1.5000
MALAN, RELATORE
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 è prorogato al 30 aprile 2011.
1-ter. Fatte salve le disposizioni i di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tutte le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) inviano i dati richiesti al Ministero della Salute, che cura il successivo inoltro, nell'ambito delle rispettive competenze, all'Istituto Superiore di Sanità e al Centro nazionale trapianti.
1-quater. Con decreto del Ministero della salute, di natura non regolamentare, sono disciplinate le modalità di comunicazione dei dati di cui al comma 1-ter, da parte delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che disaggregata, rispettivamente all'Istituto Superiore di Sanità e al Centro nazionale trapianti.
1-quinquies. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».