PROFESSIONAL LIABILITY MALPRACTICE INSURANCE IN MEDICAL ONCOLOGY ERRORS
ASPETTI ASSICURATIVI NELLA GESTIONE DEGLI ERRORI ONCOLOGICI
Avv. Carlo Parenti Avv. Carlo Parenti
Direttore RAS, Milano Direttore RAS, Milano
Tagete 4-2007
Abstract Abstract
On 8.000.000 hospitalized italian people every year about 4% is a victim of damages or events connected to medical errors or equipment’s problems.
In the last ten years the claims are doubled.
The insurance policy can be very different, going for instance from 1500 € to 6000 € for the same risk, because of the competition among different enterprises.
Anyway the cost of the policies raises for several reasons: the judges are more severe, different social attention, increasing number of the claims and amount of the compensation. The author analyzes the different aspects of the medical liability.
Polizza RC, Principi Polizza RC, Principi
Pensi che sia buona per tutte le Responsabilità Professionali ? Anche per gli errori oncologici?
SI, SI , SI
Polizza RC, Principi Polizza RC, Principi
aIN FRANCIA
CARO POLIZZE: I CHIRURGHI SI ESILIANO*
aI chirurghi privati francesi (in 500), per protesta contro il governo, si sono esiliati per 4 gg in Gran Bretagna
aPremi medi: € 1500 nel 1995
€ 16.000 nel 2005
*Sole 24h/ 11-05-05
Polizza RC, Principi Polizza RC, Principi
aIN ITALIA
aSu 8.000.000 di italiani ricoverati annualmente il 4
% circa è vittima di danni o di eventi connessi ad errori medici, ovvero mal funzionamenti di
apparecchiature ecc...
aNell’ultimo decennio sono raddoppiati i sinistri
Polizza RC, Principi Polizza RC, Principi
aIN ITALIA
aCaro Polizze, ma concorrenza tra imprese
aStesso rischio, ad esempio, va da 1500€ a 6000€
con compagnie diverse
• CAUSE CARO POLIZZE 4Giudici più rigorosi
4 Immutata Sensibilità Sociale
4 Maggiori richieste e maggiori risarcimenti 4 S /P Compagnie > 100%
Polizza RC, Copertura a favore di terzi, Polizza RC, Copertura a favore di terzi,
Regresso e rivalsa dell
Regresso e rivalsa dell ’ ’ assicuratore assicuratore
aAGENDA Parleremo di:
aAssicurazione della RC del medico
aPolizze delle ASL e Rivalsa dell’Assicuratore verso il medico in colpa grave
aCassazione (sentenze 5624 del 2005) sulla vessatorietà delle clausole “CLAIMS MADE”
aConsenso Informato e Operatività della garanzia.
Polizza RC Polizza RC
aASSICURAZIONE RC : ART 1917 c.c.
E’ promessa di tenere indenne l’assicurato in relazione a quanto questi, in conseguenza del
fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione.
deve pagare a un terzo a seguito di una sua
Responsabilità civile del tipo dedotto in contratto.
Polizza RC Polizza RC
aaOggetto Oggetto delldell’’assicurazione di RC assicurazione di RC èè la la responsabilit
responsabilitàà civile e non quella penalecivile e non quella penale
aaNon sempre lNon sempre l’accertamento di una responsabilit’accertamento di una responsabilitàà penale implica la responsabilit
penale implica la responsabilitàà civile del medicocivile del medico
aaNon sempre una assoluzione in sede penale Non sempre una assoluzione in sede penale determina l'insussistenza di responsabilit
determina l'insussistenza di responsabilitàà civile.civile.
Polizza RC Polizza RC
aOgni fattispecie di responsabilità può essere
coperta per intero o parzialmente ex art 1905 ex art 1905 c.c.c.c. in virtù delle delimitazioni contrattuali del rischio presente in polizza.
******
per il Carattere ApertoAperto ed EterogeneoEterogeneo delle ipotesi di R.C.
gli assicuratori delimitano precisamente il rischio, con esclusioni implicite ed esplicite.
Polizza RC Polizza RC
aaPOLIZZE RC MEDICIPOLIZZE RC MEDICI
aviene descritta l’attività del medico o dell’ente ospedaliero
aDescrizione di vitale importanza per l’operatività della copertura.
