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p_bg.p_bg.REGISTRO UFFICIALE.U.0010178.15-02-2019.h.11:58

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www.provincia.bergamo.it – C.F. 80004870160 – P.I. 00639600162

TRASMISSIONE VIA PEC

Data: Spett.le

COMUNE DI TREVIGLIO Prot. n. -07.04/SG/LD/dm

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a V.A.S. del “PA Ambito Progettazione Unitaria n. 8 Viale A.

Moro” in variante al PGT vigente, in Comune di TREVIGLIO.

Contributi e osservazioni.

Con riferimento alla Vs. nota Prot. 2562 del 15/01/2019, pervenuta in data 16/01/2019 al prot. prov. n. 2769, inerente la procedura in oggetto, al fine di offrire un contributo per quanto di competenza dello scrivente Ente, in qualità di ente territorialmente interessato, si formulano le considerazioni di seguito riportate.

La verifica in questione, condotta sulla base della documentazione messa a disposizione dal Comune (pubblicata sul sito SIVAS di Regione Lombardia), ha per oggetto la valutazione degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione delle previsioni di un Piano Attuativo denominato “PA Ambito Progettazione Unitaria n. 8 Viale A. Moro” (in seguito PA) in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente.

Il Comune di Treviglio è dotato di PGT approvato con D.C.C. n. 12 del 07/02/2012 (BURL n. 22 del 30/05/2012) sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla quale si rimanda per gli aspetti generali e le relative valutazioni.

La proposta di modifica al PA in questione, da quanto si legge nella convocazione della conferenza servizi, viene proposta come variante al Piano delle Regole (in seguito PdR) del PGT vigente.

Il comparto di PA in questione si colloca nella parte sud/ovest del territorio comunale, in particolare nell’area posta a sud del Viale Aldo Moro e del Piano Insediamenti Produttivi (PIP) esistente, in una zona fortemente interessata dalla rete stradale a scala sovralocale (Bre.Be.Mi., S.S. 472).

Estratto foto aerea con zona interessata (in colore rosso)

p_bg.p_bg.REGISTRO UFFICIALE.U.0010178.15-02-2019.h.11:58

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2 In sintesi si riportano i contenuti del RP.

L’area in questione interessa terreni agricoli attualmente liberi da costruzioni e prevede la realizzazione di vari lotti produttivi e di uno commerciale in grado di ospitare un supermercato di media dimensione; la proposta di intervento urbanistico presenta la realizzazione di nove edifici tra cui anche una torre di sette piani che ospiterà uffici ed un albergo. Vengono inoltre previsti un parco con piste ciclabili, giochi d’acqua e percorsi vita oltre ad altre opere legate alla viabilità.

PGT vigente

Estratto PdR del PGT vigente con ambito n. 8 oggetto di PA in variante

Il PA oggetto di variante in esame ricade in:

• ambito n. 8 azzonato come “Ambiti di progettazione unitaria (art. 24)” (già deliberato nel PGT vigente, e come tale già considerato entro la complessiva VAS operata sullo strumento urbanistico generale);

ed in aree esterne azzonate come:

• “Ambiti agricoli – Aree produttive specializzate (art. 3/AGR1)”;

• “Ambiti di valorizzazione riqualificazione e progettazione paesistica (art. 66 NdA del PTCP)”

Nel comparto appartenente agli “Ambiti di progettazione unitaria (art. 24)” gli interventi (unitari) sono subordinati alla predisposizione di un PA di iniziativa pubblica o privata.

L’ambito (n. 8) oggetto del presente PA in variante ha una superficie di circa 68.000 mq ed è disciplinato dall’art. 24.8 delle norme tecniche di attuazione del PdR con i seguenti parametri edificatori:

- SLP = 38.500 mq;

- H = 11 m;

- Rc = 50%;

- Aree per Servizi minima con destinazione produttiva = 20% SLP di cui almeno il 50% da reperire e da destinare prevalentemente a parcheggio, mentre la restante parte potrà essere monetizzata (per altre destinazioni – vedi art. 9 PdS).

