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Deliberazione Giunta n. 16 del 25/01/2022

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Academic year: 2022

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(1)

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE (SEDUTA DEL 25 GENNAIO 2022)

L’anno duemilaventidue, il giorno di martedì venticinque del mese di gennaio, alle ore 11.07 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ZINGARETTINICOLA ………... Presidente 7) LOMBARDI ROBERTA ………... Assessore 2) LEODORI DANIELE ………... Vice Presidente 8) ONORATI ENRICA ... “ 3) ALESSANDRI MAURO ...…………... Assessore 9) ORNELI PAOLO …………... 4) CORRADO VALENTINA ... “ 10) TRONCARELLI ALESSANDRA ... “ 5) D’AMATO ALESSIO …...………. “ 11) VALERIANI MASSIMILIANO ... “ 6) DI BERARDINO CLAUDIO ………... “

Sono presenti: il Presidente e gli Assessori Alessandri, D’Amato, Di Berardino, Onorati, Orneli e Troncarelli.

E’ collegato in videoconferenza: l’Assessore Valeriani.

Sono assenti: il Vice Presidente e gli Assessori Corrado e Lombardi.

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 16

(2)

OGGETTO: Disposizioni sulle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le attività di formazione professionale, autofinanziate e/o finanziate con il Fondo sociale europeo e per lo svolgimento degli esami finali. Recepimento dell’Accordo sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n.

21/181/CR5a/C17 nella seduta del 3 novembre 2021 e approvazione delle Linee guida.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore Lavoro e Nuovi Diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale.

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;

- la legge regionale n. 6 del 18/02/2002 e s.m.i., recante la “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”

che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

- la legge regionale 30/12/2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”;

- la legge regionale 30/12/2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”;

- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

- la deliberazione di Giunta regionale 4 febbraio 2020, n. 26, con cui è stato conferito alla Dott.ssa Elisabetta Longo l'incarico di Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro (ora Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro);

- la direttiva del Direttore generale prot. n. 693725 del 01/09/2021, avente ad oggetto: “Direttiva del Direttore Generale in attuazione della Riorganizzazione dell’apparato amministrativo di cui alle DGR 475 del 20/7/2021 e 542 del 05/08/2021, con le quali si dispone la riallocazione delle competenze e funzioni in base alle declaratorie di cui alle predette deliberazioni”;

- la legge regionale n. 23 del 25/02/1992, recante “Ordinamento della formazione professionale”;

- il D.Lgs. n. 13 del 16/01/2013, che definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi

(3)

58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30/06/2015 riguardante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento, a livello nazionale, delle qualificazioni regionali e delle relative competenze nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 gennaio 2018 «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»;

-il Decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell’università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 05/01/2021 recante “Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 452 del 11/09/2012, avente ad oggetto l’Istituzione del

"Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi" - Approvazione Linee di indirizzo e Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi caratterizzanti settori economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio. Revoca della deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 22/03/2016, “Attuazione delle disposizioni dell'Intesa 22 gennaio 2015, recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 – Direttiva istitutiva del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi.”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 273 del 24/05/2016, recante “Approvazione dei principi generali e delle procedure di revisione ed aggiornamento del Repertorio regionale delle competenze e dei profili professionali, approvato con deliberazione di Giunta regionale 452/2012. Revoca e sostituzione dell’allegato A della deliberazione di Giunta regionale n. 452 dell’11 settembre 2012”;

- la circolare n. prot. 267914 del 20/05/2016 della Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio avente ad oggetto: “Autorizzazione corsi di formazione privati non finanziati – Circolare operativa”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 254 del 05/06/2018, “Istituzione del Repertorio regionale degli standard di percorso formativo e approvazione disposizioni in materia di riconoscimento di crediti formativi”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 816 del 14/12/2018, “Attuazione dell’art. 13, comma 4, della D.G.R. 122/2016 – approvazione della “Direttiva per l’accreditamento dei soggetti titolati per l’erogazione dei servizi di individuazione e validazione e/o del servizio di certificazione delle competenze nella Regione Lazio”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 15 del 22/01/2019, avente ad oggetto “Attuazione art.12 della D.G.R. 122/2016: approvazione delle disposizioni relative agli standard minimi di processo per l’erogazione dei servizi di individuazione e validazione e del servizio di certificazione delle competenze. Modifica delle DGR 452/2012 e 122/2016”;

