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Grande naturalizzazione brasiliana e cittadinanza italiana (osservazioni su una recente pronuncia della Corte d’Appello di Roma) - Judicium

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GIOVANNI BONATO

Grande naturalizzazione brasiliana e cittadinanza italiana (osservazioni su una recente pronuncia della Corte d’Appello di Roma)1

Sommario: 1. Il caso concreto. – 2. Lo stato di cittadino italiano: cenni fondamentali. – 3. La grande naturalizzazione brasiliana. – 4.

La perdita della cittadinanza italiana nel codice civile del 1865. – 4.1. (Segue) La perdita della cittadinanza italiana ai sensi dell’art.

11, n. 1 (la rinuncia espressa), e n. 2 (ottenimento di cittadinanza straniera) c.c. 1865. – 4.2. (Segue) La perdita della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 11, n. 3, c.c. 1865 (l’accettazione di un impiego da un governo estero). – 4.3. (Segue) L’emigrazione e l’inserimento del cittadino italiano in una società estera non è causa di perdita della cittadinanza di origine perdita della cittadinanza. – 4.4. (Segue) Il principio internazionale di effettività della cittadinanza. – 5. Il fenomeno della doppia cittadinanza nel codice civile del 1865. – 6. L’evoluzione della disciplina della perdita della cittadinanza italiana: la legge n. 555 del 1912; la legge n. 91 del 1992;

l’evoluzione della giurisprudenza. – 7. Ancora sulla perdita e sulla rinuncia alla cittadinanza italiana: la necessità di adottare una interpretazione costituzionalmente orientata. – 8. Le questioni processuali sollevate dalla sentenza in commento: l’onere della prova. – 8.1 (Segue): Le presunzioni. – 9. Considerazioni conclusive.

1. Il caso concreto.

La sentenza in commento – emessa, in data 05/07/2021, dalla Corte d’Appello di Roma (sezione persone famiglia e minori) – trae origine dalla domanda di accertamento dello status di cittadini italiani, formulata da alcuni cittadini brasiliani2. Nel caso concreto, i ricorrenti allegavano di essere discendenti del cittadino italiano (G.B.R.), il quale era nato in Veneto nell’anno 1860 ed era – verso la fine del diciannovesimo secolo – emigrato in Brasile, dove si era sposato con M.B. ed aveva avuto un figlio S.C.R. (nato in Brasile nel 1903)3. I ricorrenti fondavano la loro pretesa di riconoscimento della cittadinanza italiana sul c.d. criterio dello ius sanguinis.

Nel caso di specie, essendo stata provata documentalmente la discendenza ininterrotta da parte di cittadino italiano, il Tribunale ordinario di Roma (sezione XVIII) emanava ordinanza, con la quale dichiarava i ricorrenti cittadini italiani e, conseguentemente, ordinava agli organi competenti di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile.

Tuttavia, proposta impugnazione da parte del Ministero degli Interni e del Ministero degli Affari Esteri (rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura dello Stato), con la sentenza in commento, la Corte d’Appello di Roma – in totale riforma dell’ordinanza impugnata – rigettava la domanda degli appellati (ricorrenti in primo grado), considerando interrotta la linea di trasmissione dello status civitatis, in ragione della perdita della cittadinanza italiana dell’avo G.B.R. (nato in Italia

1 Si ringrazia l’Avvocato Riccardo De Simone del Foro di Roma per l’essenziale contributo dato per la redazione della presente nota.

Si ringraziano, altresì, Cristiano Luiz Giraldello de Barros e Claudia Antonini per il loro contributo sulla parte della grande naturalizzazione brasiliana.

2 Ai giudizi di riconoscimento della cittadinanza italiana si applica il procedimento sommario di cognizione, di cui all’art. 702 bis e ss.

c.p.c., ex art. 19-bis D. Lgs. n. 150/2011.

3 Da ricordare che la medesima sezione della Corte d’Appello di Roma ha emanato una sentenza praticamente identica a quella in commento, parimenti datata 05/07/2021.

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e poi emigrato in Brasile), nonché della perdita della cittadinanza italiana del figlio di quest’ultimo (S.C.R., nato in Brasile), in virtù di una “interpretazione costituzionalmente orientata” dell’art. 11 del codice civile del 1865, unica norma applicabile – a detta dei giudici d’appello – “ratione temporis” alla fattispecie concreta.

La Corte romana esponeva che sarebbe da considerare “del tutto verosimile” che l’italiano G.B.R., emigrato in Brasile

“alla fine del diciannovesimo secolo”, avesse “perduto la cittadinanza italiana per effetto della sua condotta a seguito del provvedimento normativo di c.d. ‘Grande naturalizzazione brasiliana’”.

In particolare, il ragionamento della Corte romana pare articolarsi nei seguenti passaggi:

a) tra il 1889 e il 1891, il Governo brasiliano aveva emanato alcuni provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa nei confronti di tutti gli stranieri che si trovavano – in quell’arco temporale – nel territorio brasiliano, fatta salva la possibilità di presentare una dichiarazione di rinuncia all’acquisizione della nuova cittadinanza;

b) tale provvedimento brasiliano di naturalizzazione di massa non aveva provocato la perdita automatica della cittadinanza di origine degli italiani emigrati in Brasile, nella misura in cui il nostro ordinamento non ha mai riconosciuto efficacia alle naturalizzazioni straniere coatte e non spontanee4;

c) ciò nonostante, la naturalizzazione brasiliana di massa, che – in sé e per sé considerata – non era in grado di provocare la perdita della cittadinanza italiana degli emigranti in Brasile, sarebbe stata, successivamente e tacitamente, accettata da G.B.R., a fronte del suo inserimento nel “consesso sociale” brasiliano ed a seguito del godimento di tutti diritti civili e politici riconosciuti dal Brasile;

d) “l’accettazione tacita” della nuova cittadinanza brasiliana da parte di G.B.R. avrebbe, correlativamente, comportato “la contestuale rinuncia tacita” a quella originaria italiana, ossia perdita di quest’ultima, in base all’art. 11, n. 2, del codice civile del 1865;

e) inoltre, la perdita della cittadinanza italiana di G.B.R. si sarebbe, comunque, verificata in base art. 11, n. 3, c.c. 1865, essendo “sostanzialmente certo” che costui avesse svolto attività lavorativa all’estero, accettando, senza l’autorizzazione del governo italiano, un impiego da un governo estero; a questo proposito, la Corte specifica che la nozione di impiego di governativo deve essere intesa in senso molto ampio, poiché per governo si deve considerare “non tanto l’Amministrazione pubblica, ma effettivamente l’organo di governo che regolamenta e consente al cittadino straniero di vivere e lavorare nel Paese ove è emigrato”;

f) infine, l’esistenza della rinuncia alla cittadinanza italiana da parte di G.B.R., in favore di quella brasiliana, deriverebbe anche dall’applicazione “del c.d. principio di effettività, elaborato nel diritto internazionale”, secondo cui “il diritto internazionale lascia a ciascuno Stato il compito di disciplinare l'attribuzione della propria cittadinanza e di conferirla mediante naturalizzazione concessa ai suoi organi conformemente alla legislazione nazionale (…)”.

Ritenuta la perdita della cittadinanza di origine per l’avo emigrante G.B.R., la Corte giunge a considerare interrotta la trasmissione della cittadinanza italiana ai discendenti di questo, ciò che già sarebbe sufficiente ai fini del rigetto della domanda di accertamento dello status civitatis proposta dai ricorrenti brasiliani.

4 In realtà, nella sentenza in commento non si rinviene un passaggio in cui viene esclusa l’efficacia automatica della grande naturalizzazione nei confronti degli emigranti italiani, ma è chiaro che la Corte accetta tale premessa di fondo, come si desume anche dai principi che la stessa richiama sulla rinuncia alla cittadinanza italiana. Come vedremo in seguito, inizialmente, sono stati gli artt. 6 e 12 delle disposizioni preliminari del c.c. 1865 ad aver impedito di considerare efficaci nell’ordinamento italiano tutte le ipotesi normative di naturalizzazione coatta.

