N. 2448-A
Relazione orale Relatori PESCO, ERRANI e RIVOLTA
TESTO PROPOSTO DALLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
con allegati: rapporti delle altre Commissioni permanenti sulle parti del disegno di legge di rispettiva competenza (v. stampato n. 2448-A Allegato 1);
rapporti di minoranza delle altre Commissioni (v. stampato n. 2448-A Allegato 1-bis);
ordini del giorno esaminati dalle Commissioni (v. stampati n. 2448-A Allegati 2-I e 2-II);
emendamenti esaminati dalle Commissioni (v. stampato n. 2448-A Allegato 3)
Comunicato alla Presidenza il .. dicembre 2021
PER IL
DISEGNO DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024
presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 NOVEMBRE 2021
Senato della Repubblica
X V I I I L E G I S L AT U R ATIPOGRAFIA DEL SENATO
I N D I C E
Parere della Commissione . . . Pag. 000 DISEGNO DI LEGGE: Testo d’iniziativa del Governo e te-
sto proposto dalla Commissione:
Testo degli articoli . . . » 000
Allegati . . . » 000
Elenchi . . . » 000
Tabelle A e B . . . » 000
Quadri generali riassuntivi (nota) . . . . » 000
TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE Modifiche proposte dalla Commissione . . . » 000
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI
(Estensore: DEPUTATO FEDERICO)
2 dicembre 2021
La Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge atto Se- nato n. 2448 recante il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e rilevato che:
il provvedimento appare riconducibile a una pluralità di materie, sia di esclusiva competenza statale, sia di competenza legislativa concor- rente e residuale; a fronte di questo intreccio il provvedimento già pre- vede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare all’articolo 13 (intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la programmazione delle misure per l’internazionalizzazione delle imprese); all’articolo 21 (definizione in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali delle misure per i controlli a campione in re- lazione al reddito di cittadinanza); all’articolo 37 (partecipazione di rap- presentanti delle regioni, dell’Associazione nazionale comuni italiani- ANCI e dell’Unione delle province d’Italia-API all’Osservatorio nazio- nale per le politiche per la parità di genere); all’articolo 38 (parere in sede di Conferenza unificata per l’adozione del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto delle relative risorse); all’articolo 43 (intesa in sede di Conferenza unificata ai fini della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza); all’articolo 44 (intesa in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali ai fini della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi educativi dell’infanzia); all’articolo 45 (in- tesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai fini della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni riferiti al trasporto sco- lastico di studenti disabili); all’articolo 49 (intese in sede di Conferenza unificata e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali per il riparto delle risorse del fondo per gli alunni con disabilità); all’articolo 65 (intesa in sede di Conferenza unificata per le iniziative di formazione dei lavoratori); all’articolo 89 (intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto delle risorse per la risposta a una pandemia in-
autonome di Trento e di Bolzano per il riparto delle risorse dedicate al- l’edilizia sanitaria); all’articolo 92 (intesa in sede di Conferenza perma- nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la determinazione del fabbisogno del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale); all’articolo 139 (intesa in sede di Conferenza unificata per il riparto delle risorse per le infrastrutture stradali sostenibili); all’articolo 142 (intesa in sede di Conferenza unifi- cata per il riparto del Fondo per le opere idrauliche); all’articolo 157 (pa- rere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re- gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini del riparto del fondo per il controllo delle specie esotiche invasive); all’articolo 165 (intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini del riparto del fondo per l’attuazione della Strategia forestale nazionale); all’articolo 166 (intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali per il riparto delle risorse stanziate per la messa in sicurezza di ponti e via- dotti); all’articolo 171 (intesa in sede di Conferenza Stato-città ed auto- nomie locali per il riparto dell’incremento del fondo di solidarietà comu- nale per funzioni sociali); all’articolo 173 (intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai fini del riparto delle risorse stanziate per i comuni che alla data del 31 dicembre 2021 hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale); all’articolo 174 (intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali per il riparto delle ri- sorse per i comuni fino a 5000 abitanti in difficoltà economiche); all’ar- ticolo 175 (intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai fini del riparto delle risorse stanziate per l’incremento delle indennità dei sindaci); all’articolo 177 (parere in sede di Conferenza Stato-città ed au- tonomie locali ai fini del riparto delle risorse del fondo per la tutela degli amministratori locali vittime di reati intimidatori); all’articolo 180 (intesa in sede di Conferenza unificata ai fini del riparto delle risorse del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinate ad interventi di compe- tenza delle regioni e degli enti locali);
appare opportuno l’inserimento di forme di coinvolgimento del si- stema delle autonomie territoriali;
in particolare, il comma 6 dell’articolo 10-bis del decreto legisla- tivo 6 marzo 2017, n. 40, introdotto dal comma 1 dell’articolo 42 prevede che con decreto del Ministro per le politiche giovanili possano essere de- finitive ulteriori misure per l’istituzione del Centro nazionale del servizio civile universale con sede a L’Aquila; al riguardo, si valuti l’opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata, alla luce del con- corso nella disposizione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, che appare prevalente, con la competenza concorrente in materia di protezione civile e con quella residuale regio- nale in materia di assistenza;