La categoria di utilizzazione ammessa è quella produttiva – artigianale (Pi), servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico (S), utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd). Sono inoltre ammesse utilizzazioni per attrezzature turistico/ricettive (Pr) o per esercizi commerciali al minuto, di somministrazione di alimenti e bevande (Pc) fino alla Media Struttura di Vendita (MSV) di tipo 2.

Area ambito n. 8 del PA come da PGT vigente (in colore rosso)

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Nuova area con ampliamento/riperimetrazione di PA in variante

Proposta di PA in Variante

L’obiettivo della variante è la modifica del perimetro del PA per includere tutte le aree di proprietà dei proponenti, attribuendo all’area le seguenti destinazioni urbanistiche:

− Area Edificabile per mq. 66.987 possibilità edificatoria in progetto di mq. 30.955 di S.L.P. (fermo restando la possibilità massima di mq. 38.500 di S.L.P.), H max m. 34,00 Rc 50%.

Si prevede di occupare come edificabile la parte di area più ad ovest adiacente all’esistente rotatoria per mq. 8.566 (attualmente classificata come Ambiti Agricoli - Aree produttive specializzate);

− Area a verde restituita alla naturalità già edificabile nel vigente PGT per mq. 8.609;

− Opere di urbanizzazione primaria (conferma delle opere stradali già realizzate da Bre.Be.Mi. S.p.A.) per mq. 512;

− Parco urbano e urbanizzazioni per mq. 20.705;

− Parco agricolo per colture sperimentali ad uso privato per mq. 28.503.

Le destinazioni d’uso e rispettive superfici coperte degli edifici previsti sono:

• polifunzionale (edificio 1) per mq. 9.720;

• produttiva (edifici 2, 2b, 2c, 4, 5, 6 e 7) per mq. 18.635

• commerciale (edificio 3) per mq. 2.600 di cui mq. 2.000 di superficie di vendita, mq. 200 di uffici e mq.

400 di deposito.

In sintesi, pertanto, dalla comparazione delle cartografie allegate e dei dati dimensionali previsti nel vigente PGT con quanto elaborato dalla proposta di PA in variante, si prende atto che la differenza consiste in:

• ampliamento dell’area di PA con inserimento di aree esterne all’ambito 8;

• variazione delle altezze da 11,00 m a 15,00 m delle costruzioni edilizie;

• altezza massima di 34,00 m per l’edificio polifunzionale;

• previsione di una nuova rotatoria, oltre a quella prevista dal PGT, localizzata all’incrocio con via Parri.

I dati quantitativi sugli standard, secondo quanto dichiarato nel RP, vengono rispettati come da previsione di PGT.

In relazione alle modifiche proposte ed alla verifica degli impatti ambientali svolta dal RP della presente variante, si ritiene opportuno osservare quanto segue.

Con riferimento a quanto già prescritto nella valutazione di compatibilità con il PTCP con DGP n. 367 del 25/07/2011 in sede di approvazione del PGT vigente, poiché ad oggi risulta assente la componente del DdP relativa al Settore Commerciale, si conferma che “qualsiasi eventuale autorizzazione di Media Struttura di Vendita commerciale (MSV) di interesse sovracomunale, dovrà essere preventivamente sostenuta da uno specifico Studio per lo sviluppo del settore commerciale, che ne preveda la specifica localizzazione e la dimostrazione della sostenibilità conformemente ai dettami del Programma Triennale per lo Sviluppo Commerciale della Regione Lombardia, approvato con DCR n.VIII/215 del 02/10/2006 e aggiornato con Comunicato Regionale del 29/10/2007 n.128, dalle modalità attuative e indirizzi di programmazione urbanistica approvati rispettivamente con DGR VIII/5054 del 04/07/2007 e DCR n.VIII/352 del 13/03/2007 e con DGR n.8/5913 del 21/11/2007, n.8/6024 del 05/12/2007 e n.8/6494 del 23/01/2008)”.

