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Osservatorio sulla Corte di cassazione

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Osservatorio sulla Corte di cassazione

Sospensione del processo con messa alla prova

La decisione

Sospensione del processo con messa alla prova – Riqualificazione - Deliba- zione del giudice (C.p., art. 133, 168-bis; C.p.p., art. 464-bis, 464-quater, 586 c.p.p.; D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73).

Il giudice al quale sia richiesta la sospensione del procedimento e la messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 168-bis c p., è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall’accusa e può – ove la ritenga non corretta – modificarla, traendone i conseguenti effetti sul piano della ricorrenza o meno dei presupposti dell’istituto in questione.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, 3 febbraio 2016 (ud. 20 ottobre 2015) – ZECCA,Presidente – DOVERE, Estensore – FILIPPI, P.M. (rigetto) – Cambria Zurro, ricorrente.

Messa alla prova per adulti e qualificazione del fatto: istruzioni per l’uso

1. Che la sospensione del processo con messa alla prova, quella che autore- volmente è stata definita una “probation italian style”1 sulla falsariga dell’istituto di origini anglosassoni2, potesse creare più di un qualche grattaca- po era cosa –se non scontata- quantomeno preventivabile.

D’altronde l’istituto di nuovo conio (o presunto tale, considerando, ad esem- pio, il precedente della “messa alla prova” già da tempo sperimentata nell’ordinamento interno per i processi minorili ex art. 28 D.p.r. 22 settem- bre 1988, n. 448) introdotto con L. 28 aprile 2014, n. 67, almeno per come disciplinato, poteva prestare il fianco ad alcune situazioni “borderline” di dif- ficile interpretazione e soluzione.

Nata dall’esigenza di affrontare il problema del sovraffollamento delle carceri italiane, da un lato, e dall’intento di aumentare le possibilità ed i modi di riso- cializzazione e reinserimento del reo nella società, dall’altro lato, la sospen- sione con messa alla prova “per adulti” è caratterizzata –dal punto vista pena- listico- dal suo essere causa di estinzione del reato (una volta superata “a pieni voti” ai sensi dell’art. 168-ter, co. 2, c.p.) ed allo stesso tempo –stavolta in otti- ca strictu sensu processualistica- dal costituire un procedimento speciale, di- sciplinato dagli artt. 464-bis e ss. c.p.p., indubbiamente deflattivo.

Seppur limitata nel suo raggio d’azione (a differenza della messa alla prova

1 GIUNCHEDI,Probation italian style: verso una giustizia riparativa, in questa Rivista online.

2 TABASCO, La sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti, in questa Rivista online.

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ARCHIVIO PENALE 2016, n. 1

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minorile che non sconta i limiti previsti dall’art. 168-bis c.p. in tema di gravità del reato commesso o della personalità dell’imputato) la messa alla prova è stata interpretata come un primo segnale concreto volto alla ricerca di una giustizia riparativa3, tenendo conto del tenore degli artt. 464-bis, co. 4, lett. b), 464-quinquies, c.p.p. …

T

ESTO INTEGRALE RISERVATO AI SOLI

A

BBONATI

3 GIUNCHEDI, Probation italian style, cit.

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