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Tuttavia, la Corte prosegue analizzando anche la posizione del figlio di G.B.R., ossia S.C.R. (nato in Brasile nel 1903), il quale – indipendentemente dall’avvenuta naturalizzazione brasiliana del padre – avrebbe, comunque, perso la cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 11, n. 3., c.c. del 1865. Rispetto a S.C.R., la Corte parte dalla premessa che “il figlio minore di un cittadino italiano, nato in Brasile”, non poteva “perdere la cittadinanza italiana nel momento della sua nascita, pur avendo ottenuto quella brasiliana”, non potendo il minore “manifestare alcuna consapevole volontà di rinunciarvi sol perché lo Stato in cui nasce disciplina lo ‘ius soli’”. In questa direzione, la Corte ammette la configurabilità, nei fatti, di una doppia cittadinanza, anche prima della legge n. 555 del 1912. Tuttavia, prosegue la Corte, S.C.R. – una volta divenuto maggiorenne – avrebbe effettuato una rinuncia implicita alla cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 11, n. 3, c.c. 1865, avendo costui “goduto dei diritti civili e politici dello Stato brasiliano ed avendo verosimilmente svolto un impiego in quello Stato, non rimanendo dunque affatto “alieno” al tessuto socio-economico dello stesso ma, al contrario, instaurando con lo Stato di nascita una solidarietà effettiva di esistenza, di interessi e di sentimenti, unita ad una reciprocità di diritti e doveri”.


In sintesi, a detta della Corte, i motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza italiana degli appellati deriverebbero dall’interruzione nella linea di trasmissione di tale status, in conseguenza di eventi riguardanti sia l’avo G.B.R. (nato in Italia e poi emigrato in Brasile), che il proprio figlio S.C.R. (nato in Brasile).

Pertanto, essendo la perdita della cittadinanza italiana degli ascendenti, una causa di interruzione nella trasmissione di detto status ai discendenti di G.B.R. e di S.C.R., la Corte rigetta la domanda formulata dai ricorrenti, riformando l’ordinanza di primo grado.

Riassunto, a grandi linee, il ragionamento logico-giuridico sviluppato dalla Corte romana, la sentenza in commento merita una particolare attenzione, sia per la assoluta centralità e rilevanza costituzionale della materia trattata (lo stato di cittadino), sia per la soluzione in essa elaborata, che risulta essere del tutto nuova, discostandosi dai principi e dalle regole seguite – da più di 150 anni – da tutti gli organi pubblici italiani, in sede legislativa, amministrativa (a livello di enti statali e di enti locali) e giurisdizionale. Per ciò che riguarda, in particolare, il panorama della giurisprudenza di merito e di legittimità, la sentenza in esame pare adottare una soluzione isolata quanto all’istituto della perdita della cittadinanza, ponendosi come una novità rispetto alla concezione della Suprema Corte sull’istituto della rinuncia alla cittadinanza, nonché al tradizionale ed unanime orientamento del Tribunale di Roma e della Corte d’Appello dell’Aquila, che in fattispecie analoghe – parimenti vertenti su casi di cittadini italiani emigrati in Brasile – avevano escluso la presenza di elementi interruttivi nella trasmissione dello status civitatis, accogliendo le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana dei vari ricorrenti5.

Tra l’altro, le questioni giuridiche, sollevate dalla sentenza in commento, sono innumerevoli ed attengono sia al diritto sostanziale che a quello processuale. Nei limiti del presente contributo, affronteremo in particolare: la c.d. grande naturalizzazione brasiliana; l’istituto della perdita della cittadinanza (nel codice civile del 1865 e nelle leggi successive), rispetto al quale accenneremo anche al principio internazionale di effettività; l’applicazione della regola dell’onere della prova e l’utilizzo del meccanismo delle presunzioni, con particolare riferimento a casi relativi al riconoscimento dello stato di cittadino.

5 L’orientamento del Tribunale di Roma è unanime nel considerare che la c.d. grande naturalizzazione brasiliana non avrebbe provocato la perdita della cittadinanza italiana, come vedremo nel corso della nostra indagine. Si vedano, tra le tante: Tribunale ordinario di Roma, ordinanza, 18 marzo 2020, R.G. 1037/2019; Tribunale ordinario di Roma, ordinanza, 04 maggio 2021, R.G.

40821/2020. Per quanto riguarda la Corte d’Appello dell’Aquila si veda la sentenza 19 maggio 2021, in pluris.

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Prima di addentrarci nell’analisi delle varie questioni sollevate dalla decisione, non possiamo nascondere, fin d’ora, le nostre perplessità rispetto alle conclusioni cui perviene la Corte in tema di perdita della cittadinanza, sia dell’avo italiano che del figlio. Infatti, nonostante i giudici d’appello adottino premesse, corrette e condivisibili, sulla perdita della cittadinanza (configurabile solo in caso di rinuncia consapevole, spontanea e volontaria6), giungono poi a considerare la sussistenza di tale fatto estintivo dello status civitatis con eccessiva larghezza, quasi dimenticando le gravissime conseguenze derivanti dalla perdita della cittadinanza, non tenendo conto dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia. Sul punto, già autorevole dottrina – formatasi sotto l’imperio del c.c. del 1865 – aveva ammonito come la decadenza dalla cittadinanza era “materia odiosa ed eccezionale”7 e costituiva una grave sanzione8, per la cui applicazione si richiedeva (e si richiede, a maggior ragione, tuttora) un’estrema cautela e attenzione da parte del giudice, il quale non poteva godere di una “incondizionata libertà” in “una materia così importante, come quella dell’appartenenza politica delle persone”9.

Tra l’altro, i giudici d’appello non sembrano procedere ad una compiuta, esaustiva e necessaria analisi dell’istituto della naturalizzazione degli stranieri in Brasile (presupposto indefettibile per un’eventuale applicazione dell’art. 11, n. 2, c.c.

1865), né delle norme interne, avendo applicato l’art. 11, n. 3, c.c. 1865 (abrogato nel 1901) ad un individuo nato nel 1903, oltre a non prendere nella giusta considerazione il principio dell’effettività della cittadinanza, il quale costituisce un limite internazionale per gli Stati rispetto alla concessione della cittadinanza e non un motivo di perdita individuale di uno status civitatis.

2. Lo stato di cittadino italiano: cenni fondamentali.

Per poter analizzare le questioni precedentemente indicate è necessario esporre, in estrema sintesi e ai limitati fini del presente commento, la natura dello stato di cittadino e gli elementi della fattispecie astratta che lo disciplinano.

Come noto, tutte le varie normative italiane sulla cittadinanza (dapprima il codice civile 1865, poi la legge n. 555 del 1912 e, infine, la legge n. 91 del 1992) hanno sempre dato preminenza e centralità al criterio dello ius sanguinis, disponendo che sono italiani tutti i discendenti di cittadini, purché non sussistano cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis (come, ad esempio, la perdita della cittadinanza italiana di uno degli ascendenti, prima della nascita della successiva generazione). La scelta di dare assoluta prevalenza al criterio della trasmissione della cittadinanza è risalente nel tempo e si ritrova anche nella legislazione francese del XIX° secolo, ove l’art. 10 del Code Civil del 1804 disponeva, nella sua versione originaria, che: “Tout enfant né d’un Français en pays étranger, est Français” (e nella traduzione ufficiale italiana che “I figli nati da un italiano in un paese straniero sono italiani”)10. La supremazia del criterio della trasmissione basato sullo ius sanguinis veniva adottata dai codici preunitari e, successivamente, anche dal

6 Così Cass., 03 novembre 2016, n. 22271, citata dalla sentenza della Corte d’Appello in commento.

7 Così F.S. Bianchi, Corso di codice civile italiano, vol. IV, Torino, 1888, p. 233, il quale aggiungeva che non poteva aprirsi incertezza e arbitrio in una “materia troppo grave, quale è quella dello stato di cittadino”.

8 E. Pacifici-Mazzoni, Istituzioni di diritto civile italiano, 5° ed., vol. II, parte I, Firenze, 1914, n. 37, p. 52.

9 Lo ricordava C. Bisocchi, Acquisto e perdita della nazionalità nella legislazione comparata e nel diritto internazionale, Milano, 1907, p. 438.

10 B. Audit, Le code civil et la nationalite française, in 1804-2004 Le code civil: un passé un présent un avenir, in Y. Lequette e L.

