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Struttura Proponente: UOC Patrimonio Inventario Manutenzione e Multiservizio. PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATNO Dott. Francesco Malatesta

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(1)

----

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data:

2 3 GI U. 2017

Il Direttore ad interim U.O.S. Affari Generali Dott.ssa Nicoletta Carboni

Per copia conforme all'Qriginale, per uso amministrativo

Il Direttore ad interim U.O.S. Affari Generali L'addetto alla Pubblicazione Dott.ssa Nicoletta Carboni

Tivoli, ... .

REGIONE LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMAS TIVOLI

DELIBERAZIONE N°

_Q_Q_Q_5_1_3_

Struttura Proponente: UOC Patrimonio Inventario Manutenzione e Multiservizio

OGGETTO: Adozione Regolamento per l'alienazione dei beni immobili denominati "Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito"

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATNO Dott. Francesco Malatesta Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

Favorevo~(

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data ...

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PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Dr. ssa Simona Amato

Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

Senza osservazioni Con osservazioni (vedi allegato) Il Presidente

data ... .

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che ·10 stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico:

Voce conto economico su cui si imputa la spesa: _ _ _ ____,,/"---­

Registrazionen°Jk::>VfRA000542- del

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Il Direttore UOC Bilancio e Contabilità generale Dott. Fabio Filippi

Il Dirigente e/o il responsabile del Procedimento ,a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella foIDJa e nella sostanza ed è utile per i l d L l i

Il Responsabile del Procedimento Dott. Ugo Fabri

Il Dirigente Amministrativo

D.ssa Marilù Saletta

&

La presente deliberazione è composta da n. 2 pagine e n. i allegati per complessive ~~e

3

o

(2)

-- -

-- -- Il Direttore UOC Patrimonio, Inventario, Manutenzione e Multiservizio, relaziona al Direttore Generale

quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

PREMESSO che con deliberazione n. 240 del 26 Marzo 2015 è stato adottato l'Atto Aziendale di

Il Direttore Generale con i poteri di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00251 del diritto privato che delinea e formalizza l'autonomia imprenditoriale ~ le funzioni

04.:12.2015;

organizzative e di governo dell'Azienda nel rispetto dei principi e criteri emanati dalla

Vista la relazione contenuta nella presente proposta di deliberazione inoltrata dal Direttore UOC Patrimonio Regione, così come pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 al BURL n. 32 del 21

Inventario Manutenzione Multiservizio;

Marzo 2015;

Richiamati: - il Dlgs 502/1992; DELIBERA

- la Legge Regione Lazio n. 18/1994;

- la Legge Regione Lazio n. 14/2008;

di approvare il Regolamento per l'alienazione dei beni immobili denominati "Terreni ex Pio Istituto

- la Legge Regione Lazio n. 7/2014; 1.

santo Spirito" che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- il Regolamento Regionale n. 5/2012;

- l~ Deliberazione di giunte Regione Lazio n. 604/2014;

2. di demandare la UOS Affari Generali a porre in essere ogni atto previsto dall' art. 3 co 1 primo - - la Deliberazione di Giunta regione Lazio n. 754/2014;

capoverso del presente Regolamento per tutto ciò che attiene alle modalità di pubblicazione e di divulgazione del bando di alienazione dei beni oggetto del presente atto;

Ravvisata la necessità di procedere all'alienazione dei terreni ex Pio Istituto al fine di ottemperare

3. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale~ai sens1 alle disposizioni regionali di cui alla sopra indicata D.GR.L. n. 754/2014;

dell'Art. 32, comma 1, della Legge 18.09.2009, n. 69.

