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Area Fisco, Partecipate, Privacy, Normativa, Controllo di Gestione, Trasparenza, Anticorruzione Ufficio Normativa d Ateneo

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1 Area Fisco, Partecipate, Privacy, Normativa,

Controllo di Gestione, Trasparenza, Anticorruzione

Ufficio Normativa d’Ateneo REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

(Emanato con decreto rettorale 19 gennaio 2021, n. 77)

Art.1 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per:

(a) Attività di ricerca collaborativa: l’attività di ricerca dell’Ateneo svolta da dipendenti o soggetti non strutturati nell’ambito di prestazioni definite da accordi di ricerca finanziati o cofinanziati da soggetti pubblici e privati, avvalendosi di know-how, attrezzature e strutture dell’Università della Calabria, e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche amministrate dall’Ateneo;

(b) Attività di ricerca commissionata: l’attività di ricerca dell’Ateneo finanziata da soggetti privati e svolta da dipendenti o da soggetti non strutturati nell’ambito di prestazioni per conto di terzi, definite da contratti di ricerca, avvalendosi di know-how, attrezzature e strutture dell’Università della Calabria, e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche amministrate dall’Ateneo;

(c) Attività di ricerca istituzionale: l’attività di ricerca dell’Ateneo svolta dai dipendenti o da soggetti non strutturati, sviluppata autonomamente e nell’espletamento delle proprie mansioni, avvalendosi di know-how, attrezzature e strutture dell’Università della Calabria, e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche amministrate dall’Ateneo;

(d) Costi per la protezione: le spese sostenute per la brevettazione, la registrazione o altra forma di protezione dei risultati inventivi ai sensi della normativa vigente sulla proprietà industriale, come ad esempio: onorari di professionisti per servizi relativi alla brevettazione o registrazione; spese di deposito, ricerca, esame; tasse relative alla brevettazione o registrazione e al mantenimento dei titoli di proprietà industriale; spese imputabili a eventuali procedure di opposizione;

(e) Dipendenti: i lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato, ivi compresi professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo dell’Università della Calabria;

(f) Diritti di proprietà industriale non titolati: i diritti di proprietà industriale che sorgono per effetto dell’esistenza di determinati presupposti di legge ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.

30, recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» e ss.mm.ii. (CPI), quali i segni distintivi diversi dal marchio registrato, i segreti commerciali, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine;

(g) Diritti di proprietà industriale titolati: i diritti di proprietà industriale che vengono costituiti attraverso una procedura di brevettazione o di registrazione; in particolare, costituiscono titoli di proprietà industriale: brevetti per invenzione industriale, ivi incluse le invenzioni implementate tramite computer, per modello di utilità e per nuove varietà vegetali; marchi registrati, disegni e modelli registrati e topografie dei prodotti a semiconduttori registrati. Rientrano nei titoli di proprietà industriale anche quelli previsti da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario, dalla legislazione nazionale o di ogni altro Stato;

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2 (h) Diritti patrimoniali: i diritti nascenti dai risultati inventivi, tranne il diritto morale di essere riconosciuto

autore, alienabili e trasmissibili;

(i) Domanda nazionale di brevetto e di registrazione: richiesta di protezione nazionale presentata agli uffici preposti tramite l’ufficio competente di Ateneo;

(j) Domanda internazionale di brevetto: richiesta di protezione simultanea in più paesi, ottenuta depositando un’unica domanda internazionale di brevetto, in virtù del Patent Cooperation Treaty (PCT);

(k) Inventore: il dipendente o il soggetto non strutturato che consegue un risultato inventivo;

(l) Know-how o Segreti commerciali: le informazioni e le esperienze tecnico-industriali, soggette al legittimo controllo del detentore, che siano segrete, che abbiano valore economico in quanto segrete, e che siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete;

(m) Proprietà industriale: le invenzioni industriali, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, il know-how o i segreti commerciali e le nuove varietà vegetali, i marchi e gli altri segni distintivi, le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, i disegni e modelli, ai sensi del CPI;

(n) Risultato inventivo: ogni risultato generato nell’ambito delle attività di ricerca istituzionale, commissionata o collaborativa o di programmi di ricerca e/o di studio e formazione e/o di attività didattiche di laboratorio, che abbia un valore patrimoniale e sia ritenuto suscettibile di formare oggetto di diritti, titolati o non titolati, di proprietà industriale ai sensi del CPI;

(o) Soggetti non strutturati: i soggetti che, pur non essendo dipendenti dell’Università della Calabria, intrattengono con l’Ateneo rapporti di lavoro e/o di collaborazione, nell’ambito dei quali sia contemplata un’attività di ricerca o comunque un’attività che possa generare un risultato inventivo. In particolare, si intendono compresi i docenti a contratto, gli assegnisti di ricerca, i borsisti, i contrattisti e i collaboratori di ogni genere, gli studenti, gli iscritti alle Scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca;

(p) Technology Readiness Level (TRL): il livello di maturità tecnologica del risultato inventivo, basato su una scala di valori da 1 a 9, dove 1 corrisponde alla definizione dei principi base e 9 a un sistema già utilizzato in ambiente operativo, per come accettato dalla Commissione Europea.