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Riguardo all’aumento del carico emissivo generato dalle funzioni insediabili, dal traffico indotto e dalle emissioni dovute al riscaldamento e raffrescamento dei volumi edilizi, si prende atto dell’opportunità di prevedere una compensazione ambientale che non potrà essere di carattere monetario ma risolta con interventi di infrastrutturazione verde e/o di sostegno alla mobilità sostenibile come affermato nel RP.

E’ bene evidenziare la carenza di quantificazione del traffico veicolare indotto dalla realizzazione degli interventi previsti dal PA per la quale non è stato predisposto uno studio aggiornato sui flussi di traffico; nel RP infatti, a tal proposito, si fa generico riferimento a dati non recenti, pertanto se ne auspica la redazione con specifico riferimento all’intervento urbanistico proposto.

Inoltre, in ragione del carico emissivo dovuto al traffico sulla vicina infrastruttura Bre.Be.Mi., sulla SS 472 che corre poco a est del comparto in parola e sulla via Aldo Moro (in quanto connessione al casello di Treviglio della A35 (Bre.Be.Mi.), si ritiene condivisibile la proposta di elementi di mitigazione e abbattimento delle sostanze inquinanti come evidenziato nel RP.

Si fa presente che nella zona nord-ovest, non distante, dall’area di interesse è ubicata l’azienda a rischio di incidente rilevante (RIR) “Eurogravure”; a tal proposito, si prende atto che l’“Elaborato tecnico siti ERIR”

allegato al PGT (DCC n. 8 del 17/02/2012) afferma che “le aree di danno conseguenti agli incidenti ipotizzati non interessano aree esterne allo stabilimento”. La documentazione depositata non è sufficientemente definita per consentire di verificare cartograficamente la relazione spaziale tra l’azienda Eurogravure e l’area di PA.

In tema di bilancio ecologico del consumo di suolo della Variante, ai sensi della L.R. 31/2014, evidenziato che:

• l'area dell'ambito n. 8 è urbanizzabile nelle previsioni del PGT vigente;

• la riperimetrazione del perimetro di PA in questione comprende anche altre aree, tra cui una posta a ovest di circa mq. 8.566 destinata dal PGT vigente a superficie agricola;

• in tale area il PA prevede l'insediamento di edifici e parcheggi e, ai sensi della L.R. 31/2014, art. 2, c.

d), non viene contestualmente ridestinata a superficie agricola nessuna area della medesima superficie già prevista come urbanizzabile nel PGT;

rilevato infine che:

• l'"Area a verde restituita alla naturalità, già edificabile nel vigente PGT per mq. 8.609" di cui alla proposta di variante in questione, permane all'interno del nuovo perimetro del PA e non può essere considerata ridestinata a superficie agricola, ai sensi del citato art. 2, c.d) della L.R. 31/2014;

si conclude che il bilancio ecologico del consumo di suolo della presente variante è "positivo".

Si fa presente che il Comune di Treviglio, ricade nelle aree ad “media criticità idraulica” ed è tenuto ad osservare il Regolamento regionale 23 novembre 2017 - n. 7 sull’invarianza idraulica, al fine di prevenire e mitigare i fenomeni di esondazione e di dissesto idrogeologico provocati dall’incremento dell’impermeabilizzazione dei suoli e, conseguentemente, di contribuire ad assicurare elevati livelli di salvaguardia idraulica e ambientale.

