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Diritto annuale camerale: ecco gli importi per l anno Diario quotidiano del 7 giugno 2017

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Diritto annuale camerale: ecco gli importi per l’anno 2017 - Diario quotidiano del 7 giugno 2017

Pubblicato il 7 giugno 2017

1) Diritto camerale: ecco gli importi per l’anno 2017 2) La Consulta conferma la debenza dell’aggio

3) In arrivo gli incentivi fiscali sugli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici 4) Semplificazioni per progetti di Social Innovation

5) Esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail-in 6) Cartolarizzazione di crediti

7) Diritto annuale: la CCIAA possono aumentare fino ad una massimo del 20% anche per l’anno 2017

8) Pignoramento non preceduto da cartella esattoriale

9) Compravendite immobiliari al “top” a Firenze, Genova, Milano e Roma

10) Ecco le anomalie nei dati degli studi di settore sul triennio 2013-2015: arrivano le nuove tipologie di comunicazioni per la compliance

1) Diritto annuale camerale: ecco gli importi per l’anno 2017

2) La Consulta conferma la debenza dell’aggio

3) In arrivo gli incentivi fiscali sugli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici 4) Semplificazioni per progetti di Social Innovation

5) Esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail-in 6) Cartolarizzazione di crediti

7) Diritto annuale: la CCIAA possono aumentare fino ad una massimo del 20% anche per l’anno 2017

8) Pignoramento non preceduto da cartella esattoriale: decide la Commissione tributaria 9) Compravendite immobiliari al “top” a Firenze, Genova, Milano e Roma

10) Ecco le anomalie nei dati degli studi di settore sul triennio 2013-2015: arrivano le nuove

(2)

tipologie di comunicazioni per la compliance

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1) Diritto annuale camerale: ecco gli importi per l’anno 2017

Riduzione del diritto annuale delle Camere di Commercio fino al 50% per l’anno 2017, salvo aumenti del 20% di cui al successivo punto 7) del presente diario, più sotto….

Il Servizio “Tuttocamere” mette in evidenza che il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota Prot. 359584 del 15 novembre 2016, si è pronunciato sugli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2017 devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.

Tuttavia, sarà necessario anche tenere conto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 maggio 2017, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che, al contrario autorizza l’incremento del diritto annuale dovuto a 79 Camere di Commercio (si veda nell’Allegato A del citato decreto 22.05.2017) fino al 20% già dal 2017 e, in particolare, per il triennio 2017/2018/2019.

Come è noto, l’articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante

“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”), ha previsto, nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio, da un 35% per l’anno 2015, fino al 50% per l’anno 2017.

Tale riduzione è stata peraltro confermata dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n.

219, concernente “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.

124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.

Dunque, per l’anno 2017, l’importo del diritto annuale, di cui all’art. 18 della L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, sarà ridotto del 50%.

Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato è necessario che le medesime applichino al fatturato 2016 le aliquote definite con il D.I. 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% successivamente arrotondati.

In base alla normativa citata in precedenza, gli importi del diritto annuale per l’anno 2017 sono determinati in base alle tabelle che seguono, già ridotte del 50%.

IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA

IMPRESE INDIVIDUALI (art. 2, commi 1 e 2, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA Importo da pagare

(3)

Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

44,00

Imprese individuali iscritte nella Sezione

ordinaria del R.I. 100,00

SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA SOGGETTI REA (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA Importo da pagare

Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico

Amministrativo) 15,00

ALTRI SOGGETTI (art. 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA Importo da pagare

Imprese con ragione di società semplice

agricola 50,00

Imprese con ragione di società semplice non

agricola 100,00

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 5 dicembre 2013, Prot. 0201237, ha precisato che, ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, devono essere considerate “agricole” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese relative alle “imprese agricole/imprenditori agricoli”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “società agricola”.

IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL’ESTERO

IMPRESE ESTERE (art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA Importo da pagare

Imprese con sede principale all’estero che hanno in Italia unità locali e/o sedi secondarie (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995)

55,00

UNITA’ LOCALI E SEDI SECONDARIE

UNITA’ LOCALI E SEDI SECONDARIE (art. 5, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)

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TIPO DI IMPRESA Importo da pagare Nuove unità locali appartenenti ad imprese già

iscritte nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

8.80

Nuove unità locali appartenenti ad imprese

individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. 20,00 Nuove unità locali delle imprese con ragione di

società semplice agricola 10,00

Nuove unità locali delle imprese con ragione di

società semplice non agricola 20,00

Nuove unità locali di società tra avvocati (art. 16,

comma 2, D.Lgs. n. 96/2001) 20,00

Unità locali o sedi secondarie di società

cooperative, consorzi, GEIE, società di persone e società di capitali, Aziende speciali, ecc.

