GP01 NDT_CIV
PROCEDURA GENERALE
PROCEDURA GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL
PERSONALE INCARICATO ALLE PROVE NON DISTRUTTIVE
SULLE STRUTTURE CIVILI E SUI BENI CULTURALI ED
ARCHITETTONICI
INDICE
1. SCOPO ... 3
2. GENERALITA’... 4
2.1. ... 4
2.2. ... 4
2.3. ... 4
2.4. ... 4
2.5. ... 4
2.6. ... 4
3. RIFERIMENTI ... 5
4. TERMINI E DEFINIZIONI ... 6
5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO... 8
6. RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE... 9
6.1. LIVELLI DI QUALIFICAZIONE... 9
6.2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME... 9
6.2.1 ADDESTRAMENTO... 9
6.2.2 ESPERIENZA ...10
6.2.3 IDONEITA’ FISICA...11
7. PROCESSO DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ...12
7.1. ...12
7.2. ...12
7.3. ...12
8. RILASCIO E VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE ...16
8.1. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ...16
8.2. RICONOSCIMENTO DI CERTIFICATI ACCREDITATI ...16
8.3. VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE ...16
8.4. PROLUNGAMENTO DELLA VALIDITÀ...16
9. ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE ...16
10. RICERTIFICAZIONE ...17
11. ANNULLAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ...18
11.1. ...18
11.2. ...18
11.3. ...18
12. ELENCO DEL PERSONALE CERTIFICATO ...18
13. CONDIZIONI CONTRATTUALI...18
1. SCOPO
Il presente Regolamento stabilisce i principi, i criteri e le procedure per la gestione delle attività relative alla certificazione ed al successivo mantenimento della certificazione al livello 1, 2 e 3 del personale addetto all’esecuzione di prove non distruttive sulle strutture civili (calcestruzzo e muratura) e sui beni culturali ed architettonici.
Esso copre i seguenti “campi di applicazione”:
A) Prove non distruttive B) Prove con martinetti piatti C) Prove di carico
Il campo di applicazione A) “Prove non distruttive” comprende i seguenti metodi di prova:
- Ultrasonore - Sonore
- Sclerometriche - Magnetometriche - Chimiche in sito - Di permeabilità
- Del Potenziale di corrosione delle armature - Di estrazione
- Delle Tensioni residue - Di Penetrazione
- Monitoraggi strutturali di quadri fessurativi - Esame visivo delle opere
- Georadar - Termografia
2. GENERALITA’
2.1.
Il presente Regolamento illustra le procedure applicate dal BUREAU VERITAS ITALIA (BVI) per la valutazione e la certificazione del personale addetto all’esecuzione di prove non distruttive sulle strutture civili (calcestruzzo e muratura) e sui beni culturali ed architettonici, e le modalità che devono seguire le Organizzazioni per chiedere, ottenere e mantenere tale certificazione.
2.2.
L’accesso alla certificazione è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo. Per l’attività certificativa BVI applicherà le proprie tariffe vigenti, garantendone l’equità e l’uniformità di applicazione.
2.3.
La certificazione rilasciata da BVI è riferita al personale indicato nel certificato di qualificazione operante nell’ambito dell’Organizzazione richiedente, dove per Organizzazione s’intende una società, impresa, ditta, ente o associazione, giuridicamente riconosciuta o meno, pubblica o privata, che possieda proprie funzioni ed una sua amministrazione oppure persona fisica. Per Organizzazioni con più unità operative, una singola unità operativa può essere definita come Organizzazione.
2.4.
Le informazioni acquisite nel corso dell’attività certificativa vengono considerate e trattate come strettamente riservate.
2.5.
La terminologia usata nel presente Regolamento è quella riportata nelle norma ISO/IEC 17024.
2.6.
L’Organizzazione deve prendere le misure necessarie affinché i tecnici di BVI possano eseguire gli accertamenti in tutta sicurezza. Indipendentemente dalla natura del servizio prestato dai tecnici di BVI o da altre persone agenti per conto dello stesso, l’Organizzazione espleta nei confronti dei suddetti tecnici gli obblighi informativi e di coordinamento di cui all’art. 26 del D. Lgs 81/08 e s.m.i..
Di norma, durante l’attività, il tecnico deve essere costantemente accompagnato dal personale dell’Organizzazione.
