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Pratica Telematica: proroga dei termini relativi alla pubblicità nel Registro delle imprese - n. 1/2003

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REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO

Nota informativa n. 1/2003

Pratica Telematica

Proroga dei termini relativi alla pubblicità nel Registro delle imprese

L’articolo 13-ter della legge 27 dicembre 2002, n. 284 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2002) ha fissato definitivamente al 30 giugno 2003 il termine fino al quale, in assenza di firma digitale, per le società e gli altri soggetti collettivi iscritti nel Registro delle imprese sarà possibile presentare le domande e le denunce mediante supporto informatico (Fedra), accompagnato dalla distinta cartacea, sulla quale devono essere apposte le firme autografe dei soggetti obbligati alla firma e, dalla copia conforme o dall’originale degli atti di cui è obbligatorio il deposito e degli altri documenti necessari in formato cartaceo.

Resta ferma l’eccezione, già prevista dalla Circolare ministeriale n. 3553/C del 29 novembre 2002, relativa alle società già in scioglimento o in liquidazione alla data del 9 dicembre 2002, le quali possono presentare fino al suddetto termine, l’istanza di iscrizione del bilancio finale di liquidazione e l’istanza di cancellazione utilizzando ancora il modello S3 in formato cartaceo.

Qualora si sia in possesso del dispositivo di firma digitale, come noto, le domande e le denunce relative ai soggetti anzi specificati, devono essere:

ƒ inviate unitamente agli atti ed agli altri documenti in formato informatico online, sottoscritte con dispositivo di firma digitale

ƒ presentate unitamente agli atti in formato informatico tramite la consegna di un floppy disk o cd rom nel quale le istanze e gli atti sono memorizzati e sottoscritti digitalmente.

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Il comma 2-ter aggiunto, dall’articolo 13-ter, all’art. 31 della legge 340/2000 introduce, invece, una importante novità disponendo che: “I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiedere direttamente l’esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificando la regolarità formale della documentazione”.

In virtù di tale norma, é riconosciuta al notaio la facoltà, ma non l’obbligo, di sottoscrivere in veste di “soggetto firmatario in via principale” tutte quelle istanze alle quali sia allegato un atto pubblico o una scrittura privata autenticata (indipendentemente dal fatto che sia o meno a raccolta), in deroga a tutte quelle disposizioni codicistiche o di altre leggi che individuano diversamente il soggetto obbligato in via principale alla presentazione (dunque sottoscrizione) dell’istanza.

Tale facoltà viene consentita:

ƒ sia nel caso in cui sia inviata o presentata una pratica telematica

ƒ sia nel caso in cui la domanda o la denuncia sia stata presentata su supporto informatico, unitamente alla distinta ed alla documentazione in formato cartaceo.

Questa norma consente, in pratica, ai notai di sottoscrivere validamente, in luogo del legale rappresentante, in particolare, tutte le istanze alle quali sono allegati atti modificativi delle società di persone, sia nella forma dell’atto pubblico, sia nella forma della scrittura privata autenticata, nonché quelle relative alla prima iscrizione delle società di persone, anche quando l’atto costitutivo è stipulato nella forma della scrittura privata autenticata.

Per quanto riguarda, invece, le società di capitali, non vi sono perlopiù particolari innovazioni, essendo il notaio sempre obbligato alla presentazione delle istanze alle stesse relative.

Si ritiene, tuttavia, che questa facoltà non riguardi e, pertanto, non consenta al notaio di sottoscrivere personalmente, salva specifica delega contenuta nell’atto dallo stesso rogato o autenticato:

ƒ l’istanza relativa alla nomina dei componenti l’organo amministrativo

ƒ la nomina dei liquidatori

ƒ la nomina dei componenti il collegio sindacale

anche quando tali nomine sono contenute in atti dallo stesso rogati o autenticati.

Si tratta, infatti, di sottoscrizioni strettamente connesse alla persona nominata, la quale soltanto può dichiarare l’insussistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza alla stessa relative.

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Si ritiene, inoltre, che il notaio non possa:

ƒ sottoscrivere, salva specifica delega, l’istanza di cancellazione delle società, poiché adempimento non dipendente da alcun atto

ƒ le denunce relative all’esercizio dell’attività economica, anch’esse indipendenti dalla stipulazione di atti notarili.

Tale facoltà non sembra essere limitata temporalmente al periodo compreso fra il 29 dicembre (data di entrata in vigore della normativa in oggetto) e il 30 giugno 2003 (data termine del periodo transitorio).

Da ultimo, si fa presente che, trattandosi di una facoltà e non di un obbligo, quanto appena argomentato non influisce assolutamente sul regime sanzionatorio così come già disciplinato, né su quanto disposto in tema di registrazione degli atti.

Ciò significa che quando il notaio si avvale della facoltà di provvedere esso stesso alla presentazione dell’istanza, anche se non obbligato dalla legge, in caso di presentazione tardiva della stessa non è sanzionato personalmente, essendo altri i soggetti obbligati e quindi da sanzionare.

Per quanto riguarda le formalità attinenti la registrazione degli atti, non ricorrendo l’ipotesi prevista dall’art. 66 del DPR 131/86, il notaio dovrà allegare all’istanza gli atti regolarmente registrati, ovvero, nel caso di eccessivo ritardo da parte dell’ufficio competente alla registrazione, dovrà allegare agli atti copia della ricevuta di presentazione rilasciata dall’Ufficio del registro a seguito della richiesta di registrazione.

Torino, 21 gennaio 2003

Il Capo Reparto Accettazione e Controllo Candida Vocale

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