del lavoro e delle politiche sociali siano definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) negli ambiti del sociale di versi dalla non au- tosufficienza; al riguardo, appare opportuno prevedere l’intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell’adozione del decreto, alla luce dell’in- treccio nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti l’eser- cizio dei diritti civili e sociali e della competenza residuale regionale in materia di assistenza;
il comma 1 dell’articolo 47 prevede un decreto del Ministro del turismo per lo sviluppo dell’offerta turistica rivolta alle persone con di- sabilità; al riguardo, appare opportuno prevedere l’intesa in sede di Con- ferenza unificata ai fini dell’adozione del decreto alla luce delle compe- tenze residuali regionali in materia di turismo e di assistenza coinvolte;
il comma 1 dell’articolo 93 prevede un decreto del Ministro della salute per l’adozione del regolamento sugli standard per l’assistenza ter- ritoriale e un decreto del Ministro della salute per il riparto delle relative risorse stanziate; al riguardo, appare opportuno prevedere, per entrambi i decreti, la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alla luce dell’intreccio nella disposizione della competenza esclusiva sta- tale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti l’esercizio dei diritti civili e sociali e della competenza con- corrente in materia di salute;
il comma 1 dell’articolo 95 prevede il parere in sede di Confe- renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province au- tonome di Trento e di Bolzano ai fini dell’adozione del decreto del Mi- nistro della salute chiamato ad aggiornare le tariffe massime per la re- munerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate in regime di ricovero ordinario e diurno; al riguardo potrebbe risultare opportuno prevedere l’intesa in luogo del semplice parere alla luce dell’intreccio nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di deter- minazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti l’esercizio dei diritti civili e sociali e della competenza concorrente in materia di salute;
il comma 4 dell’articolo 116 prevede un decreto del Ministro della cultura per l’attuazione del contributo riconosciuto agli esercenti le attività commerciali nei piccoli borghi e nelle aree interne; al riguardo, si valuti l’opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell’adozione del decreto, alla luce del concorso nella disposizione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (alla quale la giurisprudenza della Corte costituzionale, con la sentenza n. 14 del 2004, ha ricondotto le misure di sostegno dell’ap- parato produttivo), che appare prevalente, con la competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali e con la competenza resi- duale regionale in materia di commercio;
smo istituito dal medesimo articolo; al riguardo, si valuti l’opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell’adozione del decreto, alla luce del concorso nella disposizione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, che ap- pare prevalente, con la competenza residuale regionale in materia di tu- rismo;
il comma 1 dell’articolo 131 prevede due decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per stabilire, rispettiva- mente, i criteri di riparto e gli interventi ammissibili al finanziamento dell’istituendo Fondo per la strategia di mobilità sostenibile; al riguardo, appare opportuno prevedere, per entrambi i decreti, la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alla luce della competenza re- siduale regionale in materia di trasporto pubblico locale (alla luce della sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale) coinvolta;
il comma 1 dell’articolo 140 prevede un decreto del Ministero dell’interno per il riparto delle risorse stanziate per la manutenzione stra- ordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano; al riguardo, si valuti l’opportunità di prevedere, ai fini dell’adozione del de- creto, il parere in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali alla luce del concorso, nella disposizione, della competenza legislativa esclu- siva ordine pubblico e sicurezza (alla quale è ricondotta la sicurezza stra- dale, alla luce delle sentenze n. 428 del 2004 e n. 9 del 2009 della Corte costituzionale), che appare prevalente, con la competenza legislativa con- corrente in materia di governo del territorio e con le competenze comu- nali in materia urbanistica;
il comma 3 dell’articolo 156 prevede un decreto del Ministro della transizione ecologica per il riparto delle risorse stanziate per i centri di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti; al riguardo si valuti l’oppor- tunità di prevedere, ai fini dell’adozione del decreto, il parere in sede di Conferenza unificata alla luce del concorso nella disposizione della com- petenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza e delle competenze concorrenti concernenti la tutela della salute e il governo del territorio;
il comma 1 dell’articolo 160 prevede un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per la gestione del Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali nel settore agricolo; al riguardo, appare opportuno prevedere, ai fini dell’adozione del decreto, la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa in materia di agricol- tura coinvolta;
sul provvedimento sono stati auditi dalla Commissione bilancio del Senato competente in sede referente i rappresentanti della Conferenza