20,00

FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE

Le imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle indicate sopra nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 (quali: Società di persone, Società cooperative e Consorzi con attività esterna, GEIE, Società di capitali, Aziende speciali), versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, applicando al fatturato dell’esercizio 2016, le aliquote definite, da ultimo, con il decreto interministeriale 21 aprile 2011 (art. 3, comma 1), per scaglioni di fatturato, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali. Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il già richiamato criterio.

Ecco di seguito, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli.

SCAGLIONI DI FATTURATO E ALIQUOTE

Scaglioni di fatturato

Da Euro A Euro Aliquote

1 0 100.000,00 200,00 €

in misura fissa

2 100.001,00 250.000,00 0,015%

3 250.001,00 500.000,00 0,013%

4 500.000,00 1.000.000,00 0,010%

(5)

5 1.000.001,00 10.000.000,00 0,009%

6 10.000.001,00 35.000.000,00 0,005%

7 35.000.001,00 50.000.000,00 0,003%

8 50.000.001,00 e oltre

0,001%

fino ad un massimo di 40.000 €

La misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato di 200,00 euro, da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale, è soggetta, alla conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che, per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a 100,00 euro.

Anche per l’importo massimo da versare, indicato nella tabella in 40.000,00 euro, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che, in nessun caso, l’importo da versare sarà superiore e 20.000,00 euro.

Novità dal Decreto del Mise 22 maggio 2017

Per le novità (incremento fino al 20% per 79 CCIAA per il triennio 2017/2018/2019) derivanti da tale nuovo decreto si rimanda alla lettura del successivo punto 7) del Diario quotidiano odierno.

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2) La Consulta conferma la debenza dell’aggio

Con l’ordinanza n. 129-2017 il compenso dovuto per il servizio di riscossione supera nuovamente la prova di costituzionalità. Le Commissioni tributarie provinciali di Cagliari, Roma e Milano avevano dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modifiche, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione. La Consulta ha ritenuto manifestamente inammissibili le questioni poste sostenendo, nel caso della CTP di Cagliari, la carenza e contraddittorietà della motivazione con riferimento all’identificazione dell’oggetto di giudizio e, nel caso delle Commissioni tributarie provinciali di Roma e Milano, la carenza nella descrizione della vicenda cui si riferiscono e nella motivazione in punto di rilevanza.

(Corte Costituzionale, Ordinanza n. 129 del 26/05/2017)

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3) In arrivo gli incentivi fiscali sugli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici In arrivo gli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione.

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Come si evince dal dossier della Camera dei deputati del 30 maggio 2017, con il D.L. 50/2017, in conversione in legge, si inserisce l’articolo 57-bis, che, innanzitutto, prevede l’attribuzione di un credito di imposta, a decorrere dal 2018, in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell’1% quelli, di analoga natura, effettuati nell’anno precedente. Il credito d’imposta – che è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria – è pari al 75%

del valore incrementale degli investimenti effettuati, innalzato al 90% nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative.

La definizione delle modalità e dei criteri di attuazione è demandata ad un DPCM, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato. Agli eventuali adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Il credito di imposta è concesso nel limite massimo di spesa stabilito annualmente con il DPCM che ripartisce le risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione fra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico (art. 1, co. 4, primo periodo, della L. 198/2016). Con il medesimo DPCM si stabiliscono, altresì, i criteri di ripartizione dell’onere a carico di ciascuna amministrazione. Le risorse destinate al credito di imposta sono iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del MEF e trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio”.

Inoltre, prevede l’emanazione – con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria – di un bando annuale per l’assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione, il cui scopo è favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell’identità femminile (sub.

0.57.056.1), e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell’uso delle tecnologie digitali.

I contributi sono concessi nel limite massimo di spesa stabilito annualmente con il DPCM che stabilisce la ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai diversi interventi di competenza (art. 1, co. 6, della L. 198/2016).