3. RIFERIMENTI
Vengono di seguito riportati i simboli utilizzati per identificare i metodi delle prove non distruttive sulle strutture civili e sui beni culturali ed architettonici:
METODO SIMBOLO
Ultrasonore UT
Sonore SO
Sclerometriche SC
Magnetometriche MG
Chimiche in sito CH
Di permeabilità PB
Del potenziale di corrosione delle armature PZ
Di estrazione ES
Delle Tensioni residue TR
Di penetrazione PE
Monitoraggi strutturali di quadri fessurativi MO
Esame visivo delle opere VT
Georadar GR
Termografia TG
Prove con martinetti piatti MP
Prove di carico PC
4. TERMINI E DEFINIZIONI
Addestramento: insieme delle nozioni teorico-pratiche impartite secondo un programma prestabilito, al fine di fornire o incrementare le conoscenze e l’abilità del personale in uno dei metodi di prova.
Assistente all’esame: tecnico certificato di livello 2 che, quando ritenuto necessario, collabora durante gli esami con il tecnico incaricato della conduzione degli esami stessi.
Autorizzazione ad operare: attestato scritto rilasciato dal datore di lavoro, basato sulla competenza dell’operatore, come specificato dal certificato. Oltre alla certificazione possono essere valutate per l’assegnazione di particolari compiti anche la conoscenza specifica del lavoro, l’abilità e l’idoneità fisica.
Candidato: persona che ambisce alla qualifica e alla certificazione e che lavora sotto la supervisione di personale certificato allo scopo di acquisire l’esperienza richiesta per la qualifica.
Certificato: documento rilasciato in conformità alle regole del sistema di certificazione definito dal Regolamento, con un livello adeguato di garanzia, che la persona designata è in grado di eseguire incarichi specifici.
Certificazione: procedura utilizzata per dimostrare la qualifica del personale in una data prova, livello e campo di applicazione e che porta al rilascio di un certificato.
Centro d’esame: Centro approvato dall’Organismo di certificazione dove vengono svolti gli esami di qualifica del personale addetto alle prove non distruttive.
Campi di applicazioni sulle strutture civili (calcestruzzo e muratura) e sui beni culturali ed architettonici: insieme di prove (come riportato al punto 2.1).
Comitato Tecnico di Certificazione Personale: è composto da tecnici certificati di livello 3 proposti dal Responsabile di Schema e da esperti del settore riconosciuti. Ha potere decisionale circa il rilascio della certificazione sulla base della documentazione d’esame ricevuta dal Centro di esame.
Datore di lavoro: Organizzazione per la quale il candidato lavora con continuità; un datore di lavoro può anche essere contemporaneamente un candidato.
Esame di base: esame di livello 3 che dimostra le conoscenze della tecnologia e della scienza dei materiali, relative al settore di attività del livello 3, del sistema di qualifica e di certificazione e dei principi di base delle prove come richiesto per il livello 2.
Esame di metodo: esame di livello 3 che dimostra la conoscenza generale e specifica da parte del candidato di livello 3 del metodo di prova per cui richiede la certificazione e la sua capacità di redigere una o più procedure di prova.
Esame generale: esame riguardante i principi di un metodo di prova.
Esame pratico: esame dell’abilità con cui il candidato di livello 1 o 2 dimostra famigliarità e destrezza nell’utilizzo delle apparecchiature di prova necessarie al controllo dei campioni prescritti, nella registrazione e analisi delle informazioni ottenute al livello richiesto. Esame in cui il candidato di livello 3 dimostra la capacità di redigere una o più procedure di prova.
Esame specifico: esame riguardante le tecniche di prova applicate ad un particolare campo di applicazione e la conoscenza del prodotto da controllare, delle norme, dei codici, delle specifiche e dei criteri di accettazione.
Esperienza nelle prove non distruttive sulle strutture civili (calcestruzzo e muratura) e sui beni culturali ed architettonici: esperienza nell’esecuzione delle prove non distruttive sulle strutture civili (calcestruzzo e muratura) e sui beni culturali ed architettonici sia nel campo di applicazione che porta alle capacità operative sia alle conoscenze richieste.
Istruzione sulle prove non distruttive sulle strutture civili (calcestruzzo e muratura) e sui beni culturali ed architettonici: descrizione scritta delle singole fasi da seguire in occasione di un controllo in base a una norma, un codice, una specifica stabilita o una procedura di prova.
Livello (1, 2 o 3): livello di qualificazione del personale addetto alle prove non distruttive secondo una specifica norma di riferimento per una distinta metodologia di prova. Le responsabilità, funzioni, competenze e limitazioni proprie di ogni livello dipendono dalla norma di riferimento sulla base della quale il tecnico è qualificato.
Procedura di prova: descrizione scritta di tutti i parametri essenziali e delle precauzioni da osservare in occasione dell’applicazione di una prova non distruttiva sulle strutture civili (calcestruzzo e muratura) e sui beni culturali ed architettonici: realizzata in conformità ad una norma, un codice o una specifica.