In tema di natura, paesaggio, biodiversità, si rileva che il territorio comunale di Treviglio non è interessato da siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). Rispetto alle aree protette e PLIS istituiti e riconosciuti e/o in corso di definizione, il territorio comunale di Treviglio è interessato, nella zona ovest, dal PLIS della Gera d'Adda; a tal proposito, il competente Settore Ambiente non rileva elementi ostativi “verificato che il PA

"Viale Aldo Moro" (che prevede l'insediamento di un comparto produttivo/commerciale già individuato dal vigente PGT):

• non interferisce con il PLIS della Gera d'Adda;

• si colloca a una distanza di circa 8 km dalla ZSC "Fontanile Brancaleone" (ricadente nel Comune di Caravaggio) e tra l'ambito del PA e il Sito Rete Natura 2000 si interpongono l'abitato di Treviglio e il nucleo di Vidalengo;

Il territorio comunale di Treviglio è interessato da “Elementi di II livello” della Rete Ecologica Regionale (RER) e l’ambito di PA in oggetto vi appartiene per oltre la metà della superficie; si rileva tuttavia che il contesto territoriale posto tra la linea ferroviaria storica e il più recente corridoio infrastrutturale posto a sud, dove ricade l’ambito, risulta già frammentato.

La tavola di PTCP E5.5 “Rete Ecologica Provinciale (REP)” mostra che l’ambito in oggetto è parzialmente interessato dai “Corridoi di I livello provinciale - Ambiti lineari di inserimento ambientale di infrastrutture

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della mobilità con funzione ecologica”. L’estensione del perimetro di PA sul lato Ovest ad occupare un’area agricola concorre a frammentare ulteriormente i corridoi ecologici.

Si evidenzia che, con riferimento alle disposizioni per la tutela paesistica di cui all’art. 7 - Paesaggio agricolo instabile previste dall’elaborato di DdP “Paesaggi e classi di sensibilità” del PGT vigente, l’area in questione viene collocata in “Aree agricole instabili” dove al comma 4 si prescrive, tra l’altro, che “I

progetti e gli interventi da realizzare in questo contesto dovranno tenere in conto dei seguenti parametri di valutazione:

……

- incidenza sul valore medio, con particolare attenzione agli interventi localizzati nei tratti panoramici della linea ferroviaria, come individuati nelle tav. A.2.3.2 – valore vedutistico di partenza pari a 3;

Nel RP vengono proposti diversi approcci per l’inserimento paesaggistico degli edifici, tra cui il mascheramento con cortine alberate, che non potrà certamente essere sufficiente per l’edificio di 34 m.

L’impatto di questo edificio sulla percezione del paesaggio che si potrà avere dalla ferrovia e dall’autostrada, non potrà essere sottovalutato e dovrà essere tenuto in debito conto nella definizione dei caratteri architettonici e nelle scelte di progetto.

Con riguardo agli altri effetti sulle componenti ambientali, si prende atto di quanto affermato nel RP, ovvero che l’ambito ricade in zona già fortemente interessata da urbanizzazione produttiva ed infrastrutturale, che il progetto di mitigazione ambientale, previsto dalla proposta di PA introduce elementi di valore sia in termini quantitativi che qualitativi per le zone a verde di nuova previsione, e che pertanto le azioni conseguenti alla proposta di variante in esame non generano nuovi impatti significativi sulle componenti ambientali analizzate.

In tema di acque e sottoservizi, il Settore Risorse Idriche e Scarichi osserva: “L’ambito oggetto di pianificazione attuativa è dotato di rete acquedottistica e di smaltimento fognario, tali reti si attestano su Via Aldo Moro.

Considerato che:

• l’area oggetto della proposta di intervento pur ricadendo all’esterno dell’agglomerato denominato

“Mozzanica”, risulta ad esso confinante;

• tale area è servita da rete fognaria afferente all’impianto intercomunale di Mozzanica.

Premesso quanto sopra, si sottolinea la necessità di prevedere quanto segue:

• gli eventuali scarichi di acque reflue domestiche che potranno avere origine dalle nuove realizzazioni, dovranno essere collegati alla pubblica fognatura;

• l’eventuale attivazione di scarichi di acque reflue industriali o di acque meteoriche soggette al rispetto del regolamento regionale n. 4/06, è subordinata all’ottenimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), per la quale l’istanza deve essere presentata al competente SUAP;

• le acque meteoriche decadenti dalle coperture dovranno avere un recapito diverso dalla pubblica fognatura.