Polizza RC Polizza RC
aDelimitazione dell’ambito di responsabilità dedotto in garanzia ai soli fatti che cagionino morte,
lesioni personali o danni a cose di terzi:
“la società risponde delle somme che l’assicurato sia
tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai
sensi di legge a titolo di risarcimento…..di danni
involontariamente cagionati a terzi
perpermorte,
perperlesioni personali o
perperdanneggiamenti a
cose nell’esercizio della professione sanitaria”
Polizza RC Polizza RC
aLa preposizione “PER” individua la modalità attraverso la quale vengono cagionati i danni.
aLa garanzia si riferisce alla responsabilità contrattuale
contrattuale ed extracontrattuale extracontrattuale
Polizza RC Polizza RC
Individuazione del tipo di attività medica e esclusioni nelle garanzie di base, ad es
achirurgia estetica
adanni estetici da altri interventi chirurgici aattività di implantologia per i dentisti
aattività di primariato
esclusioni derogabili con clausole estensive (attenzione a franchigie e scoperti)
Rivalsa dell
Rivalsa dell ’ ’ assicuratore assicuratore
aPOLIZZE RCT DELLE ASL.
aRC per attività svolta in qualità di azienda sanitaria
agaranzia estesa alla RC professionale di tutti i
dipendenti e/o collaboratori (cfr. CCNL personale sanità)
ma
“nel caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa a dolo o colpa grave,
grave, la società manlevando il contraente si riserva il diritto di rivalsa verso tali soggettirivalsa ”
Rivalsa dell
Rivalsa dell ’ ’ assicuratore assicuratore
aIL MEDICO PUO’ TUTELARSI CONTRO LA RIVALSA CON
L’adesione alla clausola “ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLA COLPA GRAVE”
con corresponsione di quota individuale di premio.
LA COMPAGNIA RINUNCIA ALLA RIVALSA per colpa grave giudizialmente accertata
Copertura a favore di terzi e rivalsa Copertura a favore di terzi e rivalsa
dell dell ’ ’ assicuratore assicuratore
aL’ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLA COLPA GRAVE è stipulata dalla ASL
in nome e per conto
in nome e per conto dei medici che perciò vengono considerati ASSICURATIASSICURATI
Copertura a favore di terzi e rivalsa Copertura a favore di terzi e rivalsa
dell dell ’ ’ assicuratore assicuratore
a) La copertura standard è stipulata in nome in nome proprio e per conto del terzo
proprio e per conto del terzo
b) L’estensione è stipulata in nome e per conto in nome e per conto dei medici
dei medici
NATURA GIURIDICA: Contratti a favore di terzo: Contratti a favore di terzo
Polizza RC,Copertura a favore di terzi Polizza RC,Copertura a favore di terzi
CONSEGUENZE ex artt
1387 e ss c.c (rappresentanza) 1891 c.c.
• IL TERZO E’PARTE DEL CONTRATTO
• I DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO SPETTANO ALL’ASSICURATO (AZIONE DIRETTA)
• IL CONTRAENTE NON Può FARLI VALERE SENZA CONSENSO DELL’ASSICURATO
Polizza RC Polizza RC
CLAUSOLA CD
CLAUSOLA CD ““CLAIM MADE CLAIM MADE (a richiesta fatta)
La copertura opera per i soli danni derivanti da reclami sporti contro l’assicurato nel periodo di vigenza delle polizze e riferiti ad eventi accaduti nello stesso periodo o, eventualmente, se
pattuito, anche ad eventi verificatisi in un periodo di x anni antecedente alla decorrenza delle
polizze.
Polizza RC Polizza RC
aaCLAUSOLA CD CLAUSOLA CD ““CLAIM MADECLAIM MADE
Se pattuito, la garanzia vale anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta
all’assicurato entro x anni dalla cessazione del
contratto, semprechè il fatto causa della richiesta si sia verificato in vigenza della polizza.
Polizza RC Polizza RC
aaCLAUSOLA CD CLAUSOLA CD ““CLAIM MADECLAIM MADE
Ci si differenzia rispetto all’assicurazione di RC
Classica (art 1917 c.c.) ove vige il sistema delle
“Loss “Loss Occurance”Occurance” (insorgenza del danno) La garanzia vale per fatti accaduti in un dato
periodo di tempo (vigenza di polizze) a prescindere dal successivo reclamo
Polizza RC Polizza RC
aaCLAUSOLA CD CLAUSOLA CD ““CLAIM MADECLAIM MADE
La Cassazione (Sentenza 5624/05) ha sentenziato che la clausola “claims made” non rientra nelle fattispecie dell’art 1917 c.c, ma è un contratto atipico ex art 1322
aE’ clausola lecita, ma vessatoria, perché è limitativa della responsabilità
aE’ necessaria l’approvazione specifica scritta del contraente
Polizza RC Polizza RC
aaCLAUSOLA CD CLAUSOLA CD ““CLAIM MADECLAIM MADE (Sentenza 5624/05)
Art
1917, 1c, c.c.