Per lo svolgimento delle attività amministrative inerenti entrambe le previsioni, si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con le previsioni introdotte si disciplinano gli ambiti oggetto della delega recata dall’art. 2, co. 2, lett. h), i) e n), della L. 198/2016, per la quale i termini di esercizio sono scaduti.

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4) Semplificazioni per progetti di Social Innovation

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Aggiunta la norma che autorizza il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a trasferire alle pubbliche amministrazioni nell’ambito delle “regioni meno sviluppate”, a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la proprietà intellettuale dei progetti di Social Innovation, nonché la proprietà dei beni strumentali e delle attrezzature realizzati e acquisiti nell’ambito degli stessi, e la relativa gestione e utilizzazione.

Questo si è reso possibile con il D.L. 50/2017, in conversione in legge, dossier della Camera dei deputati del 30 maggio 2017.

Lo scopo dichiarato è quello di consentire il più adeguato ed efficace sviluppo, nonché la completa realizzazione, dei progetti.

Per i medesimi fini, dispone, altresì, che il MIUR prosegue, previa verifica, nel trasferimento dei fondi ai soggetti attuatori per le attività e gli investimenti già realizzati.

Infine, si prevede che le disposizioni attuative dei previsti trasferimenti, emanate dal MIUR, devono ispirarsi a principi di semplificazione per la gestione contabile e finanziaria dei fondi destinati ai progetti, nonché regolamentare in termini più efficaci e celeri le modalità e i termini di conclusione e gestione degli stessi progetti.

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5) Esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail-in

Il D.L. 50/2017 (in conversione in legge, dossier Camera dei deputati del 30 maggio 2017) modificando la disciplina delle forme pensionistiche complementari (D.Lgs. n. 252 del 2005) dispone che non sono ammesse azioni dei creditori del depositario e del sub-depositario (o nell’interesse degli stessi) sulle somme di denaro (la liquidità) e sugli strumenti finanziari dei fondi pensione depositate a qualsiasi titolo presso un depositario. Tale norma estende alla liquidità dei fondi pensione quanto già previsto per la liquidità dei fondi comuni di investimento la quale (come chiarito dalla Banca d’Italia), se affidata a un depositario sottoposto a risoluzione, non può essere assoggettata a bail-in. Si veda anche la posizione della Covip che, al riguardo, ha sollecitato un intervento legislativo.

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6) Cartolarizzazione di crediti

La manovra (D.l. 50/2017, in conversione, come dossier della Camera del 30 maggio 2017) modifica anche la Legge n. 130 del 1999 sulla cartolarizzazione dei crediti.

L’inserito articolo 7.1 permette alle società cessionarie di crediti deteriorati di banche e intermediari finanziari di concedere finanziamenti volti a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto (comma 2 dell’articolo 7.1). In tale caso, la gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti concessi è affidata a una banca o un intermediario finanziario autorizzato (comma 7 dell’articolo 7.1).

Si prevede che, nell’ambito di accordi o procedure volti al risanamento ed alla ristrutturazione

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(piani di riequilibrio economico e finanziario concordati col soggetto cedente; accordi di analogo tenore stipulati ai sensi della legge fallimentare), le società di cartolarizzazione possono acquistare azioni, quote o altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente e concedere finanziamenti volti tra l’altro a rimettere in bonis i debitori ceduti. Le somme derivanti da tali azioni o strumenti partecipativi sono assimilati ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi nonché al pagamento dei costi dell’operazione (comma 3 dell’articolo 7.1). In tale ipotesi, la società di cartolarizzazione deve individuare un soggetto con i necessari requisiti di competenza e le necessarie autorizzazioni di legge, cui sono conferiti i compiti di gestione o amministrazione e i necessari poteri di rappresentanza; tale soggetto va individuato altresì nel prospetto informativo (articolo 60-bis, comma 1, lettera a)), nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori professionali.

Ove il soggetto individuato sia una banca, un intermediario autorizzato, una SIM o una SGR, la società di cartolarizzazione è tenuta a verificare la conformità dell’attività e delle operazioni compiute sia alla legge, sia a quanto previsto nel prospetto informativo (comma 8 dell’articolo 7.1)

Si consente altresì (comma 4 dell’articolo 7.1) di costituire una società veicolo avente, come esclusivo oggetto sociale, il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell’esclusivo interesse dell’operazione di cartolarizzazione, i beni posti in garanzia dei crecartolarizzati. Le somme rinvenienti dalla gestione di tali beni o diritti sono assimilate, analogamente a quanto previsto per le somme derivanti da strumenti partecipativi, ai pagamenti dei debitori, con destinazione vincolata.

