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Annotazioni pratiche per la determinazione del danno nell’interesse del bambino

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Academic year: 2022

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Annotazioni pratiche per la determinazione del danno nell’interesse del bambino

Avv. Renato Ambrosio*

Dal momento che il mio intervento precede le relazioni degli operatori del diritto, ho il piacere di presentare gli illustri relatori che Vi esporranno, ognuno nel proprio specifico settore professionale, i diversi profili di risarcimento del danno alla persona del fanciullo:

avremo modo di sentire le opinioni dell’avvocato del danneggiato, che è il mio compito, del legale del convenuto, della compagnia assicurativa e del magistrato.

L’Avv. Carlo Di Giacomo, che non vorrei mai avere quale avversario, ci farà conoscere, attraverso la sua esperienza maturata prevalentemente nel Foro milanese, il punto di vista dell’avvocato di parte convenuta, nonché le difficoltà che quotidianamente si incontrano nella trattazione di pratiche di questo tipo.

La Dott.ssa Teodora Spagnoli Catalano, magistrato della IIIª Sezione Civile della Corte d’Appello di Torino, particolarmente sensibile ed attenta all’evoluzione della giurisprudenza nella materia oggetto del presente convegno, esprimerà nell’attualità il pensiero squisitamente giurisprudenziale.

Il Dott. Marco Rossetti, Magistrato del Tribunale di Roma, distaccato presso la Corte Costituzionale e del quale leggiamo i commenti alle più importanti sentenze sulle riviste specializzate, oltre a dibattere sull’argomento, cercherà di individuare i nuovi orientamenti che, in un futuro non molto lontano, potrebbero trovare pieno accoglimento nelle competenti sedi giudiziarie.

Il pensiero assicurativo è demandato al Dott. Lino Schepis, Presidente della Commissione Danni Fisici ANIA e responsabile degli Affari Generali dell’assicurazione Lloyd Adriatico di Trieste che, con la sua lucidità espositiva, chiuderà la sessione relativa alle problematiche giuridiche.

Il mio intervento, di taglio prevalentemente pratico, verterà specificatamente su quelle che sono le voci di danno risarcibili in capo ad un soggetto infraquattordicenne, tenendo conto delle principali conseguenze che derivano dalla particolare condizione psico-fisica del cliente.

a) Il primo incontro con il bambino danneggiato ed i suoi genitori.

L’incontro con i clienti costituisce senza dubbio un momento importantissimo e deve essere affrontato con scrupolosità, in quanto più informazioni saranno acquisite sullo status ante incidente, più agevole sarà impostare le fasi seguenti della controversia.

Nei casi di particolare gravità, dovranno essere richiesti ai genitori tutta una serie di dati inerenti la vita quotidiana del bambino, il suo andamento scolastico, la sua vita relazionale con gli altri bambini, nonché informazioni sullo stato sociale e patrimoniale della famiglia, poiché, come vedremo trattando dei danni risarcibili, tali elementi rilevano ai fini della quantificazione dei danni patrimoniali (soprattutto quelli futuri della vittima).

b) Il contributo del medico-legale.

L’apporto del medico-legale, indipendentemente dall’entità del danno fisico, è essenziale fin dalle prime fasi della controversia.

Si dovranno avere ben presenti anche le eventuali patologie psichiche che, decorso un congruo lasso di tempo dall’evento, potranno generare un danno biologico di natura psichica a sé stante.

* Avvocato, Torino

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Il difensore, per contribuire ad una corretta valutazione del danno e comunque, senza per questo volere invadere l’altrui ambito professionale, formulerà tutte quelle domande che riterrà più opportune per fotografare la realtà e lo stato obiettivo del lesionato.

L’avvocato richiederà al medico legale un’ampia descrizione del danno subito dal fanciullo ed il consulente non dovrà limitarsi a narrare solo il tipo di lesione.

Egli dovrà dire quale sia la reale possibilità di recupero funzionale, quali le funzioni precluse, quale l’intensità del dolore, svolgendo quindi in sede di anamnesi un’ampia indagine.

Da ciò discende come delicata e fondamentale sia l’attività del consulente di parte in quanto egli deve assicurare, nei limiti del possibile, una certezza sull’entità del danno biologico, sulla sua eventuale incidenza sulla capacità lavorativa specifica, sull’invalidità temporanea etc...

Per tali ragioni il consulente medico dovrà operare avvalendosi, laddove lo ritenga opportuno, dell’ausilio di medici specialisti al fine di supportare al meglio le proprie conclusioni e ciò nell’esclusivo interesse del minore.