- la determinazione dirigenziale n. G01803 del 20/02/2019 concernente “Attuazione art.15 della DGR 15 del 22 gennaio 2019. Approvazione format tipo del patto di servizio, degli standard informativi, documentali ed attestatori e degli standard di costo relativi al servizio di individuazione e validazione delle competenze. Revoca della D.D. G 12038 del 18 ottobre 2016”;

(4)

- la deliberazione di Giunta regionale n. 651 del 17/09/2019, avente ad oggetto “Recepimento delle Linee Guida per l’utilizzo della modalità Fad/e–learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 25 luglio 2019”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 682 del 01/10/2019, di “Revoca della D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente l’accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 185 del 16/04/2020 recante “Disposizioni per l’utilizzo della modalità FAD/e-learning nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”;

- la circolare prot. 0376105 del 24/04/2020, interpretativa della DGR n. 185/2020 sopra richiamata;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 307 del 26/05/2020 avente ad oggetto: “Disposizioni sugli esami a distanza nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Recepimento dell'Accordo n. 20/90/CR5/C9 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome”;

- l’Accordo sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 3 novembre 2021 n° 21/181/CR5a/C17, allegato alla presente deliberazione (All. 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con cui sono state approvate le Linee Guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e alle Province Autonome, da applicare in condizioni ordinarie, una volta dichiarata formalmente la cessazione dello stato di emergenza;

- il Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”.

TENUTO CONTO che nel periodo di emergenza sanitaria sono state approvate disposizioni di carattere temporaneo, per garantire la continuità delle attività formative e lo svolgimento degli esami;

CONSIDERATO che, in vista del superamento dell’emergenza, occorre disciplinare con disposizioni ordinarie le modalità di erogazione della formazione e di espletamento degli esami finali, in modo da fornire un quadro di riferimento stabile al sistema dell’offerta formativa e ai cittadini/e interessati/e a partecipare alle attività formative e permettere la tempestiva organizzazione degli interventi;

PRESO ATTO dell’Accordo intervenuto in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 novembre 2021, sopra citato;

VALUTATO opportuno stabilire che le disposizioni di cui agli Accordi sanciti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nelle sedute del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, rispettivamente recepiti con DGR 185 del 16/04/2020 e con DGR 307 del 26/5/2020, continuano ad applicarsi ai corsi avviati entro i 6 mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, come stabilita da apposita norma;

VISTE le “Linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le attività di formazione professionale, autofinanziate e/o finanziate con il Fondo Sociale Europeo e per lo svolgimento degli esami finali”, allegate alla presente deliberazione (All. 2) di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, da applicare in condizioni ordinarie una volta dichiarata la cessazione dello stato di emergenza;

(5)

RITENUTO, pertanto, necessario:

- recepire l’Accordo n. 21/181/CR5a/C17, sottoscritto nella seduta del 3 novembre 2021, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, (All.1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- approvare le Linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le attività di formazione professionale, autofinanziate e/o finanziate con il Fondo Sociale Europeo e per lo svolgimento degli esami finali, (All.2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- disporre che nell’eventualità dell’insorgere di nuove situazioni di emergenza, aventi impatto sulla realizzazione delle attività formative e sancite da specifiche norme nazionali, le disposizioni di cui alle suindicate Linee Guida sono sospese e si applicano automaticamente le disposizioni di cui agli Accordi sanciti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nelle sedute del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, rispettivamente recepiti con DGR 185 del 16/04/2020 e con DGR 307 del 26/5/2020;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:

1. di recepire l’Accordo n. 21/181/CR5a/C17, sottoscritto nella seduta del 3 novembre 2021,

dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare le “Linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le attività di formazione professionale, autofinanziate e/o finanziate con il Fondo Sociale Europeo e per lo svolgimento degli esami finali”, Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di stabilire che nell’eventualità dell’insorgere di nuove situazioni di emergenza, aventi impatto sulla realizzazione delle attività formative e sancite da specifiche norme nazionali, le disposizioni di cui alle suindicate Linee Guida sono sospese e si applicano automaticamente le disposizioni di cui agli Accordi sanciti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nelle sedute del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, rispettivamente recepiti con DGR 185 del 16/04/2020 e con DGR 307 del 26/5/2020.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.

(6)

21/181/CR5a/C17

ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME SULLE LINEE GUIDA RELATIVE ALLA MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE TEORICA, A DISTANZA E IN PRESENZA, PER LE PROFESSIONI/ATTIVITÀ REGOLAMENTATE LA CUI FORMAZIONE È IN

CAPO ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

PREMESSA

L’art. 3 bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146), prevede che “Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.

74».