Considerato che così come previsto dal cronoprogramma meglio specificato nell'atto di convenzione

---­

sottoscritto tra la ASL Roma 5 e la Fondazione G.A.R.I., giusta deliberazione n. 34 del

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRE~~-___ RE SS~ITARIO

25.01.2017, si è provveduto a redigere il Regolamento de quo;

Dr. Francesco Malatesta Dr.ss~ato

i 'Il

che con mail del 29 Maggio 2017 la Direzione Generale ha trasmesso alla Regione Atteso

Lazio, la bozza del Regolamento in questione per le opportune valutazioni e considerazioni in merito;

la nota della Regione Lazio n. U.0287084 del 06.06.2017 a firma dell'Assessore alla Vista

Politiche del Bilancio , Demanio e Patrimonio;

del rescritto apposto a margine della su specificata nota della Regione Lazio n.

Preso Atto

U.0287084 dal Direttore Amministrativo Dott. Francesco Malatesta;

di poter procedere all'adozione del Regolamento Aziendale per l'alienazione dei beni Ritenuto

immobili denominati "Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito";

Per tutto quanto espresso nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, si propone al Direttore Generale:

1. di approvare il Regolamento per l'alienazione dei beni immobili denominati "Terreni ex Pio Istituto santo Spirito" che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di demandare la UOS Affari Generali a porre in essere ogni atto previsto dall' art. 3 co 1 primo capoverso del presente regolamento per tutto ciò che attiene alle modalità di pubblicazione e di divulgazione del bando di alienazione;

3. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32, comma 1, della Legge 18.09.2009, n. 69.

Si dichiara che il seguente schema di deliberazione è stato proposto dal Dirigente Amministrativo nel rispetto delle procedure aziendali, della legislazione vigente e dei requisiti di utilità ed opportunità dell'attività aziendale.

Il Direttore

UO~monio

Inventario Manutenzio ultiservizio

Dr.ssa ari Saletta

1 2

~-.

(3)

REGIONE/

+

ASL ROMA 5 . LAZIO ~

REGOLAMENTO PER __ __

L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI DENOMINATI "TERRENI EX PIO

ISTITUTO SANTO SPIRITO"

(4)

REGOLAMENTO PER L'ALIENAZieNI-DEI BENI IMMOBILI DENOMINATI "TERRENI EX PIO ISTITUTO SANTO SPIRITO"

Riferimenti normativi D.lgs n. 50211992 L.R. n.18/1994 L.R. n. 14/2008 L.R. n. 7/2014

Regolamento Regionale n. 5/2012 DGR n. 604/2014

DGR n. 754/2014

-TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI Art.1

(Oggetto)

Il presente Regolamento disciplina l'alienazione e la gestione dei beni immobili di proprietà della ASL Roma 5 denominati "Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito" facenti parte del patrimonio della ASL stessa ai sensi delle leggi regionali 16 giugno 1994, n. 18 e 11 agosto 2008, n. 14.

Il presente regolamento disciplina, altresì la destinazione delle risorse derivanti dalla alienazione dei beni immobili di cui al comma 1.

Art.2

(Beni immobili oggetto del regolamento)

Sono oggetto del presente regolamento i terreni agricoli, industriali ed i fabbricati ad uso abitativo e diverso dall'abitativo pervenuti in proprietà della ASL Roma 5 ai sensi della legge regionale n.

7/2014 denominati "Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito".

TITOLO II

ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI CAPO I

Art. 3

(Procedura di alienazione)

1

(5)

1. La ASL Roma 5 pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul proprio sito Internet, su quello della Regione l'avviso contenente le modalità ed i termini per la presentazi"tme delle dQmande di acquisto di beni immobili oggetto del present.e.Regolamento ed i criteri di milutazione dèlle stesse e ne dà notizia attraverso i principali mezzi di informazione a diffusione nazionale, regionale e locale nonché attraverso specifici incontri informativi sul territorio con comunicazione

?~r ai Comuni interessati.

La ASL Roma 5 può individuare singoli immobili esclusi dalla suddetta procedura in quanto oggetto di valorizzazione da parte della ASL stessa anche attraverso operazione di urbanistica contrattata per fini istituzionali e di contenimento della spesa pubblica.

2. Il prezzo di vendita è calcolato in relazione al valore di mercato del bene immobile, determinato attraverso una stima effettuata dalla ASL Roma 5 ovvero da una struttura scelta dalla ASL Roma 5 o con altre modalità individuate in conformità alle norme vigente ( cfr art. 2 comma 93 lett. a legge __

regionale n. 7/2014).

