settembre 1981 (allegato 1) il Ministero del Tesoro ha fornito taluni chiarimenti in materia di erogazione delle quote di aggiunta di famiglia.

Ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento organico del personale, dette quote sono attribuite ai dipendenti dell'Istituto nelle misure e con le forme vigenti per il personale civile dello Stato; pertanto le istruzioni contenute nella citata circolare, in quanto volte a consentire la corretta ed uniforme applicazione della normativa, sono valevoli anche per i dipendenti dell'Istituto.

In relazione a ciò, in attesa di far luogo alla sistemazione ed al coordinamento, in un unico testo riepilogativo, delle disposizioni vigenti in materia, si allega la circolare ministeriale, al cui contenuto si fa direttamente rinvio.

Il dipendente, i cui familiari versino nelle situazioni per le quali la richiamata circolare ministeriale prevede - a differenza di quanto operato sinora presso l'Istituto - la corresponsione delle quote, dovrà produrre apposita domanda corredata di idonea documentazione.

Secondo le precisazioni ministeriali, le quote per il coniuge e per i figli non spettano se i medesimi percepiscono i seguenti assegni od indennità (in misura superiore a L. 10.000 mensili), assimilabili al reddito di lavoro:

- assegno di integrazione salariale, corrisposto ai lavoratori privati, in applicazione della legge 20 maggio 1975, n. 164, per integrare l'importo della retribuzione o per corrispondere l'80% di tale retribuzione, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa;

- indennità corrisposta alle lavoratrici madri durante i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per gestazione e puerperio e di astensione facoltativa di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

- indennità mensile percepita dai medici che svolgono il tirocinio pratico ospedaliero di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 148.

In relazione a ciò, il personale che fruisce delle quote per familiari, nei confronti dei quali ricorra una delle ipotesi sopra indicate, deve immediatamente darne comunicazione all'unità di appartenenza, ai fini della soppressione delle quote stesse.

Parimenti, in attesa della nuova edizione dei moduli di domanda, il personale che chieda l'attribuzione delle quote dovrà rendere apposita dichiarazione, sul modulo attualmente in uso, della insussistenza delle situazioni sopradescritte.

Si rammenta che, in caso di dichiarazione non conforme al vero o reticente, oltre ad essere tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, il dichiarante incorre, indipendentemente dalle sanzioni penali e disciplinari, nella perdita delle quote per la durata non inferiore a sei mesi (v. circolare n.

49/1958, pag. 34).

La presente circolare deve essere portata a conoscenza del personale con le modalità previste dalla circolare n. 3/1973 e deve restare affissa agli albi per un periodo di 30 giorni; deve altresì essere immediatamente notificata agli ex dipendenti titolari di rendita o pensione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura dell'unità che effettua il pagamento.

Per gli ex dipendenti già in servizio presso gli uffici di Roma provvederà direttamente questa Direzione generale - Servizio del personale.

La documentazione comprovante l'avvenuta notifica sarà trattenuta agli atti di ciascuna unità.

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Allegato alla circolare n. 49/1982 Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE

PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE CIRCOLARE N. 71

Roma, 30 settembre 1981 Divisorio 3^

Prot. N. 157 103

OGGETTO: Quote di aggiunta di famiglia per i familiari a carico per conoscenza:

ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO ALLE AZIENDE AUTONOME DELLO STATO

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

AI SERVIZI ED AGLI UFFICI DI RAGIONERIA DELLE AMMINISTRAZIONI E DELLE AZIENDE AUTONOME DELLO STATO

ALLE PREFETTURE

ALLE INTENDENZE DI FINANZA

ALLE RAGIONERIE REGIONALI DELLO STATO ALLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO ALLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO ALLE UNIVERSITA' DEGLI STUDI

AI PROVVEDITORATI AGLI STUDI e, per conoscenza:

ALLA PRESIDENZA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ALLA CORTE DEI CONTI

ALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO ALLE PRESIDENZE DEGLI ENTI REGIONE ALLE RAGIONERIE DI DETTE REGIONI

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AI COMMISSARI GOVERNATIVI PRESSO LE STESSE REGIONI ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

ALLA DIREZIONE GENERALE DELL'E.N.P.A.S.

ALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Da parte di Amministrazioni statali e di Enti pubblici pervengono quesiti concernenti l'attribuzione al personale in attività di servizio ed in quiescenza delle quote di aggiunta di famiglia per i familiari a carico.

Al fine di consentire la corretta applicazione della normativa vigente in materia di trattamento di famiglia, si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti ad integrazione delle disposizioni impartite con precedenti circolari.

1) QUOTE PER IL CONIUGE ED I FIGLI

a) Sono tuttora in vigore le disposizioni che escludono dal carico familiare, ai fini della corresponsione delle quote, il coniuge ed i figli provvisti di reddito di lavoro autonomo o dipendente d'importo superiore a lire 10.000 mensili. Non sono valutabili, a tali fini, i redditi di altra natura (pensioni, rendite patrimoniali, indennità di disoccupazione, indennità rimborso spese per la frequenza di corsi di formazione professionale, pre-salario, ecc.), di qualsiasi importo, eventualmente fruiti dai suddetti familiari.