Nel caso di cessione di beni unitamente ai relativi contratti di locazione finanziaria (ovvero dei rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti), la predetta società veicolo (comma 5 dell’articolo 7.1) deve essere consolidata nel bilancio di una banca, ancorché non faccia parte di un gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche operazioni di cartolarizzazione, destinata alla liquidazione una volta conclusa l’operazione. A tale società veicolo, cessionaria dei contratti, dei rapporti e dei beni oggetto di locazione finanziaria , si applica la disciplina fiscale che opera per le società che esercitano attività di locazione finanziaria. Le cessioni di immobili operate da tale società si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (articolo 35, comma 10-ter.1 del D.L. n. 223 del 2006).

È previsto uno specifico regime di pubblicità (comma 6 dell’articolo 7.1) per le cessioni di crediti effettuati da banche e intermediari finanziari ai sensi delle norme introdotte, non individuati in blocco. Dalla data della pubblicazione della notizia dell’avvenuta cessione, essa ha effetto nei confronti del debitore ceduto (articolo 1264 c.c.); le eventuali garanzie prestate, nonché le trascrizioni degli atti di acquisto dei beni in locazione finanziaria compresi nella cessione, conservano la propria validità e grado a favore del cessionario senza formalità o annotazioni.

Resta ferma la disciplina speciale, anche processuale, per i crediti ceduti.

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7) Diritto annuale: la CCIAA possono aumentare fino ad una massimo del 20% anche per l’anno 2017

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Diritto annuale: Autorizzato l’incremento per gli anni 2017, 2018 e 2019. Il Ministero dello Sviluppo, con il Decreto 22 maggio 2017, concede ad alcune camere di commercio (sono, comunque, 79 CCIAA, per la Sicilia manca Palermo (evidentemente, aveva già fruito già dagli anni precedenti dell’aumento del 20%), vi è, invece, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani) all’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%, per il finanziamento dei progetti deliberati dai diversi Consigli camerali (Ministero sviluppo economico – decreto 22 maggio 2017).

A seguito dell’istruttoria effettuata dalla Direzione generale sui singoli progetti presentati il Ministro dello sviluppo economico, valutata la rilevanza dell’interesse dei medesimi progetti nel quadro delle politiche strategiche nazionali, ha adottato il decreto 22 maggio 2017 con il quale ha autorizzato, ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, per le Camere di commercio indicate nell’allegato A) del medesimo decreto l’incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei medesimi enti camerali.

Il predetto decreto è stato inviato ai competenti Organi di controllo e sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale; resta inteso che nelle more della registrazione da parte della Corte dei conti le imprese saranno tenute a versare le misure del diritto annuale senza considerare l’incremento e provvederanno al versamento del conguaglio entro il termine previsto dal comma 6 dell’articolo unico del medesimo decreto.

Con riferimento alla documentazione inviata da codesta Unione relativa a 81 Camere di commercio, si rappresenta che è stato autorizzato l’incremento delle

misure del diritto annuale per le 79 Camere di commercio indicate nell’allegato A) del decreto 22 maggio 2017.

Tra le città (79) comprese nel suddetto Allegato A vi sono comprese:

Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Cosenza, Crotone, le CCIAA della Romagna, CCIAA Delta Lagunare, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, L’Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Lodi, Mantova, Matera, Milano, Modena, CCIAA Molise, Monza e Brianza, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Pavia, Perugia, Pescara, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, CCIAA Reggio Calabria, CCIAA Reggio Emilia, CCIAA Riviere di Liguria, Roma, Salerno, Sassari, Sondrio, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trento, Udine, Varese, Venezia Giulia, Verbania, Verona, Vibo Valentia, Viterbo.

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8) Pignoramento non preceduto da cartella esattoriale: decide la Commissione tributaria

In tema di esecuzione forzata nel settore tributario, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario.

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, si è, così, pronunciata con la sentenza n. 13913 del 5 giugno 2017. Le Sezioni Unite del giudice di legittimità hanno quindi, risolto il contrasto giurisprudenziale riguardante la competenza in materia di opposizione al pignoramento quando manca la notifica dell’atto presupposto.