• le nuove fognature dovranno essere di tipo separato, come previsto dall’appendice G delle Norme Tecniche Attuative del PTUA;

• qualora a seguito degli interventi previsti si rilevasse un aumento del carico idraulico collegato alla pubblica fognatura, si dovrà procedere alla verifica e all’eventuale ridimensionamento/adeguamento delle reti fognarie e degli eventuali sfioratori posti sui tratti a valle delle nuove immissioni;

• alla luce di quanto disposto dall’art. 6 comma e) del regolamento regionale n. 2/06 “disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua ….” per i progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente devono prevedere, per gli usi diversi dal consumo umano, ove possibile, l’adozione di sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici, nonchè, al fine di accumulare liberamente le acque meteoriche, la realizzazione, ove possibile in relazione alle caratteristiche dei luoghi, di vasche di invaso, possibilmente interrate

…..”.

Si ricorda che, preliminarmente all’approvazione di piani e progetti di ristrutturazione urbanistica o di nuova urbanizzazione, il Comune deve richiedere all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo (ATO) una valutazione circa la compatibilità con il Piano d’ambito, ai sensi dell’art. 50, comma 3, delle NTA del PTUA approvato con DGR n. 6990 del 31/07/2017.

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In tema di viabilità, il Settore Viabilità, Edilizia e Gestione del Territorio, per quanto di competenza, considerato che la variante non interessa la rete stradale provinciale non ha osservazioni nel merito da formulare.

In tema di gestione rifiuti, il Servizio Rifiuti, per quanto di competenza “segnala che nell’ambito del procedimento per l’attuazione degli interventi dovranno essere definiti il volume di materiale da scavo derivante dalla realizzazione delle opere e le modalità di gestione dello stesso. In merito, si evidenzia che:

• è da privilegiare il recupero/riutilizzo del materiale da scavo rispetto al suo smaltimento in discarica;

• l’esclusione dalla normativa sui rifiuti delle terre e rocce da scavo (compreso l’utilizzo nel sito di produzione) è disciplinata dal Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 emanato con D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 (pubblicato sulla GU Serie Generale n. 183 del 7.8.2017, che è entrato in vigore il 22.8.2017).

Per quanto riguarda i rifiuti derivanti dai medesimi interventi (es. rifiuti da costruzione, etc.), si ricorda che la loro gestione dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. In particolare:

• per il raggruppamento dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo dove sono stati prodotti, dovranno essere rispettate le condizioni indicate all’art. 183, comma 1, lett. bb) del medesimo Decreto legislativo;

• gli oneri dei produttori di rifiuti sono indicati all’art. 188;

• per il trasporto occorre fare riferimento all’art. 193.

Per quanto riguarda gli impatti che si genereranno in fase di cantiere, si raccomanda di adottare tutti gli accorgimenti utili a limitare la diffusione di polveri e contenere le emissioni sonore”.

Per quanto attiene alla coerenza con la pianificazione sovraordinata, nello specifico con il PTCP, le aree oggetto di PA in esame ricadono in:

ambito n. 8 ed area esterna a ovest:

• “Aree con fenomeni urbanizzativi in atto o previste o prevalentemente inedificate, di immediato rapporto con i contesti urbani (art. 62 delle NdA)” (Tav. E2.2);

• “Insediamenti produttivi di interesse provinciale di completamento e/o nuovo impianto (art. 95)”

(TavE4);

altre aree esterne:

• "Ambiti di valorizzazione, riqualificazione e/o progettazione paesistica (art. 66 delle NdA)" (Tav. E2.2 e Tav. E4).