Leveneur (a cura di), Paris, 2004, spec. p. 739 ss.,

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primo codice civile del Regno d’Italia, appartenendo alla stessa tradizione giuridica italiana11. In tale direzione, si ponevano tutte le varie leggi, che si sono succedute e sovrapposte in materia, tra cui inizialmente, l’art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: “È cittadino il figlio di padre cittadino”. Allo stesso modo, disponeva l’art. 1 della legge n.

555/1912, ai sensi del quale: “È cittadino per nascita: 1. il figlio di padre cittadino”. Infine, il criterio della trasmissione per discendenza è stato confermato anche dalla legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”12. In sostanza, sia nelle discipline previgenti che in quella attuale, lo ius sanguinis resta il criterio privilegiato e principale nella trasmissione della cittadinanza italiana, rispetto al criterio dello ius soli, di applicazione residuale e limitata13.

Trattandosi di uno status che, permanentemente, accompagna la vita delle persone, la cittadinanza segue le varie vicende riguardanti l’esistenza stessa degli individui. Tale status si acquista (con la nascita o nel corso della vita), si può perdere ed anche riacquistare. La ricostruzione legale della fattispecie in questione pare, quindi, abbastanza semplice: l’acquisto della cittadinanza (per discendenza, nascita, naturalizzazione) è fatto costitutivo dello status; mentre la sua perdita (evento necessariamente e logicamente successivo al suo acquisto) è fatto estintivo di tale status; infine, il riacquisto è fatto costitutivo successivo, che può verificarsi solo dopo l’accadimento di un primo fatto costitutivo (l’acquisto originario) e di un fatto estintivo della perdita.

Quanto alla natura della situazione giuridica in esame, giova ricordare che, pur non essendo oggetto di una disciplina costituzionale espressa14, non ci sono dubbi che lo status (di diritto pubblico) di cittadino italiano15 abbia una rilevanza costituzionale, trattandosi di “una condizione personale che rende una persona membro del popolo di un certo paese e da essa sorgono diritti e doveri non solo nei confronti dello Stato ma anche nei rapporti del cittadino con la società e le altre

11 Purtroppo, dati i limiti del presente contributo, non è possibile effettuare una ricostruzione storica sullo status civitatis. Sulla disciplina della cittadinanza nei codici preunitari, si rinvia a G. Bascherini, Brevi considerazioni storico-comparative su cittadinanza, ius sanguinis e ius soli nella vicenda italiana, in Diritti umani e diritto internazionale, 2019, p. 53 ss.

12 Sulla disciplina della cittadinanza la bibliografia è sterminata, si rinvia, tra le tante opere pubblicate dopo l’entrata in vigore della Legge n. 91 del 1992, a: G. Kojanec, Norme sulla cittadinanza italiana. Riflessi interni ed internazionali, Roma, 1995, p. 17, il quale ricorda che la legge vigente “riconferma il principio della perpetuazione della cittadinanza nei discendenti diretti del cittadino, al quale già s’ispirava la precedente disciplina”; R. Clerici, La cittadinanza nell’ordinamento giuridico italiano, Padova, 1993; S.

Bariatti, La disciplina giuridica della cittadinanza italiana, vol. II, Milano, 1996; E. Grosso, Le vie della cittadinanza. Le grandi radici. I modelli storici di riferimento, Padova, 1997; R. D’Alessandro, Breve storia della cittadinanza, Roma, 2006; V. Volpi, Italia, in M. Savino (a cura di), Oltre lo ius soli la cittadinanza italiana in prospettiva comparata, Napoli, 2014, la quale ricorda che l’Italia ha adottato un “modello familistico di cittadinanza”, prevedendo che la cittadinanza viene trasmessa sulla base di motivi “legati alla creazione del nucleo familiare”, aggiungendo che la “normativa italiana ammette la possibilità di tramandare la cittadinanza iure sanguinis senza limiti di generazioni. Nessuna disposizione della l. n. 91 del 1992 limita, infatti, l’accesso ai diritti di cittadinanza per i discendenti di avi italiani”; R. Calvigioni – T. Piola, La cittadinanza italiana, Bologna, 2019; G. Bascherini, Brevi considerazioni storico-comparative su cittadinanza, ius sanguinis e ius soli nella vicenda italiana, cit., p. 53, secondo cui lo “ius sanguinis definisce un’appartenenza del cittadino allo Stato fondata sui legami etnici o familiari e configura il popolo quale entità etno-culturale, naturale e pre-politica, che non costruisce ma abita uno spazio politico che risulta assiologicamente prioritario rispetto ai singoli consociati”;

B. Barel, La cittadinanza, in P. Mozorro della Rocca (a cura di), Manuale breve di diritto dell’immigrazione, 5° ed., Santarcangelo di Romagna, 2021, p. 379 ss.

13 Per questa constatazione, si veda, tra i tanti, A. Pitino, Gli stranieri nel diritto pubblico italiano, Torino, 2018, p. 42.

14 Come noto, in materia di cittadinanza, la Costituzione si limita a disporre espressamente che: “Nessuno puòessere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome” (art. 22).

15 Parla di status di diritto pubblico, Bariatti, La disciplina giuridica della cittadinanza italiana, cit., p. 3.

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persone che ad essa appartengono (art. 4 Cost., commi 1 e 2)”16. Non solo, la cittadinanza italiana – al pari di tutte le cittadinanze nazionali di uno Stato membro dell’UE – ha una rilevanza fondamentale anche dal punto di vista del diritto europeo, nella misura in cui: “È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro” (art. 20 TFUE)17.

Sul punto, secondo l’insegnamento della attuale giurisprudenza in materia e che interessa ai fini del presente commento, si ricorda che: i) “Lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo” e “costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso”; ii) sono costituzionalmente illegittime le ipotesi normative di perdita automatica della cittadinanza18, potendo tale perdita derivare solo da atto consapevole e volontario19; iii) “la perdita della cittadinanza costituisce un rapporto perdurante nel tempo”20, di cui è necessario dare una interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce della Costituzione vigente; iv) nessuna legge straniera può comportare, di per sé, la perdita della cittadinanza italiana21.

Compiuta questa premessa, possiamo ora concentrare la nostra attenzione sulla disciplina della perdita della cittadinanza italiana (nei suoi aspetti sostanziali e processuali) e, in particolare, quando tale effetto si verifica a seguito dell’acquisto di una cittadinanza straniera.

3. La grande naturalizzazione brasiliana.

Come indicato precedentemente, la Corte romana, con la sentenza in commento, giunge a considerare la perdita della cittadinanza italiana di G.B.R., avendo quest’ultimo ottenuto la cittadinanza brasiliana, per effetto di un provvedimento normativo di naturalizzazione coatta e di massa riguardante tutti gli stranieri, che si trovavano in Brasile tra il 1889 e il 1891; a tale naturalizzazione coatta avrebbe fatto seguito l’accettazione tacita della cittadinanza brasiliana, da parte dell’emigrato G.B.R.

Risulta, pertanto, evidente che la naturalizzazione brasiliana è il presupposto essenziale (il primo elemento della fattispecie estintiva) per giungere all’applicazione dell’art. 11, n. 2, c.c. 1865, secondo cui perdeva la cittadinanza italiana,

16 Così Cass. civ., sez. un., 25 febbraio 2009, n. 4466.

17 Come noto, la cittadinanza europea è uno status derivato e che si aggiunge alla cittadinanza di uno degli Stati membri (C.

Morviducci, I diritti dei cittadini europei, 3° ed., Torino, 2017, p. 3 ss.). Come vedremo, la Corte di Giustizia (12/03/2019, Tjebbes, causa C-221/17; 2 marzo 2010, Rottmann, C-135/08) è intervenuta in materia di perdita della cittadinanza nazionale, poiché da ciò può seguire la perdita della cittadinanza dell’Unione. Si vedano: L. Marin, La perdita della cittadinanza europea ai tempi di Brexit: la sentenza Tjebbes, in Quad. cost., 2019, p. 468.

18 Sul punto C. Cost., 9 aprile 1975, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna.

19 Così Cass., 03 novembre 2016, n. 22271.

20 Così Cass. civ., sez. un., 25 febbraio 2009, n. 4466.

21 Così Corte di cassazione di Napoli, con la sentenza del 5 ottobre 1907.

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colui che otteneva una cittadinanza straniera22.