Qualifica: dimostrazione dell’addestramento, delle conoscenze professionali, dell’abilità e dell’esperienza nonché dell’idoneità fisica che rendono il personale addetto alle prove non distruttive sulle strutture civili (calcestruzzo e muratura) e sui beni culturali ed architettonici idoneo a eseguire correttamente i compiti relativi all’esecuzione delle prove stesse.
Rinnovo: atto emesso dall’Organismo di certificazione a fronte dell’accertamento che la persona risponda ai requisiti, con cui viene prolungata per un periodo di cinque anni la certificazione alla scadenza del primo periodo di validità e successivamente ogni dieci anni.
Ricertificazione: atto emesso dall’Organismo di certificazione a fronte della verifica dei requisiti richiesti, con cui viene prolungata per un nuovo periodo di cinque anni la certificazione alla scadenza di ogni secondo periodo di validità.
Organismo di certificazione: Organismo operante in conformità alla norma ISO/IEC 17024 che amministra le procedure di certificazione ed emette la certificazione del personale addetto alle prove non distruttive in conformità ai requisiti tecnici della norma di riferimento.
Responsabile del centro d’esame: Tecnico certificato di livello 3 incaricato come responsabile del centro e unico referente nei confronti dell’esterno e verso l’Organismo di certificazione.
Tecnico Qualificato: Tecnico certificato di livello 3 nel metodo per il quale è chiamato ad esaminare, condurre, sorvegliare e valutare gli esami di qualifica unitamente al responsabile del centro d’esame.
Tecnica di prova: uso di una specifica prova non distruttiva sulle strutture civili (calcestruzzo e muratura) e sui beni culturali ed architettonici.
5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Norme e regolamenti applicabili, nella revisione in vigore al momento della certificazione:
UNI EN ISO 9712:2012 (Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive).
GP 05 P Modalità di uso del certificato.
SF 05 Condizioni Generale di Vendita.
SP 31 NDT Istruzione per qualifica centri d’esame NDT.
SP 29 NDT Istruzione per la gestione esami.
UNI CEI EN ISO/IEC 17024 Valutazione della conformità - Requisiti generali per gli organismi che operano nella certificazione del personale.
UNI EN ISO 9000 Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario.
RT-15 (doc. ACCREDIA) Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi di certificazione del personale, in accordo alle norme ISO/IEC 17024:2004 e ISO 19011:2003.
IAF GD 24:2009 Guidance on the application of ISO/IEC 17024/2004 - Conformity assessment - General Requirements for bodies operating Certification of Persons.
RG-01 Rev. 01: Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione.
Sarà facoltà di Bureau Veritas, su espressa richiesta dei richiedenti, svolgere le stesse attività di qualifica del personale sulla base di altre norme nazionali o internazionali riconosciute.
6. RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE 6.1. LIVELLIDIQUALIFICAZIONE
Secondo la normativa di riferimento UNI EN ISO 9712, una persona può essere certificata in uno dei tre livelli di qualificazione come riportato nel paragrafo 6 “Levels of qualification” della norma stessa.
6.2. REQUISITIPERL’AMMISSIONEALL’ESAME
Per essere ammesso agli esami, il candidato deve possedere i requisiti minimi di addestramento, di esperienza e di idoneità fisica richiesti dalla norma UNI EN ISO 9712, definiti nel seguito e quanto decritto negli allegati alla presente GP 01 NDT_CIV “Conoscenze minime richieste”.
6.2.1 ADDESTRAMENTO
Il candidato deve possedere le conoscenze necessarie per svolgere i compiti previsti nella misura e nell’estensione connesse al livello per il quale si certifica.
Le conoscenze devono essere:
a) generali di base relative a nozioni di matematica, fisica, al comportamento dei materiali, alle tecnologie dei processi di fabbricazione ed alla defectologia (limitato al livello 1).
b) generali e specifiche relative al metodo di prova, ai codici e norme che ne regolano l’applicazione. La durata minima dell’addestramento in ore deve essere conforme a quanto stabilito nel prospetto A per il livello 1 ed il livello 2 tenendo conto che le ore di addestramento comprendono sia le lezioni tecniche sia le lezioni pratiche. Per l’accesso diretto al livello 2 è richiesto un numero di ore di addestramento pari alla somma di quelle indicate per il livello 1 e per il livello 2.
L’addestramento deve essere svolto sotto la guida e la responsabilità di un livello 3 nella prova relativa.
Requisiti minimi di addestramento in ore
Una riduzione fino al 50% del cumulo di ore di addestramento può essere accettata dal BVI per i candidati:
- che abbiano già partecipato a corsi di addestramento in altre metodologie del settore, nei quali siano state già affrontate tutte quelle nozioni aventi carattere generale sulla matematica, fisica e sui materiali;
- in possesso di laurea in materie tecnico-scientifiche.