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Dunque, secondo la Suprema Corte, spetta al giudice tributario decidere sulla legittimità dell’opposizione sul provvedimento di esecuzione forzata tributaria se l’atto (cartella di pagamento) non è stato notificato. In particolare, la massima Corte ritiene che il pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento integra il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario e, pertanto, rientra nel giudizio del giudice di merito (Ctp e Ctr). Sulla base di consolidata giurisprudenza, l’elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario è suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.

Nel caso di specie, Equitalia nel ricorso in cassazione si lamentava che la Ctr, nell’assegnare la competenza al giudice tributario di fronte ad un provvedimento non preceduto dalla notifica dei relativi titoli esecutivi, aveva trascurato di considerare che spetta al giudice ordinario pronunciarsi sulle controversie riguardanti gli atti di esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.

In tale scenario, i giudici con l’ermellino si sono confrontati su due orientamenti esistenti.

In base al primo, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che si assume viziato da nullità per omessa notifica degli atti presupposti, va proposta davanti al giudice tributario risolvendosi nell’impugnazione del primo atto in cui viene manifestato al contribuente l’intento di procedere alla riscossione.

Per il secondo orientamento, più recente, l’opposizione va proposta davanti al giudice ordinario poiché verrebbe impugnato un atto dell’esecuzione forzata tributaria successivo alla notifica della cartella di pagamento, senza dare rilevanza, quindi, al vizio dedotto anche se consistente nella mancata notifica della cartella di pagamento.

Per le Sezioni Unite la decisione è, invece, lineare: La competenza è sempre, e comunque, del giudice tributario

Pertanto, nella neo sentenza n. 13913/2017 viene affermata la valenza del primo orientamento sposando il principio per cui in materia di esecuzione forzata tributaria, sull’opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento viziato per omessa notifica della cartella di pagamento è competente a decidere il giudice tributario.

In conclusione, l’atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento rappresenta il primo atto in cui l’Amministrazione finanziaria rende nota al contribuente la volontà di effettuare la riscossione di un esistente credito tributario e, quindi, è un atto che rientra nella competenza delle Commissioni tributarie, ex art. 19 del Dlgs 546/1992.

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9) Compravendite immobiliari al “top” a Firenze, Genova, Milano e Roma

I trimestre 2017: nuova serie storica delle statistiche Omi. Casa, +8,6% le compravendite, al top Firenze, Genova, Milano e Roma; + 10,8% gli scambi nel settore terziario-commerciale e +12,2% nel settore produttivo.

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Online le statistiche relative alle compravendite immobiliari del periodo gennaio-marzo 2017, elaborate dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate. Prende avvio la nuova serie storica basata su più affinate procedure di estrazione, aggregazione ed elaborazione dei dati. Cambia, inoltre, il format editoriale con la pubblicazione di due distinti report: “residenziale” e “non residenziale”. Nella nota metodologica sono spiegati nel dettaglio i criteri alla base delle nuove elaborazioni.

Il mercato immobiliare italiano è ancora in crescita nei primi tre mesi del 2017. Il settore delle abitazioni, sebbene a ritmi più moderati rispetto ai trimestri precedenti, cresce dell’8,6%, con rialzi a doppia cifra per le compravendite di abitazioni a Firenze, Genova, Milano e Roma. Una crescita più sostenuta si rileva per il mercato relativo a cantine e soffitte, che nel primo trimestre 2017 guadagna il 17%, mentre per box e posti auto risulta un aumento in linea con quello delle abitazioni (+8,7%). In crescita gli scambi nel settore terziario-commerciale (+10,8%) e in quello produttivo (+12,2%).

Il trend del settore residenziale

Nel primo trimestre di quest’anno le abitazioni compravendute sono state 122mila, quasi 10mila in più rispetto allo stesso periodo del 2016, con una crescita dell’8,6%. A mostrare un tasso di variazione più elevato, seppur riferito ad un più basso numero di scambi, sono state le isole, con un +11,9%. Nelle aree del nord, i rialzi sono stati vicini al 10%, prossimi all’8% al centro, mentre al sud gli scambi sono saliti del 5,1%. Risulta in aumento del 9,8% la superficie complessiva delle abitazioni compravendute, segno di uno spostamento degli acquisti su abitazioni di maggiore dimensione. Infatti, la superficie media dell’abitazione compravenduta, che è pari a circa 105 m2, aumenta di un metro quadro. In assoluto, le abitazioni più scambiate sono state quelle con superficie superiore a 85m2 (circa il 60%).

