• Non ci sono risultati.

Decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2001

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2001"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347

"Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2001

Art. 3.

Disposizioni in materia di equilibrio dei presidi ospedalieri e di sperimentazioni gestionali

6. All'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizza" sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano";

b) al comma 2 le parole: "e' proposto dalla regione interessata" sono sostituite dalle seguenti: "e' adottato dalla regione o dalla provincia autonoma interessata".

(2)

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, copia dei programmi di sperimentazione aventi ad oggetto i nuovi modelli gestionali adottati sulla base dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sulla base della normativa regionale o provinciale disciplinante la materia. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente ai predetti Ministeri, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, una relazione sui risultati conseguiti con la sperimentazione, sia sul piano economico sia su quello della qualita' dei servizi.

Riferimenti

Documenti correlati

1. Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad

La Val d’Aosta e le Province Autonome di Bolzano e Trento sono invitate a fornire elementi utili alla comprensione di eventuali difficoltà tecniche che impediscono

e) elabora pareri e proposte alla Commissione nazionale sulle materie di propria competenza. Il Comitato di garanzia è nominato con provvedimento del Presidente della

SANCISCE INTESA ai sensi, dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 2173, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante

a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera

tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato A) parte

• al comma 9: “L’eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a

1. Il compimento delle attività formative disciplinate dalla normativa vigente è misurato mediante crediti formativi. I criteri per l assegnazione dei crediti alle attività