PROSPETTO A
METODO Livello 1 Livello 2
Ultrasonore 32 32
Sonore 32 32
Sclerometriche 16 16
Magnetometriche 8 8
Chimiche in sito 16 16
Di permeabilità 16 16
Del potenziale di corrosione delle armature 16 16
Di estrazione 16 16
Delle tensioni residue 16 16
Di penetrazione 16 16
Monitoraggi 16 16
Esame visivo delle opere 16 16
Georadar 32 32
Termografia 24 24
Prove con martinetti piatti 32 32
Prove di carico 40 40
6.2.2 ESPERIENZA
Deve essere pratica e ripetitiva, volta ad ampliare le conoscenze sulle diverse tecniche ed affinare l’abilità e la capacità di giudizio. Per i livelli 1 e 2 i tempi minimi di esperienza devono essere quelli stabiliti nel Prospetto B tenendo conto che il numero di mesi di esperienza si basa su una settimana lavorativa di 40 ore.
Quando una persona si qualifica direttamente al livello 2, senza passare dal livello 1, l’esperienza richiesta deve essere pari alla somma dei tempi richiesti per il livello 1 e per il livello 2. Può essere riconosciuta l’esperienza maturata contemporaneamente in due o più metodi definiti dal presente Regolamento (punto 2.1), con una riduzione dell’esperienza totale richiesta come segue:
- 2 metodi di prova riduzione del 25% del tempo totale richiesto;
- 3 metodi di prova riduzione del 33% del tempo totale richiesto;
- 4 metodi di prova o più riduzione del 50% del tempo totale richiesto.
PROSPETTO B
Requisiti minimi di esperienza in mesi per livelli
METODO Livello 1 Livello 2 Livello 3
Ultrasonore 3 9 36
Sonore 3 9 36
Sclerometriche 1 2 24
Magnetometriche 1 2 24
Chimica in sito 1 2 24
Di permeabilità 1 2 24
Del potenziale di corrosione delle armature 1 2 24
Di estrazione 1 2 24
Delle tensioni residue 3 9 24
Di penetrazione 1 2 24
Monitoraggi 3 9 36
Esame visivo delle opere 3 9 36
Georadar 3 9 36
Termografia 3 9 24
Prove con martinetti piatti 3 9 36
Prove di carico 3 12 36
Il prospetto C indica la riduzione dell’esperienza minima richiesta per il livello 3 in funzione dell’istruzione scolastica. L’esperienza richiesta per la certificazione di livello 3 deve intendersi quella come operatore certificato di livello 2. In tutti i casi il candidato, per ognuna delle prove per le quali richiede la certificazione, deve avere una esperienza pari ad almeno la metà del tempo richiesto
PROSPETTO C
Riduzione dei tempi minimi di esperienza per ciascuna prova per il livello 3
Istruzione scolastica Riduzione
dell’esperienza Laurea o diploma universitario in
materie tecnico scientifiche, attinenti le discipline in oggetto
50%
Maturità tecnica, scientifica 25%
Nessuno dei suddetti corsi 0%
6.2.3 IDONEITA’ FISICA
Il candidato deve dimostrare di avere una capacità visiva soddisfacente, valutata da un oculista, un optometrista o altra persona abilitata alla professione medica. L’esito deve essere riportato su un attestato di data non anteriore di sei mesi rispetto alla data della richiesta d’esame.
I requisiti da soddisfare sono quelli riportati dalla norma UNI EN ISO 971 paragrafo 7.4 “Vision requirements - All levels”.
7. PROCESSO DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE
7.1.
Le Organizzazioni che desiderino ottenere la suddetta certificazione per il proprio personale devono inviare a mezzo fax o e-mail un’apposita richiesta che contenga almeno le seguenti indicazioni:
a) nome dell’Organizzazione;
b) numero delle persone da qualificare;
c) elenco dei metodi e livelli richiesti;
d) copia dell’attestato di frequenza al corso di addestramento del personale da qualificarsi rilasciato da personale di livello 3 nei metodi richiesti;
e) dichiarazione di esperienza minima richiesta nei metodi in cui si richiede la certificazione;
f) certificazione medica attestante il possesso dei requisiti di idoneità fisica del personale da qualificarsi secondo quanto previsto dalla norma di riferimento.
Per le certificazioni richieste secondo il presente Regolamento si rimanda ai moduli di richiesta allegati che verranno messi a disposizione delle Organizzazioni.
Sulla base di tali indicazioni viene formulata dal BVI, dopo un esame preliminare per verificare la completezza delle informazioni fornite, una proposta di servizi che verrà inviata unitamente al presente Regolamento.
7.2.
Al ricevimento dell’accettazione della proposta di servizio emessa, il BVI invierà all'Organizzazione per iscritto la conferma dell’accettazione della richiesta stessa.