La Provincia di Bergamo, come detto, ha già espresso il parere di valutazione VAS e compatibilità con il PTCP in sede di approvazione del PGT vigente. Con DGP n. 367 del 25/07/2011 si riconosceva la compatibilità dell’ambito n. 8 con il PTCP, in quanto già presente nel PRG. La superficie posta a ovest che con la presente variante si intende ricomprendere nel PA, è disciplinata nello strumento Provinciale dall’art.

95 che al comma 3 recita:

“Alla loro pianificazione attuativa ed alla programmazione delle strategie di sviluppo si provvederà attraverso i Piani di Settore di cui all’art.17 del PTCP, di intesa con i Comuni interessati, o i progetti strategici di iniziativa comunale, intercomunale, sovracomunale (approvate dal Consiglio Provinciale con la procedura di cui all’art.22, commi 2 e 3). Fino all’approvazione dei Piani di Settore o dei progetti strategici, si applica la disciplina degli strumenti urbanistici comunali vigenti”.

Si riprende, quindi, quanto prescritto con la citata DGP, vale a dire che tale superficie risulta non compatibile con il PTCP e quindi, per tale area si applica la disciplina dello strumento urbanistico comunale vigente (P.R.G.).

Per l’area soggetta all’art. 66 delle NdA del PTCP che si intende inglobare nel perimetro di PA, si rammenta che potrà essere destinata solo ad attività agricola e infrastrutture di carattere locale.

CONCLUSIONI

Premesso quanto sopra, considerato che:

• oggetto della presente verifica è esclusivamente quanto previsto dalla presente proposta di Variante in esame;

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• le modifiche, stante quanto desunto dalla documentazione messa a disposizione, comportano nuovo consumo di suolo rispetto a quanto disciplinato dalla L.R. 31/2014 e s.m.i.;

• gli impatti previsti rispetto alle componenti ambientali risultano, stante quanto rilevato dal RP, nulli o non significativi, se non per l’incidenza sulle visuali libere prodotta dall’edificio più alto;

• sono da escludersi possibili interferenze con Siti Rete Natura 2000;

Si raccomanda di:

• approfondire gli effetti prodotti dal traffico indotto con una quantificazione aggiornata, anche alla luce dello studio sulla componente commerciale del PGT, ancora assente;

• ottemperare ai disposti dell’art. 95 delle NdA del PTCP secondo quanto già prescritto con la citata DGP e individuando una superficie urbanizzabile del PGT che si intende ridestinare ad agricola per garantire il bilancio ecologico almeno pari a “zero”;

• non realizzare manufatti nella fascia di territorio disciplinata dall’art. 66 delle NdA del PTCP (se non per la strada di lottizzazione);

• tener conto delle disposizioni per la tutela paesistica di cui al sopracitato art. 7 - Paesaggio agricolo instabile previste dall’elaborato di DdP “Paesaggi e classi di sensibilità” del PGT vigente, ponendo particolare attenzione alla progettazione degli interventi edilizi previsti affinché il proposto innalzamento dell’altezza rispetto a quella prevista dal PGT vigente non rappresenti elemento di impatto visivo nel contesto territoriale, ancorché produttivo, in cui verranno realizzati;

Riconosciuto che gli effetti complessivi sulle molteplici componenti ambientali sono comunque già stati pesati nel processo di VAS per il PTCP, si ritiene accoglibile la proposta di non assoggettamento a VAS della presente Variante.

Si chiede che tali osservazioni vengano considerate parte integrante del verbale della Conferenza in oggetto.

Si fa presente che, ove si trattasse di Variante al Documento di Piano (DdP) del PGT vigente, ai sensi dell’art.13 della LR 12/2005 s.m.i., dovrà essere attivata la procedura di Verifica di compatibilità con il PTCP.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott.ssa Immacolata Gravallese

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005

e norme collegate

Responsabile del procedimento: arch. Silvia Garbelli - tel. 035/387.504 – [email protected] Referente: arch. Luigi D’Alessandro – tel. 035/387.524 – [email protected]

Riferimenti

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