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OGGETTO: STIPULA CONVENZIONI CON L'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "G. FUMAGALLI" DI CASATENOVO PER TIROCINI CURRICULARI.

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(1)

Sistema Socio Sanitario

R e g i o n e L o m b a r d i a ATS B r i a n z a

PUBBLICATO ALL'ALBO ON-LINE IL

2 8 SET 2021

Decreto n. fj 1 0 **e'

24 SET. 2021

O G G E T T O : S T I P U L A C O N V E N Z I O N I C O N L ' I S T I T U T O P R O F E S S I O N A L E DI STATO

" G . F U M A G A L L I " DI C A S A T E N O V O P E R T I R O C I N I C U R R I C U L A R I .

I L D I R E T T O R E G E N E R A L E - Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5199 del 7.09.2021

A C Q U I S I T I i pareri favorevoli del Direttore Sanitario

del Direttore Socio Sanitario

del Direttore Amministrativo D o t t . s s a T e r e s a F o i n i

(2)

P R E M E S S O che tra l'Istituto Professionale di stato " G . Fumagalli" di Casatenovo e questa Agenzia sono intercorse intese onde procedere alla stipula di "Convenzioni P.C.T.O. (ex alternanza scuola/lavoro);

R I L E V A T O che numero, periodi e sedi dei tirocini saranno concordati fra le parti, compatibilmente con la concreta realtà organizzativa aziendale e le risorse umane e strumentali nel tempo disponibili;

V I S T I gli schemi di convenzione, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

P R E C I S A T O che le convenzioni, che verranno sottoscritte digitalmente dalla Parti, hanno validità dalla data di sottoscrizione alla data della conclusione del tirocinio indicata nel progetto formativo individuale, comprese le eventuali sospensioni o proroghe;

SU PROPOSTA del Responsabile dell' UOC Affari Generali e Legali;

DATO A T T O che il solo onere a carico dell'Agenzia conseguentemente all'adozione della presente delibera è l'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo pari a € 32,00=;

E V I D E N Z I A T O di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore dell'U.O.C Economico Finanziario per la registrazione dell'onere di € 32,00= al conto n.

490.030.080 "Bolli e valori bollati" del Bilancio Sanitario 2021 ;

- l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile dell'Unità Organizzativa proponente;

- l'attestazione di regolarità contabile da parte del Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario;

riportate in calce al presente provvedimento;

per le motivazioni indicate in premessa:

- di disporre la stipula di convenzioni per lo svolgimento di tirocini curriculari con l'Istituto Professionale di Stato " G . Fumagalli" di Casatenovo;

- di precisare che le convenzioni, i cui schemi sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, hanno validità dalla data di sottoscrizione alla data della conclusione del tirocinio indicata nel progetto formativo individuale, comprese le eventuali sospensioni o proroghe;

- di dare atto che è a carico di questa Agenzia l'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo pari a € 32,00;

- di dare atto, come indicato dal Direttore della U.O.C. Economico Finanziario, della registrazione dell'onere di € 32,00= al conto n. 490.030.080 "Bolli e valori bollati" del Bilancio Sanitario 2021;

V I S T E :

D E C R E T A

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- di incaricare l'UOC Affari Generali e Legali degli adempimenti legati al perfezionamento delle convenzioni di cui trattasi;

- di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della L . R . n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L . R . n. 23/2015, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L . R . n. 33/2009, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;

- di disporre l'invio del presente decreto alle Unità Organizzative interessate.

3

(4)

ATTESTAZIONE D I REGOLARITÀ' TECNICA E C O N T A B I L E U.O. PROPONENTE: U O C A F F A R I G E N E R A L I E L E G A L I

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

I L D I R E T T O R E

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:

Bilancio anno.

Impegno:

Sanitario

Socio Sanitario Integrato (ASSI)

Conto n.: Impc «lo:

II D I R E T T O R E FF Verònica Comi)

/

Sociale

N O T E :

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARIA e MEPA U.O. PROPONENTE: U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche

• S i attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Innovazione Acquisti ( A R I A ) S.p.A. di cui alla L . R . n. 6 del 03.04.2019

• S i attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( M E P A ) di cui all'art. 11 D P R 101/2002 ovvero è presente ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e particolari dell'Azienda.