I terreni, di qualsiasi destinazione catastale, acquisiti in proprietà dell'azienda sanitaria ai sensi della lett. c) punto 1 DGR n. 7 54 del 4.1.2014 si intendono, in base ai principi generali previsti dal codice civile, comprensivi delle loro accessioni e pertinenze.

Ai fini della valutazione del prezzo di alienazione da rapportare ai comuni valo:ri di merqgo, nella redazione della stima del cespite immobiliare l'ASL riconoscerà un diritto di credito a favore di quei soggetti terzi che abbiano realizzato migliorie o manufatti su terreni di proprietà dell'Azienda Sanitaria medesima, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

3. Il prezzo di vendita è corrisposto in un'unica soluzione e versato dall'acquirente alla ASL Roma 5 contestualmente alla stipula del contratto.

4. L'acquirente in ossequio alle statuizioni contenute nella DGR n. 754 del 4.1.2014 al momento della stipula del contratto verserà, altresì, alla ASL Roma 5 l'importo corrispondente alle spese relative alla procedura propedeutiche alla vendita determinate dalla ASL.

5. Il prezzo di vendita dei beni immobili ad uso abitativo per i conduttori che abbiano esercitato il diritto di opzione di cui all'articolo 4 è determinato sulla base del prezzo di stima di cui al comma 2 diminuito del 30% (art. 6, comma 2 R.R. n.5/2012).

6. In caso di terreni agricoli liberi, che sono o che tornano nella disponibilità giuridica e materiale della ASL Roma 5, ovvero nel caso in cui i concessionari e/o locatari non esercitino il diritto di opzione all'acquisto del bene immobile, lo stesso diritto è attribuito ai confinanti del terreno, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione agraria, da esercitare entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione effettuata dalla ASL Roma 5.

7. Nel caso in cui l'acquisto del bene sia richiesto da più soggetti confinanti, a parità di offerta, sono considerati criteri preferenziali, nell'ordine, la partecipazione nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età compresa tra i 18 e i 40 anni ovvero la partecipazione in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi nonché il possesso da parte degli stessi di competenze e conoscenze professionali comprovate dal possesso di un titolo di studio attinente al settore o, in alternativa, dalla frequenza di apposito corso di formazione, riconosciuto dall'amministrazione regionale o, da ultimo, dallo svolgimento di attività agricola come coadiuvante familiare, lavoratore agricolo o capo di azienda per almeno un anno. In caso di parità, si procede al sorteggio tra i soggetti interessati. ·

8. Ove non risulti esercitato il diritto di prelazione e/o di opzione il bene immobile ai sensi e per gli effetti della DGR n. 754 del 4.1.2014 è offerto in vendita con le modalità stabilite all'art. 4 comma 1 bis del Regolamento regionale n. 5/2012 ovvero:

(6)

a) mediante vendita diretta tramite asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete e delle offerte residuali secondo le procedure anche informatizzate con il supporto dell'ordine professionale dei

nqtai; ----­

b

f

aderendo al sistema di aste on line dell'Agenzia del Demanio, previa stipula di apposito accordo attuativo con l'Agenzia stessa, con le modalità seguite dall'Agenzia, e comunque assicurando per la

-rr vendita dei singoli immobili ad uso abitativo il diritto di opzione, nonché quello di rinnovo del

contratto di locazione e di opzione per l'acquisto del diritto di abitazione vitalizio, prelazione ai soggetti aventi tali diritti ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento".

9. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione, concessione e/o in caso di cessata locazione per scadenza temporale dei termini, il locatario rilascia il bene immobile, entro trenta giorni dalla ricezione della notifica di rilascio inoltrata dalla ASL. La ASL ne prende possesso redigendo, in contraddittorio con la parte inadempiente, il verbale di consistenza del bene. Jrt_~

assenza della parte, la ASL procede alla redazione di detto verbale con l'assistenza di due testimoni.