““fattofatto
accaduto durante il tempo dell’assicurazione”
“ Esclusi i
fatti dolosifatti dolosi””RIFERIMENTO AL FATTO RIFERIMENTO AL FATTO
Polizza RC Polizza RC
aaCLAUSOLA CD CLAUSOLA CD “CLAIM MADE“CLAIM MADE (Sentenza 5624/05)
Art 1913 c.c.
“
“Avviso di sinistro entro 3 gg“
“ da quello in cui il il sinistrosinistro si è verificato…...”
Riferimento al SINISTROSINISTRO come SINONIMO DI SINONIMO DI FATTO
FATTO
e
non alla RICHIESTA DI RISARCIMENTORICHIESTA DI RISARCIMENTOPolizza RC Polizza RC
aaCLAUSOLA CD CLAUSOLA CD “CLAIM MADE“CLAIM MADE (Sentenza 5624/05)
Art 1914 c.c.
““Obbligo di salvataggio”
sorge in conseguenza del fatto/sinistrofatto/sinistro e quindi prima della richiesta di risarcimento
Polizza RC Polizza RC
aaCLAUSOLA CD CLAUSOLA CD “CLAIM MADE“CLAIM MADE (Sentenza 5624/05)
PRINCIPIO DI DIRITTO PRINCIPIO DI DIRITTO
Il contratto di assicurazione delle RC con la clausola
“claims made” non rientra nella fattispecie
astratta tipica dell’art 1917 c.c, ma COSTITUISCE COSTITUISCE UN CONTRATTO ATIPICO
UN CONTRATTO ATIPICO ex art 1322 c.c.
Polizza RC Polizza RC
aaCLAUSOLA CD CLAUSOLA CD “CLAIM MADE“CLAIM MADE
GIUDIZIO RIFERITO AL CASO SINGOLO GIUDIZIO RIFERITO AL CASO SINGOLO::
Vessatorietà della clausola, poiché limitativa delle responsabilità
“poiché prevede una copertura per rischi
normalmente fuori dal contratto di assicurazioni ed esclude i rischi per i quali di solito ci si
assicura.
Approvazione specifica per iscritto Approvazione specifica per iscritto
Polizza RC Polizza RC
RC PER VIOLAZIONE DEL CONSENSO INFORMATO.
è
fattispecie autonoma
Polizza RC Polizza RC
Non vi è nessuna colpa sotto il profilo dell’esecuzione della prestazione medica
l’inadempimento riguarda l’obbligo di informare informare adeguatamente
adeguatamente il paziente perché questi possa esprimere un valido consensovalido consenso a sottoporsi al trattamento medico proposto (ex art 13 e 32 Cost: libera scelta individuale e consenso al trattamento sanitario)
fattispecie autonoma
Polizza RC Polizza RC
aE’ violazione di obbligo accessorio inerente alla
professione ed al contratto col paziente, Diverso e autonomo rispetto a quello della prestazione
medica specifica (Cass 9374/97) aaE’E’ responsabilitàresponsabilità contrattualecontrattuale aaEE’’ soggetto al 2236 c.c.soggetto al 2236 c.c.
Polizza RC Polizza RC
E’ fondamentale che:
aL’esito infausto della terapia ed il danno
conseguente non può essere ricollegato, sotto un profilo di causalità giuridica, alla omissione di
informativa
aPoiché tale esito si sarebbe ugualmente verificato nel caso in cui vi fosse stata piena informativa e consenso informato.
Polizza RC Polizza RC
CONSEGUENZE IN TEMA DI ASSICURABILITA CONSEGUENZE IN TEMA DI ASSICURABILITA’’
aPoiché la responsabilità del medico per violazione del dovere di informativa verso il paziente incide solo sul diritto alla libera scelta
aLa violazione di tale dovere non ha rilevanza causale rispetto ai danni alla persona da esito infausto del trattamento, indipendentemente da colpa
aaNon si rientra nellNon si rientra nell’’oggetto della garanzia della RC oggetto della garanzia della RC Medica
Medica
Polizza RC Polizza RC
ALCUNE POLIZZE ALCUNE POLIZZE
a Escludono espressamente il rischio o
a prevedono una franchigia o
a limitano la risarcibilità all’esistenza anche di un danno alla persona
Polizza RC Polizza RC
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO
RISARCIBILE RISARCIBILE
aNon essendoci collegamento causale immediato o mediato fra difetto di informativa e danni da esito infausto del trattamento sanitario:
aaLIQUIDAZIONE EQUITATIVA EX ART 1226 LIQUIDAZIONE EQUITATIVA EX ART 1226 C.C.C.C.