Valga quale esempio il caso di una bambina, la quale abbia riportato danni funzionali con gravi e profonde ferite al volto. In questo caso sarà opportuno l’intervento di un professionista specializzato in chirurgia estetica che, con la sua esperienza, darà il necessario supporto al medico legale.

L’avvocato, dopo avere preso visione della relazione di parere medico legale, avendo così ben chiaro il quadro clinico del bambino e le sue conseguenze, potrà iniziare la trattativa extragiudiziale.

c) L’individuazione dei danni risarcibili e loro quantificazione.

Avendo a disposizione i dati forniti dal medico-legale e le informazioni ottenute dai genitori della vittima, sarà possibile formulare un quadro, sufficientemente completo, dei danni subiti dal bambino.

In primo luogo l’avvocato cercherà di analizzare tutti gli aspetti del caso concreto, al fine di potere individuare e successivamente dimostrare la sussistenza delle tre categorie giuridiche di danno delineate dalla nota e fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n°

184 del 19861 e precisamente il danno biologico, il danno morale ed il danno patrimoniale.

Le precitate voci di danno non hanno bisogno di presentazione in linea generale, tuttavia, nell’affrontare il tema specifico del presente convegno, particolare attenzione dovrà essere rivolta da una parte al danno biologico, principalmente nelle sue estrinsecazioni di danno estetico e psichico, attese le loro peculiarità nonchè al danno patrimoniale sotto il duplice aspetto di danno emergente e lucro cessante.

- Danni patrimoniali.

Nel caso del bambino la concreta individuazione del danno incidente sulla capacità lavorativa specifica futura presenta notevoli difficoltà posto che, specie se il soggetto danneggiato è in tenera età, le sue attitudini non risultano ancora delineate, tanto che è opportuno considerare la situazione familiare con precipuo riferimento, quando ciò sia possibile, all’attività dei genitori.

Le difficoltà poi aumentano se il medico legale, da parte sua, non indicherà nella propria valutazione, una percentuale numerica che serve come base per ogni criterio liquidativo.

Nella pratica quotidiana e nell’esperienza torinese questa eventuale mancanza si tradurrà in una non liquidazione del danno specifico specialmente nella fase extragiudiziale.

Individuato il danno e dovendo monetizzare si dovrà prendere come parametro il reddito prevedibile futuro.

1 Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 184, in Foro it., 1986, I, 2053, con nota di PONZANELLI.

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In primis, si dovrà fare riferimento alle eventuali occupazioni che rientrano nella sfera attitudinale del bambino.

Ritengo, infatti, di non potere condividere l’orientamento giurisprudenziale che fa esclusivo riferimento al reddito, alla professione e allo stato sociale dei genitori per determinare la quantificazione del danno patrimoniale2.

A questo proposito si ricorda che la giurisprudenza ha utilizzato il sopra citato principio considerando il reddito percependo dal minore sulla scorta della professione paterna di direttore alle vendite in una ditta commerciale o in altro caso, tenendo conto della professione di avvocato esercitata dal padre o ancora, in altra situazione, prendendo come base l’attività di manovale generico del genitore.

Il magistrato dovrà piuttosto, nella sua decisione, tenere anche conto del tipo di studi seguiti dal minore, delle sue attitudini, nonché delle potenziali prospettive di lavoro nel luogo dove vive.

Fattori sui quali insistono, ad esempio, gli avvocati inglesi chiamando consulenti ad hoc in causa3.

Per quanto riguarda il danno emergente al bambino vanno riconosciute, oltre alle spese di cura e di riabilitazione, molte altre voci specificatamente correlate all’età del danneggiato.

Un punto importante nell’ambito del danno patrimoniale subito è senz’altro costituito dai riflessi dell’evento lesivo sull’andamento scolastico della vittima, con delle differenziazioni ovviamente a partire dal tipo di scuola frequentata (privata o pubblica) e dal fatto se il minore abbia perso interamente uno o più anni di scuola, oppure solo qualche mese.

Tra i danni emergenti collegati a questo particolare aspetto si devono menzionare le spese sostenute per le lezioni private di recupero ed i costi ad esse collegati e, nel caso della perdita dell’anno scolastico, il rimborso della retta relativa alla frequentazione dell’istituto privato ed, in ogni caso, la ripetizione delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo.

E’ altresì da rilevare come la perdita dell’anno scolastico abbia dei riflessi sul danno patrimoniale futuro, ritardandosi l’ingresso nel mondo del lavoro di un anno o più anni a seconda di quanti siano gli anni di scuola perduti.