Qualora la parte inadempiente non ottemperi alla consegna del bene immobile nel termine previsto, la ASL avvia la procedura di rilascio.

1O. I beni immobili sono alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; l'alienazione può aver luogo soltanto ove siano stati integralmente saldati il prezzo, tutti i canoni nei confronti della ASL, se dovuti, e ogni altra obbligazione prevista dalla normati'ffi vigente. La ASL si riserva la facoltà di scelta del notaio per la stipulazione della compravendita.

Art. 4

(Soggetti legittimati)

1. E' riconosciuto il diritto di opzione all'acquisto a favore dei soggetti e dei loro aventi causa che, mediante esibizione di idonea documentazione, occupino le aree da almeno un triennio antecedente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7/2014. A tal fine entro il termine perentorio di 120 (centoventi giorni) dalla pubblicazione dell'avviso previsto al comma 1 dell'art. 3 il soggetto detentore dovrà far pervenire alla ASL a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno un'apposita dichiarazione di esercizio del diritto di opzione all'acquisto del bene occupato. Resta esclusa qualsivoglia responsabilità della ASL ove per eventuali disguidi postali o di altra natura, la comunicazione non pervenga entro il suddetto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

2. Ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 5/2012 in caso di mancato esercizio dei diritti di opzione o prelazione da parte del conduttore, lo stesso ha la facoltà di indicare tra i soggetti individuati nel successivo comma 3, colui il quale esercita in sostituzione o in comunione con lo stesso i predetti diritti. A tal fine il conduttore trasmette alla ASL, con la stessa comunicazione con la quale esercita i diritti di opzione e prelazione, inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ristorno, l'indicazione del soggetto che esercita il diritto in suo luogo o in comunione e la contestuale accettazione dello stesso all'esercizio del diritto.

3. I soggetti legittimati all'esercizio del diritto di opzione e prelazione di cui al comma 2 in sostituzione o in comunione con l'occupante e previa indicazione dello stesso sono il coniuge, i figli e i discendenti in linea retta, nonché l'insieme dei soggetti con i quali non sussiste alcun rapporto di lavoro, che risiedono stabilmente con il conduttore nel medesimo alloggio. I predetti soggetti devono essere conviventi anagraficamente, da almeno cinque anni, senza interruzioni.

~3

(7)

TITOLO I I I - ­

GESTIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA ASL

Art. 5 (Oggetto)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo disciplinano le modalità di gestione dei beni immobili e dei terreni di proprietà della ASL, anche nelle more della alienazione degli stessi ai sensi del titolo II, ovvero per il perseguimento degli scopi istituzionali della ASL od anche per i beni rimastC invenduti.

Art. 6

(Affitti, locazioni o valorizzazione)

1. A conclusione delle procedure di alienazione, i beni immobili residui facenti parte del patrimonio immobiliare denominato "Terreni ex Pio istituto Santo Spirito" di proprietà della ASL possono essere concessi in locazione, in affitto, ovvero rappresentare contropartite economiche per l'esecuzione di servizi e lavori a favore dell'amministrazione ai sensi della normativa vigente.

2. La ASL pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, negli albi pretori dei comuni interessati e sul proprio sito internet, l'elenco dei beni disponibili per l'affitto, per la locazione, con le relative caratteristiche con l'avviso contenente le modalità ed i termini di presentazione delle domande nonché i criteri di valutazione delle stesse.

3. Il canone annuo della locazione ovvero dell'affitto è determinato con riferimento al valore di mercato dell'immobile attraverso una stima effettuata dalla ASL stessa ovvero da una struttura scelta dalla ASL, in ragione del valore e della funzione del bene.

4. Non è ammessa la sublocazione a terzi dei beni locati od affittati ai sensi del presente articolo.

5. L'esame delle domande presentate è effettuato da una apposita Commissione che verrà istituita ai sensi della normativa vigente.