Le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” sono state adottate con Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, sulla base del documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, integrato dal Comitato Tecnico Scientifico.

Con Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 l’attuale stato di emergenza.

Ai fini della gestione della formazione durante la pandemia, le Regioni e le Province Autonome nel corso del 2020 hanno approvato provvedimenti temporanei per permettere la prosecuzione della formazione in condizioni di sicurezza.

Nello specifico, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato, per il periodo dell’emergenza Covid 19:

- nella seduta del 31/3/2020, l’Accordo n. 20/51/CR8/C9, per l’utilizzo della modalità FAD/e learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome, derogando alle disposizioni di cui al precedente Accordo del 25 luglio 2019;

- nella seduta del 21/5/2020, l’Accordo n. 20/90/CR5/C9

"Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria".

In vista del superamento dell’emergenza sanitaria e nell’ottica di fornire un aggiornamento delle disposizioni adottate nel precedente Accordo del 25 luglio 2019, è necessario adottare con tempestività la disciplina ordinaria in merito alle modalità di erogazione della formazione e di espletamento degli esami finali.

(7)

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida si applicano ai corsi di formazione obbligatori ai fini dell’accesso alle professioni e/o allo svolgimento di attività economiche o professionali, la cui competenza è in capo alle Regioni/Province Autonome.

Sono ricompresi in questa fattispecie i corsi cosiddetti “preparatori”, in quanto anch’essi obbligatori ai fini dell’accesso ad esami di abilitazione, anche se questi ultimi sono effettuati da soggetti diversi dalle Regioni/Province Autonome. Per questa tipologia di corsi, eventuali disposizioni in deroga devono essere oggetto di specifici Accordi in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome o in Conferenza Stato Regioni.

Ai percorsi formativi o alle professioni già regolamentati da appositi Accordi in Conferenza Stato Regioni o in Conferenza delle Regioni/Province Autonome, si applicano le specifiche disposizioni relative alla FAD (percentuali, modalità, ecc.), mentre la disciplina generale dettata dalle presenti Linee Guida si applica – in questi casi – solo limitatamente agli eventuali aspetti non considerati.

DEFINIZIONI

Per FAD si intende una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall’utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all’utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell’utilizzo da parte dei discenti. Ai fini del presente documento, non si include nella definizione di FAD il mero utilizzo di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), cd-rom multimediali e similari.

Per E-learning si intende una specifica ed “evoluta” forma di FAD (vedi sopra) consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona.

Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio quali- quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all’apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. “aule virtuali telematiche”, “webinar”), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza).

MODALITÀ DI UTILIZZO

L’attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza deve essere specificatamente autorizzata e subordinata all’acquisizione di informazioni dettagliate ed esaurienti su:

a) gli elementi identificativi del progetto formativo;

b) la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza;

c) calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor multimediali;

d) i media utilizzati e la loro validazione da parte della Regione;

e) le modalità di valutazione dell'apprendimento previste;

f) la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi.

CONTENUTI E PERCENTUALE DI UTILIZZAZIONE DELLA FAD/E- LEARNING

(8)

L’utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel limite del 50% del monte ore teorico.

Il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10% in modalità asincrona.

L’indicazione del monte ore teorico erogabile in FAD rappresenta un limite massimo, che non può essere derogato, pertanto la formazione teorica può essere erogata anche in presenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

Il restante monte ore teorico, la formazione pratica, i tirocini laddove previsti e gli esami si effettuano obbligatoriamente in presenza, nel territorio della Regione che ha autorizzato/approvato il corso, salvo i casi individuati in apposito Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e alle condizioni in esso previste.

TRACCIABILITÀ

Gli attestati/certificazioni rilasciati nell’ambito di una Regione/Provincia Autonoma devono riportare la seguente dicitura: “il percorso formativo di cui al presente attestato/certificazione è stato erogato nel rispetto dei massimali della FAD consentita, nonché delle disposizioni stabilite con l’Accordo in Conferenza delle Regioni del...”

SPENDIBILITÀ

La spendibilità sull’intero territorio nazionale degli attestati/certificazioni rilasciati nel territorio di una Regione/Provincia Autonoma è subordinata all’osservanza delle presenti Linee Guida relative all’utilizzo di modalità di formazione a distanza/e learning.

FASE TRANSITORIA

Le disposizioni di cui al presente Accordo si applicano dal giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza.