di Trento e di Bolzano, dell’ANCI, dell’Associazione nazionale piccoli comuni d’Italia (ANPCI), dell’UPI e dell’Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani (UNCEM); tra le questioni sollevate nelle au- dizioni si segnalano in particolare l’esigenza di valutare l’impatto che la prevista riduzione della pressione fiscale potrà avere sulla finanza regio- nale e in particolare su quella delle regioni a statuto speciale; la proposta di creare presso le regioni hub di investimento per promuovere, in siner- gia con gli enti locali, lo sviluppo del territorio e l’utilizzo razionale delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); l’esi- genza di rifinanziare i fondi per l’esercizio delle funzioni degli enti ter- ritoriali istituiti nel corso dell’emergenza sanitaria; la necessità di proro- gare le compensazioni della riduzione dei ricavi tariffari per le aziende del trasporto pubblico locale; l’opportunità, in vista dell’attuazione del PNRR, di agevolare le assunzioni di personale specializzato degli enti lo- cale, anche attraverso una semplificazione delle procedure; la necessità di prorogare le disposizioni relative al ristoro degli enti locali dei minori introiti dell’imposta di soggiorno e della tassa sui rifiuti (TARI); l’esi- genza di tenere al riparo gli enti locali dagli effetti del forte aumento delle tariffe elettriche; la necessità di dare completa copertura ai maggiori disavanzi determinati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni:
provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in pre- messa, a:
1) inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l’intesa in sede di Conferenza unificata, con riferimento all’articolo 43, comma 11, e all’articolo 47, comma 2, e l’in- tesa in sede di Conferenza Stato permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento all’articolo 93, comma 1, all’articolo 131, comma 1 e all’articolo 160, comma 1;
2) approfondire le richieste di modifica e integrazione del testo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell’ANCI, dell’ANPCI, del- l’UPI e dell’UNCEM richiamate in premessa;
e con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in pre- messa, l’opportunità di:
a) prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autono- mie territoriali quali ad esempio il parere in sede di Conferenza unificata
di Conferenza Stato-città ed autonomie locali con riferimento all’articolo 140, comma 1;
b) sostituire, all’articolo 95, comma 1, primo periodo, le parole:
« sentita la Conferenza » con le seguenti: « previa intesa in sede di Con- ferenza ».
DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE TESTO D’INIZIATIVA DEL GOVERNO TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
SEZIONE I SEZIONE I
TITOLO I
RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO
TITOLO I
RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO
Art. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
Art. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
1. I livelli massimi del saldo netto da fi- nanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 di- cembre 2009, n. 196, per gli anni 2022, 2023 e 2024, sono indicati nell’allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ri- corso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passi- vità preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
1. I livelli massimi del saldo netto da fi- nanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 di- cembre 2009, n. 196, per gli anni 2022, 2023 e 2024, sono indicati nell’allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ri- corso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passi- vità preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Art. 1.
TITOLO II
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
TITOLO II
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 2.
(Riduzione della pressione fiscale)
Art. 2.
(Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche)
1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedi- menti normativi è disposto l’utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 desti- nato alla riduzione:
1. Al testo unico delle imposte sui red- diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dell’imposta sui redditi delle persone fisiche con l’obiettivo di ridurre il cuneo fi- scale sul lavoro e le aliquote marginali ef- fettive, da realizzare attraverso sia la ridu- zione di una o più aliquote di cui all’arti- colo 11, comma 1, del testo unico delle im- poste sui redditi, di cui al decreto del Pre- sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia una revisione organica del si- stema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;
a) all’articolo 11, il comma 1 è sosti- tuito dal seguente:
b) dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive.
''1. L’imposta lorda è determinata ap- plicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
Art. 2.
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.'';
b) all’articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
« a) 1.880 euro, se il reddito comples- sivo non supera 15.000 euro. L’ammon- tare della detrazione effettivamente spet- tante non può essere inferiore a 690 euro.
Per i rapporti di lavoro a tempo determi- nato, l’ammontare della detrazione effetti- vamente spettante non può essere infe- riore a 1.380 euro;
b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è su- periore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
c) 1.910 euro, se il reddito comples- sivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’im- porto di 50.000 euro, diminuito del red- dito complessivo, e l’importo di 22.000 euro. »;
2) dopo il comma 1, è inserito il se- guente comma:
« 2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è su- periore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro. »;
3) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
« a) 1.955 euro, se il reddito comples- sivo non supera 8.500 euro. L’ammontare
Art. 2.
della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è su- periore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’im- porto di 50.000 euro, diminuito del red- dito complessivo, e l’importo di 22.000 euro. »;
4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
« 3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro. »;
5) al comma 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
« a) 1.265 euro, se il reddito comples- sivo non supera 5.500 euro;
b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è su- periore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
c) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’im- porto di 50.000 euro, diminuito del red-
dito complessivo, e l’importo di 22.000 euro. »;
6) dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:
« 5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro. ».