Altro danno patrimoniale può essere ravvisato nella c.d. “perdita di chance”, laddove, ad esempio, il bambino fosse in procinto, con una certa prospettiva di successo, di sostenere un concorso, superato il quale si sarebbe avviato verso studi o attività promettenti una migliore collocazione nel mondo del lavoro (si pensi all’ipotesi del bambino prodigio in procinto di partecipare al Premio Paganini).

Per quanto attiene all’invalidità temporanea risulta difficile intravedere la possibilità di un risarcimento patrimoniale collegato alla capacità lavorativa specifica.

- Danno biologico di natura fisica e danno psichico.

Il mio intervento su questo tipo di danno avrà ad oggetto in particolare il danno psichico, che, da un punto di vista pratico, crea non pochi problemi nel caso del bambino, discostandosi completamente dai parametri normali.

Lo stesso danno, infatti, subito da un venticinquenne potrà essere individuato a due anni dall’evento lesivo, mentre per l’accertamento del danno in capo al bambino potrà intercorrere un tempo più lungo.

Il bambino, ad esempio, nell’ipotesi di perdita di un genitore non si rende conto di quale sia il significato della morte. Si farà delle fantasie in merito, compatibilmente con quanto il suo mondo interiore potrà suggerirgli e, solo successivamente, a molti anni dall’evento, si renderà conto del significato della mancanza, sviluppando così una depressione in età matura.

2 Sulle difficoltà che possono sorgere utilizzando criteri di questo genere e, se si vuole, sull’ingiustizia che può avere luogo, si rinvia al Caso Gennarino: GALOPPINI, Il caso Gennarino, ovvero quanto vale il figlio dell’operaio, in Dem. dir., 1971, 255.

3 Sul punto si veda in particolare DENYER, Children and Personal Injury Litigation, London, 1993.

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In particolare nel bambino manca completamente o parzialmente l’effetto “traumatizzante”

della perdita del genitore, trauma quest’ultimo che si evidenzia in tempi più lunghi e che si concretizza con la presa di coscienza del cambiamento della situazione di fatto, che coincide con la maturità psichica.

Un altro esempio di tale peculiarità si ha nell’ipotesi in cui il bambino subisca un danno estetico: anche tale danno, nei suoi risvolti psichici, avrà effetto “pieno” con la raggiunta maturità del danneggiato. Esso potrà eventualmente essere individuato valutando le problematiche relazionali che il bambino svilupperà nei rapporti adolescenziali con il mondo esterno.

Una volta raggiunta la consapevolezza della propria menomazione estetica e del proprio stato di inferiorità rispetto ai coetanei, il bambino o tenderà a evitare ogni tipo di conquista e diventerà depresso oppure, nel tentativo di negare la propria inferiorità, ricercherà le conquiste ad ogni costo e sarà continuamente frustrato dai rifiuti, potendo dunque sviluppare una “nevrosi isterica”.

E’ senza dubbio compito principale dello specialista individuare e quantificare il tipo di danno psichico patito dal fanciullo.

L’avvocato, tenendo conto che le conseguenze di natura psichica possono essere apprezzate solo ad anni di distanza dall’evento lesivo, dovrà invece scegliere quale strategia utilizzare: egli potrà richiedere al magistrato la liquidazione di un danno psichico prevedibile futuro, oppure gli dovrà essere lasciata la possibilità di poter riaprire il caso e chiedere la liquidazione del danno psichico in un successivo momento.

Nella seconda ipotesi si giungerà o ad una sentenza sull’an e sul quantum per tutti i danni, fatta eccezione per il danno psichico con rimessione sul ruolo, oppure si opterà per la fissazione di un lungo rinvio per poter dare ingresso ad una nuova C.T.U. a patologia stabilizzata.

- Problemi di quantificazione del danno biologico e del danno morale.

Per quanto inerisce il quantum del danno biologico, mi preme rilevare come esso, pur essendo una voce di danno sempre sussistente in tema di danno alla persona, incontra numerosi ostacoli per la sua concreta liquidazione, non essendoci allo stato un parametro liquidativo uniforme sul territorio nazionale che detti le linee guida, pur lasciando al magistrato la massima libertà nella liquidazione del caso concreto.

Una uniformità di quantificazione in forma economica ritengo non possa raggiungere una vera giustizia senza una preventiva omogeneità di valutazione medico-legale sempre in ambito nazionale, affinché vengano eliminate le numerose tabelle di riferimento, oltre 100, che aumentano o diminuiscono il danno a seconda della loro applicazione.