In particolare, la struttura della fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza italiana (di cui all’art. 11, n. 2, c.c.

1865) è composta da due elementi: un primo elemento di tipo oggettivo, costituito dall’esistenza di una naturalizzazione piena, concreta ed effettiva; un secondo elemento di tipo soggettivo, dato dalla volontarietà dell’ottenimento del nuovo status civitatis da parte del cittadino italiano. Nel corso della nostra analisi vedremo come doveva essere manifestata tale volontarietà ai fini dell’accettazione della cittadinanza straniera.

Su una questione, tuttavia, non pare sorgano dubbi: dalla lettura dell’art. 11, n. 2, c.c. 1865, ai fini del caso di specie, risulta evidente che se l’emigrante italiano non era stato destinatario di un provvedimento di naturalizzazione che gli attribuiva la (nuova) cittadinanza brasiliana, in senso pieno, concreto ed effettivo, è giocoforza escludere in radice la stessa applicabilità della disposizione in esame. Infatti, non sarebbe stato possibile per l’emigrante accettare (né espressamente né tacitamente) una cittadinanza straniera mai concessagli, non essendo possibile per uno straniero essere titolare di uno status non attribuito dallo Stato ospitante. Se così non fosse e se non servisse un provvedimento statale (a monte) che concede una cittadinanza straniera, si giungerebbe all’assurdo di ammettere l’esistenza di naturalizzazioni per il solo e semplice fatto della volontà (espressa o tacita) di un individuo.

Quindi, trattandosi del primo elemento della fattispecie estintiva in esame, è necessario, inizialmente, esporre – per sommi capi – il fenomeno della grande naturalizzazione in Brasile ed analizzare se questa consisteva, concretamente, in una vera e propria attribuzione di una nuova cittadinanza piena ed effettiva agli stranieri. Bisognerà, in altre parole, capire se si trattava di una vera e propria naturalizzazione coatta e quali erano i requisiti per essere considerati cittadini brasiliani nel momento storico di riferimento.

È parimenti evidente che la naturalizzazione brasiliana, così come tutte le modalità di attribuzione di cittadinanze straniere, va studiata unicamente tenendo conto delle leggi dello Stato estero “che ne fissano i casi e i modi di concessione”23. È ugualmente opportuno ricordare che, per procedere all’analisi della normativa brasiliana, si deve seguire il criterio indicato dall’art. 15 della Legge n. 218/1995, rubricato “Interpretazione e applicazione della legge straniera”, dispone che: “La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo”. Si tratti, infatti, di leggi straniere vigenti o di leggi straniere abrogate e risalenti nel tempo, si deve sempre tenere in mente l’insegnamento della nostra Corte di cassazione, secondo cui il diritto straniero va interpretato in modo conforme all’orientamento della giurisprudenza di quel paese24. Infatti, come ha fatto notare la nostra dottrina, quando si effettuano delle indagini comparatistiche “le norme straniere non possono essere interpretate con la stessa libertà, della quale fruiamo quando consideriamo le norme italiane: se gli interpreti di un qualsiasi paese intendono le loro disposizioni

22 Prevedeva l’art. 11 c.c. 1865 che: “La cittadinanza si perde: (…) 2° Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero”.

Sul punto vedi anche infra § 4.

23 Lo ricordava già A. Pezzutti, La dottrina della cittadinanza, Napoli, 1914, p. 67, il quale citava in questa direzione una pronuncia della Corte di cassazione di Torino, 9 dicembre 1879.

24 Si veda, in questo senso, Cass., sentenza 26 ottobre 2015, n. 21712, la quale in un caso relativo all’applicazione della legge francese per la risoluzione di una controversia ricorda che: “È giocoforza fare ricorso, dunque, all’interpretazione che della disposizione in parola ha dato la giurisprudenza francese, avvalendosi di quella allegata dal ricorrente, sottoposta, peraltro, a verifica da parte di questa Corte. In una precedente sentenza (Cass., sentenza 26 febbraio 2002, n. 2791), la Corte aveva ricordato anche che “il diritto straniero deve essere interpretato ed applicato ‘in quanto sistema giuridico’, ossia nella sua globalità e nella dimensione in cui esso si fa diritto vivente”.

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in un certo modo, a noi non resta che prenderne atto”25.

Nonostante ad una prima lettura possa, in effetti, sembrare che i provvedimenti brasiliani del 1889-1891 avessero attribuito a tutti gli stranieri presenti all’epoca sul territorio (salva rinuncia) un vero e proprio status di cittadino – idoneo a permettere l’esercizio effettivo di tutti i diritti a questo connessi – in realtà, grazie ad una analisi normativa più attenta e approfondita delle leggi brasiliane rilevanti in materia, ci si rende conto che gli stranieri (presenti all’epoca in Brasile) non diventavano cittadini per il solo fatto della mancata presentazione di una dichiarazione di rinuncia alla naturalizzazione.

In altre parole, per acquisire la cittadinanza brasiliana, non era sufficiente un comportamento omissivo (un “silenzio- assenso”) da parte dell’emigrato, poiché costui conservava la sua posizione di straniero, se non avesse realizzato un comportamento attivo ulteriore, un’azione dalla quale dipendeva l’acquisto effettivo e concreto della cittadinanza brasiliana.

A tale proposito, occorre contestualizzare le disposizioni brasiliane del 1889-1891 all’interno del particolare periodo storico che il paese sudamericano stava vivendo a seguito del passaggio dalla monarchia al sistema repubblicano.

Il Brasile neodemocratico si trovava di fronte alla necessità di “regolarizzare” una moltitudine di ex-schiavi, sottratti violentemente alle loro terre di origine, per affrancarli anche dallo stato di apolidia e dar loro documenti validi per potersi iscrivere alle liste elettorali, partecipando attivamente alla vita politica del Paese ospitante.

In tale ottica veniva emanato il Decreto n. 58-A del 14 dicembre 1889 sulla “Grande naturalizzazione”, citato dalla sentenza in commento, il quale, tuttavia, privo dei decreti attuativi, sarebbe rimasto lettera morta26. In sostanza, era necessario tradurre in pratica un provvedimento di naturalizzazione tacita, senza indicazioni in ordine alle modalità di registrazione di coloro che volevano sottrarvisi ovvero che invece vi aderivano tacitamente e, pertanto, volevano esercitare i propri nuovi diritti.

La risposta non tardò ed il Governo provvisorio brasiliano sottopose la naturalizzazione al presupposto della espressa richiesta di iscrizione dello straniero alle liste elettorali. Ciò risulta, chiaramente, dal Decreto 277-D del 22 marzo 1890 e dal Decreto 480 del 13 giugno 1890, secondo cui: “Saranno considerati cittadini brasiliani a tutti gli effetti dell’art. 3 del decreto 58° del 14 dicembre del 1889 (…) gli stranieri che chiedono di essere iscritti nelle liste elettorali” (art. 1 Decreto 277-D del 22 marzo 1890); “la cittadinanza sarà attribuita agli stranieri che abbiano richiesto l’iscrizione ed ai quali, essendo stati inseriti nelle liste elettorali per indicazione delle commissioni municipali, indipendentemente dalla richiesta,

25 In questo senso è l’insegnamento di E.F. Ricci, La never ending story della natura negoziale del lodo: ora la Cassazione risponde alle critiche, in Riv. dir. proc., 2003, p. 557 ss.
In generale, sull’importanza del metodo storico-comparativo si segnalano per il momento: LIEBMAN, Qualche osservazione sullo studio della storia del processo civile, in ID., Problemi del processo civile, Napoli, 1962, p. 479 ss., spec. p. 482, secondo cui “la ricerca storica (meglio ancora se condotta con metodo comparativo e se estesa anche al diritto anglosassone), dà respiro ai nostri studi e ci fa pensare oltre la lettera morta del testo legale, nell’intima natura degli istituti e ci preserva da due opposti pericoli, egualmente perniciosi, quello della gretta esegesi e quello dell’arbitraria fantasia delle costruzioni concettuali”. Sull’interpretazione del diritto straniero, si veda anche G. Alpa, L'uso del diritto straniero da parte del giudice italiano, in Sociologia del diritto, 2000, n. 2.