Le abitazioni nelle grandi città

Nelle otto maggiori città italiane, la crescita delle compravendite di abitazioni ha sfiorato il 10%, con 22.170 transazioni. Il risultato migliore è stato raggiunto da Firenze (+16,5%), seguita da Genova (+15%), Milano (+13,8%) e Roma (+10,2%). Crescita più moderata per le altre città:

Torino segna un +4,6%, Napoli un +4,8% e Bologna un +4,4%. Fanalino di coda è Venezia, che si ferma ad un +2,3%.

Cantine, soffitte, box e posti auto

Gli scambi di cantine e soffitte (depositi pertinenziali) sono stati circa 13.700, in crescita, rispetto al primo trimestre 2016, del 17%, con una superficie media di 14,5 m2. Nelle otto principali città la percentuale di crescita è più elevata e pari a +25,3%. 72mila le compravendite di box e posti auto, in rialzo dell’8,7%, con una superficie media di 21 m2.

Il settore terziario-commerciale

Il settore terziario-commerciale, che comprende per la maggior parte uffici, istituti di credito, negozi, edifici commerciali, depositi commerciali e autorimesse, mostra nel periodo gennaio- marzo 2017 un incremento del 10,8%, superando 20mila unità immobiliari compravendute. A livello geografico, i tassi di crescita risultano piuttosto simili nelle diverse aree del Paese, con

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l’eccezione delle isole, dove il rialzo sfiora il 15%.

In particolare, gli uffici scambiati sono stati 2.363, in aumento del 19,2%, i negozi e i laboratori 6.216 (in crescita del 3,2%), i depositi commerciali e le autorimesse 10.867, con un incremento dell’11,5%. Nel primo caso la media della superficie è stata pari a 175 m2, nel secondo 119 m2 e nel terzo caso 110 m2.

Aumenta del 12,2% il settore produttivo (capannoni e industrie), anche se la crescita è ridimensionata rispetto ai tre trimestri precedenti. Infine, le unità immobiliari produttive connesse alle attività agricole oggetto di transazione sono state 582, in rialzo di circa il 35%

rispetto all’analogo periodo del 2016.

Per saperne di più – Le statistiche Omi sul mercato residenziale e su quello non residenziale, relative al primo trimestre 2017, sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, seguendo questo percorso: Documentazione > Osservatorio del mercato immobiliare > Pubblicazioni > Note trimestrali.

(Agenzia delle entrate, n. 132 comunicato del 6 giugno 2017)

******

10) Ecco le anomalie nei dati degli studi di settore sul triennio 2013-2015: arrivano le nuove tipologie di comunicazioni per la compliance

Con provvedimento direttoriale vengono individuate le anomalie nei dati degli studi di settore, afferenti il triennio di imposta 2013-2015, da comunicare ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto Fiscale”, consultabile accedendo al sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 106666 del 6 giugno 2017, ha approvato, (come da allegato n. 1 al provvedimento stesso), la specifica tecnica con cui sono individuate, per il triennio 2013-2014-2015, le tipologie di anomalie nei dati degli studi di settore, previste alla lettera e) del punto 1.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 giugno 2015.

Le comunicazioni di anomalia, elaborate sulla base dei criteri indicati nella specifica tecnica di cui al precedente periodo, sono pubblicate, come previsto dal punto 2 del citato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 giugno 2015, nel “Cassetto Fiscale” dei soggetti interessati, consultabile accedendo al sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Modifica alla modulistica degli studi di settore

Il suddetto provvedimento modifica anche la modulistica degli studi di settore. In particolare, nelle istruzioni “Parte generale” dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, al paragrafo 4.2 il riferimento alle sigle “WM01U” e

“VM01U” viene sostituito rispettivamente da “YM01U” e “WM01U”.

Le motivazioni del provvedimento

(13)

L’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza.

Con il provvedimento del 18 giugno 2015 sono state dettate, tra l’altro, le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messi a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, gli elementi e le informazioni relativi agli studi di settore, riferibili allo stesso contribuente, in possesso dell’Agenzia delle entrate.