Per fare un esempio, il Dott. Marco Rossetti, oggi presente, al fine di raggiungere quantomeno una equità nel circondario del proprio Tribunale, invitava i CTU ad esprimersi tutti adottando la medesima tabella, nel caso di specie era quella del SIMLA.

Alla diversità di parametri medico-legali, si deve poi aggiungere che nell’attualità vi sono diversi circondari di Tribunale che adottano differenti criteri liquidativi.

L’avvocato del danneggiato, attento alle problematiche, deve obbligatoriamente tenere presente questa realtà per adempiere correttamente al mandato conferitogli.

Egli deve inoltre, nel momento in cui il danno potrà essere individuato, valutare, già in fase di richiesta transattiva, quale tabella adottare ai fini di una più favorevole quantificazione.

In particolare si dovrà ricercare, pur sempre nel rispetto delle regole sulla competenza territoriale, il foro che più di altri presenta evidenti vantaggi in tema di liquidazione del punto percentuale di I.P.P., al fine di perseguire al meglio gli interessi del proprio cliente.

Nell’ipotesi di lesioni di una certa gravità, ad esempio, il legale dell’attore dovrà cercare di radicare la propria domanda, fra i vari fori alternativi competenti, avanti la sede giudiziaria che, nel monetizzare il danno biologico e basandosi sui coefficienti d’età, operi una

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liquidazione particolarmente favorevole, riconoscendo quindi una somma di denaro più elevata per il danno subito.

Giova un esempio.

Potendo scegliere tra il Tribunale di Torino e quello di Milano nella maggiore parte dei casi il giudizio dovrà essere instaurato avanti quest’ultimo che, basando principalmente i propri calcoli sul coefficiente dell’età, eleva la quantificazione per i soggetti più giovani, sempre a parità di lesioni, rispetto a quelli più anziani.

Infatti, ipotizzando un danno biologico valutato in 50 punti percentuali, il Tribunale di Milano liquiderà ad un soggetto di 10 anni la somma di Lit. 405.875.000; di contro il Tribunale di Torino, allo stesso soggetto e per la stessa percentuale di invalidità biologica monetizzerà, senza applicare alcun coefficiente maggiorativo per la più lunga vita probabile, una somma compresa tra un massimo di Lit. 300.000.000 ed un minimo di Lit. 150.000.000.

Tale circostanza si commenta da sé.

Per il danno morale non sussistono problemi circa la sua monetizzazione, posto che vale, anche per il danno al fanciullo, la regola generale, seppur discutibile, adottata a livello nazionale della quantificazione del predetto danno nella misura che va da ¼ a ½ del valore concretamente attribuito al punto di permanente4.

Pertanto il danno morale avrà una migliore valutazione quanto meglio verrà individuato il danno biologico.

Ritengo comunque come il criterio che prevede la liquidazione del danno morale proporzionato al danno biologico non sia l’unico al quale si debba fare riferimento; posto che si tratta comunque di una valutazione equitativa5, il danno biologico non può risultare l’unico parametro di riferimento.

Il criterio della proporzionalità non può e non deve diventare una presunzione, potendo ben verificarsi casi in cui il danno morale risulta superiore, in termini monetari, al danno biologico6.

Il danno morale potrà pertanto, a mio avviso e specialmente nel caso del bambino, trovare una migliore liquidazione in seguito ad una attenta capitolazione, che fotografi il più possibile il caso concreto, con l’ausilio di testimoni.

Del resto si possono verificare dei casi, soprattutto nell’ipotesi di micropermanenti o di danni riflessi (un incidente non mortale subito dai genitori), in cui l’offesa morale è per il bambino di gran lunga maggiore rispetto all’eventuale danno biologico.

4 Si veda da ultimo Cass., Sez. III, 9 gennaio 1998, n. 134, in Foro it., 1998, 409, con nota di GRANIERI,in Danno e responsabilità, 1998, 352 ss., con nota di VIOLANTE.

5 Sulla valutazione equitativa si rinvia ai seguenti scritti: VIOLANTE, La valutazione equitativa del danno morale da fatto illecito, in Danno e responsabilità, 1998, 351 ss.; ZIVIZ, il danno non patrimoniale, in La responsabilità civile, a cura di CENDON, Torino, 1998, 309 ss.; MONATERI-BONA, Il danno alla persona, Padova, 1998, 275 ss.; PETRELLI, Il danno non patrimoniale, Padova, 1997, 614 ss.; GIANNINI-POGLIANI, Il danno da illecito civile, Milano, 1997, 298-299.