I L D I R E T T O R E (Leonardo Sferrazza Papa)

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Copia del presente decreto è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Agenzia per la durata di giorni quindici consecutivi dal al inclusi.

Monza, lì Il Funzionario addetto

4

(5)

M i n i s t e r o d e l l ' I s t r u z i o n e - U f f i c i o S c o l a s t i c o R e g i o n a l e p e r l a Lombardia I s t i t u t o P r o f e s s i o n a l e di S t a t o per i S e r v i z i " G R A Z I E L L A F U M A G A L L I "

Via della Misericordia, 4 - 23880 CASATENOVO (LC)

T E L . 039 9205385 PEO:lcrc02000l@istruzione.itPEC:lcrc02000l(aDec.istruzione.it C.F.94024420138Sito Web: www.istitutOEraziellafumagalli.edu.itC.M.LCRC02000LC.U. UFG6KN

Prot. n.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - CONVENZIONE INDIVIDUALE D I TIROCINIO VISTO:

• l'art. 1 D. Lgs. 77/05, per il quale l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

• la legge 13 luglio 2015 n.107, a r t . l , commi 33-43, per la quale i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scola- stica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

• il D. Lgs. 9 aprile 2008 n .81 - Testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, e successive modifiche;

• la D.G.R.n. 825 del 25/10/2013 e il DDUO n. 10031 del 5/11/2013 - Indirizzi regionali in ma- teria di tirocini aggiornata dalla DGR 17/01/2018 n. 7763 e del DDG XXX;

• il D.I. n. 195 del 03/11/2017- Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli stu- denti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola- lavoro.

TRA

L'Istituto Professionale di Stato per i Servizi G. Fumagalli, con sede a Casatenovo in via Misericordia n.4 codice fiscale 94024420138 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Dirigente Scolastico Renzo Izzi nato a Formia il 21/09/1974 codice fiscale ZZIRNZ74P21D708M

E

Agenzia di Tutela della Salute (ATS Brianza)

con sede legale in Monza, viale Elvezia n. 2, codice fiscale/Partita IVA 09314190969 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Dr. Scarcella Carmelo nato a Brescia ( B S ) il 12/06/1956, c.f. SCRCML56H12B1570

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(6)

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Il Soggetto Ospitante Agenzia di Tutela della Salute (ATS Brianza) si impegna ad accogliere per lo svolgimento di un tirocinio curriculare a titolo gratuito, presso le proprie strutture, su proposta del Sog- getto Promotore lo studente PORTA GIULIA

Art. 2.

1. L'accoglimento dello studente per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro.

2. L'accoglimento dello studente minorenne non fa acquisire allo stesso la qualifica di "lavoratore minore"

di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

3. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore ex art. 2 comma 1 lettera a) decreto citato.

4. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del percorso in alternanza scuola-lavoro di ciascun allievo sono definiti dal Progetto Formativo Individuale, coerente con il curricolo del percorso di istruzione, che costituisce parte integrante della presente Convenzione ed è sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

5. La titolarità della progettazione formativa e della certificazione delle acquisizioni è del Soggetto promotore.

Art. 3.

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate congiuntamente da un Tutor Scolastico, nominato dal soggetto promotore, e dal un Tutor Aziendale, designato dalla struttura ospitante.

I tutor sono individuati nel Progetto Formativo; ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio.

2. Il Tutor Scolastico svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo, assicurando il monitoraggio del progetto. Verifica il rispetto da parte del soggetto ospitante di quanto indicato nella presente convenzione e nel progetto formativo, con riguardo altresì alle misure di prevenzione e protezione. Il Tutor Scolastico predispone una relazione finale da sottoporre al Consiglio di classe ai fini della valutazione dell'esperienza.

3. Il Tutor Aziendale è responsabile dell'inserimento del tirocinante nel luogo di lavoro, lo accoglie e lo affianca durante l'esperienza, fornisce informazione/formazione sui rischi specifici aziendali. Il Tutor Aziendale garantisce il rispetto dello specifico piano formativo, anche per quanto concerne la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e fornisce al Tutor Scolastico informazioni utili per la valutazione dell'esperienza.