26 In particolare, il citato decreto del 1889 prevedeva che: “Articolo 1º - Sono considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri che già risiedevano in Brasile il 15 novembre 1889, salvo dichiarazione contraria rilasciata presso il rispettivo comune, entro sei mesi dalla pubblicazione di questo decreto. Articolo 2º - Tutti gli stranieri che hanno residenza nel paese per la durata di due anni, dalla data del presente decreto, saranno considerati brasiliani, salvo coloro che rinunceranno a questo diritto mediante la dichiarazione di cui all’articolo 1°”.

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abbiamo reclamato la consegna del titolo elettorale” (art. 1 Decreto 480 del 13 giugno 1890).

A queste disposizioni, seguiva un ulteriore Decreto attuativo (Decreto n. 6.948 del 14 maggio 1908), in cui venne espressamente previsto che la concessione della naturalizzazione avveniva solo a seguito di formale richiesta, attraverso la presentazione di apposite istanze e l’utilizzazione di specifici formulari all’uopo predisposti. Ed invero, nel predetto provvedimento si legge: “Sono considerati cittadini brasiliani (…) gli stranieri che, trovandosi in Brasile il 15 novembre 1889, non hanno dichiarato, fino al 24 agosto 1891, l’interesse a mantenere la nazionalità di origine” (art. 1 del Decreto citato). Tuttavia, prosegue il suddetto decreto, “lo straniero che desidera diventare cittadino brasiliano rivolge, da solo o per procura, al Presidente della Repubblica, tramite il Ministro della Giustizia e delle Imprese dell’Interno, una richiesta (…)” (cfr. art. 4 Decreto citato). E chiarisce che “per gli stranieri tacitamente naturalizzati, nei casi dei paragrafi 4 e 5 dell’articolo 1, i seguenti documenti rilasciati entro il 12 dicembre 1907 sono validi come titoli dichiarati di cittadino brasiliano: a) titolo ed elettore federale; b) decreti e ordinanze di nomina per uffici pubblici federali o statali” (art. 11 del Decreto citato). Inoltre, il Decreto n. 277-D, del 22 marzo 1890, stabiliva che saranno considerati cittadini brasiliani e quindi inclusi nelle liste elettorali, gli stranieri che chiederanno di essere registrati come elettori, dopo aver fissato la sua residenza in Brasile, che sappiano leggere e scrivere (art. 1). In altre parole, per essere avere godere a pieno della qualità di cittadino brasiliano era necessario aver richiesto l’iscrizione nella lista elettorale (decreto n. 277 D, del 22 marzo, art.

1º) e comunque richiedere la consegna della tessera elettorale.

Quindi, chi fosse effettivamente stato raggiunto dalla naturalizzazione, fino al 1907, poteva dimostrare il suo status di cittadino brasiliano attraverso l’iscrizione alle liste elettorali ovvero l’assunzione di un impiego pubblico, ciò in conformità ai ricordati decreti del 1890. Se ne deduce, in sostanza, che il richiamato Decreto n. 58-A del 14 dicembre 1889 non conferiva, di per sé, la cittadinanza brasiliana agli stranieri, ma solo la possibilità di acquisire definitivamente tale status attraverso il compimento di un’attività ulteriore e positiva dell’interessato, consistente nella sua espressa richiesta di iscrizione alle liste elettorali o del rilascio della tessera elettorale. In mancanza di tale attività positiva, lo straniero rimaneva tale e non poteva esercitare i diritti politici connessi allo status di cittadino in Brasile.

A partire dall’anno 1908, con l’entrata in vigore del ricordato decreto n. 6.948, lo straniero, sebbene presente nel territorio brasiliano al 15 novembre 1889, doveva comunque attivarsi per ottenere la naturalizzazione attraverso la procedura amministrativa ivi indicata. Inoltre, il medesimo Decreto del 1908 disponeva che “per l’esecuzione del § 4 art. 1, sono raccolti presso la Segreteria di Giustizia e delle Imprese Interne i libri di dichiarazione istituiti con i decreti 58° del 4 dicembre 1889 e 396 del 1890” (art. 20).

Dopo aver esposto, in estrema sintesi, l’istituto della grande naturalizzazione nel Brasile degli anni 1889-1891, non possiamo nascondere che tale iniziativa del governo brasiliano suscitò, nella comunità internazionale, numerose critiche, soprattutto dagli Stati più direttamente colpiti da tale politica di naturalizzazione massiccia e generalizzata, tra cui il Portogallo, l’Italia, l’Austria, la Spagna, l’Inghilterra e gli Stati Uniti. La comunità internazionale, infatti, considerò i vari tentativi di naturalizzazioni di massa – avvenute non solo in Brasile, ma anche in altri paesi dell’America Latina27 – inammissibili e privi di effetto negli Stati di origine degli emigranti, trattandosi di naturalizzazioni coercitive e non spontanee e, quindi, del tutto incompatibili con i principi del diritto internazionale28.

27 Per un panorama delle varie legislazioni sudamericane del XIX secolo che cercavano di imporre naturalizzazioni forzate, si vedano:

R. Clerici, op. cit., p. 49, nota 126; C. Bisocchi, op. cit., p. 306.

28 A. Beltrame de Moura, Caratteri ed effetti della cittadinanza tra diritto internazionale e fenomeni di integrazione regionale:

Unione europea e Mercosul, tesi di dottorato Università degli Studi di Milano, 2014, p. 31, la quale riferisce di decisioni di tribunali

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Rispetto all’Italia, riferisce la dottrina che, nella realtà concreta dell’epoca, l’acquisizione della cittadinanza straniera era

“osteggiata anche attraverso l’uso di strumenti amministrativi”, con l’invio di circolari ministeriali ad alcuni consolati finalizzati ad evitare l’acquisto della cittadinanza estera29. In tal modo, nei confronti della legge venezuelana del 18 maggio 1855 sulle naturalizzazioni di massa coatte, il ministro degli esteri La Marmora aveva inviato istruzioni al console italiano in Caracas, affermando che non si potevano ammettere imposizioni di cittadinanza allo straniero “che non la vuole ed esplicitamente non la chiede, ed una massima contraria offenderebbe i principi consacrati dagli usi di tutti i popoli civili”30. Nei confronti della grande naturalizzazione brasiliana si manifestarono in senso contrario e con fermezza i governi degli Stati Uniti, della Francia31 e, soprattutto, dell’Italia, attraverso l’intervento del ministro Crispi32.

4. La perdita della cittadinanza italiana nel codice civile del 1865.

Per procedere con l’analisi della sentenza in commento, dopo aver analizzato la grande naturalizzazione brasiliana, dobbiamo ora studiare le (eventuali) ripercussioni di tale fenomeno sulla cittadinanza originaria degli emigranti italiani in Brasile33.

A questo proposito, si deve notare, in via preliminare, che l’acquisto di una cittadinanza straniera non poteva e non può, di per sé, avere conseguenze giuridiche automatiche sulla cittadinanza italiana. Tale circostanza non era sfuggita al legislatore del codice civile del 1865, il quale – nei pochi e scarni riferimenti alla materia internazional-privatistica – già disponeva, nelle sue disposizioni preliminari, che: “Lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalle leggi della nazione a cui esse appartengono” (art. 6); “Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero (…) potranno derogare alle leggi proibitive del Regno che concernano le persone, i beni o gli atti, né alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l’ordine pubblico ed il buon costume” (art. 12). Pertanto, le disposizioni di leggi straniere in materia di naturalizzazione di massa non producevano nessun effetto rispetto ai cittadini italiani, alla luce del combinato disposto, di cui agli artt. 6 e 12 delle disposizioni preliminari al Codice Civile del 1865, né potevano comportare la perdita della cittadinanza di origine, restando questa regolata dalla stessa legge italiana.

Se, infatti, l’acquisto della cittadinanza straniera è regolato dalla legge del paese nel quale la naturalizzazione avviene, la perdita della cittadinanza originaria viene necessariamente regolata dalla legislazione del paese di provenienza dell’individuo. In generale, si rileva che l’applicazione concomitante di leggi di paesi diversi nei confronti di uno stesso

internazionali che hanno dichiarato inefficaci nella sfera internazionale le naturalizzazioni di massa, come la decisione degli U.S.

Mexican Claims Commission, nel caso Fayette Anderson and Willian Thompson v. Mexico del 1899.

