In che consiste il riesame?
10 Marzo 2021 | Autore: Mariano Acquaviva
Misure cautelari: cosa sono e a cosa servono? Come funziona il giudizio davanti al tribunale del riesame? Entro quanto tempo decide il giudice?
La maggior parte delle persone è abituata a pensare alla giustizia come a una piramide composta di tre grandi blocchi, tanti quanti sono i gradi di giudizio. In realtà, il processo penale si estende anche “in orizzontale” prevedendo altri tipi di giudizio, come ad esempio quello del riesame. Il tribunale del riesame si occupa di valutare la sussistenza dei presupposti che giustificano l’emissione di una misura
cautelare, come ad esempio quella degli arresti domiciliari. In pratica, la persona accusata di aver commesso un reato e raggiunta da un ordine di restrizione della propria libertà prima ancora di essere giudicato, può impugnare il provvedimento cautelare davanti a questo speciale giudice.
In che consiste il riesame? Per comprendere davvero cos’è e come funziona il riesame bisogna partire dalle misure cautelari, cioè da quei provvedimenti che il giudice ritiene di adottare per non vanificare le indagini in corso oppure il procedimento. Ad esempio, se c’è il pericolo che una persona sospettata di omicidio si dia alla fuga, il giudice gli può intimare di non lasciare la propria casa oppure addirittura di attendere il giudizio in carcere. È in questi casi che la persona raggiunta dalla misura cautelare può tutelarsi davanti al tribunale del riesame chiedendo l’annullamento del provvedimento restrittivo. Sin d’ora, possiamo dunque affermare che il riesame consiste in un giudizio sulle misure cautelari. Se ne vuoi sapere di più, prosegui nella lettura.
Misure cautelari: cosa sono e a che servono?
Come anticipato in premessa, le misure cautelari consistono in restrizioni della libertà dell’indagato/imputato.
Le misure cautelari servono a impedire che le lungaggini processuali possano vanificare l’intero giudizio. Facciamo un esempio.
Un marito maltratta la moglie, giungendo perfino a picchiarla. La donna sporge denuncia ma, prima che la macchina giudiziaria si metta in moto, passerà del tempo. Per evitare che la vittima continui a subire i soprusi denunciati durante il tempo necessario affinché il procedimento cominci, è possibile che il giudice decida di emettere un’ordinanza con la quale imponga al marito violento di allontanarsi dalla moglie: si tratta della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare.
In altre parole, in ambito penale, le misure cautelari servono a impedire che la persona accusata di avere commesso un reato, in attesa di giudizio, possa approfittare della propria libertà per commettere ulteriori crimini oppure per sfuggire alla giustizia, magari dandosi alla fuga oppure inquinando le prove.
Esigenze cautelari: cosa sono e quali sono?
Alla base delle misure cautelari ci sono le esigenze cautelari: trattasi dei presupposti che giustificano l’emissione di una misura cautelare.
Le esigenze cautelari sono tre e sono legate al pericolo che l’indagato/imputato:
inquini le prove;
si dia alla fuga;
commetta nuovamente reato [1].
In presenza di questi requisiti (e dei minimi di pena previsti di volta in volta dalla legge), il giudice potrà accogliere la misura cautelare ed emettere apposita ordinanza.
Misure cautelari: quali sono?
Abbiamo spiegato cosa sono le misure cautelari e a cosa servono. Vediamo ora quali sono le misure cautelari previste dal nostro ordinamento giuridico.
La legge contempla una serie numerosa di misure cautelari. La prima grande ripartizione che può essere fatta è quella tra misure cautelari personali e misure cautelari reali: le prime si applicano alle persone, le seconde agli oggetti.
Ad esempio, la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare impedisce a una persona di far rientro a casa. Il sequestro di una cosa (ad esempio, una pistola), invece, riguarda un oggetto.
Tra le misure cautelari personali distinguiamo, ancora, tra:
misure cautelari coercitive, che impongono una restrizione, più o meno ampia, alla libertà di movimento della persona (arresti domiciliari, custodia in carcere, divieto di espatrio, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima; allontanamento dalla casa familiare; ecc.);
misure cautelari interdittive, che limitano alcuni diritti o facoltà dei destinatari della misura stessa (sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale; divieto di esercitare determinate professioni;
sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio).
Tribunale del riesame: cos’è?
Possiamo ora spiegare cos’è il tribunale del riesame. Si tratta di un particolare giudice che si occupa di verificare la sussistenza dei presupposti che giustificano l’emissione della misura cautelare ai danni dell’indagato/imputato.
In pratica, il giudice del riesame verifica la sussistenza delle esigenze cautelari che stanno alla base dell’applicazione di ogni misura cautelare.
Il tribunale del riesame è composto da tre giudici (composizione collegiale). La sua sede è all’interno del tribunale territorialmente competente del caso. In altre parole, il tribunale del riesame non costituisce una “struttura” a parte, ma è composto da magistrati che appartengono al tribunale ove si svolge il procedimento penale.
Riesame: come funziona?
Il riesame è soggetto a una procedura particolare. Innanzitutto, poiché è in gioco la libertà dell’indagato/imputato, la legge prevede dei termini molto veloci sia per lo svolgimento dell’udienza che per la decisione.
Secondo la legge [2], entro dieci giorni dall’esecuzione o notificazione del provvedimento, l’imputato può proporre richiesta di riesame dell’ordinanza che dispone una misura cautelare coercitiva.
Il riesame può quindi riguardare solamente un tipo particolare di misura cautelare, quella che abbiamo definito come coercitiva in quanto comprime la libertà del soggetto. Non si può chiedere quindi il riesame di un sequestro.
Dal momento della richiesta, gli atti in possesso dell’autorità giudiziaria procedente (ad esempio, la Procura della Repubblica) devono essere immediatamente trasmessi (e comunque non oltre cinque giorni) al tribunale del riesame. Se questo termine non è rispettato, la misura coercitiva perde efficacia.
Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, il tribunale del riesame, se non deve dichiarare l’inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l’ordinanza
oggetto del riesame. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli esposti dalla difesa, ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.
Se la decisione sulla richiesta di riesame non rispetta il termine di dieci giorni, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia.
Insomma: il procedimento davanti al giudice del riesame è caratterizzato dalla celerità con cui lo stesso deve concludersi, pena la decadenza della misura cautelare impugnata.
Facendo due calcoli, dal momento della richiesta di riesame, il tribunale deve esprimersi non oltre 15 giorni (cinque giorni al massimo per ricevere gli atti e dieci giorni per fissare l’udienza ed esprimersi).
Riesame: in cosa consiste?
Tirando le somme, possiamo affermare che il riesame consiste in un giudizio sulla legittimità delle misure cautelari coercitive.
[1] Art. 274 cod. proc. pen.
[2] Art. 309 cod. proc. pen.
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