Art. 4

1. Obblighi del tirocinante. Durante lo svolgimento del percorso il tirocinante è tenuto a:

a) svolgere le attività previste dal Progetto Formativo individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;

b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni interne, istruzioni, prescrizioni previste a tal scopo;

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a procedimenti amministrativi e processi organizzativi, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;

d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza;

e) rispettare il protocollo Anti-Covid 19 emanato dalla struttura ospitante.

Art. 5

1. Garanzie assicurative: il soggetto promotore assicura il beneficiario del percorso in alternanza scuola- lavoro contro gli infortuni sul lavoro e in itinere presso ITNAIL nella gestione per conto di cui all'articolo 190 comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché per la responsabilità

(7)

civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento alla Compagnia assicurativa facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico di informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008; si rimanda al progetto

formativo individuale nella sezione "Formazione in materia di salute e sicurezza" per gli accordi specifici tra le parti.

3. "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41D.Lgs. 81/08: Il soggetto ospitante si impegna ad evitare che il tirocinante sia chiamato ad effettuare prestazione lavorativa soggetta a sorveglianza sanitaria (rischi da contagio, sollevamento carichi, videoterminali ecc.)

Art. 6

Durata della convenzione La presente convenzione sottoscritta in forma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 179/2012 convertito in legge n.

221/2012 e smi:

• ha validità dalla data di sottoscrizione alla data della conclusione del tirocinio indicata nel progetto formativo individuale, comprese le eventuali sospensioni o proroghe;

• è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente;

• è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale da ATS Brianza (Autorizzazione n. 162 del 28 gennaio 2016)

Sono cause di recesso per ciascuna delle parti i seguenti casi:

a) comportamento del tirocinante tale da far venire meno le finalità del proprio progetto formativo;

b) il soggetto ospitante non rispetta i contenuti del progetto formativo o non consente l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante. Il recesso riferito al singolo dovrà essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta e avrà effetto immediato

Sono cause di sospensione del tirocinio la malattia e l'astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente, o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Casatenovo,

Soggetto Promotore Soggetto Ospitante Istituto G. Fumagalli

Il Dirigente Scolastico

Renzo Izzi Il Legale rappresentante

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M i n i s t e r o d e l l ' I s t r u z i o n e - U f f i c i o S c o l a s t i c o R e g i o n a l e p e r l a Lombardia I s t i t u t o P r o f e s s i o n a l e di S t a t o per i S e r v i z i " G R A Z I E L L A F U M A G A L L I "

Via della Misericordia, 4 - 23880 CASATENOVO (LC)

T E L . 039 9205385 PEO:lcrc02000l(aistruzione.itPEC:lcrc02000ligiDec.istruzione.it CF.94024420138Sito Web: www.istitutoRraziellafumagalli.edu.itC.M.LCRC02000LC.U. UFG6KN

Prot. n.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - CONVENZIONE INDIVIDUALE DI T I R O C I N I O VISTO:

• l'art. 1 D. Lgs. 77/05, per il quale l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

• la legge 13 luglio 2015 n.107, a r t i , commi 33-43, per la quale i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scola- stica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

• il D. Lgs. 9 aprile 2008 n .81 - Testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, e successive modifiche;

• la D.G.R.n. 825 del 25/10/2013 e il DDUO n. 10031 del 5/11/2013 - Indirizzi regionali in ma- teria di tirocini aggiornata dalla DGR 17/01/2018 n. 7763 e del DDG XXX;

• il D.I. n. 195 del 03/11/2017- Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli stu- denti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola- lavoro.

TRA

L'Istituto Professionale di Stato per i Servizi G. Fumagalli, con sede a Casatenovo in via Misericordia n.4 codice fiscale 94024420138 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Dirigente Scolastico Renzo Izzi nato a Formia il 21/09/1974 codice fiscale ZZIRNZ74P21D708M

E

Agenzia di Tutela della Salute (ATS Brianza)

con sede legale in Monza, viale Elvezia ,n 2, codice fiscale/Partita IVA 09314190969 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Dr. Scarcella Carmelo nato a Brescia ( B S ) il 12/06/1956, c.f. SCRCML56H12B1570

(10)

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Il Soggetto Ospitante Agenzia di Tutela della Salute (ATS Brianza) si impegna ad accogliere per lo svolgimento di un tirocinio curriculare a titolo gratuito, presso le proprie strutture, su proposta del Soggetto Promotore lo studente GUARINO NADIA

Art. 2.