Sulla scorta di valutazioni formulate a livello regionale in base ad esigenze specifiche, le disposizioni di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, possono essere applicate ai corsi avviati entro i 6 mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, come stabilita da apposita norma. Per i corsi di durata pari o superiore a 12 mesi, fino al 12 mese è ammessa l'applicazione del regime in deroga di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, mentre dal 13 mese e fino alla conclusione si applica il regime ordinario di cui al presente Accordo. In questi casi (percorsi che si concludono dopo i 12 mesi), gli esami si svolgono quindi in presenza.

Entro i sei mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, gli enti di formazione – se del caso – adeguano la loro progettazione formativa alle disposizioni di cui alle presenti Linee guida, con particolare riferimento alle percentuali di utilizzo della FAD sincrona e asincrona.

DISPOSIZIONI FINALI

Nell’eventualità dell’insorgere di nuove situazioni di emergenza, aventi impatto sulla realizzazione delle attività formative e sancite da specifiche norme nazionali, le disposizioni di cui alle presenti Linee Guida sono sospese e si applicano automaticamente le disposizioni di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020.

Roma, 3 novembre 2021

(9)

Allegato 2

LINEE GUIDA RELATIVE ALLA MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE TEORICA, A DISTANZA E IN PRESENZA, PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, AUTOFINANZIATE E/O FINANZIATE CON IL

FONDO SOCIALE EUROPEO E PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI FINALI Premessa

Le Regioni e le Province Autonome hanno sottoscritto, il 3 novembre 2021, l’Accordo n°

21/181/CR5a/C17; con tale Accordo sono state approvate le Linee Guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e alle Province Autonome, da applicare in condizioni ordinarie, una volta dichiarata formalmente la cessazione dello stato di emergenza, ad oggi fissato al 31 marzo 2022 dal D.L. 24/12/2021 n. 221.

FASE TRANSITORIA

Le disposizioni di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, recepiti con DGR 185 del 16/04/2020 e con DGR 307 del 26/5/2020, si applicano ai corsi avviati entro i 6 mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, come stabilita da apposita norma.

Per i corsi di durata pari o superiore a 12 mesi, fino al 12° mese è ammessa l'applicazione del regime in deroga di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, mentre dal 13° mese e fino alla conclusione si applica il regime ordinario di cui alle presenti Linee Guida. In questi casi (percorsi che si concludono dopo i 12 mesi), gli esami si svolgono quindi in presenza.

Entro i sei mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, gli enti di formazione – se del caso – adeguano la loro progettazione formativa alle disposizioni di cui alle presenti Linee guida, con particolare riferimento alle percentuali di utilizzo della FAD sincrona e asincrona.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Fermo restando quanto previsto per la fase transitoria, le disposizioni di cui alle presenti Linee Guida si applicano a tutti i casi di formazione autofinanziata, finalizzata all’acquisizione di qualifiche o competenze inserite nel Repertorio regionale e alla formazione obbligatoria, avente validità sull’intero territorio nazionale, regolamentata da leggi e/o da Accordi nazionali e/o interregionali, ai fini dell’accesso alle professioni e/o ad attività economiche e/o professionali,

Per quanto concerne i corsi di formazione obbligatori ai fini dell’accesso alle professioni e/o allo svolgimento di attività economiche o professionali, la cui competenza è in capo alle Regioni/Province Autonome, le presenti disposizioni si applicano anche ai corsi cosiddetti “preparatori”, in quanto anch’essi obbligatori ai fini dell’accesso ad esami di abilitazione, anche se questi ultimi sono effettuati da soggetti diversi dalle Regioni/P.P.A.A.

Ai percorsi formativi o alle professioni già regolamentati da appositi Accordi in Conferenza Stato Regioni o in Conferenza delle Regioni/PA, si applicano invece le specifiche disposizioni relative all’uso della Formazione a Distanza (percentuali, modalità, ecc.), mentre la disciplina generale dettata

(10)

dalle presenti Linee Guida si applica – in questi casi – solo limitatamente agli eventuali aspetti non considerati.

Le presenti disposizioni si applicano altresì a tutte le attività formative finanziate con risorse pubbliche e del Fondo Sociale Europeo, ivi compresi i tirocini extracurriculari, l’apprendistato professionalizzante e le misure di politica attiva aventi natura formativa.

Nel campo di applicazione rientrano anche gli esami finali.

Per quanto non previsto dalle presenti Linee Guida:

• ai corsi di formazione autofinanziati, si applica la circolare operativa prot. 267914 del 20 maggio 2016 e la nota operativa prot. 240136 del 27/03/2019;

• ai corsi finanziati con il FSE e alle altre misure di politica attiva aventi natura formativa (tirocini extracurriculari, apprendistato professionalizzante, ecc), si applicano le specifiche disposizioni di settore

Per quanto riguarda la modalità di richiesta esame restano validi gli effetti della nota operativa prot.

