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Donne vittime di violenza di genere e congedo: dal 1° aprile domanda online

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Academic year: 2022

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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 25/01/2019

Circolare n. 3

Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

E, per conoscenza, Al Presidente

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo

di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali

OGGETTO: Telematizzazione delle domande di congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere, di cui all’articolo 24 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 80

SOMMARIO: Con la presente circolare si comunica l’applicazione del regime telematico per la presentazione delle domande di congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere.

INDICE:

1. Premessa

(2)

2. Presentazione della domanda telematica 3. Periodo transitorio

Premessa

Nell’ambito del graduale processo di telematizzazione dei servizi offerti dall’Istituto, avviato a seguito della Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 e finalizzato all’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi, con la presente circolare si comunica l’applicazione del regime telematico per la presentazione delle domande di congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere.

Il congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere, introdotto dall’articolo 24 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 80, è un congedo retribuito che può essere utilizzato esclusivamente dalle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere per un periodo massimo di 3 mesi (equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa) fruibili nell’arco temporale di tre anni.

Con la circolare n. 65/2016, l’Istituto ha fornito le istruzioni relative al computo del periodo spettante, alle modalità di fruizione del congedo ed alla misura dell’indennità.

Tale congedo, inizialmente previsto solo per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, è stato successivamente esteso, con decorrenza 1° gennaio 2017, alle lavoratrici autonome (cfr. articolo 1, comma 241, della legge di bilancio 2017) e, con decorrenza 1°

gennaio 2018, alle lavoratrici del settore domestico (cfr. articolo 1, comma 217, della legge di bilancio 2018).

Conseguentemente, il predetto congedo spetta alle lavoratrici dipendenti a tempo determinato e indeterminato del settore pubblico e privato, alle lavoratrici autonome, operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici autonome dello spettacolo e lavoratrici domestiche.

Si ricorda che la trasmissione telematica delle certificazioni in argomento costituisce un flusso comunicativo che non coinvolge i datori di lavoro eventualmente interessati. Pertanto, resta in carico alla lavoratrice l’onere di giustificare le assenze dal lavoro con le modalità e la tempistica previste dagli specifici contratti di lavoro.

Ciò premesso, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, la domanda di indennità per il periodo di congedo riconosciuto alle lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere può essere presentata all’Inps telematicamente, sulla base delle istruzioni di seguito fornite.

2. Presentazione della domanda telematica

La presentazione della domanda in modalità telematica e la trasmissione della eventuale documentazione prevista rappresentano il primo atto per l’avvio dell’attività amministrativa finalizzata al riconoscimento della prestazione.

La domanda telematica, e l’eventuale istanza di riesame, devono essere presentate dall’interessata attraverso i seguenti canali offerti dall’Istituto (cfr. la circolare n. 45/2012):

WEB – tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito Internet dell’Istituto

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attraverso il seguente percorso: “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Indennità a titolo di congedo per lavoratrici vittime di violenza di genere”.

Tale servizio è accessibile direttamente dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

Contact Center Multicanale – al numero 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);

Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Si rammenta che tale canale di presentazione delle domande non richiede il possesso del PIN.

Una volta compilata la domanda, il sistema produrrà, in automatico, la ricevuta di presentazione della stessa contenente il numero di protocollo in entrata e il rispettivo modello precompilato con i dati inseriti.

Fermo restando quanto disposto dalla citata circolare n. 65/2016 in merito alla consegna, in plico chiuso e separato dall’istanza di richiesta della prestazione, della certificazione medico/amministrativa relativa all’abilitazione all’accesso ed alla effettiva fruizione del percorso di protezione nelle giornate di congedo, il sistema consente di allegare in formato elettronico ogni ulteriore necessaria documentazione (ad esempio, il mod. “SR 163”, da utilizzare in caso di opzione per la modalità di pagamento con accredito su un conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata dotata di IBAN).

Con successivo messaggio saranno fornite alle Strutture territoriali competenti alla trattazione delle istanze in commento le opportune istruzioni amministrative e indicazioni procedurali.

3. Periodo transitorio

Nella prima fase di attuazione del processo di telematizzazione è previsto un periodo transitorio fino al 31 marzo 2019, durante il quale tali domande potranno essere presentate sia attraverso la consueta modalità, in formato cartaceo, sia nella modalità telematica. Al termine di tale periodo transitorio, e quindi a decorrere dal 1° aprile 2019, l’impiego del canale telematico diventerà esclusivo.

Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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