1. L'accoglimento dello studente per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro.

2. L'accoglimento dello studente minorenne non fa acquisire allo stesso la qualifica di "lavoratore minore"

di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

3. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore ex art. 2 comma 1 lettera a) decreto citato.

4. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del percorso in alternanza scuola-lavoro di ciascun allievo sono definiti dal Progetto Formativo Individuale, coerente con il curricolo del percorso di istruzione, che costituisce parte integrante della presente Convenzione ed è sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

5. La titolarità della progettazione formativa e della certificazione delle acquisizioni è del Soggetto promotore.

Art. 3.

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate congiuntamente da un Tutor Scolastico, nominato dal soggetto promotore, e dal un Tutor Aziendale, designato dalla struttura ospitante.

I tutor sono individuati nel Progetto Formativo; ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio.

2. Il Tutor Scolastico svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo, assicurando il monitoraggio del progetto. Verifica il rispetto da parte del soggetto ospitante di quanto indicato nella presente convenzione e nel progetto formativo, con riguardo altresì alle misure di prevenzione e protezione. Il Tutor Scolastico predispone una relazione finale da sottoporre al Consiglio di classe ai fini della valutazione dell'esperienza.

3. Il Tutor Aziendale è responsabile dell'inserimento del tirocinante nel luogo di lavoro, lo accoglie e lo affianca durante l'esperienza, fornisce informazione/formazione sui rischi specifici aziendali. Il Tutor Aziendale garantisce il rispetto dello specifico piano formativo, anche per quanto concerne la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e fornisce al Tutor Scolastico informazioni utili per la valutazione dell'esperienza.

Art. 4

1. Obblighi del tirocinante. Durante lo svolgimento del percorso il tirocinante è tenuto a:

a) svolgere le attività previste dal Progetto Formativo individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;

b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni interne, istruzioni, prescrizioni previste a tal scopo;

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a procedimenti amministrativi e processi organizzativi, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;

d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza;

e) rispettare il protocollo Anti-Covid 19 emanato dalla struttura ospitante.

Art. 5

1. Garanzie assicurative: il soggetto promotore assicura il beneficiario del percorso in alternanza scuola- lavoro contro gli infortuni sul lavoro e in itinere presso l'INAIL nella gestione per conto di cui all'articolo 190 comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

(11)

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento alla Compagnia assicurativa facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico di informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008; si rimanda al progetto

formativo individuale nella sezione "Formazione in materia di salute e sicurezza" per gli accordi specifici tra le parti.

3. "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41D.Lgs. 81/08: Il soggetto ospitante si impegna ad evitare che il tirocinante sia chiamato ad effettuare prestazione lavorativa soggetta a sorveglianza sanitaria (rischi da contagio, sollevamento carichi, videoterminali ecc.)

Art. 6

Durata della convenzione La presente convenzione sottoscritta in forma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 179/2012 convertito in legge n.

221/2012 e smi:

• ha validità dalla data di sottoscrizione alla data della conclusione del tirocinio indicata nel progetto formativo individuale, comprese le eventuali sospensioni o proroghe;

• è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente;

• è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale da ATS Brianza (Autorizzazione n. 162 del 28.01.2016);

Sono cause di recesso per ciascuna delle parti i seguenti casi:

a) comportamento del tirocinante tale da far venire meno le finalità del proprio progetto formativo;

b) il soggetto ospitante non rispetta i contenuti del progetto formativo o non consente l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante. Il recesso riferito al singolo dovrà essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta e avrà effetto immediato

Sono cause di sospensione del tirocinio la malattia e l'astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente, o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Casatenovo,.

Soggetto Promotore Soggetto Ospitante Istituto G. Fumagalli

Il Dirigente Scolastico

Renzo Izzi Il Legale rappresentante

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