La richiesta dell'Organizzazione e la relativa accettazione da parte del BVI formalizzano contrattualmente gli interventi del BVI espletati secondo il presente Regolamento.
Il BVI si riserva la facoltà di richiedere in esame, a sua discrezione, altri documenti previsti dal presente Regolamento ad integrazione e supporto delle informazioni ricevute in precedenza dall’Organizzazione richiedente.
Il BVI comunicherà preventivamente all’Organizzazione il nome del tecnico qualificato incaricato quale responsabile dell’esame per la certificazione degli operatori; l’Organizzazione potrà fare obiezione sulla nomina di tale tecnico, giustificandone i motivi.
7.3.
Gli esami di qualificazione potranno essere svolti dal BVI presso i propri Centri d’esame o presso le Organizzazione richiedenti. Il Responsabile del Centro d’Esame per ogni sessione d’esame deve nominare una Commissione d’esame composta da un numero di livelli 3 tale da coprire tutte le prove richieste. Il Responsabile del Centro d’esame può essere uno dei componenti della Commissione d’esame e può avvalersi della collaborazione di uno o più assistenti.
Esame di livello 1 e 2
L’esame di qualifica comprende:
- una prova scritta articolata in una parte di carattere generale e in una di carattere specifico (su ogni metodo richiesto dal candidato);
- prove pratiche secondo quanto stabilito dalla norma di riferimento per ogni metodo richiesto dal candidato.
Prima dell’inizio della prova la Commissione d’esame provvederà alla completa identificazione del personale tecnico candidato tramite documento personale in corso di validità.
La prova d’esame scritta generale e specifica deve comprendere domande a risposte multiple scelte dal BVI dalla propria raccolta di domande.
Il numero di domande utilizzate per metodo e per tecnico esaminato deve soddisfare i requisiti minimi del prospetto D, relativo a la prova di carattere generale e al prospetto E relativo al la prova di carattere
Il tempo concesso per l’esame generale deve avere una durata media di 2 minuti a domanda, mentre per l’esame specifico deve avere una durata media di 3 minuti a domanda.
PROSPETTO D
Numero minimo di domande di carattere generale
METODO Livello 1 Livello 2
Ultrasonore 40 40
Sonore 40 40
Sclerometriche 20 20
Magnetometriche 20 20
Chimiche in sito 30 30
Di permeabilità 20 20
Del potenziale di corrosione delle armature 30 30
Di estrazione 20 20
Delle tensioni residue 40 40
Di penetrazione 20 20
Monitoraggi 30 30
Esame visivo delle opere 40 40
Georadar 30 30
Termografia 30 30
Prove con martinetti piatti 40 40
Prove di carico 40 40
Nell’ambito di una sessione d’esame che abbraccia le metodologie SC-MG-UT è applicabile al numero totale di domande di carattere generale, derivante dalla somma algebrica di quelle richieste da regolamento (per esempio per livello 2: 20+20+40 = 80 domande), una riduzione sino al 50% sulla base del fatto che tali conoscenze generali coinvolgono tutti e tre i metodi e di conseguenza le conoscenze comuni possono essere verificate con un numero di domande non necessariamente duplicabili per i diversi metodi.
PROSPETTO E
Numero minimo di domande di carattere specifico
METODO Livello 1 Livello 2
Ultrasonore 30 30
Sonore 30 30
Sclerometriche 20 20
Magnetometriche 20 20
Chimiche in sito 25 25
Di permeabilità 20 20
Del potenziale di corrosione delle armature 25 25
Di estrazione 20 20
Delle tensioni residue 30 30
Di penetrazione 20 20
Monitoraggi 30 30
Esame visivo delle opere 30 30
Georadar 30 30
Termografia 30 30
Prove con martinetti piatti 30 30
Prove di carico 30 30
La successiva prova pratica deve essere svolta su due campioni rappresentativi di ciascun metodo.
I campioni devono essere scelti dalla Commissione d’esame incaricata fra quelli catalogati e approvati dal Centro stesso.
Il candidato di livello 1 deve eseguire le istruzioni fornite dall’esaminatore.
Il candidato di livello 2 deve selezionare la tecnica di controllo applicabile e determinare le condizioni operative in base ad un dato codice o specifica.
Per l’esame pratico la durata massima deve essere di ore:
METODO Livello 1 Livello 2
Ultrasonore 1 1
Sonore 1 1
Sclerometriche 1 1
Magnetometriche 1 1
Chimiche in sito 1 1
Di permeabilità 1 1
Del potenziale di corrosione 1 1
Di estrazione 1 1
Delle tensioni residue 1 1
Di penetrazione 1 1
Monitoraggi 1 1
Esame visivo delle opere 1 1
Georadar 2 2
Termografia 1 1
Prove con martinetti piatti 3 3
Prove di carico 4 4
I candidati di livello 2 devono redigere almeno un’istruzione di controllo per il personale di livello 1, il tempo massimo concesso è di 2 ore.