6 Critici verso il criterio, per cui il danno morale andrebbe proporzionato nella misura tra ¼ e ½ del danno biologico, i seguenti autori: GIANNINI-POGLIANI, Il danno da illecito civile, cit., 289-299 (i quali hanno osservato che in questo modo la liquidazione finirebbe per essere “operata in base a criteri presuntivi, ossia presumendo che a lesione grave corrisponda maggiore sofferenza, e viceversa”, ed hanno rilevato che “siffatto rapporto presunto è sovente errato, ben potendosi verificare lesioni di una certa gravità, che peraltro arrecano una modesta sofferenza, grazie anche al progredire delle tecniche chirurgiche, e lesioni relativamente modeste che comportano, invece, sofferenze piuttosto intense”); PETTI, Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale alla persona, Torino, 1999, 266 (il quale, mettendo in luce una linea involutiva del danno morale, involuzione appunto causata da tale prassi, ha rilevato che “il problema è che tale criterio diventa unico criterio rilevante, spesso per la disattenzione dei giudici o dei difensori, che non evidenziano ulteriori criteri utili, che non attengono unicamente al concetto «fisico» della sofferenza in oggetto”).

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- La via del danno esistenziale.

Infine, in questa panoramica sui danni al bambino, si deve rilevare che, in particolare nell’ipotesi di macrolesioni, il minore potrà avere ripercussioni sulla sua formazione personale.

Sappiamo, infatti, che il gioco, il rapporto con gli altri bambini e la possibilità di sviluppare le proprie capacità creative sono tutti elementi essenziali per il divenire uomo e per la formazione della rispettiva personalità.

Orbene, l’impossibilità di potere coltivare suddette giuste aspettative non trova nell’attualità una sua collocazione risarcitoria adeguata nelle categorie tradizionali dei danni, cosicché è opportuno riconoscere e dare ingresso alla liquidazione di un danno esistenziale che, per le sue peculiarità, non abbisogna di alcuna consulenza medico-legale in quanto non esiste l’esperto sull’esistenzialità delle persone, ma andrà provato avendo riguardo da un lato all’impatto che il danno biologico ha sulla vita relazionale del bambino, dall’altro tramite la formulazione di specifici capi di prova7.

d) Accordi transattivi e tutela degli interessi del minore.

Un ultimo punto, che preme in questa sede ricordare, inerisce un particolare pratico decisamente importante.

Il legale del danneggiato, oltre a doversi fare parte attiva per tutelare al meglio gli interessi di un soggetto appartenente alla categoria debole per eccellenza - quella dei minori - deve, nel caso di una eventuale definizione stragiudiziale della vertenza, preoccuparsi di giustificare il proprio operato al Giudice Tutelare al quale egli dovrà rendere conto di ogni propria scelta, affinché questa sia stata effettivamente presa nell’esclusivo interesse del fanciullo, con la conseguente ulteriore indicazione del più favorevole investimento finanziario che, lontano da ogni rischio speculativo, potrà maggiormente incrementare la somma posta a risarcimento del sinistro e della quale il minore potrà poi entrarne in possesso in via automatica con il compimento della maggiore età.

Ritengo di potere concludere ricordando come l’avvocato del danneggiato debba percorrere tutte le strade possibili che abbiano anche solo una minima possibilità di trovare un riconoscimento nel diritto.

7 Sul danno esistenziale MONATERI, Alle soglie di una nuova categoria risarcitoria: il danno esistenziale, in Danno e responsabilità, 1999, 3 ss.; BONA,Filiazione indesiderata e danno da bambino non voluto, in Danno e responsabilità, 1999, 49 ss.; ZIVIZ, Il danno non patrimoniale, cit., 376 ss.; MONATERI-BONA, Il danno alla persona, cit. 380; MONATERI, La responsabilità civile, Torino, 1998, 299 ss.; NAVARRETTA, Diritti inviolabili e risarcimento del danno, Torino, 1996, 18, 19, 20, 35, 98, 138 ss., 286 ss.; ZIVIZ, Quale futuro per il danno dei congiunti? (Riflessioni indotte dalla sentenza n. 372/94 della Consulta), in Resp. civ. prev., 1996, 297 ss.; ZIVIZ, Alla scoperta del danno esistenziale, in La responsabilità extracontrattuale, a cura di CENDON, Milano, 1994, 41 ss. Il ricorso alla categoria del danno esistenziale è stato suggerito espressamente anche da talune corti di merito:

Trib. Verona, 26 febbraio 1996, in Dir. informazione informatica, 1996, 576, e Trib. Torino, 5 agosto 1995, in Resp. civ. prev., 1996, 282, con nota di ZIVIZ.

Riferimenti

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