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Polizza RC, Principi Polizza RC, Principi

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Academic year: 2022

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(1)

PROFESSIONAL LIABILITY MALPRACTICE INSURANCE IN MEDICAL ONCOLOGY ERRORS

ASPETTI ASSICURATIVI NELLA GESTIONE DEGLI ERRORI ONCOLOGICI

Avv. Carlo Parenti Avv. Carlo Parenti

Direttore RAS, Milano Direttore RAS, Milano

Tagete 4-2007

(2)

Abstract Abstract

On 8.000.000 hospitalized italian people every year about 4% is a victim of damages or events connected to medical errors or equipment’s problems.

In the last ten years the claims are doubled.

The insurance policy can be very different, going for instance from 1500 € to 6000 € for the same risk, because of the competition among different enterprises.

Anyway the cost of the policies raises for several reasons: the judges are more severe, different social attention, increasing number of the claims and amount of the compensation. The author analyzes the different aspects of the medical liability.

(3)

Polizza RC, Principi Polizza RC, Principi

Pensi che sia buona per tutte le Responsabilità Professionali ? Anche per gli errori oncologici?

SI, SI , SI

(4)

Polizza RC, Principi Polizza RC, Principi

aIN FRANCIA

CARO POLIZZE: I CHIRURGHI SI ESILIANO*

aI chirurghi privati francesi (in 500), per protesta contro il governo, si sono esiliati per 4 gg in Gran Bretagna

aPremi medi: € 1500 nel 1995

€ 16.000 nel 2005

*Sole 24h/ 11-05-05

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Polizza RC, Principi Polizza RC, Principi

aIN ITALIA

aSu 8.000.000 di italiani ricoverati annualmente il 4

% circa è vittima di danni o di eventi connessi ad errori medici, ovvero mal funzionamenti di

apparecchiature ecc...

aNell’ultimo decennio sono raddoppiati i sinistri

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Polizza RC, Principi Polizza RC, Principi

aIN ITALIA

aCaro Polizze, ma concorrenza tra imprese

aStesso rischio, ad esempio, va da 1500€ a 6000€

con compagnie diverse

• CAUSE CARO POLIZZE 4Giudici più rigorosi

4 Immutata Sensibilità Sociale

4 Maggiori richieste e maggiori risarcimenti 4 S /P Compagnie > 100%

(7)

Polizza RC, Copertura a favore di terzi, Polizza RC, Copertura a favore di terzi,

Regresso e rivalsa dell

Regresso e rivalsa dell assicuratore assicuratore

aAGENDA Parleremo di:

aAssicurazione della RC del medico

aPolizze delle ASL e Rivalsa dell’Assicuratore verso il medico in colpa grave

aCassazione (sentenze 5624 del 2005) sulla vessatorietà delle clausole “CLAIMS MADE”

aConsenso Informato e Operatività della garanzia.

(8)

Polizza RC Polizza RC

aASSICURAZIONE RC : ART 1917 c.c.

E’ promessa di tenere indenne l’assicurato in relazione a quanto questi, in conseguenza del

fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione.

deve pagare a un terzo a seguito di una sua

Responsabilità civile del tipo dedotto in contratto.

(9)

Polizza RC Polizza RC

aaOggetto Oggetto delldell’’assicurazione di RC assicurazione di RC èè la la responsabilit

responsabilitàà civile e non quella penalecivile e non quella penale

aaNon sempre lNon sempre l’accertamento di una responsabilit’accertamento di una responsabilitàà penale implica la responsabilit

penale implica la responsabilitàà civile del medicocivile del medico

aaNon sempre una assoluzione in sede penale Non sempre una assoluzione in sede penale determina l'insussistenza di responsabilit

determina l'insussistenza di responsabilitàà civile.civile.

(10)

Polizza RC Polizza RC

aOgni fattispecie di responsabilità può essere

coperta per intero o parzialmente ex art 1905 ex art 1905 c.c.c.c. in virtù delle delimitazioni contrattuali del rischio presente in polizza.

******

per il Carattere ApertoAperto ed EterogeneoEterogeneo delle ipotesi di R.C.

gli assicuratori delimitano precisamente il rischio, con esclusioni implicite ed esplicite.

(11)

Polizza RC Polizza RC

aaPOLIZZE RC MEDICIPOLIZZE RC MEDICI

aviene descritta l’attività del medico o dell’ente ospedaliero

aDescrizione di vitale importanza per l’operatività della copertura.