Le prove scritte a risposta multipla sono valutate in centesimi come percentuale delle risposte esatte, rapportate al totale delle domande.
Gli esami generale, specifico e pratico vanno valutati separatamente.
La valutazione finale N deve essere calcolata secondo la seguente formula:
N = (Ng + Ns + Np) / 3 dove : Ng è la valutazione dell’esame generale
Ns è la valutazione dell’esame specifico Np è la valutazione dell’esame pratico
Per superare l’esame il candidato deve ottenere una valutazione di almeno 70/100 in ciascuna delle parti ed una valutazione finale di almeno 70/100.
Al termine delle prove deve essere compilato un verbale d’esame per ogni singolo candidato che ne documenti lo svolgimento, le valutazioni e l’esito finale.
Un candidato che non supera l’esame deve attendere non meno di trenta giorni per potersi ripresentare; se è stato escluso per motivi fraudolenti deve attendere almeno un anno.
Il candidato che abbia ottenuto una valutazione complessiva di 70/100 ma che in una parte sia inferiore al valore minimo previsto potrà ripetere una sola volta, la parte d’esame non superata non prima di un mese ed entro i dodici mesi successivi.
Un candidato che non superi la ripetizione deve rifare l’esame per intero.
Al completamento degli esami la Commissione d’esame si riunisce per stilare il rapporto finale d’esame che
Esame di livello 3
L’esame di qualifica comprende
- una prova di base: il superamento di tale prova è richiesto per potere essere certificato nei metodi richiesti;
- una di metodo.
Prima dell’inizio delle prove la Commissione d’esame provvederà alla completa identificazione del personale tecnico candidato tramite documento personale in corso di validità.
La prova d’esame scritta di base deve comprendere almeno 35 domande a risposte multiple scelte dal BVI dalla propria raccolta di domande su scienza dei materiali, tecnologie di processo di fabbricazione, sui difetti e sui temi generali del metodo.
La prova di base ha una durata massima di 2 ore e 30 minuti.
Il candidato che ha superato la prova di base ha tempo cinque anni per completare l’esame di metodo; un operatore certificato di livello 3 che desidera estendere la propria certificazione ad altre prove non deve ripetere la prova di base.
L’esame di metodo si suddivide in tre parti:
a) Parte C1 - esame generale.
Essa comprende un numero di 30 domande a risposta multipla per ciascuna prova riguardanti la conoscenza di livello 3 della prova.
b) Parte C2 - esame specifico.
Essa comprende un numero di 20 domande riguardanti l’applicazione della prova e così suddivise: 15 domande a risposta multipla e 5 domande aperte che riguardano il principio specifico del metodo.
c) Parte C3 - esame pratico.
Essa comprende la stesura di una procedura che deve descrivere i parametri essenziali e le precauzioni da osservare nell’applicazione della prova.
La durata massima prevista per l’insieme delle parti C1 e C2 è di 4 ore, per la parte C3 il tempo massimo concesso è di altre 4 ore.
Per ottenere la certificazione il candidato deve superare entrambi le prove, di base e di metodo che sono valutati separatamente.
Le prove scritte a risposta multipla sono valutate in centesimi come percentuale delle risposte esatte rapportate al totale delle domande.
La valutazione finale dell’esame di metodo sarà calcolato come di seguito descritto.
La valutazione delle domande aperte deve essere eseguita assegnando un punteggio in centesimi a ciascuna domanda valutando la forma e la presentazione della risposta ed eseguendo, alla fine, la media.
Anche la valutazione della procedura deve essere esaminata e valutata in centesimi tenendo conto della completezza, dell’adeguatezza della tecnica di esame, della qualità del contenuto, della chiarezza e della forma.
Nm = (Nc1 + Nc2 + Nc3) / 3 dove : Nc1 è la valutazione della parte C1 dell’esame
Nc2 è la valutazione della parte C2 dell’esame Nc3 è la valutazione della parte C3 dell’esame
Per superare l’esame il candidato deve ottenere una valutazione di almeno 70/100 in ciascuna delle parti ed una valutazione finale di almeno 70/100.
Al termine delle prove deve essere compilato un verbale d’esame per ogni singolo candidato che ne documenti lo svolgimento, le valutazioni e l’esito.
Un candidato che non supera l’esame deve attendere non meno di trenta giorni per potersi ripresentare; se è stato escluso per motivi fraudolenti deve attendere almeno un anno.