2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, le risorse di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incre- mentate di 6.000 milioni di euro per l’anno 2022 e 7.000 milioni di euro annui a decor- rere dall’anno 2023.
2. Al decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al comma 1, le parole: « 28.000 euro » sono sostituite dalle seguenti:
« 15.000 euro » e, in fine, è aggiunto il se- guente periodo: « Il trattamento integra- tivo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all’ar- ticolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limi- tatamente agli oneri sostenuti in dipen- denza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate, relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato te- sto unico e di quelle relative alle detra- zioni previste da altre disposizioni norma- tive, per spese sostenute fino al 31 dicem- bre 2021, sia di ammontare superiore al- l’imposta lorda. Nel caso ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il
Art. 2.
trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detra- zioni ivi elencate e l’imposta lorda. »;
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: « , tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione di cui al- l’articolo 2 » sono soppresse;
b) l’articolo 2 è abrogato.
3. In relazione agli effetti finanziari conseguenti all’avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all’adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è previsto, per gli anni 2022- 2024, un trasferimento a titolo dì compen- sazione della riduzione del gettito riguar- dante la compartecipazione IRPEF deri- vante dal presente articolo. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dell’istruttoria operata da uno apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell’economia e delle fi- nanze - Dipartimento delle finanze e Di- partimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rap- presentanti di ciascuna autonomia spe- ciale. (2.2000/7)
Art. 2-bis.
(Differimento di termini in materia di ad- dizionali regionale e comunale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche) 1. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale al- l’imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni
Art. 2-bis.
dell’imposta sul reddito delle persone fisi- che stabilita dall’articolo 2, il termine di cui all’articolo 50, comma 3, secondo pe- riodo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l’anno di imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 13 maggio 2022 provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione del- l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dal- l’articolo 50, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
3. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il temine di ap- provazione del bilancio di previsione, i co- muni per l’anno 2022 modificano gli sca- glioni e le aliquote dell’addizionale comu- nale all’imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Art. 2-ter.
(Esclusione IRAP per le persone fisiche) 1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge l’imposta regionale sulle at- tività produttive, di cui al decreto legisla- tivo 15 dicembre 1997, n. 446, non è do- vuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del- l’articolo 3 del medesimo decreto legisla- tivo n. 446 del 1997.
Art. 2-ter.
Art. 2-bis.
2. A decorrere dall’esercizio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell’eco- nomia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione annua di 192.252.000 di euro finalizzato a compensare le Re- gioni e le Province autonome della ridu- zione delle entrate fiscali derivanti da ap- plicazione dell’aliquota base dell’IRAP e non compensate nell’ambito del finanzia- mento sanitario corrente del Servizio sa- nitario nazionale a cui concorre lo Stato, ovvero da applicazione di maggiorazioni regionali vigenti derivante dal presente articolo e dall’articolo 2. Gli importi spet- tanti a ciascuna Regione a valere del fondo sono indicati nella tabella di cui al- l’Allegato 1-bis annesso alla presente legge e per gli anni 2025 e successivi pos- sono essere modificati con decreto del Mi- nistero dell’economia e delle finanze, a in- varianza del contributo complessivo, sulla base di un accordo da sancire, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province auto- nome di Trento e di Bolzano. Al fine di garantire l’omogeneità dei conti pubblici, le risorse del fondo sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci re- gionali, alla voce del piano dei conti fi- nanziario E.2.01.01.01.001 « Trasferimenti correnti da Ministeri ».
Art. 2-quater
(Modifiche alla disciplina del patent box) 1. All’articolo 6 del decreto-legge 21 ot- tobre 2021, n. 146, sono apportate le se- guenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal se- guente:
« 3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sono maggio- rati del 110 per cento. Con provvedi- mento del direttore dell’Agenzia delle en- trate sono definite le modalità di esercizio dell’opzione di cui al comma 1 »;
b) il comma 8 è sostituito dal se- guente:
« 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della sua entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta »;
c) il comma 9 è soppresso;
d) il comma 10 è sostituito dal se- guente:
« 10. Con riferimento al periodo di im- posta in corso alla data di entrata in vi- gore del presente decreto e ai successivi periodi d’imposta non sono più esercita- bili le opzioni previste dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicem- bre 2014, n. 190, e dall’articolo 4 del de- creto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 28 giu- gno 2019, n. 58. I soggetti di cui al
Art. 2-quater.
comma 1 che abbiano esercitato o che esercitino opzioni ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicem- bre 2014, n. 190, afferenti ai periodi d’im- posta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente de- creto-legge possono scegliere, in alterna- tiva al regime opzionato, di aderire al re- gime agevolativo di cui al presente arti- colo, previa comunicazione da inviarsi se- condo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’A- genzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione del secondo periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all’articolo 31-ter del de- creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all’articolo 4 del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. »;
e) dopo il comma 10 è aggiunto il se- guente:
« 10-bis. Qualora in uno o più periodi di imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3, il contribuente può usufruire della maggio- razione del 110% di dette spese a decor- rere dal periodo di imposta in cui l’immo- bilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale ».