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Polizza RC Polizza RC

aDelimitazione dell’ambito di responsabilità dedotto in garanzia ai soli fatti che cagionino morte,

lesioni personali o danni a cose di terzi:

“la società risponde delle somme che l’assicurato sia

tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai

sensi di legge a titolo di risarcimento…..di danni

involontariamente cagionati a terzi

perper

morte,

perper

lesioni personali o

perper

danneggiamenti a

cose nell’esercizio della professione sanitaria”

(13)

Polizza RC Polizza RC

aLa preposizione “PER” individua la modalità attraverso la quale vengono cagionati i danni.

aLa garanzia si riferisce alla responsabilità contrattuale

contrattuale ed extracontrattuale extracontrattuale

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Polizza RC Polizza RC

Individuazione del tipo di attività medica e esclusioni nelle garanzie di base, ad es

achirurgia estetica

adanni estetici da altri interventi chirurgici aattività di implantologia per i dentisti

aattività di primariato

esclusioni derogabili con clausole estensive (attenzione a franchigie e scoperti)

(15)

Rivalsa dell

Rivalsa dell assicuratore assicuratore

aPOLIZZE RCT DELLE ASL.

aRC per attività svolta in qualità di azienda sanitaria

agaranzia estesa alla RC professionale di tutti i

dipendenti e/o collaboratori (cfr. CCNL personale sanità)

ma

“nel caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa a dolo o colpa grave,

grave, la società manlevando il contraente si riserva il diritto di rivalsa verso tali soggettirivalsa

(16)

Rivalsa dell

Rivalsa dell assicuratore assicuratore

aIL MEDICO PUO’ TUTELARSI CONTRO LA RIVALSA CON

L’adesione alla clausola “ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLA COLPA GRAVE”

con corresponsione di quota individuale di premio.

LA COMPAGNIA RINUNCIA ALLA RIVALSA per colpa grave giudizialmente accertata

(17)

Copertura a favore di terzi e rivalsa Copertura a favore di terzi e rivalsa

dell dell assicuratore assicuratore

aL’ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLA COLPA GRAVE è stipulata dalla ASL

in nome e per conto

in nome e per conto dei medici che perciò vengono considerati ASSICURATIASSICURATI

(18)

Copertura a favore di terzi e rivalsa Copertura a favore di terzi e rivalsa

dell dell assicuratore assicuratore

a) La copertura standard è stipulata in nome in nome proprio e per conto del terzo

proprio e per conto del terzo

b) L’estensione è stipulata in nome e per conto in nome e per conto dei medici

dei medici

NATURA GIURIDICA: Contratti a favore di terzo: Contratti a favore di terzo

(19)

Polizza RC,Copertura a favore di terzi Polizza RC,Copertura a favore di terzi

CONSEGUENZE ex artt

1387 e ss c.c (rappresentanza) 1891 c.c.

• IL TERZO E’PARTE DEL CONTRATTO

• I DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO SPETTANO ALL’ASSICURATO (AZIONE DIRETTA)

• IL CONTRAENTE NON Può FARLI VALERE SENZA CONSENSO DELL’ASSICURATO

(20)

Polizza RC Polizza RC

CLAUSOLA CD

CLAUSOLA CD ““CLAIM MADE CLAIM MADE (a richiesta fatta)

La copertura opera per i soli danni derivanti da reclami sporti contro l’assicurato nel periodo di vigenza delle polizze e riferiti ad eventi accaduti nello stesso periodo o, eventualmente, se

pattuito, anche ad eventi verificatisi in un periodo di x anni antecedente alla decorrenza delle

polizze.

(21)

Polizza RC Polizza RC

aaCLAUSOLA CD CLAUSOLA CD ““CLAIM MADECLAIM MADE

Se pattuito, la garanzia vale anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta

all’assicurato entro x anni dalla cessazione del

contratto, semprechè il fatto causa della richiesta si sia verificato in vigenza della polizza.

(22)

Polizza RC Polizza RC

aaCLAUSOLA CD CLAUSOLA CD ““CLAIM MADECLAIM MADE

Ci si differenzia rispetto all’assicurazione di RC

Classica (art 1917 c.c.) ove vige il sistema delle

“Loss “Loss Occurance”Occurance” (insorgenza del danno) La garanzia vale per fatti accaduti in un dato

periodo di tempo (vigenza di polizze) a prescindere dal successivo reclamo

(23)

Polizza RC Polizza RC

aaCLAUSOLA CD CLAUSOLA CD ““CLAIM MADECLAIM MADE

La Cassazione (Sentenza 5624/05) ha sentenziato che la clausola “claims made” non rientra nelle fattispecie dell’art 1917 c.c, ma è un contratto atipico ex art 1322

aE’ clausola lecita, ma vessatoria, perché è limitativa della responsabilità

aE’ necessaria l’approvazione specifica scritta del contraente

(24)

Polizza RC Polizza RC

aaCLAUSOLA CD CLAUSOLA CD ““CLAIM MADECLAIM MADE (Sentenza 5624/05)

Art

1917, 1c, c.c.

