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Determinazione dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 in ipotesi di più attività svolte

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Academic year: 2022

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Divisione Contribuenti ________________

Direzione Centrale Piccole e medie imprese

Risposta n. 478

OGGETTO: Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio).

Determinazione dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 in ipotesi di più attività svolte.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La società istante, costituita il ../../1994 e attiva nel fitto e gestione di immobili di proprietà (codice Ateco 68.20.01), riferisce di aver avviato, in data ../11/2019, una nuova attività ubicata in ..., con regolare scia per "attività ....", per la quale sono state richieste ed ottenute anche tutte le necessarie autorizzazioni comunali e di polizia.

Con riferimento a tale attività evidenzia che i primi scontrini elettronici sono stati emessi a partire dal mese di dicembre 2019 ed a gennaio 2020 è stato emesso il primo scontrino dell'anno in corso.

Viene riferito che, a seguito della pandemia derivante dal Covid-19, tutte le prenotazioni già acquisite per la stagione primaverile ed estiva sono state cancellate provocando una notevole illiquidità aziendale e che la crisi creatasi ha, inoltre, provocato un'estrema difficoltà nell'incasso dei canoni di locazione relativi all'attività principale e storica svolta dalla società.

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In particolare, con riferimento a quest'ultima attività, l'istante riferisce che la società non ha registrato una contrazione del fatturato, in quanto obbligata ad emettere le fatture in relazione ai contratti di locazione in essere, ma ha subito una notevole contrazione degli incassi per le oggettive difficoltà incontrate dai conduttori.

Tanto premesso l'istante chiede conferma a questa Amministrazione circa la possibilità di beneficiare del contributo a fondo perduto nella misura minima prevista dal citato articolo 25, anche se l'attività avviata nel novembre 2019 è svolta come attività secondaria rispetto a quella principale svolta e dichiarata dalla società con codice Ateco 70200 "Locazione dei beni immobili propri e sublocazione" .

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La società istante ritiene di poter usufruire del contributo a fondo perduto nella misura minima prevista dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, in quanto l'attività di gestione di casa vacanza è da ritenersi "nuova attività", ancorché esercitata dalla stessa società già attiva. Evidenzia al riguardo che, sulla base delle normative vigenti, non ha ritenuto di dover modificare il codice Ateco perché la nuova iniziativa costituisce, ad oggi, un'attività secondaria rispetto a quella principale.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, che abbiano conseguito rispettivamente ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR e un reddito agrario di cui all'articolo 32, del TUIR, non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019

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(cd. "soglia massima ricavi o compensi").

Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (cd. "riduzione del fatturato").

Si evidenzia che i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 hanno diritto alla fruizione del contributo per un importo almeno pari alla soglia minima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Tanto premesso, in relazione al quesito posto dall'istante sulla possibilità di beneficiare del contributo a fondo perduto nella misura minima prevista, anche se l'attività avviata nel novembre 2019 è svolta come attività secondaria rispetto a quella principale svolta e dichiarata dalla società con codice Ateco 70200 "Locazione dei beni immobili propri e sublocazione", si formulano le seguenti osservazioni.

Con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, la scrivente ha fornito ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto in argomento.

In particolare, nella citata circolare, al paragrafo 2.3, è stato chiarito che

«un'impresa che ha come attività principale la locazione di immobili di proprietà - la cui data di inizio attività (o apertura della partita IVA) è antecedente al 31 dicembre 2018 - che ha intrapreso una nuova attività in un diverso settore, successivamente al 1°

gennaio 2019, deve tener conto di tutte le attività esercitate ai fini della determinazione dei requisiti di accesso di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 25 del decreto rilancio».

IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente)

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