536600 del 18/06/2020; la trasmissione del relativo modello 2 deve essere effettuata nel momento stesso in cui viene aperto un corso, indipendentemente dalla modalità di erogazione, tramite mail all’indirizzo del referente dei corsi che si svolgono in provincia di Roma e ai referenti per i corsi realizzati in provincia di Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina.

I percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per l’assolvimento del diritto-dovere fino al compimento del diciottesimo anno di età, anche erogati con modalità di apprendimento duale e i percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), non rientrano nel campo di applicazione delle preseti Linee Guida.

DISPOSIZIONI OPERATIVE

Ai fini dell’avvio dei corsi, gli enti di formazione contattano gli uffici della Regione competenti per territorio per definire le relative modalità. Gli uffici regionali forniscono indicazioni in merito alla vidimazione dei registri e alla consegna della documentazione, che avviene ordinariamente per via telematica o, laddove possibile e comunque previo appuntamento, in presenza.

Si precisa che la documentazione prevista dalla circolare prot. 267914 del 20 maggio 2016 e prot.

240136 del 27/03/2019deve essere spedita o consegnata al momento dell’avvio del corso.

Il registro di presenza è compilato e firmato dai formatori giornalmente. Nei casi di erogazione della formazione da remoto, i formatori utilizzano la firma digitale. In caso di impossibilità è consentito, in via residuale, l’inserimento dei soli riferimenti nominativi del/dei docenti, curando comunque sempre la compilazione quotidiana del registro.

Laddove l’ente intenda erogare alcuni moduli a distanza, conformemente agli standard di percorso formativo e nei limiti sotto evidenziati, è prescritto l’utilizzo dei modelli A e B, allegati in calce alle presenti Linee Guida.

(11)

Selezione allievi e avvio corsi

Gli enti di formazione pubblicizzano le opportunità di utilizzo della formazione a distanza ai potenziali interessati, specificando che essa è circoscritta unicamente alla parte teorica del corso, nei limiti più oltre specificati.

Non potranno essere accettate iscrizioni da parte di allievi che non abbiano le dotazioni tecniche richieste ai fini dell’ammissibilità della formazione a distanza, a meno che tali dotazioni non vengano rese disponibili – senza maggiorazioni di costo – dallo stesso ente di formazione.

Sono confermati i requisiti per l’accesso ai corsi previsti da norme nazionali/regionali e/o dagli standard di percorso formativo approvati dalla Regione.

L’ente è tenuto a controllare il possesso dei requisiti prima dell’iscrizione dell’aspirante allievo al corso e a conservare agli atti la documentazione acquisita a comprova dello stesso, ivi compreso il verbale di ammissione per gli allievi non italiani.

Considerati i limiti di utilizzo della FAD, possono essere iscritti a ciascun corso allievi nel numero massimo autorizzato/accreditato con determinazioni dirigenziali.

Non è necessaria l’autorizzazione preventiva per procedere all’organizzazione e realizzazione delle lezioni a distanza; la Regione si riserva comunque il diritto di richiedere – anche successivamente all’avvio del corso – copia di documentazione e di verificare, in itinere e/o prima dell’esame finale, il rispetto dei limiti e delle modalità indicate.

Il restante monte ore teorico, la formazione pratica, i tirocini laddove previsti e gli esami si effettuano obbligatoriamente in presenza, nel territorio della Regione Lazio.

DEFINIZIONI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Per Formazione a Distanza (FAD) si intende una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall’utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all’utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell’utilizzo da parte dei discenti.

Ai fini delle presenti Linee Guida, non si include nella definizione di FAD il mero utilizzo di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), cd-rom multimediali e similari.

Per E-learning si intende una specifica ed “evoluta” forma di FAD, consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio quali-quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all’apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. “aule virtuali telematiche”, “webinar”), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza).

L’attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza deve essere specificatamente autorizzata e subordinata all’acquisizione di informazioni dettagliate ed esaurienti su:

(12)

a) gli elementi identificativi del progetto formativo;

b) la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza;

c) calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor multimediali;

d) i media utilizzati e la loro validazione da parte della Regione;

e) le modalità di valutazione dell'apprendimento previste;

f) la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi.

Per le ore in modalità asincrona è richiesto - al minimo - che venga garantito il tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione da parte degli allievi.

