DELIBERAZIONE DEL 16 NOVEMBRE 2000
Massimale assicurazione
L'art.103 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., nella parte in cui prevede che il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere, deve essere inteso nel senso che la copertura assicurativa è legata all'importo dell'appalto e quindi la stessa deve riferirsi espressamente all'appalto per il quale è richiesta.
Limite massimale polizza
L'art.103, co.1, ultimo periodo, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., nella parte in cui prevede che la polizza stipulata dall'esecutore dei lavori per danni nell'esecuzione degli stessi, deve assicurare la stazione appaltante anche contro la responsabilità civile per danni causasti a terzi, in considerazione che la polizza è volta ad esonerare dai rischi non l'appaltatore ma la stazione appaltante, comporta che i limiti di massimale fissati dal successivo comma 2, devono considerarsi tassativi e pertanto non è conforme a norma prevedere una polizza di responsabilità civile con massimale superiore a quella per danni.