Tali nuove forme di comunicazione, da realizzare anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, oltre ad assicurare maggiore trasparenza e correttezza nei confronti del contribuente, sono finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, fornendo informazioni utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

Con il presente provvedimento sono individuate le anomalie nei dati degli studi di settore, afferenti il triennio di imposta 2013-2015, da comunicare ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto Fiscale”, consultabile accedendo al sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Come previsto dal citato provvedimento del 18 giugno 2015, tali comunicazioni di anomalie sono trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente, per il periodo di imposta 2015, ha effettuato questa scelta al momento della presentazione di UNICO 2016 e se tale intermediario ha accettato di riceverle nella medesima dichiarazione.

Nel caso in cui il contribuente non abbia delegato l’intermediario a ricevere le comunicazioni di anomalie, l’Agenzia delle entrate comunica agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata – attivati dai contribuenti ai sensi dell’articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n.

185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – che la sezione degli studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata.

Inoltre, per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate viene visualizzato un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato, ai riferimenti dallo stesso indicati, un messaggio di posta elettronica e/o tramite Short Message Service, con cui è data comunicazione che la sezione degli studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con l’invio delle citate comunicazioni di anomalie.

Con il presente provvedimento sono, infine, corretti due refusi presenti nelle istruzioni “Parte generale” dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. In particolare, in tale sede veniva riportato, come esempio, un riferimento non aggiornato per lo studio M01U.

TIPOLOGIE DI ANOMALIA NEI DATI DEGLI STUDI DI SETTORE INDIVIDUATE PER IL TRIENNIO 2013-2015

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Si propone di seguito solo una parte delle tipologie di anomalia, per il resto si veda nell’Allegato A al provvedimento direttoriale:

Nel caso in cui un contribuente risulti interessato da più tipologie di anomalie è previsto che venga elaborata una sola comunicazione (la prima secondo l’ordine numerico previsto dalla presente specifica).

Dalla selezione sono esclusi i contribuenti che:

– nel frontespizio del modello degli studi di settore hanno indicato i codici 1, 2, 3, 4, 5;

– alla data di elaborazione delle comunicazioni hanno cessato l’attività o hanno chiuso la partita IVA o sono deceduti;

– sono già stati interessati negli anni 2015 o 2016 da una comunicazione di anomalia rilevata nei dati degli studi di settore;

– per il periodo d’imposta 2015 hanno presentato il modello degli studi di settore ma hanno indicato una causa di esclusione (ad eccezione del criterio 21 per la causa di esclusione “7”);

– hanno barrato, in uno dei periodi d’imposta in relazione al quale è stato elaborato lo specifico criterio (esempio: per il criterio Tipologia 1 per il periodo d’imposta 2014 o il periodo d’imposta 2015), la voce V03 “Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel periodo d’imposta precedente” del “Quadro V – Ulteriori dati specifici”

del modello studi di settore;

– hanno compilato la scheda Annotazioni in GERICO per tutte le annualità oggetto di segnalazione o, per le medesime annualità, hanno trasmesso una segnalazione tramite l’apposito software (ad esempio, se la segnalazione è relativa al periodo d’imposta 2015, per tale annualità viene verificata la presenza di annotazioni o di segnalazioni; se relativa al biennio 2014-2015, per entrambe le annualità viene verificata la presenza di annotazioni e/o segnalazioni, ecc.).

Le tipologie di anomalia riguardano i seguenti casi.

Tipologia 1 – Imprese che hanno indicato il valore delle esistenze iniziali (relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale) per il periodo d’imposta 2015 inferiore o superiore al valore delle rimanenze finali del periodo d’imposta 2014

Vanno selezionate le imprese che presentano una tra le seguenti condizioni:

– esistenze iniziali dichiarate per il periodo d’imposta 2015 (“F12 – Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)”) inferiori per oltre 10.000 euro rispetto alle corrispondenti rimanenze finali dichiarate per il periodo d’imposta 2014 (“F13 – Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad

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aggio o ricavo fisso)”);

oppure

– esistenze iniziali dichiarate per il periodo d’imposta 2015 (“F12 – Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)”) superiori per oltre 10.000 euro rispetto alle corrispondenti rimanenze finali

dichiarate per il periodo d’imposta 2014 (“F13 – Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)”).