29 Sul punto si veda G. Tintori, Cittadinanza e politiche di emigrazione nell’Italia liberale e fascista. Un approfondimento storico, in Familismo legale, a cura di G. Zincone, Bari, 2006, p. 52 ss., spec. p. 61, il quale riferisce della circolare n. 7 dell’11 gennaio 1895, con la quale “lo Stato italiano indicava ai consolati i mezzi con cui gli emigranti potevano sfuggire alla cittadinanza francese”.

30 Come ci riferisce A.F. Panzera, I limiti internazionali in materia di cittadinanza, Napoli, 1984, p. 226.

31 La giurisprudenza francese aveva escluso l’efficacia della grande naturalizzazione nei confronti di un cittadino francese che si trovava in Brasile nel 1889 (Tribunal Civil de la Seine del 13 luglio 1915, citato da A.F. Panzera, I limiti internazionali in materia di cittadinanza, cit., p. 231).

32 Lo stesso Primo Ministro e Ministro degli Esteri ad interim Francesco Crispi (nella lettera del Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri a.i. Crispi all’Ambasciatore a Vienna, Nigra” T. 425 – Roma, 3 marzo 1890) aveva dichiarato che: “Decreto di G.N.

[Grande Naturalizzazione] brasiliano non produceva effetti per i cittadini italiani”. Si veda anche in argomento A.F. Panzera, op. cit., p. 231.

33 Ci ricorda A. Panzera, op. cit., p. 171, che la naturalizzazione di un individuo può essere analizzata sotto un duplice profilo: sia come modo di acquisto della cittadinanza straniera che come causa di perdita della cittadinanza originaria,

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individuo può dar luogo a dei conflitti positivi di cittadinanza (ossia a casi di doppia cittadinanza) e, in passato, anche a dei conflitti negativi di cittadinanza (casi di apolidia), come vedremo in seguito.

Parimenti in via preliminare, si deve osservare che lo studio dei casi di perdita della cittadinanza deve essere condotto con estrema cautela, profondità e accortezza, trattandosi di un evento inerente ad una qualità essenziale della persona, a rilevanza costituzionale34.

Innanzitutto, dal punto di vista storico e comparatistico, il principio accolto negli Stati democratici rispetto all’istituto della perdita della cittadinanza è sempre stato quello della libertà “di spogliarsi della nazionalità di origine”35. I casi di perdite automatiche dello status civitatis, così come quelli di imposizione forzata di una nuova cittadinanza, sono stati, infatti, sempre considerati “in contraddizione aperta col diritto già riconosciuto all’individuo di affermare la propria volontà di mutare o meno la nazionalità originaria”36. Non è un caso che le ipotesi di perdite coatte e collettive delle cittadinanze siano applicate, nel corso della storia, dagli Stati totalitari e dittatoriali37.

Adottava tale impostazione democratica, fondata sulla libertà e spontaneità della perdita della cittadinanza anche il codice civile del 1865, pur prevedendo alcuni casi tassativi e specifici di perdita automatica della cittadinanza38.

4.1. (Segue) La perdita della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 11, n. 1 (la rinuncia espressa), e n. 2 (ottenimento di cittadinanza straniera), c.c. 1865.

La disciplina della perdita della cittadina era contenuta nel già citato art. 11 del codice civile del 1865, secondo cui: “La cittadinanza si perde: 1°. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;
2°. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;
3°. Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.

Il richiamato art. 11 prevedeva due forme di rinuncia: quella contenuta nel numero 1, definita rinuncia espressa (chiamata anche “pura”), in quanto manifestata attraverso una dichiarazione formale diretta agli organi competenti e formulata da colui il quale aveva trasferito la sua residenza all’estero39; quelle disciplinate nei numeri 2 e 3, chiamate “rinunce tacite” o

34 Sul punto, si vedano già le osservazioni di E. Pacifici-Mazzoni, op. cit., p. 52, che definiva la perdita della cittadinanza come “una grave sanzione”.

35 In tal senso, si veda C. Bisocchi, op. cit., p. 364, con ampi riferimenti storici e comparatistici.

36 Sul punto M. Vianello-Chiodo, La cittadinanza del nostro emigrato, Roma, 1910, p. 23, secondo cui l’imposizione forzata della cittadinanza era “in contraddizione aperta col diritto già riconosciuto all’individuo di affermare la propria volontà di mutare o meno la nazionalità originaria”

37 Per un’analisi sul punto, si rinvia a S. Marinai, Perdita della cittadinanza e diritti fondamentali: profili internazionalistici ed europei, Milano, 2017, p. 61 ss.

38 Alcuni esempi di perdita automatica della cittadinanza erano previsti dal c.c. del 1865, come il caso della perdita della cittadinanza della donna italiana in ragione del matrimonio con un cittadino straniero (art. 14), nonché la trasmissione automatica della perdita della cittadinanza alla moglie e ai figli, in ragione della perdita da parte del pater familias (art. 11, commi 2 e 3). Sul punto, si rinvia a:

C. Bisocchi, op. cit., p. 464 ss.; R. Clerici, op. cit., p. 21 e 22. Come accennato, tutti i casi di perdita automatica della cittadinanza sono, attualmente, considerati costituzionalmente illegittimi.

39 In questa ipotesi si parlava anche di una rinuncia c.d. “pura”, in quanto non condizionata all’acquisto di un’altra cittadinanza, secondo la terminologia usata da A.F. Panzera, op. cit., p. 187. La rinuncia espressa nel c.c. del 1865 era il massimo frutto di un

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“rinunce presunte” o, anche, “rinunce forzate”40, che si verificavano al ricorrere delle circostanze, specificamente e tassativamente previste dalla legge, sulle quali concentreremo la nostra attenzione41.

Quanto al n. 2 dell’art. 11, abbiamo già precedentemente accennato che la fattispecie della perdita della cittadinanza italiana richiedeva la presenza di due elementi: quello oggettivo dell’acquisto di una cittadinanza straniera concreta ed effettiva; quello soggettivo della volontarietà di tale acquisto da parte del cittadino italiano.

Quanto all’elemento oggettivo, era chiaro alla dottrina dell’epoca che doveva trattarsi di una “naturalizzazione definitivamente acquisita”, a tutti gli effetti e permanente nel tempo, in grado di permettere l’esercizio di tutti i diritti connessi a tale stato. Quindi, ai fini dell’applicazione dell’art. 11, n. 2, veniva richiesto che si trattasse di una vera e propria naturalizzazione “e non semplicemente d’una concessione di diritti civili o, in ogni modo, d’una aggregazione ad una categoria speciale di cittadinanze, che non assimili, almeno in via generale, lo straniero naturalizzato al cittadino d’origine”42. Né era dato rilievo, per l’applicazione dell’art. 11, n. 2, alle c.d. posizioni di “seminaturalità”, previste da alcune legislazioni straniere che consideravano un non cittadino come uno straniero privilegiato43. In questa prospettiva, si faceva notare come la perdita della cittadinanza italiana non poteva essere provocata da una “naturalizzazione imperfetta, come sarebbe l’assimilazione al cittadino pel godimento dei diritti civili o di alcuni di alcuni di essi soltanto”44. In pratica, le c.d. semi-naturalizzazioni all’estero non erano sufficienti per integrare l’elemento oggettivo della fattispecie della perdita della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 11, n. 2. In assenza di una naturalizzazione straniera piena e completa, veniva a mancare lo stesso presupposto oggettivo ai fini della perdita della cittadinanza italiana originaria, che, quindi, era mantenuto45. Come esposto precedentemente, il richiamato decreto brasiliano n. 58-A del 14 dicembre 1889 sulla “grande naturalizzazione” non attribuiva, in sé e per sé considerato, un completo e definito status di cittadino brasiliano, concedendo solo un’aspettativa, ossia una possibilità di acquisire detto status, in senso pieno e concreto, attraverso un comportamento attivo e volontario: l’iscrizione spontanea nelle liste elettorali o la richiesta del titolo di elettore. Pertanto, il decreto brasiliano n. 58-A del 14 dicembre 1889 sulla grande naturalizzazione, in sé e per sé considerato, non risulta integrare l’elemento oggetto della fattispecie, di cui all’art. 11, n. 2, non avendo attribuito una cittadinanza straniera in senso pieno, essendo questa conseguita solo in presenza di un comportamento attivo dello straniero (l’ottenimento del titolo di elettore).

massimo liberalismo in materia, fondandosi sulla scelta libera dell’individuo, ma aveva l’inconveniente di creare possibili situazioni di apolidia, dal momento in cui la perdita della cittadinanza italiana non era condizionata all’acquisto di una cittadinanza straniera, come sottolineato da F. Degni, Della cittadinanza, Napoli, 1921, p. 191 ss. Tale circostanza condurrà il legislatore della Legge n. 555 del 1912 ad abrogare la figura della rinuncia “pura” alla cittadinanza italiana, come vedremo in seguito.