Pertanto, compete la quota per il marito o per la moglie titolari di pensione, non potendosi considerare il trattamento pensionistico - qualunque sia il suo importo - reddito di lavoro quale cespite derivante da attività lavorativa esercitata in proprio o alle dipendenze di terzi.

Si precisa che sono assimilabili al reddito di lavoro:

- l'assegno di integrazione salariale corrisposto ai lavoratori privati, in applicazione della legge 20 maggio 1975, n. 164, per integrare l'importo della retribuzione o per corrispondere l'80 per cento di tale retribuzione, nei casi di riduzione o sospensione attività lavorativa. La natura di reddito di lavoro di tale assegno e infatti desumibile dal carattere sostitutivo che esso presenta rispetto alla retribuzione;

- indennità corrisposta alla donna lavoratrice madre durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gestazione e puerperio è quella spettante alla stessa durante il periodo di astensione facoltativa di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Dette indennità, essendo in diretta relazione con il rapporto di lavoro che continua ad esplicare i suoi effetti anche durante i suddetti periodi, devesi considerare sostitutiva del normale trattamento economico;

- indennità mensile percepita dai medici che svolgono il tirocinio pratico ospedaliero previsto dalla legge 18 aprile 1975, n. 148. Tale indennità - stante il suo assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale cespite di una attività lavorativa, e gli obblighi di servizio e di orario previsti per i tirocinanti - può considerarsi una particolare remunerazione erogata per attività svolta durante il periodo del tirocinio.

b) Non possono considerarsi a carico, ai fini dell'attribuzione delle relative quote, i familiari diversi dai figli, dal coniuge e dai genitori (sorelle, fratelli, nipoti, ecc.), nonché i figli trovantisi nelle seguenti condizioni:

- coniugati o vedovi, anche se siano a carico del genitore;

- allievi delle Accademie militari, che, secondo le vigenti disposizioni, sono considerati a tutti gli effetti in servizio militare;

- maggiorenni studenti universitari che si trovino in posizione di fuori corso. Si ritiene utile precisare che per i figli universitari le quote competono per la sola durata legale del corso di studi con esclusione del periodo di prolungamento della sessione autunnale fino al mese di febbraio, prevista solo ai fini del sostenimento degli esami di profitto e di laurea. Ciò in quanto l'anno accademico inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno solare immediatamente successivo.

Può farsi luogo invece all'attribuzione delle quote per i figli maggiorenni, comunque non oltre il 26° anno di

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età, nei seguenti casi:

- laureati che si iscrivano ad una altro corso universitario o frequentino corsi di specializzazione post- universitari;

- studenti universitari che cambiano facoltà, sia nell'ipotesi di nuova immatricolazione che di iscrizione, nel nuovo corso di studi, ad uno degli anni accademici successivi al primo. Le quote vanno corrisposte, nel primo caso, per la durata legale del nuovo corso di laurea e, nel secondo caso, per i soli anni residui necessari al completamento del suddetto corso.

c) Fra i corsi e le istituzioni scolastiche la cui frequenza da diritto alle quote per i figli fino al 21° anno di età vanno compresi:

- i corsi di istruzione ed addestramento professionale riconosciuti od autorizzati dalla Regioni; l'atto di riconoscimento o di autorizzazione dei predetti corsi da parte della Regione può considerarsi, infatti, elemento sufficiente per accertare l'utilità sociale dei corsi stessi;

- i corsi di istruzione media o di recupero anni tenuti da scuole private, funzionanti con provvedimento di

"Presa d'atto" del Ministero della Pubblica Istruzione o del Provveditorato agli Studi.

Si considerano inoltre a carico i figli, di età inferiore ai 26 anni, che frequentano scuole o corsi di istruzione superiore legalmente riconosciuti ai quali si accede con il diploma di scuola media di 2° grado (citarvi: i corsi per assistente sociale, per terapisti della riabilitazione e le scuole di specializzazione per docenti, ecc.), nonché i figli iscritti presso Istituti o Università straniere, qualora il corso di studi intrapreso sia legalmente riconosciuti nello Stato in cui e istituito.

2) QUOTE PER I GENITORI

Sono tuttora in vigore le disposizioni per le quali il beneficio delle quote non compete per il genitore provvisto di risorse economiche d'importo superiore a lire 11.000 mensili. Per il carico di entrambi i genitori il limite è di lire 21.000. Tra le risorse economiche vanno escluse le pensioni di guerra e quelle minime INPS, comprese le pensioni sociali. La suddetta esclusione non opera nel caso in cui il genitore percepisce più trattamenti pensionistici minimi erogati dall'INPS.

Si fa presente, infine, che il limite di età per la presunzione dell'inabilità al lavoro dei genitori, ai fini del riconoscimento del carico familiare, è di 65 anni, come già indicato al punto 7) della parte II dei nuovi modelli di richiesta delle quote, allegati alla circolare di questo Ministero prot. n. 149530 dell'11 dicembre 1978. Detto limite è stato adottato a seguito della modifica introdotta in materia di pensioni di guerra della legge 18 marzo 1968, n. 313, concernente, tra l'altro, il riconoscimento dell'invalidità presunta al lavoro dei genitori dei caduti che abbiano compiuti la predetta età.

Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a portare la presente circolare a conoscenza degli Uffici che amministrano personale.

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