Art. 7

(Costituzione di diritti reali)

1. A conclusione delle procedure di alienazione, sui beni immobili residui facenti parte del patrimonio immobiliare denominato "Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito" chiunque abbia interesse a costituire un diritto reale sui beni presenta alla ASL apposita istanza, a cui è allegata tutta la documentazione necessaria a valutare l'istanza stessa.

(8)

2. La ASL esamina preventivamente dal punto di vista tecnico le istanze ricevute, acquisendo dalle amministrazioni competenti i pareri necessari. Qualora la documentazione allegata sia ritenuta _insoddisfacente o incompleta, l'ufficio richiede un'integuiziQne della stessa.

3. La formalizzazione dei rapporti assunti avviene di regola con scrittura privata registrata e

,rr trascritta. Le spese inerenti e conseguenti la costituzione del diritto reale sono a carico del

richiedente.

4. I canoni per la costituzione dei diritti di cui al presente articolo sono determinati in base al prezzo di mercato del bene, calcolato attraverso una stima effettuata a titolo esemplificativo dalla Agenzia del Territorio competente.

Art. 8

(Contratti di permuta)

1. La ASL può stipulare contratti di permuta, con beni immobili di proprietà di privati u-dhtltri enti pubblici, purché ne derivi un vantaggio funzionale per la ASL in relazione all'uso ed alla destinazione dei beni da acquisire, previa valutazione comparata dei beni stessi effettuata dalla ASL.

2. L'individuazione della suddetta permuta dovrà avvenire secondo procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni della normativa vigente.

TITOLO IV

NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 9

(Regolarizzazioni)

1. A conclusione delle procedure di alienazione, sui beni immobili residui i soggetti già insediati in virtù di un precedente rapporto concessorio in corso o scaduto e non rinnovato per fatto non imputabile al concessionario ovvero i soggetti immessi nel possesso dalla ASL in forza di un titolo valido, possono presentare domanda per ottenere la concessione del bene qualora abbiano mantenuto il godimento ininterrotto, siano in possesso dei requisiti soggettivi richiesti in relazione alla natura del bene stesso e siano in regola con il pagamento di tutti i canoni quantificati dagli uffici della ASL.

2. I soggetti già insediati sui terreni oggetto della locazione, dell'affitto o del comodato, in virtù di un precedente contratto, in corso o scaduto e non rinnovato per fatto non imputabile al conduttore e i soggetti immessi nel possesso dall'ASL in forza di un titolo valido, possono presentare domanda per ottenere la locazione del bene qualora abbiano mantenuto il godimento ininterrotto, siano in possesso dei requisiti soggettivi richiesti in relazione alla natura del bene stesso e siano in regola con il pagamento di tutti i canoni, quantificati dagli uffici della ASL.

(9)

3. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, i detentori senza titolo dei beni immobili di cui al presente regolamento, che ne abbiano avuto il godimento ininterrotto e che siano in possesso dei requisiti soggettivi richiesti in relazione alla natura deLbeni possono presentare domanda di concessione ovvero di locazione, affitto previo pagamento di tutti i canoni/indennità di occupazione calcolati dagli uffici della ASL relativamente a tutta la durata della detenzione.

4. La ASL esamina le domande presentate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dai soggetti ivi indicati, tenendo conto delle diverse tipologie dei beni in relazione ai quali le domande sono presentate e della regolarizzazioni dei canoni maturati e non pagati.

Art. 10 (Rateizzazione)

Ove ne ricorrano le condizioni fissate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 604 del 19 settembre 2014 attuativa della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, art. 2 comma 145 è consentita la rateizzazione dei debiti maturati e non corrisposti dal detentore del bene immobile per canoni e/o indennità di occupazione per l'utilizzo detùene:

Art. 11

(Destinazione delle entrate derivanti dalla alienazione dei beni immobili)

Le entrate derivanti dalla alienazione dei beni immobili denominati "Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito", al netto dei costi sostenuti per le relative procedure, sono versati alla Regione entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto pubblico di compravendita, secondo le modalità determinate dalla competente direzione regionale.

Art.12

(Clausola di salvaguardia)

Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in materia dettate dallo Stato e dalla Regione Lazio.

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