40 Secondo C. Bisocchi, op. cit., p. 377, i casi di perdita della cittadinanza, di cui ai numeri 2 e 3 dell’art. 11, erano delle “rinunce forzate”; mentre F. Degni, op. cit., p. 201, parlava di “rinunce per presunzione assoluta”.

41 Sulla tassatività delle ipotesi di rinuncia tacita, la dottrina era praticamente unanime, si vedano: F. Giarelli, Codice civile del Regno d’Italia, Milano-Napoli, 1876, p. 12. Più recentemente Clerici, op. cit., p. 19, anche in nota, la quale ricorda che i casi di rinuncia tacita del c.c. erano comunque volontari.

42 C. Bisocchi, op. cit., p. 383. Nello stesso senso G.B.C. Moraglia, Cittadinanza e naturalizzazione, Forli, 1906, p. 135, secondo cui non sarebbe sufficiente l’aver accettato di godere “semplicemente dei diritti di uno Stato estero; N. Samama, Contributo allo studio della doppia cittadinanza, Firenze, 1910, p. 21.

43 C. Bisocchi, op. cit., p. 382.

44 F. Degni, op. cit., p. 205.

45 Per considerazioni analoghe in materia di A. Baldassarri, Gli effetti della naturalizzazione straniera del cittadino rispetto all’ordinamento giuridico italiano, in Riv. dir. int., 1928, p. 17, il quale faceva notare che in caso di revoca della naturalizzazione straniera “anche l’effetto della perdita della cittadinanza viene meno”.

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Quanto all’elemento soggettivo, di cui all’art. 11 n. 2, veniva sottolineato, unanimemente, che doveva trattarsi di un

“acquisto volontario di una cittadinanza in un paese straniero”46. Infatti, il verbo “ottenere” – utilizzato dal legislatore all’interno della disposizione in esame – indicava necessariamente la presenza di una previa volontà (chiara, espressa, manifesta ed esteriorizzata) dell’individuo, diretta e finalizzata all’acquisizione della cittadinanza straniera. In pratica, l’elemento volontaristico dell’art. 11, n. 2, imponeva che il cittadino italiano avesse formulato un’istanza chiara e inequivocabile, nonché priva di qualsiasi tipo di pressione, costrizione o coercizione. Serviva, quindi, una chiara manifestazione di volontà ai fini dell’acquisto della cittadinanza straniera e della correlativa rinuncia a quella italiana;

manifestazione di volontà che non poteva essere né implicita, né desumibile semplicemente da comportamenti concludenti. A questo proposito, ricordava un autorevole studioso dell’epoca: “Non basta infine che la naturalizzazione sia stata accettata, se l’individuo non ha poi in seguito adempiuto a tutte le formalità, che la legge del nuovo Stato stabilisce come condizione sine qua non per l’acquisto definitivo della medesima”47.

Sull’argomento era intervenuta espressamente anche la Suprema Corte di Napoli nel 1907, secondo cui “la parola ottenere presuppone, filologicamente, che sia chiesto o desiderato, e però nel testo letterale della legge è incluso il concetto della domanda di naturalizzazione che poi si ottiene. Né altrimenti avrebbe potuto volere il legislatore italiano, quando da una banda, ben fu detto a tutela della libertà di espatriare che la patria libera vuole uomini liberi, e dall’altra nei rapporti individuali l’importanza fondamentale del diritto che si perde, reclama l’assoluta certezza che il nazionale, per fatto suo volontario e rivelatore della sua coscienza riflessa, voglia permutare la cittadinanza di origine con altra straniera”48. Ad ogni modo, era rinvenibile – in una parte della dottrina civilistica dell’epoca – un orientamento minoritario, che ammetteva la possibilità di una c.d. “rinuncia tacita” alla cittadinanza italiana, anche in mancanza una dichiarazione formale, purché fosse, comunque, chiara nell’emigrante la volontà di accettare una cittadinanza straniera49. Tuttavia, gli

46 R. Clerici, op. cit., p. 19. In questo senso, era la dottrina unanime, si vedano per il momento: C. Capalozza, La cittadinanza nell’odierno ordinamento giuridico, 1913, p. 117, secondo cui con la parola ottenere ci si voleva riferire ad una cittadinanza non imposta, ma desiderata; E. Pacifici-Mazzoni, op. cit., p. 86, secondo cui non si perde la cittadinanza per cause indipendenti dalla propria volontà; N. Samama, op. cit., p. 20, il quale specificava che “non si ottiene una cosa che in conseguenza di averla chiesta”;

G.P. Chironi e L. Abello, Trattato di diritto civile italiano, vol. I, parte generale, Torino, 1904, p. 214, secondo cui La rinuncia tacita doveva comunque risultare da “fatti che manifestamente contengono la volontà di perdere la cittadinanza”.

47 C. Bisocchi, op. cit., p. 385. In senso analogo, si veda F. De Dominicis, Commento alla legge sulla cittadinanza italiana del 13 giugno 1912, Torino, 1916, p. 248, secondo cui: “Ogni forma di attribuzione coattiva è certamente preclusa, di che coloro i quali dallo Stato straniero nel quale risiedono si vedono attribuita la cittadinanza locale, non perdono l’italiana per quel fatto”; affinché si possa configurare una spontaneità nell’acquisto della nuova cittadinanza, è necessario almeno che lo straniero abbia “chiesto e ottenuto un documento di naturalizzazione straniera”.

48 Si ricorda che la Corte di Cassazione di Napoli, con la sentenza del 5 ottobre 1907, era stata chiamata a analizzare l’istituto della rinuncia tacita a fini successori e patrimoniali e non di trasmissione della cittadinanza ai discendenti di italiani.

La dottrina dell’epoca ricordava come “la giurisprudenza abbia sempre seguito il criterio che perda la cittadinanza solo chi ne domandi una straniera”, non essendo sufficiente la semplice imposizione di questa (M. Vianello-Chiodo, La cittadinanza del nostro emigrato, Roma, 1910, p. 63).

49 G.B.C. Moraglia, Cittadinanza e naturalizzazione, cit., p. 136, il quale, inizialmente, affermava che: “se una legge straniera naturalizzasse di pien diritto lo straniero in dipendenza di certi determinati fatti, l’italiano non perderebbe la cittadinanza propria per la sola circostanza di trovarsi in uno o più dei casi previsti dalla legge straniera come conferenti la naturalizzazione ma la perderebbe soltanto allora, che la personale condotta di lui dimostrasse apertamente aver egli scinter et sponte accettato quella naturalità”. Lo stesso autore in una successiva monografia ebbe modo di sottolineare come la rinuncia tacita è ammissibile in presenza di fatti ben determinati (G.B.C. Moraglia, La cittadinanza italiana, Forlì, 1912, p. 79).

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studiosi dell’epoca – che si erano dedicati approfonditamente al tema della cittadinanza – facevano notare che una siffatta rinuncia doveva “essere desunta da circostanze assolutamente incompatibili, o per lo meno giudicate tali dal legislatore, colla qualità di cittadino dello Stato”50. Nella stessa direzione, la dottrina più attenta e autorevole aveva sottolineato come non si potessero applicare alla perdita della cittadinanza le regole e le presunzioni sui comportamenti concludenti applicati nell’ambito dei negozi giuridici patrimoniali, in ragione della natura e della rilevanza fondamentale per gli individui dello status civitatis. A questo proposito, autorevole dottrina ricordava che, in materia di cittadinanza, la legge

“opportunamente non ha lasciato al libero apprezzamento del giudice la valutazione dei fatti e comportamenti nei quali si possa riscontrare una tacita manifestazione di rinuncia alla cittadinanza, ma ha tassativamente determinati i casi nei quali essa deve riscontrarsi”51.