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

1. L’Università della Calabria (Unical), in armonia con il proprio statuto e nel rispetto della normativa vigente, favorisce l’innovazione, anche con il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca, promuove la tutela della proprietà industriale, sostiene e incentiva la valorizzazione dei succitati risultati tramite le proprie strutture.

2. Sono sottoposti al presente regolamento i risultati inventivi conseguiti da uno o più dipendenti e/o da soggetti non strutturati dell’Unical, ancorché dislocati temporaneamente presso altre strutture ospitanti, anche estere.

3. Il presente regolamento si applica anche ai risultati inventivi realizzati dai soggetti di cui al comma 2 congiuntamente a soggetti terzi con i quali l’Unical abbia sottoscritto o sottoscriva specifici accordi.

Art.3

Diritti e obblighi dell’inventore

1. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, che conseguono risultati inventivi nello svolgimento di attività di ricerca istituzionale hanno la facoltà di cedere all’Unical i diritti patrimoniali nascenti da tali risultati. In tal caso, i costi per la protezione sono a carico dell’Unical (fondo brevetti di Ateneo, Dipartimento/i e/o Struttura/e di afferenza degli inventori coinvolti), come descritto all’art. 6.

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3 2. Nel caso i soggetti si avvalgano della facoltà di cui al comma 1, gli stessi devono presentare l’apposita dichiarazione di cessione dei diritti patrimoniali sui risultati inventivi raggiunti a favore dell’Unical, demandando a quest’ultima l’onere di avviarne la procedura di protezione, come specificato all’art. 5.

3. Nel caso di risultati inventivi conseguiti nel corso di ricerca commissionata o collaborativa, Unical è titolare dei diritti patrimoniali dei risultati generati col contributo inventivo apportato dai propri inventori.

4. Nel caso di risultati inventivi conseguiti in sinergia e/o con il contributo di più inventori, i diritti che ne derivano vengono assegnati a tutti gli inventori in una percentuale corrispondente alla quota di contributo inventivo apportato.

5. Nel caso di attività di ricerca commissionata o collaborativa, il responsabile scientifico ha cura di assicurare che vengano eseguiti gli adempimenti previsti dal presente regolamento o da altri regolamenti d’Ateneo attinenti. Inoltre, il responsabile scientifico, prima della sottoscrizione di accordi, contratti, programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l’Ateneo, li sottopone all’ufficio competente di Ateneo per opportune revisioni e controlli rispetto agli aspetti legati alla gestione della proprietà industriale.

6. Per i risultati inventivi conseguiti in collaborazione con soggetti terzi (atenei, istituzioni, aziende, ecc.) e non regolati da un preventivo accordo, è fatto obbligo ai dipendenti e ai non strutturati dell’Unical di darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente di Ateneo, affinché quest’ultimo avvii le procedure per addivenire a un accordo sulla titolarità e sulla gestione dei risultati raggiunti.

7. Nel caso di risultati inventivi conseguiti nello svolgimento di attività di ricerca istituzionale, l’inventore, qualora decida di non avvalersi della facoltà di cui al comma 1, è tenuto a notificare tempestivamente al Rettore l’intenzione di depositare in proprio la domanda di protezione (o di cedere a terzi il diritto al deposito) ovvero l’avvenuto deposito, nonché l’eventuale cessione o concessione in licenza a terzi dei diritti derivanti.

8. Nel caso gli inventori si avvalgano della facoltà di cui al comma 1, al fine di non invalidare la richiesta di protezione, gli stessi hanno l’obbligo di preservare il requisito di novità e di osservare la massima riservatezza circa i risultati inventivi conseguiti e il know-how a essi connesso.

9. Qualunque divulgazione e/o pubblicazione che gli inventori vogliano operare relativamente ai risultati inventivi è subordinata all’espletamento delle procedure atte a proteggerli. A titolo esemplificativo, le interazioni con aziende o altri soggetti interessati a tali risultati dovranno essere regolate mediante l’uso di appositi contratti redatti dall’ufficio competente di Ateneo.