Tipologia 2 – Imprese che hanno indicato il valore delle esistenze iniziali (relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale) per il periodo d’imposta 2015 inferiore o superiore al valore delle rimanenze finali del periodo d’imposta 2014

Vanno selezionate le imprese che presentano una tra le seguenti condizioni:

– esistenze iniziali dichiarate per il periodo d’imposta 2015 (“F06 campo 1 – Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale”) inferiori per oltre 10.000 euro rispetto alle corrispondenti rimanenze finali dichiarate per il periodo d’imposta 2014 (“F07 campo 1 – Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale”);

oppure

– esistenze iniziali dichiarate per il periodo d’imposta 2015 (“F06 campo 1 – Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale”) superiori per oltre 10.000 euro rispetto alle corrispondenti rimanenze finali dichiarate per il periodo d’imposta 2014 (“F07 campo 1 – Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale”).

Tipologia 3 – Imprese che hanno indicato il valore delle esistenze iniziali (relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR) per il periodo d’imposta 2015 inferiore o superiore al valore delle rimanenze finali del periodo d’imposta 2014

Vanno selezionate le imprese che presentano una tra le seguenti condizioni:

– esistenze iniziali dichiarate per il periodo d’imposta 2015 (“F06 campo 2 – di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art.93, comma 5, del TUIR”) inferiori per oltre 10.000 euro rispetto alle corrispondenti rimanenze finali dichiarate per il periodo d’imposta 2014 (“F07 campo 2 – di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art.93, comma 5, del TUIR”);

oppure

– esistenze iniziali dichiarate per il periodo d’imposta 2015 (“F06 campo 2 – di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art.93, comma 5, del

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TUIR”) superiori per oltre 10.000 euro rispetto alle corrispondenti rimanenze finali dichiarate per il periodo d’imposta 2014 (“F07 campo 2 – di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art.93, comma 5, del TUIR”).

Tipologia 4 – Imprese che hanno indicato il valore delle rimanenze finali (relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR) in assenza delle corrispondenti esistenze iniziali

Vanno selezionate le imprese che, per il periodo d’imposta 2015, presentano la seguente condizione:

– presenza del valore delle rimanenze finali (“F07 campo 2 – di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art.93, comma 5, del TUIR”) e mancata indicazione delle corrispondenti esistenze iniziali (“F06 campo 2 – di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art.93, comma 5, del TUIR”).

Tipologia 5 – Imprese che hanno indicato il valore delle esistenze iniziali (relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) per il periodo d’imposta 2015 inferiore o superiore al valore delle corrispondenti rimanenze finali del periodo d’imposta 2014

Vanno selezionate le imprese che presentano una tra le seguenti condizioni:

– esistenze iniziali dichiarate per il periodo d’imposta 2015 (“F09 – Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso”) inferiori per oltre 10.000 euro rispetto alle corrispondenti rimanenze finali dichiarate per il periodo d’imposta 2014 (“F10 – Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso”);

oppure

– esistenze iniziali dichiarate per il periodo d’imposta 2015 (“F09 – Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso”) superiori per oltre 10.000 euro rispetto alle corrispondenti rimanenze finali dichiarate per il periodo d’imposta 2014 (“F10 – Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso”).

Tipologia 6 – Imprese che hanno indicato il valore delle esistenze iniziali (relative a prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale) per il periodo d’imposta 2015 inferiore o superiore al valore delle corrispondenti rimanenze finali del periodo d’imposta 2014

Vanno selezionate le imprese che presentano una tra le seguenti condizioni:

– esistenze iniziali dichiarate per il periodo d’imposta 2015 (“Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale”) inferiori per oltre 10.000 euro rispetto alle corrispondenti rimanenze finali dichiarate per il periodo d’imposta 2014 (“Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale”);

oppure

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– esistenze iniziali dichiarate per il periodo d’imposta 2015 (“Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale”) superiori per oltre 10.000 euro rispetto alle corrispondenti rimanenze finali dichiarate per il periodo

………..OMISSIS ……….

Tipologia 70 – Contribuenti che hanno dichiarato di esercitare l’attività sotto forma di cooperativa a mutualità prevalente e risultano assenti nel relativo Albo

Vanno selezionate le imprese che, per il periodo d’imposta 2015:

– hanno compilato lo studio di settore barrando la casella di cui al rigo V01 (“Cooperativa a mutualità prevalente”);

– non risultano presenti per il p.i. 2015 (alla data di chiusura del periodo d’imposta) nella sezione “Cooperative a mutualità prevalente” dell’Albo nazionale delle società cooperative istituito con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni.

Vincenzo D’Andò

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