Sulla base di tali considerazioni, la dottrina specializzata in materia era giunta alla conclusione che la perdita della cittadinanza italiana poteva dirsi perfezionata solo con l’effettiva accettazione di una nuova cittadinanza straniera, nonché in presenza di una chiara volontà espressa ai fini della rinuncia alla cittadinanza di origine52. Proprio rispetto alla naturalizzazione brasiliana questa dottrina sottolineava, a chiare lettere, che: “la perdita della cittadinanza italiana, dunque, in questi casi non si verifica se non per effetto di una rinunzia espressa”53. In pratica, in ossequio alla tutela della libertà individuale, la tesi del assolutamente prevalente nella dottrina dell’epoca (specializzata in materia di status civitatis) era quella secondo cui l’emigrato italiano in Brasile, per incorrere nella perdita della propria cittadinanza di origine, avrebbe dovuto: a) formulare un’istanza chiara ed inequivocabile, ai fini dell’acquisto della nuova cittadinanza straniera, in conformità alle leggi vigenti in Brasile; b) presentare una dichiarazione formale di rinuncia alla sua cittadinanza italiana originaria, non essendo sufficiente desumere tale rinuncia da indeterminati comportamenti concludenti. Quindi, l’interpretazione dottrinaria dominante sull’art. 11, n. 2, escludeva l’ammissibilità di rinunce per indeterminati comportamenti concludenti, proprio al fine di evitare di ammettere rinunce forzate, presunte o tacite e, comunque, non espressamente dichiarate.

Sulla base di tali premesse, ai fini della valutazione dell’elemento della volontarietà per l’acquisto della nuova cittadinanza, era stata ritenuta insufficiente la mancata presentazione della dichiarazione di rinuncia alla naturalizzazione brasiliana, nel termine indicato dalla legge54. In altre parole, si potrebbe dire (in termini attuali) che non fosse configurabile l’applicazione del meccanismo del silenzio-assenso per l’accettazione di una cittadinanza straniera. Infatti, gli studiosi dell’epoca avevano già intuito che “l’ignoranza della legge locale da parte dello straniero e la ristrettezza del tempo non permette di fondare seriamente siffatta presunzione neppur sulla mancata dichiarazione negativa richiesta dalla legge brasiliana”55. A questo riguardo, si faceva notare, altresì, come la possibilità di rinunciare alla naturalizzazione

50 C. Bisocchi, op. cit., p. 372.

51 F. Degni, op. cit., p. 199 e 200.

52 G.B.C. Moraglia, La cittadinanza italiana, cit., p. 64, considerando la necessità di una dichiarazione espressa anche in relazione all’ipotesi, di cui al n. 2 dell’art. 11, faceva, sostanzialmente, coincidere la rinuncia tacita con i fatti, di cui all’art. n. 3, e all’acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie, la quale avrebbe rinunciato tacitamente, per presunzione assoluta, alla cittadinanza italiana (art. 14).

53 In tal senso, si veda F. Degni, op. cit., p. 199 e 200.

54 Così, Cass. Napoli, 5 ottobre 1907, cit., “il difetto di dichiarazione contraria all’accettazione della cittadinanza brasiliana non pure riusciva inefficace a provare la rinunzia della nazionalità di origine, ma violava altresì la libertà della scelta, in quanto vincolano alla forma negativa del silenzio l’espressione positiva di voler abbandonare l’antica cittadinanza ed acquistarne una nuova”.

55 S. Gemma, Legge 13 giugno 1912 sulla cittadinanza, Roma, 1913, p. 58, nota 2.

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brasiliana era, nei fatti, illusoria, “data l’ignoranza di tanti poveri emigrati, qualora esse non siano assisti e consigliati da chi rappresenta in quei paesi la loro terra natale”56.

Non solo la giurisprudenza e la dottrina, ma la stessa “politica” era intervenuta per ricordare la necessità di individuare

“una manifestazione e chiara volontà del cittadino italiano di diventare forestiero”, senza la quale l’individuo continuava ad essere italiano57.

In conclusione, anche sotto l’imperio del codice del 1865, si sottolineava che “la rinunzia suppone la volontarietà del fatto da cui la si deduce, sicché non perdeva lo stato di cittadino chi avesse ottenuta una cittadinanza straniera non in seguito a sua domanda, ma per concessione spontaneamente fatta da uno Stato straniero od ordinata dalla legge in esso vigente”58. Quindi, sebbene la lettura di alcune opere di civilisti dell’epoca possa anche far credere che, ai sensi dell’art. 11, n. 2, fosse configurabile una rinuncia tacita, presunta e nei fatti forzata, alla cittadinanza italiana derivante da comportamenti concludenti, da un’analisi più puntuale della dottrina specialistica e della giurisprudenza dell’epoca si evince, chiaramente, la necessità di individuare una “espressa rinuncia alla cittadinanza” italiana da parte dell’emigrante italiano;

ciò per evitare che la perdita dello status di origine potesse avvenire in modo presunto e automatico59. L’adozione di tale prospettiva, sicuramente dominante all’epoca della vigenza del codice civile del 1865, ci permetterà anche di giungere ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dello stesso art. 11, n. 2 e n. 3, come sarà dimostrato nelle prossime pagine.

Giova, altresì, ricordare che – in ragione del carattere necessariamente volontario dell’acquisizione della cittadinanza straniera – non sussisteva nessun dubbio che la rinuncia alla cittadinanza italiana non potesse mai essere validamente realizzata da soggetti privi della capacità di agire e, quindi e soprattutto, dai minori di età.

Infatti, “prima della maggiore età o della emancipazione l’acquisto eventuale della cittadinanza straniera non può spiegare alcun effetto nei rapporti della legge nostra, la quale concedendo la facoltà di rinunciare alla cittadinanza italiana, non la concede se non a chi abbia la capacità, e non vi può essere dubbio che questa, a norma dell’art. 6 delle disposizioni preliminari al Codice civile, deve essere regolata dalla legge italiana”60. Era chiaro, infatti, che la legge che disciplina la capacità a realizzare la rinuncia alla cittadinanza italiana (anche in caso di acquisizione di una cittadinanza straniera) era la legge italiana61. La sentenza in commento della Corte d’Appello di Roma del 5/07/2021 non si discosta da questo

56 Lo aveva sottolineato M. Vianello-Chiodo, op. cit., p. 23.

57 In questo senso il famoso deputato Sidney Sonnino, durante una seduta parlamentare del 1900, in Tornata del 28 novembre 1900, Camera dei deputati, Atti del parlamento italiano. Legislatura XXI, Sessione, I, vol. I, Roma, p. 668.

58 F. Degni, op. cit., p. 202.

59 Così G. B. C. Moraglia, La cittadinanza italiana, cit., p. 141, secondo cui si produceva la perdita della cittadinanza italiana solo con la naturalizzazione forzata all’estero, accompagnata dalla “espressa rinuncia alla cittadinanza” di origine da parte dell’espatriato;

nonché, nuovamente, F. Degni, op. cit., p. 202.

60 Così F. Degni, op. cit., p. 206. Sul punto la dottrina unanime era unanime, si vedano, tra i tanti: G.B.C. Moraglia, Cittadinanza e naturalizzazione, cit., 1906, p. 127; C. Bisocchi, op. cit., p. 374; F. De Dominicis, op. cit., p. 246; G.P. Chironi e L. Abello, op. cit., p.

215, secondo cui per rinunciare alla cittadinanza italiana è necessario “essere di maggiore età”.

61 G.P. Chironi e L. Abello, op. cit., p. 215, secondo cui si perfeziona la fattispecie, di cui all’art. 11, n. 2, quando “la nuova cittadinanza sia chiesta, e tal domanda sia fatta da persona capace di volere, la qual capacità si misura secondo la legge nazionale del chiedente, che fino a quando non sia determinata la perdita del suo stato di cittadino, si mantiene tale”. Nello stesso senso A.

Baldassarri, Gli effetti della naturalizzazione straniera del cittadino rispetto all’ordinamento giuridico italiano, in Riv. dir. int., 1928, p. 15, secondo cui “al momento della concessione della naturalizzazione straniera”, l’individuo deve essere “in possesso della capacità secondo la sua legge nazionale”, in quanto, per l’acquisto di una cittadinanza straniera, “il possesso della capacità giuridica” deve

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