2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge. (Em. 2.2000)
Art. 2-bis
(Estensione del termine per gli adempi- menti in materia di cartelle di pagamento)
1. Con riferimento alle cartelle di paga- mento notificate dall’agente della riscos- sione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo, previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centottanta giorni.
(Em. 8.0.97)
Art. 3.
(Differimento dei termini di decorrenza del- l’efficacia delle disposizioni relative a pla-
stic tax e sugar tax)
Art. 3.
(Differimento dei termini di decorrenza del- l’efficacia delle disposizioni relative a pla-
stic tax e sugar tax)
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti mo- dificazioni:
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti mo- dificazioni:
a) al comma 652, le parole: « dal 1°
gennaio 2022 » sono sostituite dalle se- guenti: « dal 1° gennaio 2023 »;
a) al comma 652, le parole: « dal 1°
gennaio 2022 » sono sostituite dalle se- guenti: « dal 1° gennaio 2023 »;
b) al comma 676, le parole: « dal 1°
gennaio 2022 » sono sostituite dalle se- guenti: « dal 1° gennaio 2023 ».
b) al comma 676, le parole: « dal 1°
gennaio 2022 » sono sostituite dalle se- guenti: « dal 1° gennaio 2023 ».
Art. 2-bis.
Art. 3.
Art. 2-quater.
Art. 4.
(Aliquota IVA del 10 per cento per i pro- dotti per l’igiene femminile non composta-
bili)
Art. 4.
(Aliquota IVA del 10 per cento per i pro- dotti per l’igiene femminile non composta-
bili) 1. Alla tabella A, parte III, allegata al de-
creto del Presidente della Repubblica 26 ot- tobre 1972, n. 633, dopo il numero 114) è inserito il seguente:
1. Alla tabella A, parte III, allegata al de- creto del Presidente della Repubblica 26 ot- tobre 1972, n. 633, dopo il numero 114) è inserito il seguente:
« 114-bis) prodotti assorbenti e tam- poni, destinati alla protezione dell’igiene femminile, non compresi nel numero 1-quin- quies) della tabella A, parte II-bis ».
« 114-bis) prodotti assorbenti e tam- poni, destinati alla protezione dell’igiene femminile, non compresi nel numero 1-quin- quies) della tabella A, parte II-bis ».
Art. 5.
(Disposizioni in materia di governance e re- munerazione del servizio nazionale della ri-
scossione)
Art. 5.
(Disposizioni in materia di governance e re- munerazione del servizio nazionale della ri-
scossione) 1. All’articolo 1 del decreto-legge 22 ot-
tobre 2016, n. 193, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. All’articolo 1 del decreto-legge 22 ot- tobre 2016, n. 193, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, al primo e al secondo periodo, le parole: « indirizzo e alla vigi- lanza del Ministro dell’economia e delle fi- nanze. L’Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l’attività dell’A- genzia delle entrate-Riscossione » sono so- stituite dalle seguenti: « indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia delle en- trate, che ne monitora costantemente l’atti- vità » e, all’ultimo periodo, le parole:
« Sono organi dell’ente il presidente » sono sostituite dalle seguenti: « Sono organi del- l’ente il direttore »;
a) al comma 3, al primo e al secondo periodo, le parole: « indirizzo e alla vigi- lanza del Ministro dell’economia e delle fi- nanze. L’Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l’attività dell’A- genzia delle entrate-Riscossione » sono so- stituite dalle seguenti: « indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia delle en- trate, che ne monitora costantemente l’atti- vità » e, all’ultimo periodo, le parole:
« Sono organi dell’ente il presidente » sono sostituite dalle seguenti: « Sono organi del- l’ente il direttore »;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Il direttore dell’ente è il direttore del- l’Agenzia delle entrate. Il comitato di ge- stione è composto dal direttore, che lo pre-
« 4. Il direttore dell’ente è il direttore del- l’Agenzia delle entrate. Il comitato di ge- stione è composto dal direttore, che lo pre-
Art. 4.