10. Gli inventori sono tenuti a garantire la massima collaborazione con l’ufficio competente di Ateneo in ogni fase della procedura di protezione e delle azioni di valorizzazione dei titoli.

11. Gli obblighi restano comunque assunti anche qualora il rapporto tra gli inventori e l’Unical dovesse cessare.

12. Nel caso di risultati inventivi conseguiti da studenti non supportati da un referente accademico, al fine di promuoverne il merito e di dare risalto a progetti innovativi, l’Unical può sostenere le attività di tutela della proprietà industriale derivante. La Commissione di valutazione, di cui all’art. 7, valutato positivamente il progetto, individua un referente scientifico dell’Unical al quale affidarne la supervisione. In questo caso, al fine di avviare l’iter di protezione dei risultati inventivi, gli studenti sono tenuti a cedere i relativi diritti patrimoniali all’Unical.

Art.4

Diritti e obblighi dell’Università della Calabria

1. L’Unical è titolare esclusiva dei diritti patrimoniali derivanti da risultati inventivi conseguiti dai dipendenti e dai soggetti non strutturati nel corso di attività di ricerca istituzionale, che siano stati ceduti dagli inventori all’Unical ai sensi dell’art. 3, comma 1, ovvero nel corso di attività di ricerca commissionata o collaborativa ai sensi dell’art. 3, comma 3, ovvero conseguiti da studenti ai sensi

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4 dell’art. 3, comma 12. È fatto salvo il diritto morale degli inventori di essere riconosciuti autori dei risultati inventivi conseguiti.

2. Nell’ipotesi in cui l’inventore depositi a nome proprio o di terzi la domanda di protezione, l’Unical ha comunque il diritto, ai sensi dell’art. 65, comma 2 del CPI, a partecipare agli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale dei titoli di proprietà industriale, secondo quanto stabilito all’art. 6, comma 7.

3. Con riferimento al comma 1, l’Unical ha il diritto di stabilire autonomamente o congiuntamente in caso di contitolarità, le modalità e le procedure di sfruttamento patrimoniale dei diritti di proprietà industriale, mediante l’uso dei contratti più opportuni da sottoscrivere con soggetti terzi (ad esempio licenze o cessioni).

4. Qualora non ricorrano i requisiti necessari per depositare una domanda di protezione, il know-how (o segreto commerciale) può essere tutelato ai sensi e per gli effetti dell’art. 98 del CPI e della Direttiva 216/943/UEdel Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, «sulla protezione del know- how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti», recepita dal decreto legislativo n. 63 dell’11 maggio 2018.

5. L’Unical pubblica sul proprio sito web o su altre piattaforme dedicate i risultati inventivi protetti che intende valorizzare economicamente tramite operazioni di trasferimento tecnologico, nel rispetto della normativa vigente. Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione e in assenza di manifestazioni di interesse spontanee, l’Unical attiva azioni di valorizzazione volte all’individuazione di soggetti interessati allo sfruttamento di uno o più di tali risultati inventivi.

6. Nelle attività di valorizzazione, la determinazione del valore economico dei contratti di cui al comma 3 viene effettuata sulla base di specifici elementi quali, ad esempio, l’ambito territoriale della tutela, la ricaduta tecnologica e il potenziale valore commerciale del risultato inventivo, nonché i costi diretti e indiretti, sostenuti e/o da sostenere (per la protezione, il mantenimento, le attività di ricerca e sviluppo, la promozione, ecc.), tenendo conto anche delle indicazioni di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01 della Commissione Europea, del 30/12/2006, recante «Disciplina in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione».

Art. 5

Iter per la richiesta di protezione

1. La richiesta di protezione di un risultato inventivo a nome dell’Unical è approvata dal Consiglio di Amministrazione (CdA) dell’Ateneo.

2. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, che intendono procedere con una richiesta di protezione del risultato inventivo a nome dell’Unical devono attivare la seguente procedura di protezione:

a) l’inventore referente della richiesta invia all’ufficio competente di Ateneo tramite posta elettronica la richiesta di protezione del risultato inventivo, costituita dalla seguente documentazione:

i. richiesta di protezione del risultato inventivo;

ii. dichiarazione di cessione dei diritti patrimoniali;

iii. scheda di notifica del risultato inventivo;

iv. analisi di anteriorità del risultato inventivo;

v. ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione della richiesta;

b) l’ufficio competente di Ateneo inoltra la documentazione al Presidente della Commissione di valutazione, di cui all’art. 7, che convoca quest’ultima;

c) la Commissione di valutazione redige un verbale contenente il parere finale sull’opportunità di tutelare il risultato inventivo e la proposta di e lo trasmette al CdA;

d) il CdA delibera in merito alla protezione del risultato inventivo e dà mandato all’ufficio competente di Ateneo di avviare l’iter procedurale.