Per le ore in modalità sincrona è richiesto che la piattaforma tecnologica individuata garantisca l’autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report.

Riguardo alla formazione in modalità sincrona, si specifica che la soluzione tecnica (piattaforma) individuata, deve prevedere un’utenza “ospite”, a disposizione degli uffici regionali, che consenta verifiche in itinere, anche a campione.

Pertanto, deve essere fornito nel Modello A il link di accesso alla piattaforma ed eventuali credenziali per poter partecipare da remoto alla classe virtuale. Laddove l’accesso fosse tramite invito, deve essere inviata apposita e-mail agli indirizzi dei funzionari regionali referenti per l’apertura corsi.

Le lezioni a distanza devono avere la stessa durata delle ore di aula ordinariamente previste per la teoria.

I contenuti formativi devono essere erogati in modo da favorire la partecipazione attiva degli allievi, evitando concentrazioni eccessive di lezioni in pochi giorni/ore; sono auspicate valutazioni/verifiche periodiche del livello di apprendimento raggiunto, in modo da intervenire precocemente su eventuali difficoltà e carenze.

CONTENUTI E PERCENTUALE DI UTILIZZAZIONE DELLA FAD/E-LEARNING

L’utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel limite del 50% del monte ore teorico.

Il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10% in modalità asincrona.

L’indicazione del monte ore teorico erogabile in FAD rappresenta un limite massimo, che non può essere derogato, pertanto la formazione teorica può essere erogata anche integralmente in presenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

(13)

TRACCIABILITÀ E SPENDIBILITÀ

Per quanto concerne la formazione regolamentata, gli attestati/certificazioni rilasciati nell’ambito di una Regione/Provincia Autonoma devono riportare la seguente dicitura: “il percorso formativo di cui al presente attestato/certificazione è stato erogato nel rispetto dei massimali della FAD consentita, nonché delle disposizioni stabilite con l’Accordo in Conferenza delle Regioni del.3 novembre 2021”.

La spendibilità sull’intero territorio nazionale degli attestati/certificazioni rilasciati nel territorio di una Regione/Provincia Autonoma è subordinata all’osservanza delle presenti Linee Guida relative all’utilizzo di modalità di formazione a distanza/e learning.

DISPOSIZIONI FINALI

Nell’eventualità dell’insorgere di nuove situazioni di emergenza, aventi impatto sulla realizzazione delle attività formative e sancite da specifiche norme nazionali, le disposizioni di cui alle presenti Linee Guida sono sospese e si applicano automaticamente le disposizioni di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, recepiti con DGR 185 del 16/04/2020 e con DGR 307 del 26/5/2020.

(14)

Modello A)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’UTILIZZO DELLA MODALITA’ FAD/E-LEARNING

1. DATI IDENTIFICATIVI

Denominazione ente accreditato: ………

Estremi della Determinazione di accreditamento………Sede di riferimento per la parte pratica……….

Estremi della Determinazione di autorizzazione:……….

Piattaforma utilizzata: ………..

Titolo del corso: ………

Durata complessiva:……….. di cui teoria……….di cui pratica/tirocinio……….

Monte ore di teoria da erogare via fad/e-learning:……….

ID Progetto:………

Referente delle attività………..

E-mail e n. telefono………..

2. Strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità e-learning

Campo descrittivo, comprensivo dell’indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte degli uffici regionali

(15)

3. Moduli realizzati in modalità e-learning e obiettivi di apprendimento rispetto alle unità formative del percorso

Campo descrittivo

4. Modalità di valutazione dell'apprendimento durante il percorso in modalità e-learning Campo descrittivo

5. Calendario delle lezioni e-learning, modalità utilizzata e docenti impegnati DATA ORA INIZIO ORA FINE MODALITA’

SINCRONA O ASINCRONA

MATERIA DOCENTE NOTE

TOTALE ORE IN MODALITA’ ASINCRONA:……….

TOTALE ORE IN MODALITA’ SINCRONA:……….

6. ELENCO PARTECIPANTI

N. NOMINATIVO E-MAIL

1

2

3

…..

……

(16)

MODELLO B)

REGISTRO FORMATIVO E DELLE PRESENZE ONLINE

SCHEDA GIORNO

GIORNO MESE ANNO

Partecipante Ora di connessione Ora di disconnessione

Orario della lezione

online

Argomento della lezione

online

Firma del docente 1

2

3

4

5

6

7

……..

(17)

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all’unanimità.

O M I S S I S

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

(Maria Genoveffa Boccia) (Nicola Zingaretti)

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