Art. 5.
siede, e da due componenti nominati dall’A- genzia delle entrate tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese »;
siede, e da due componenti nominati dall’A- genzia delle entrate tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese »;
c) al comma 5: c) al comma 5:
1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: « Lo statuto, appro- vato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze secondo le previsioni di cui al comma 5-bis, disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell’ente necessarie a garantirne l’equilibrio economico-finanziario, stabilendo i criteri concernenti la determinazione e le modalità di erogazione delle risorse stanziate in fa- vore dello stesso, nonché i criteri per la de- finizione degli altri corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali »;
1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: « Lo statuto, appro- vato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze secondo le previsioni di cui al comma 5-bis, disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell’ente necessarie a garantirne l’equilibrio economico-finanziario, stabilendo i criteri concernenti la determinazione e le modalità di erogazione delle risorse stanziate in fa- vore dello stesso, nonché i criteri per la de- finizione degli altri corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali »;
2) al quarto periodo, la parola: « pre- sidente » è sostituita dalla seguente: « diret- tore »;
2) al quarto periodo, la parola: « pre- sidente » è sostituita dalla seguente: « diret- tore »;
3) al settimo periodo, le parole:
« nell’atto aggiuntivo » sono sostituite dalle seguenti: « nella convenzione »;
3) al settimo periodo, le parole:
« nell’atto aggiuntivo » sono sostituite dalle seguenti: « nella convenzione »;
4) l’ottavo periodo è soppresso; 4) l’ottavo periodo è soppresso;
d) il comma 5-bis è sostituito dal se- guente:
d) il comma 5-bis è sostituito dal se- guente:
« 5-bis. Le deliberazioni del comitato di gestione relative allo statuto sono trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze per l’approvazione, secondo le forme e le modalità previste dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 »;
« 5-bis. Le deliberazioni del comitato di gestione relative allo statuto sono trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze per l’approvazione, secondo le forme e le modalità previste dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 »;
e) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
e) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
« 5-ter. Le deliberazioni del comitato di gestione relative alle modifiche dei regola-
« 5-ter. Le deliberazioni del comitato di gestione relative alle modifiche dei regola-
Art. 5.
menti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché ai bilanci e ai piani pluriennali di investimento sono tra- smesse per l’approvazione all’Agenzia delle entrate. L’approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le de- liberazioni si intendono approvate se nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non è emanato alcun provvedimento ovvero non sono chiesti chiarimenti o docu- mentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l’approvazione è interrotto fino a quando non pervengono gli elementi richiesti; per l’approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano i termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Fermi restando i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione non sono sottoposti all’approvazione preventiva dell’Agenzia delle entrate.
menti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché ai bilanci e ai piani pluriennali di investimento sono tra- smesse per l’approvazione all’Agenzia delle entrate. L’approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le de- liberazioni si intendono approvate se nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non è emanato alcun provvedimento ovvero non sono chiesti chiarimenti o docu- mentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l’approvazione è interrotto fino a quando non pervengono gli elementi richiesti; per l’approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano i termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Fermi restando i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione non sono sottoposti all’approvazione preventiva dell’Agenzia delle entrate.
5-quater. Al fine di incrementare l’effica- cia, l’efficienza e l’economicità nello svolgi- mento sinergico delle rispettive funzioni isti- tuzionali, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione possono stipulare, senza nuovi e maggiori oneri, apposite con- venzioni o protocolli di intesa che preve- dono anche forme di assegnazione tempora- nea, comunque denominate, di personale da un’agenzia all’altra »;
5-quater. Al fine di incrementare l’effica- cia, l’efficienza e l’economicità nello svolgi- mento sinergico delle rispettive funzioni isti- tuzionali, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione possono stipulare, senza nuovi e maggiori oneri, apposite con- venzioni o protocolli di intesa che preve- dono anche forme di assegnazione tempora- nea, comunque denominate, di personale da un’agenzia all’altra »;
f) al comma 13: f) al comma 13:
1) l’alinea è sostituito dal seguente:
« La convenzione di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, stipulata tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il direttore dell’Agenzia delle entrate, individua, per l’attività svolta dal- l’Agenzia delle entrate-Riscossione: »;
1) l’alinea è sostituito dal seguente:
« La convenzione di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, stipulata tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il direttore dell’Agenzia delle entrate, individua, per l’attività svolta dal- l’Agenzia delle entrate-Riscossione: »;
2) la lettera b) è sostituita dalla se- guente:
2) la lettera b) è sostituita dalla se- guente:
« b) le risorse necessarie a far fronte agli oneri di funzionamento del servizio na- zionale della riscossione, stanziate sul bilan- cio dello Stato per il trasferimento in favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, per:
« b) le risorse necessarie a far fronte agli oneri di funzionamento del servizio na- zionale della riscossione, stanziate sul bilan- cio dello Stato per il trasferimento in favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, per:
1) gli oneri di gestione calcolati, per le attività svolte dalla stessa, sulla base di un’efficiente conduzione aziendale e dei vin- coli di servizio imposti per esigenze di ca- rattere generale;
1) gli oneri di gestione calcolati, per le attività svolte dalla stessa, sulla base di un’efficiente conduzione aziendale e dei vin- coli di servizio imposti per esigenze di ca- rattere generale;
2) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti program- mati »;
2) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti program- mati »;
3) alla lettera c), la parola: « tribu- tari » è sostituita dalle seguenti: « affidati dagli enti impositori »;
3) alla lettera c), la parola: « tribu- tari » è sostituita dalle seguenti: « affidati dagli enti impositori »;