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5 Art.6

Costi e proventi

1. L’Unical sostiene i costi di protezione tramite il fondo brevetti di Ateneo, il/i Dipartimento/i e/o la/le Struttura/e di afferenza degli inventori coinvolti nei casi di cui all’art. 4, comma 1. La quota dei costi in carico al fondo brevetti di Ateneo è determinata prendendo in considerazione elementi quali: livello di maturità tecnologica (TRL), forme di collaborazione con partner industriali, chiarezza nella definizione dello sviluppo industriale dell’idea, per come indicati dall’inventore referente nella scheda di notifica del risultato inventivo. La parte restante dei costi è in carico al/ai Dipartimento/i e/o alla/alle Struttura/e di afferenza degli inventori coinvolti.

2. È prevista, inoltre, una premialità in termini di una maggiore quota di partecipazione ai costi tramite il fondo brevetti di Ateneo qualora almeno uno dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, risulti inventore in altre domande di brevetto o registrazione.

3. La quota di partecipazione ai costi viene deliberata dal CdA, su proposta della Commissione di valutazione, di cui all’art. 7.

4. Qualora il dipendente o il soggetto non strutturato non ceda i diritti a favore dell’Unical, come previsto all’art. 3, comma 1, e provveda ad avviare la procedura di protezione a nome proprio, lo stesso ne sostiene i costi.

5. Ripianati i costi sostenuti, i proventi generati dalle azioni di valorizzazione economica sui diritti di proprietà industriale di cui l’Unical è titolare, sono ripartiti nella misura del 50% agli inventori e del restante 50% al fondo brevetti di Ateneo, al/i Dipartimento/i e/o alla/e Struttura/e di afferenza degli inventori, in funzione della rispettiva quota di partecipazione ai costi.

6. In presenza di più inventori, la ripartizione tra gli stessi della quota dei proventi a loro spettante, di cui al comma 5, è operata tenendo conto del contributo inventivo dagli stessi dichiarato nell’apposita documentazione o, in mancanza di tale dichiarazione, in parti uguali.

7. Nel caso di cui al comma 4, il dipendente o il soggetto non strutturato, ripianati i costi sostenuti, è tenuto a riconoscere all’Unical il 30% dei proventi derivanti dalla valorizzazione dei diritti di proprietà industriale.

Art.7

Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione (Commissione) esprime parere in ordine alla fattibilità di prosecuzione della procedura di protezione previa:

a) verifica formale della documentazione presentata;

b) analisi della ricerca di anteriorità presentata;

c) valutazione delle caratteristiche tecniche, economiche e strategiche dei risultati inventivi.

2. La Commissione tiene altresì in considerazione il grado di coinvolgimento dimostrato dagli inventori.

3. La Commissione esprime parere in ordine agli atti negoziali (cessioni, licenze, ecc.) in materia di trasferimento tecnologico e alla gestione del portafoglio di proprietà industriale di Ateneo (domanda nazionale di brevetto e di registrazione, domanda internazionale di brevetto, ingresso nelle fasi regionali e nazionali, mantenimento, ecc.), previa verifica del livello di maturità tecnologica del risultato inventivo e/o di manifestazioni di interesse e/o di collaborazioni in essere e/o di progetti quali i proof of concept e/o di altri elementi validi a supporto della valutazione.

4. La Commissione propone al CdA eventuali modifiche al presente regolamento.

5. La Commissione, nominata con Decreto Rettorale, è composta da:

a) un Delegato del Rettore, che la presiede di diritto;

b) tre docenti dell’Unical, a copertura del più ampio spettro di competenze possibile;

c) due componenti dell’ufficio competente di Ateneo.

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6 6. Per lo svolgimento dei compiti a essa assegnati la Commissione può avvalersi, di volta in volta, nel ruolo di membro aggregato, di un esperto interno all’Unical nell’area disciplinare interessata dalla richiesta di protezione o di gestione della proprietà industriale.

7. La Commissione può avvalersi, inoltre, in casi particolari, della consulenza di esperti esterni, anche sfruttando le reti nazionali per la valorizzazione della ricerca delle quali l’Unical è membro.

8. La Commissione resta in carica sino a nuovo Decreto Rettorale di nomina.

Art. 8 Norme transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

2. Il presente regolamento sostituisce il “Regolamento per la gestione dell'innovazione e della proprietà intellettuale e industriale”, emanato con D.R. n. 1597 del 19/10/2015, modificato con D.R. n. 579 del 08/04/2020.

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