““fattofatto

accaduto durante il tempo dell’assicurazione”

“ Esclusi i

fatti dolosifatti dolosi””

RIFERIMENTO AL FATTO RIFERIMENTO AL FATTO

(25)

Polizza RC Polizza RC

aaCLAUSOLA CD CLAUSOLA CD “CLAIM MADE“CLAIM MADE (Sentenza 5624/05)

Art 1913 c.c.

“Avviso di sinistro entro 3 gg

“ da quello in cui il il sinistro

sinistro si è verificato…...”

Riferimento al SINISTROSINISTRO come SINONIMO DI SINONIMO DI FATTO

FATTO

e

non alla RICHIESTA DI RISARCIMENTORICHIESTA DI RISARCIMENTO

(26)

Polizza RC Polizza RC

aaCLAUSOLA CD CLAUSOLA CD “CLAIM MADE“CLAIM MADE (Sentenza 5624/05)

Art 1914 c.c.

Obbligo di salvataggio”

sorge in conseguenza del fatto/sinistrofatto/sinistro e quindi prima della richiesta di risarcimento

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Polizza RC Polizza RC

aaCLAUSOLA CD CLAUSOLA CD “CLAIM MADE“CLAIM MADE (Sentenza 5624/05)

PRINCIPIO DI DIRITTO PRINCIPIO DI DIRITTO

Il contratto di assicurazione delle RC con la clausola

“claims made” non rientra nella fattispecie

astratta tipica dell’art 1917 c.c, ma COSTITUISCE COSTITUISCE UN CONTRATTO ATIPICO

UN CONTRATTO ATIPICO ex art 1322 c.c.

(28)

Polizza RC Polizza RC

aaCLAUSOLA CD CLAUSOLA CD “CLAIM MADE“CLAIM MADE

GIUDIZIO RIFERITO AL CASO SINGOLO GIUDIZIO RIFERITO AL CASO SINGOLO::

Vessatorietà della clausola, poiché limitativa delle responsabilità

“poiché prevede una copertura per rischi

normalmente fuori dal contratto di assicurazioni ed esclude i rischi per i quali di solito ci si

assicura.

Approvazione specifica per iscritto Approvazione specifica per iscritto

(29)

Polizza RC Polizza RC

RC PER VIOLAZIONE DEL CONSENSO INFORMATO.

è

fattispecie autonoma

(30)

Polizza RC Polizza RC

Non vi è nessuna colpa sotto il profilo dell’esecuzione della prestazione medica

l’inadempimento riguarda l’obbligo di informare informare adeguatamente

adeguatamente il paziente perché questi possa esprimere un valido consensovalido consenso a sottoporsi al trattamento medico proposto (ex art 13 e 32 Cost: libera scelta individuale e consenso al trattamento sanitario)

fattispecie autonoma

(31)

Polizza RC Polizza RC

aE’ violazione di obbligo accessorio inerente alla

professione ed al contratto col paziente, Diverso e autonomo rispetto a quello della prestazione

medica specifica (Cass 9374/97) aaE’E’ responsabilitàresponsabilità contrattualecontrattuale aaEE’’ soggetto al 2236 c.c.soggetto al 2236 c.c.

(32)

Polizza RC Polizza RC

E’ fondamentale che:

aL’esito infausto della terapia ed il danno

conseguente non può essere ricollegato, sotto un profilo di causalità giuridica, alla omissione di

informativa

aPoiché tale esito si sarebbe ugualmente verificato nel caso in cui vi fosse stata piena informativa e consenso informato.

(33)

Polizza RC Polizza RC

CONSEGUENZE IN TEMA DI ASSICURABILITA CONSEGUENZE IN TEMA DI ASSICURABILITA’’

aPoiché la responsabilità del medico per violazione del dovere di informativa verso il paziente incide solo sul diritto alla libera scelta

aLa violazione di tale dovere non ha rilevanza causale rispetto ai danni alla persona da esito infausto del trattamento, indipendentemente da colpa

aaNon si rientra nellNon si rientra nell’’oggetto della garanzia della RC oggetto della garanzia della RC Medica

Medica

(34)

Polizza RC Polizza RC

ALCUNE POLIZZE ALCUNE POLIZZE

a Escludono espressamente il rischio o

a prevedono una franchigia o

a limitano la risarcibilità all’esistenza anche di un danno alla persona

(35)

Polizza RC Polizza RC

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO

RISARCIBILE RISARCIBILE

aNon essendoci collegamento causale immediato o mediato fra difetto di informativa e danni da esito infausto del trattamento sanitario:

aaLIQUIDAZIONE EQUITATIVA EX ART 1226 LIQUIDAZIONE EQUITATIVA EX ART 1226 C.C.C.C.

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