4) alla lettera f), le parole: « vigi- lanza sull’operato dell’ente da parte del Mi- nistero dell’economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « indirizzo opera- tivo e controllo sull’operato dell’ente da parte dell’Agenzia delle entrate »;
4) alla lettera f), le parole: « vigi- lanza sull’operato dell’ente da parte del Mi- nistero dell’economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « indirizzo opera- tivo e controllo sull’operato dell’ente da parte dell’Agenzia delle entrate »;
g) il comma 13-bis è abrogato; g) il comma 13-bis è abrogato;
h) al comma 14, le parole: « nell’atto aggiuntivo » sono sostituite dalle seguenti:
« nella convenzione » e dopo la parola: « se- gnalati » sono inserite le seguenti: « all’A- genzia delle entrate e, a cura di quest’ul- tima, »;
h) al comma 14, le parole: « nell’atto aggiuntivo » sono sostituite dalle seguenti:
« nella convenzione » e dopo la parola: « se- gnalati » sono inserite le seguenti: « all’A- genzia delle entrate e, a cura di quest’ul- tima, »;
i) al comma 14-bis, le parole: « in ma- teria di riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso affidati, l’ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, nonché le quote di credito divenute inesigibili. La re- lazione contiene anche una nota illustrativa concernente le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evi-
i) al comma 14-bis, le parole: « in ma- teria di riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso affidati, l’ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, nonché le quote di credito divenute inesigibili. La re- lazione contiene anche una nota illustrativa concernente le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evi-
Art. 5.
denziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei carichi di ruolo af- fidati. La relazione, anche ai fini della pre- disposizione del rapporto di cui all’articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmessa all’Agenzia delle entrate e al Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini dell’individuazione, nell’ambito del- l’atto aggiuntivo di cui al comma 13 del presente articolo, delle metodologie e proce- dure di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi » sono sostituite dalle seguenti: « , evidenziando i dati relativi ai carichi di ruolo ad esso affidati, l’ammon- tare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, le quote di credito divenute inesigibili, le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti. La re- lazione è trasmessa all’Agenzia delle entrate per la predisposizione del rapporto di cui al- l’articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».
denziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei carichi di ruolo af- fidati. La relazione, anche ai fini della pre- disposizione del rapporto di cui all’articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmessa all’Agenzia delle entrate e al Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini dell’individuazione, nell’ambito del- l’atto aggiuntivo di cui al comma 13 del presente articolo, delle metodologie e proce- dure di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi » sono sostituite dalle seguenti: « , evidenziando i dati relativi ai carichi di ruolo ad esso affidati, l’ammon- tare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, le quote di credito divenute inesigibili, le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti. La re- lazione è trasmessa all’Agenzia delle entrate per la predisposizione del rapporto di cui al- l’articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».
2. L’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente:
2. L’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente:
« Art. 17. – (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione) – 1. Al fine di assicurare il funzionamento del ser- vizio nazionale della riscossione, per il pro- gressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il pre- sidio della funzione di deterrenza e contrasto dell’evasione, l’agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione a va- lere sulle risorse a tal fine stanziate sul bi- lancio dello Stato, in relazione a quanto pre- visto dall’articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225.
« Art. 17. – (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione) – 1. Al fine di assicurare il funzionamento del ser- vizio nazionale della riscossione, per il pro- gressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il pre- sidio della funzione di deterrenza e contrasto dell’evasione, l’agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione a va- lere sulle risorse a tal fine stanziate sul bi- lancio dello Stato, in relazione a quanto pre- visto dall’articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225.
2. Resta fermo quanto previsto dall’arti- colo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2. Resta fermo quanto previsto dall’arti- colo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
3. Sono riversate ed acquisite all’entrata del bilancio dello Stato:
3. Sono riversate ed acquisite all’entrata del bilancio dello Stato:
a) una quota, a carico del debitore, de- nominata “spese esecutive”, correlata all’at- tivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamen- tare del Ministro dell’economia e delle fi- nanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
a) una quota, a carico del debitore, de- nominata “spese esecutive”, correlata all’at- tivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamen- tare del Ministro dell’economia e delle fi- nanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
b) una quota, a carico del debitore, cor- relata alla notifica della cartella di paga- mento e degli altri atti di riscossione, da de- terminare con il decreto di cui alla lettera a);
b) una quota, a carico del debitore, cor- relata alla notifica della cartella di paga- mento e degli altri atti di riscossione, da de- terminare con il decreto di cui alla lettera a);
c) una quota, a carico degli enti credi- tori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all’atto dei riversa- menti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte del- l’ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a);
c) una quota, a carico degli enti credi- tori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all’atto dei riversa- menti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte del- l’ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a);
d) una quota, trattenuta all’atto del ri- versamento, pari all’1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previ- denziali, che si avvalgono dell’agente della riscossione. Tale quota può essere rimodu- lata fino alla metà, in aumento o in diminu- zione, con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, te-
d) una quota, trattenuta all’atto del ri- versamento, pari all’1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previ- denziali, che si avvalgono dell’agente della riscossione. Tale quota può essere rimodu- lata fino alla metà, in aumento o in diminu- zione, con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, te-
Art. 5.
nuto conto dei carichi annui affidati e del- l’andamento della riscossione.
nuto conto dei carichi annui affidati e del- l’andamento della riscossione.
4. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono riversate dall’agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilità delle somme e delle informazioni complete relative all’operazione di versamento effet- tuata dal debitore ».
4. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono riversate dall’agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilità delle somme e delle informazioni complete relative all’operazione di versamento effet- tuata dal debitore ».
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si ap- plicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Fino alla data di entrata in vigore del de- creto di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato dal comma 2 del presente articolo, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si ap- plicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Fino alla data di entrata in vigore del de- creto di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato dal comma 2 del presente articolo, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001.
4. Per i carichi affidati fino al 31 dicem- bre 2021 restano fermi, nella misura e se- condo la ripartizione previste dalle disposi- zioni vigenti fino alla data di entrata in vi- gore della presente legge:
4. Per i carichi affidati fino al 31 dicem- bre 2021 restano fermi, nella misura e se- condo la ripartizione previste dalle disposi- zioni vigenti fino alla data di entrata in vi- gore della presente legge:
a) l’aggio e gli oneri di riscossione del- l’agente della riscossione;
a) l’aggio e gli oneri di riscossione del- l’agente della riscossione;
b) limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pa- gamento.
b) limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pa- gamento.
5. L’aggio e gli oneri di riscossione di cui al comma 4, lettera a), sono riversati dall’a- gente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello
5. L’aggio e gli oneri di riscossione di cui al comma 4, lettera a), sono riversati dall’a- gente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello
in cui il medesimo agente ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni riguar- danti l’operazione di versamento effettuata dal debitore. Le spese di cui al comma 4, lettera b), oggetto di piani di rimborso con- cordati o stabiliti dalla legge entro il 31 di- cembre 2021 ovvero non anticipate dall’ente creditore sono trattenute dall’agente della ri- scossione; le restanti spese di cui allo stesso comma 4, lettera b), sono riversate agli enti creditori che le hanno anticipate, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo vigente fino alla data di entrata in vi- gore della presente legge.
in cui il medesimo agente ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni riguar- danti l’operazione di versamento effettuata dal debitore. Le spese di cui al comma 4, lettera b), oggetto di piani di rimborso con- cordati o stabiliti dalla legge entro il 31 di- cembre 2021 ovvero non anticipate dall’ente creditore sono trattenute dall’agente della ri- scossione; le restanti spese di cui allo stesso comma 4, lettera b), sono riversate agli enti creditori che le hanno anticipate, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo vigente fino alla data di entrata in vi- gore della presente legge.
6. Con riferimento ai carichi di cui al comma 4, relativamente alle attività svolte dal 1° gennaio 2022 si applica la riparti- zione del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della car- tella di pagamento prevista dallo stesso comma 4 e le somme riscosse a tale titolo, nella misura stabilita dalle disposizioni vi- genti alla data di maturazione, sono riversate dall’agente della riscossione ad apposito ca- pitolo di entrata del bilancio dello Stato, en- tro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della ri- scossione ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni complete riguardanti l’o- perazione di versamento effettuata dal debi- tore.
6. Con riferimento ai carichi di cui al comma 4, relativamente alle attività svolte dal 1° gennaio 2022 si applica la riparti- zione del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della car- tella di pagamento prevista dallo stesso comma 4 e le somme riscosse a tale titolo, nella misura stabilita dalle disposizioni vi- genti alla data di maturazione, sono riversate dall’agente della riscossione ad apposito ca- pitolo di entrata del bilancio dello Stato, en- tro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della ri- scossione ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni complete riguardanti l’o- perazione di versamento effettuata dal debi- tore.
7. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti mo- dificazioni:
7. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti mo- dificazioni:
a) al comma 326, le parole: « triennio 2020-2022 » sono sostituite dalle seguenti:
« biennio 2020-2021 », le parole: « , 212 milioni per l’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e 250 milioni per l’anno 2021, » e le parole: « e 38 milioni per l’anno 2022 » sono soppresse;
a) al comma 326, le parole: « triennio 2020-2022 » sono sostituite dalle seguenti:
« biennio 2020-2021 », le parole: « , 212 milioni per l’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e 250 milioni per l’anno 2021, » e le parole: « e 38 milioni per l’anno 2022 » sono soppresse;
Art. 5.