Il candidato che abbia ottenuto una valutazione complessiva di 70/100 ma che in una parte sia inferiore al valore minimo previsto potrà ripetere una sola volta, la parte d’esame non superata non prima di un mese ed entro i dodici mesi successivi.
Un candidato che non superi la ripetizione deve rifare l’esame per intero.
Al completamento degli esami la Commissione d’esame si riunisce per stilare il rapporto finale d’esame che dovrà essere controfirmato da tutti i componenti della Commissione d’esame e dal Responsabile del centro.
Il rapporto finale dovrà essere inviato dal Responsabile del centro al Comitato Tecnico di Certificazione Personale per l’approvazione e il rilascio dei certificati proposti.
8. RILASCIO E VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE 8.1. RILASCIODELLACERTIFICAZIONE
Sulla base dei risultati degli esami di qualifica il BVI provvede direttamente all’emissione dei certificati e dei tesserini corrispondenti.
8.2. RICONOSCIMENTODICERTIFICATIACCREDITATI
Qualora un’Organizzazione, già certificata da un altro Organismo, accreditato da un Ente indipendente e riconosciuto, presenti domanda di certificazione, il BVI si riserva di accettare la domanda previa analisi della congruenza e corrispondenza dei riferimenti tecnici normativi adottati dall’Organismo di Certificazione di provenienza con quelli del BVI; accolta la domanda il BVI verificherà la completezza della documentazione presentata e la conformità ai requisiti previsti per la certificazione e sottoporrà la pratica alla decisione del Comitato di Certificazione del Personale.
A completamento con esito favorevole dell’attività sopra riportata e previa convalida da parte del Comitato di Certificazione del Personale, è rilasciata al richiedente la certificazione.
Il contratto tra il BVI e il richiedente è gestito con le stesse modalità riportate nel presente, in funzione della specifica richiesta.
8.3. VALIDITA’DELLACERTIFICAZIONE
Il periodo di validità del certificato emesso dal BVI è di cinque anni salvo eventuale revoca.
La competenza dell’eventuale revoca è esclusivamente del BVI.
La validità della certificazione emessa nei periodi suddetti è vincolata:
- al corretto comportamento professionale del personale qualificato;
- al mantenimento dei requisiti di idoneità fisica del personale ai fini delle specifiche attività di controllo;
- alla continuità del rapporto di lavoro degli operatori certificati presso l’Organizzazione che ha richiesto ed ottenuto la certificazione.
8.4. PROLUNGAMENTODELLAVALIDITÀ
La validità di un Certificato di qualificazione emesso può essere prolungata, su specifica richiesta dell’Organizzazione, per ulteriori cinque anni nei limiti del campo di validità della qualificazione iniziale, purché sussistano le condizioni di cui al capitolo 9 ed il candidato dimostri:
a) di aver superato l’ultimo esame annuale di acutezza visiva;
b) di aver svolto in modo soddisfacente la propria attività senza interruzioni significative nel metodo per il quale è certificato con eventuale ulteriore prova pratica qualora sia richiesta dalla norma di riferimento prevista.
A buon esito delle verifiche di cui sopra, il BVI concede il prolungamento della validità emettendo direttamente un nuovo Certificato di qualificazione per la norma di riferimento.
Il personale certificato può usufruire di un prolungamento della validità secondo quanto specificato al presente paragrafo per una sola volta dopo la prima scadenza.
Qualora non siano rispettate le condizioni per il rinnovo, la persona certificata deve seguire le prove previste per la ricertificazione secondo quanto previsto dal seguente Regolamento.
9. ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE
L’Organizzazione che impiega il personale certificato può richiedere in qualsiasi momento al BVI l’estensione delle proprie certificazioni a nuovi prodotti o a nuove tipologie di controllo.
Nei casi in oggetto saranno eseguite in linea di principio prove scritte di carattere specifico e prove pratiche su campioni rappresentativi dei nuovi prodotti, materiali, e apparecchiature di controllo.
10. RICERTIFICAZIONE
Alla scadenza di ogni secondo periodo di validità (ogni dieci anni), la certificazione deve essere rinnovata presso il Centro di esame BVI per un nuovo periodo di 5 anni sulla base dei requisiti espressi dal regolamento di BVI.
Il richiedente deve soddisfare le condizioni già previste per il prolungamento della validità e deve superare un esame pratico presso un Centro d’esame BVI per la qualificazione del personale addetto alle prove non distruttive sulle strutture civili (calcestruzzo e muratura) e sui beni culturali ed architettonici.
In alternativa i candidati di livello 3 potranno ottemperare ai requisiti di un sistema strutturato a punteggio descritto nel prospetto F.
PROSPETTO F
Punto Attività Punti per
attività
Massimo dei punti per anno
Massimo dei punti per 5
anni 1
Iscrizioni ad associazioni di settore, partecipazioni a seminari, simposi, conferenze e/o corsi sulle PND e relative scienze e tecnologie
1 3 8 a)
2.1 Partecipazione a comitati internazionali e nazionali
di normazione 1 3 8 a)
2.2 Coordinamento di comitati di normazione 1 3 8 a), b)
3.1 Partecipazione alle riunioni di altri comitati sulle PND 1 3 8 a) 3.2 Coordinamento delle riunioni di altri comitati sulle
PND 1 3 8 a), b)
4.1 Partecipazione alle riunioni dei gruppi di lavoro PND 1 5 15 a)
4.2 Coordinamento dei gruppi di lavoro PND 1 5 15 a), b)
5.1 Relazioni o pubblicazioni tecnico-scientifiche sulle
PND 3 6 20 c), d)
5.2 Lavoro di ricerca pubblicato sulle PND 3 6 15 c), d)
5.3 Attività di ricerca sulle PND 3 6 15 c), d)
6 Istruttore tecnico PND (per 2 ore) e/o esaminatore
PND (per esame) 1 10 30 d)
7.1 Responsabilità di una metodologia di prova PND
presso un centro d’esame (per ogni anno completo) 10 10 40 d)
7.2 Trattamento di controversie relative a clienti 1 5 15 d)
7.3 Sviluppo applicazioni PND 1 5 15 d)
a) Numero massimo dei punti per le attività da 1 a 4 = 20
b) Punti da attribuire sia per il coordinamento sia per la partecipazione
c)
Se gli autori sono più di uno, l’autore principale deve definire i punteggi per gli altri autori
d)
Numero massimo di punti per le attività descritte nelle attività 5 e 6 = 30 e per l’attività 7 = 50
Per essere idoneo alla ricertificazione:
- si deve accumulare un minimo di 70 punti durante i cinque anni di validità del certificato;
- è accettato un massimo di 25 punti ad anno.
Il candidato deve presentare prova di conformità ai criteri del PROSPETTO F come segue:
- ordine del giorno e lista dei partecipanti alle riunioni indicate nei punti da 1 a 4;
- breve descrizione della ricerca e sviluppo indicati nel punto 5;
- riferimenti alle pubblicazioni tecniche-scientifiche indicate nel punto 5;
- riepilogo dell’addestramento fornito indicato nel punto 6;
- per ciascun certificato, si dovrà evidenziare l’attività professionale indicata nel punto 7.
11. ANNULLAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 11.1.
BVI può esercitare attività di monitoraggio o controllo sull’operato del personale qualificato nell’ambito di sue attività istituzionali quali:
- sorveglianza presso cantieri ed officine di produzione;
- certificazione o visite periodiche sui sistemi di qualità aziendali secondo le norme della serie UNI EN ISO 9000;
- certificazione o visite periodiche sui prodotti regolamentati in regime cogente (es.: Direttive CE);
- attività di certificazione industriali di terza parte.
Nell’ambito di tali attività, BVI può procedere all’annullamento di certificati di personale qualificato qualora:
- venga riscontrato che le condizioni di cui al capitolo 11 non sono soddisfatte;
- a seguito di evidenze oggettive documentate che testimonino l’incapacità del personale qualificato di mantenere la qualità di esecuzione dimostrata in sede di qualificazione.
BVI può altresì procedere all’annullamento di certificati di personale qualificato per morosità nei pagamenti delle prestazioni verso BVI stesso.
11.2.
L'avvenuto annullamento del Certificato sarà notificato per iscritto con lettera raccomandata all'Organizzazione ed implicherà la relativa cancellazione della persona in questione dall’elenco di cui al capitolo 16.
L’Organizzazione cui venga annullata la certificazione deve restituire a BVI il relativo certificato.
L’Organizzazione che dopo l’annullamento intenda nuovamente accedere alla certificazione, dovrà presentare una nuova domanda seguendo l’intero iter.
11.3.
L’Organizzazione certificata non potrà far uso del/i Certificato/i e sue/loro copie quando la certificazione stessa sia annullata.
12. ELENCO DEL PERSONALE CERTIFICATO
BVI tiene a disposizione dei richiedenti, l’elenco delle Organizzazioni che hanno ottenuto la certificazione del proprio personale.
Tale elenco contiene:
- la ragione sociale dell’Organizzazione;
- il nome del personale certificato in corso di validità con relativa data di scadenza, livello e metodo delle qualificazioni rilasciate;
Qualora l’Organizzazione sia una persona fisica che ha espresso esplicito consenso al fine del trattamento dei propri dati personali, l’elenco, in luogo della ragione sociale, riporta cognome, nome ed indirizzo della stessa e la scadenza del Certificato.